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Il Servizio Previdenziale API Torino si occupa di tre i grandi ambiti : previdenza, assistenza e retribuzioni. Le aziende trovano aiuto per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei dipendenti e verso gli Istituti/enti previdenziali ed assistenziali; trovano informazioni sulle disposizioni di legge ed amministrative in materia di previdenza sociale, pensioni, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sugli adempimenti riguardanti la gestione separata INPS, oltre che sugli istituti retributivi contrattuali.
Per informazioni - previdenziale@apito.it - Tel 011.4513.248
ULTIMI AGGIORNAMENTI
Archivio lavoro - previdenziale:
Dal 14 gennaio al 30 aprile 2021
Dal 1 settembre al 21 dicembre 2020
Dal 29 giugno al 27 agosto 2020
Dal 23 giugno al 7 maggio 2020
Dal 4 maggio al 30 marzo 2020
Dal 26 al 23 marzo 2020
Dal 20 al 6 marzo 2020
27 gennaio 2022
Agevolazioni per assunzioni di donne, under 36 e in aree del Sud
La fruizione è prorogata fino al 30 giugno 2022
Con il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, l’INPS comunica la decisione della Commissione europea del 11 gennaio 2022. Questa proroga al 30 giugno 2022 l’applicabilità delle agevolazioni seguenti:
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la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168 della L. n. 178/2020 (decontribuzione Sud)
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l’esonero di cui all’art. 1, commi da 1 a 15 della medesima legge (Bonus per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani sotto i 36 anni);
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l’esonero di cui all’art. 1, commi da 16 a 19 della medesima legge (Bonus per assunzione di donne svantaggiate).
Pertanto, i benefici sopra citati troveranno applicazione per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 o di donne svantaggiate che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Parallelamente, la decontribuzione Sud potrà essere applicata fino al mese di competenza di giugno 2022.
INPS comunica che, per quanto attiene all’agevolazione “Bonus donne svantaggiate”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022 occorrerà fare riferimento al Decreto Interministeriale a firma congiunta del MLPS e del MEF del 17 dicembre 2021, n. 402.
Quanto alle istruzioni operative – conclude l’INPS – si rinvia ai documenti di prassi già pubblicati sulle rispettive agevolazioni.
10 gennaio 2022
Congedo parentale SARS CoV-2 per genitori lavoratori
L'INPS proroga ancora i termini di scadenza per la fruizione della prestazione in argomento
Col messaggio n. 74 del 08 gennaio 2022, l’INPS comunica che il Congedo parentale SARS CoV – 2, istituito dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, a partire dal 22 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Tale misura è conseguente alla disposizione contenuta nell’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n, 221. In merito al congedo in parola – comunica l’Istituto – restano valide tutte le indicazioni amministrative e operative fornite con la circolare n. 189 del 2021 e con messaggio n. 4564 del 2021.
22 dicembre 2021
Trattamenti d’integrazione salariale emergenziali – differimento dei termini
L'INPS impartisce le istruzioni in un messaggio
Col messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021, l’INPS fornisce la sua interpretazione della norma che introduce un differimento di termini relativo ad alcuni trattamenti integrativi emergenziali e emana le relative istruzioni operative.
L’articolo 11-bis del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 dispone un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e assicura la copertura dei relativi oneri finanziari. Tale differimento sposta al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi collegati all’emergenza da Covid-19 e per la trasmissione dei dati necessari al conguaglio, al pagamento o al saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
Rientrano nel differimento tutte le domande di CIGO, CIGD e ASO dei Fondi di solidarietà e del FIS collegate all’emergenza Covid-19 i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. In base alla normativa emergenziale sin qui promulgata – sottolinea l’INPS – ne deriva che il differimento opera per tutte le domande riferite a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa occorsa da dicembre 2020 a agosto 2021.
Anche la trasmissione dei dati necessari al conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti in parola, i cui termini sono scaduti dal 31 gennaio 2021 al 30 settembre 2021 beneficia di questo regime di differimento. Anche in questo caso – osserva l’INPS – in base alla normativa emergenziale di riferimento sono differite al 31 dicembre 2021 le trasmissioni riferite ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività connessi al COVID – 19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021, oppure quelle la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.
Istruzioni operative
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I datori di lavoro che non avessero trasmesso le domande, che ricadono nel differimento, potranno inviarle entro il 31 dicembre 2021, utilizzando le medesime causali già istituite per la specifica disciplina emergenziale di riferimento;
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I datori di lavoro che avessero domande già inviate e respinte con motivazioni riconducibili alla sola presentazione tardiva non dovranno fare nulla;
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I datori di lavoro che avessero domande parzialmente accolte, per i soli periodi per i quali è intervenuta la decadenza, dovranno trasmettere una nuova domanda;
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I datori di lavoro che non avessero mai trasmesso i modelli SR41, per i periodi oggetto del differimento, dovranno inviarli entro il 31 dicembre 2021;
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I datori di lavoro con modelli SR41 trasmessi e respinti per intervenuta decadenza non dovranno rinviarli.
L’INPS avvisa che per quanto attiene il differimento dei dati inerenti al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale oggetto del differimento verrà emanato un successivo messaggio.
22 dicembre 2021
Congedo parentale SARS CoV-2
L'INPS pubblica ancora istruzioni operative
A due giorni dalla pubblicazione della circolare sul congedo in argomento, come promesso, l’INPS aggiunge il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021, con il quale fornisce istruzioni operative in merito alla presentazione delle domande per questo particolare congedo dei lavoratori dipendenti.
La domanda può essere presentata solo in modalità telematica, attraverso i seguenti canali:
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portale web istituzionale al percorso www.inps.it, utilizzando il servizio per presentare domande di maternità e congedo parentale dei lavoratori dipendenti, autonomi e a gestione separata. Si accede al portale con SPID, CIE o CNS;
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contact center integrato: numero verde 803.164 o da rete mobile componendo il numero 06 164.164;
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patronati.
Dove trovare il servizio per richiedere il Congedo parentale SARS CoV-2
Si dovrà utilizzare la medesima procedura in uso per l’acquisizione delle domande per “Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità”. Sarà sufficiente selezionare le voci “Congedo Parentale”, oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”. Anche per i figli con disabilità in situazione di gravità la procedura è la medesima. Il primo passo sarà quello di completare i dati anagrafici e poi:
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alla pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” e selezionare il pulsante AVANTI;
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spuntare la richiesta del congedo nella sezione ”Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n. 146 del 21/10/2021) e cliccare AVANTI;
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compilare motivazioni per la richiesta e specificare quale provvedimento o certificazione determina la richiesta e cliccare AVANTI;
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procedere richiedendo un periodo compatibile con quello determinato dal provvedimento di cui sopra, oppure dall’inizio dell’anno scolastico entro il 31 dicembre 2021.
Il congedo in oggetto può essere richiesto sia in modalità oraria, sia in modalità giornaliera. L’INPS spiega che, nel primo caso, si dovrà spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, nel secondo, “Richiesta per congedo su base oraria”. In questo caso, il genitore dovrà indicare il numero di giornate intere di congedo da fruire in modalità oraria e il periodo all’interno del quale tali giornate sono fruite in modalità oraria. Inoltre, il periodo delle giornate di congedo parentale SARS CoV-2 fruite in modalità oraria dovrà necessariamente essere contenuto in un mese solare. In caso di periodi a cavaliere di mese, sarà necessario presentare più domande. Parallelamente, l’INPS ricorda che l’indennizzo del Congedo parentale SARS CoV-2 viene liquidato comunque su base giornaliera, pertanto le frazioni orarie devono essere necessariamente ricondotte alla giornata intera.
21 dicembre 2021
Congedo parentale SARS CoV-2
L'INPS fornisce le prime indicazioni in una circolare
Con la circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, l’INPS emana le prime indicazioni in ordine alle modalità di fruizione del congedo in oggetto, introdotto dal decreto-legge n. 146 del 2021 (c.d. decreto “fiscale”). Tuttavia, per quanto attiene alle istruzioni specifiche per l’invio delle domande, si dovrà attendere la pubblicazione di un successivo messaggio. Cionondimeno, al paragrafo n. 8 della circolare, i datori di lavoro interessati troveranno già le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e per il conguaglio.
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A chi spetta il congedo parentale
Ai sensi dell’art. 9 del DL n. 146/2021, il congedo in oggetto spetta ai lavoratori dipendenti, o iscritti in via esclusiva alla gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Spetta per le sotto-elencate situazioni:
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figli minori di 14 anni malati di Covid-19, in quarantena, o in DAD;
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figli minori tra i 14 ed i 16 anni nelle tre situazioni sopra descritte;
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figli di qualunque età disabili gravi ai sensi della L. 104/92, malati di Covid-19, in quarantena da contatto, in DAD o con centro di assistenza diurno chiuso.
Il congedo spetta anche ai genitori affidatari, o collocatari di minori. L’INPS chiarisce che il secondo dei casi sopra elencati dà al genitore diritto di astenersi dal lavoro, ma senza assegni e senza copertura figurativa (art. 9, c. 4 DL 146/2021). In tal caso, avverte l’Istituto – non dovrà essergli rivolta alcuna domanda: trattandosi di una situazione che si gestisce nell’ambito del normale rapporto tra dipendente e datore di lavoro, sarà a quest’ultimo che il lavoratore dovrà rivolgersi.
Requisiti di spettanza del congedo e situazioni di incompatibilità
In merito alle situazioni di morbosità, quarantena o DAD sopra elencate, l’INPS specifica che esse dovranno essere certificate dagli opportuni funzionari e/o enti: medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ASL, Enti statali o locali, Scuole. Il genitore che richiede il congedo dovrà essere convivente con il minore per cui lo richiede (a meno che non si tratti di disabile grave ai sensi della legge n. 104/92).
Premesso che il congedo in parola è fruibile sia in modalità giornaliera, sia in modalità oraria, la circolare elenca una serie di situazioni per le quali i genitori di un minore (o disabile ai sensi della L. 104/92) ne possano fruire congiuntamente o meno. Si rinvia alla lettura integrale della circolare per una trattazione completa di tutte le numerose casistiche
Durata e ammontare del congedo
Il congedo parentale SARS CoV-2 potrà essere richiesto per periodi che decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale (22 ottobre 2021) e fino al 31 dicembre 2021. Esso deve corrispondere in tutto o in parte con i periodi stabiliti dalla certificazione emessa dall’autorità/funzionario competente. Tuttavia, l’INPS ricorda che il decreto fiscale, al comma 3 dell’articolo 9, fa rientrare nella fattispecie di congedo parentale SARS CoV-2 anche i periodi di congedo parentale eventualmente fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 21 ottobre 2021. Pertanto, inviando una nuova domanda e senza annullare le precedenti, sarà possibile convertire tali periodi di congedo in congedi parentali SARS CoV-2, senza che essi siano computati come congedi parentali. Sarà anche opportuno comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro il cambio di tipo di congedo, al fine della corresponsione della corretta indennità (50% anziché 30%) e per la sua esposizione corretta nei flussi UniEmens.
L’indennità relativa al congedo, erogata con pagamento diretto o a conguaglio del datore di lavoro, sarà calcolata al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, senza l’aggiunta del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.
Presentazione delle domande
Come anticipato, l’INPS si riserva di pubblicare un apposito messaggio con specifiche istruzioni. Tuttavia, l’Istituto anticipa che la domanda per il congedo parentale SARS CoV-2 si dovrà presentare in modalità telematica, attraverso i consueti canali:
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portale WEB, accedendo con SPID, CIE, CNS;
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Contact center, al numero verde 803.164 da rete fissa, o 06 164.164 da rete mobile;
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attraverso i patronati.
25 novembre 2021
Estensione del termine delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021
La norma non trova applicazione per gli avvisi di addebito emessi dall'INPS
Con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, l’INPS notifica l’esito di una richiesta di parere inoltrata dall’Istituto al MEF e al MLPS.
Infatti, l’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.
Pertanto – commenta l’INPS – per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento è prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Al contrario, l’Istituto non ravvisa nella norma citata alcun riferimento all’attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, mediante la notifica di avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, come previsto dall’art. 30 del DL 31 maggio 2010, n.78.
I Ministeri interpellati hanno confermato l’interpretazione dell’INPS. Pertanto, per gli avvisi di addebito emessi dall’Istituto resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.
23 novembre 2021
Integrazioni salariali per il Covid-19
L'INPS fornisce le istruzioni operative aggiornate al Decreto Fiscale
Con il messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021, l’INPS illustra i nuovi periodi d’integrazione concessi dal Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale). Nell’abbozzare le prime istruzioni operative, l’Istituto preannuncia la pubblicazione di una futura circolare in cui fornirà indicazioni più dettagliate sui nuovi periodi d’integrazione salariale concessi.
Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
Il decreto Fiscale, all’art. 11, c. 1, concede ulteriori 13 settimane di Assegno ordinario (ASO) e cassa in deroga (CIGD) ai datori di lavoro che interrompono, o sospendono l’attività lavorativa, per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria da Covid-19, tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Destinatari delle nuove misure
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Datori di lavoro destinatari delle tutele del FIS
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Datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterale (art. 26 e 40 del D.lgs. 148/2015)
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Datori di lavoro che ricorrono alla CIGD
Condizioni di accesso ai nuovi trattamenti integrativi, durata e domanda
Per i datori di lavoro su menzionati, avere richiesto e avere avuto autorizzate tutte le 28 settimane di trattamento, previste dalla normativa precedente (decreto Sostegni), è condizione imprescindibile per poter richiedere le nuove settimane. L’INPS, inoltre, conferma che, anche per la durata di fruizione di questi nuovi trattamenti integrativi, restano vigenti i ben noti divieti di licenziamento.
I nuovi trattamenti integrativi (ASO/CIGD) possono essere richiesti per, al massimo, 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Non è dovuto alcun contributo addizionale.
L’INPS richiama l’attenzione sul fatto che le 28 settimane previste dal precedente decreto-legge Sostegni sono tuttora utilizzabili fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, non potranno essere autorizzati periodi di trattamento integrativo ai sensi del DL 146/2021 anche solo parzialmente sovrapposti ai precedenti.
Si potranno richiedere i nuovi periodi di trattamento integrativo per lavoratori in organico alla data del 22 ottobre 2021. Sul punto, l’INPS precisa che valgono le consuete regole per il personale proveniente dai trasferimenti di azienda, o dai cambio d’appalto.
Per richiedere le nuove 13 settimane di ASO o di CIGD, i datori di lavoro sopra menzionati dovranno trasmettere la domanda di concessione con la nuova causale “COVID 19 – DL 146 / 21“. L’Istituto, a tal proposito, precisa che le domande potranno essere inoltrate anche a prescindere dall’avvenuta autorizzazione delle precedenti 28 settimane del DL 41/2021. Infatti, il rispetto di tale condizione sarà verificato in fase istruttoria.
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La domanda per l’Assegno ordinario del FIS
In merito all’ASO del FIS, l’INPS conferma la validità delle indicazioni già diramate nelle precedenti circolari e ricorda che con l’Assegno ordinario erogato con causali Covid-19, viene erogata anche la prestazione degli assegni al nucleo familiare. L’INPS conferma altresì che possono presentare domanda di ASO anche quei datori di lavoro che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà. Infatti, la concessione dell’ASO sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà.
La domanda per l’Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà Bilaterali
Anche in questo caso l’INPS conferma le indicazioni già fornite con i precedenti documenti di prassi. Quindi, laddove i Fondi di solidarietà sono operativi, le domande di integrazione salariale ex DL 146/2021 dovranno essere indirizzate ai medesimi Fondi. Anche in questo caso, limitatamente ai trattamenti per l’emergenza Covid-19, viene erogato l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori destinatari di ASO.
La domanda per la CIGD
Anche in questo caso, l’INPS conferma le procedure già in essere. Ai beneficiari di CIGD – spiega l’Istituto – continuano a essere riconosciuti sia contribuzione figurativa, sia i relativi assegni per il nucleo familiare. Le aziende plurilocalizzate che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del MLPS dovranno inviale la domanda come “Deroga Plurilocalizzate“. Le altre aziende inoltreranno la domanda come “Deroga INPS”.
CIGO Covid-19 per aziende del settore tessile, confezione articoli di abbigliamento/pelle/pelliccia, fabbricazione articoli in pelle e similari
Il decreto Fiscale (art. 11, comma 2) introduce 9 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per le aziende del settore tessile, per sospensioni o riduzioni di lavoro occorse nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Anche per queste settimane di CIGO vige il divieto di licenziamento dei lavoratori interessati, così come la non applicazione del contributo addizionale.
L’Istituto chiarisce che anche le aziende rientranti nel novero di quelle che possono accedere alle nuove 9 settimane di CIGO, che alla data del 22 ottobre 2021 avessero in corso trattamenti integrativi straordinari, potranno sospendere questi e accedere alla CIGO, per periodi decorrenti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
Le causali da utilizzare per la richiesta dei nuovi trattamenti saranno quindi, rispettivamente:
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COVID 19 – DL 146/21 per la richiesta di CIGO;
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COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS per la richiesta di CIGO a seguito di sospensione di CIGS.
Termini per la trasmissione delle domande
Sia per i trattamenti di ASO, o CIGD, sia per i trattamenti di CIGO, l’INPS conferma a regime il termine per la presentazione delle domande, fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Analogamente, per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto dei trattamenti in oggetto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviarli entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo integrato, ovvero 30 giorni dopo l’avvenuta ricezione della PEC autorizzativa dell’INPS, qualora sia un termine più favorevole.
2 novembre
Procedura UNI-CIG per le domande di cassa Covid-19
In linea la nuova procedura per un periodo sperimentale semestrale
Con il messaggio n. 3727 del 29 ottobre 2021, l’INPS ha diramato le istruzioni relative alla procedura “Domanda Unificata UNI-CIG”. L’applicativo è attualmente implementato dall’Istituto solo per la gestione dei trattamenti integrativi in deroga, in deroga plurilocalizzata e assegno ordinario con causale Covid-19. Ma nelle intenzioni dell’INPS sarà esteso a tutti i tipi di trattamento integrativo.
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Nei piani dell’INPS una prima fase transitoria di 6 mesi
Si prevede un passaggio alla nuova modalità di trasmissione delle domande per tutte le tipologie di Cassa integrazione e Assegno ordinario, anche con causali ordinarie.
Due sono i punti di forza della procedura, sostiene l’INPS: la possibilità di anticipare i controlli automatizzati sui requisiti dei beneficiari e la verifica di congruità della medesima domanda; inoltre, sia gli intermediari, sia le aziende vedranno facilitata la compilazione delle domande e potranno operare attraverso gli strumenti digitali mobili, come gli smartphone.
In questa prima fase, l’INPS comunica che è stata messa in produzione UNI-CIG esclusivamente per le domande relative a prestazioni di Assegno Ordinario, Cassa in deroga e Cassa in deroga “plurilocalizzata” con causali COVID-19. Per la CIGO e l’Assegno Ordinario con causali standard si dovrà dunque aspettare. A tal proposito, rassicura l’Istituto, sarà possibile inviare le domande con la modalità ordinaria ancora per 6 mesi.
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Come funziona UNI-CIG
È una procedura che cerca di unificare i quadri di compilazione e le fasi di invio delle domande d’integrazione afferenti a diverse fattispecie normative. Inoltre, UNI-CIG utilizza dei controlli automatizzati sia in fase di compilazione, sia in fase di invio, che permetteranno alle aziende – secondo le intenzioni dell’INPS – una più tempestiva gestione delle pratiche.
La compilazione è strutturata attraverso la proposizione guidata di quadri successivi. Ad ogni passo, saranno segnalati errori e anomalie, che l’operatore potrà sia correggere, sia forzare compilando appositi campi nota, in cui indicherà le motivazioni della forzatura. Sarà possibile allegare i file previsti dalla normativa (consultazione sindacale, elenco beneficiari, numero ore da integrare) e dalla richiesta specifica (la spunta della richiesta di anticipo del 40% determinerà l’invio dei dati bancari per la liquidazione delle integrazioni).
Immediatamente dopo l’invio della domanda, la procedura dovrebbe verificare la congruità formale della medesima e, a seguito di esito positivo, assegnerà il ticket e il numero di protocollo.
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Monitoraggio delle domande
UNI-CIG è dotata di un cruscotto attraverso il quale le aziende o i loro intermediari potranno monitorare le domande inviate, in lavorazione o addirittura pregresse alla procedura UNI-CIG stessa.
I quadri della procedura sono univoci e modulari per tutte le prestazioni.
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Il quadro A è riservato alla scelta dell’anagrafica aziendale, che si perfeziona attraverso un menu di ricerca; non è dunque modificabile
Il quadro B permette la scelta dell’opportuna causale COVID-19 tra le attualmente disponibili. Qui è possibile selezionare la casella per l’anticipo del 40% della prestazione. La procedura segnala se il tipo di causale richiesta non è coerente con l’inquadramento aziendale.
Il quadro C richiede di inserire l’unità produttiva (UP), per la quale si richiede la prestazione. Si potrà scegliere tra un elenco di unità produttive attive.
Il quadro D permette di inserire il periodo di sospensione, il numero di beneficiari e le ore di integrazione richieste. Verranno controllate sovrapposizioni di periodi già inseriti in domande precedenti, la coerenza tra causale e periodo richiesto, il tetto di ore massime richiedibili.
Nel quadro successivo si potrà allegare il file dei beneficiari nel formato CSV o XML. Il file sarà denominato UNI-CIG e sarà scaricabile dai software paghe.
Gli ultimi due quadri attengono alla dichiarazione di responsabilità e all’allegato dell’accordo sindacale o altro, ove previsto.
La procedura mostrerà un riepilogo della domanda compilata, che così potrà poi essere inviata.
UNI-CIG effettuerà una serie di controlli formali sulle domande inviate. Se non ci saranno anomalie verranno emessi il ticket e il protocollo. Successivamente sarà la volta dei controlli sostanziali, ovvero la verifica della congruità della domanda con la normativa emergenziale e il possesso dei requisiti in capo ai lavoratori dell’azienda al fine del rilascio dell’autorizzazione. L’azienda, a seguito di segnalazioni di errori avrà 5 giorni di tempo per modificare la domanda. Decorsi tali termini, essa sarà inviata comunque all’istruttoria.
Il manuale della procedura è disponibile cliccando QUI
26 ottobre 2021
Procedura Greenpass50+
L'INPS attiva un servizio di verifica asincrona e massiva della certificazione verde
Attraverso il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, l’INPS comunica il varo del nuovo servizio Greeenpass50+ che, interfacciandosi con la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (di qui PN DGC), consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19. Ovviamente, tale verifica si riferisce all’elenco dei codici fiscali dei dipendenti in possesso dell’Istituto al momento della richiesta.
Pertanto, sul proprio sito internet, l’INPS ha attivato Greenpass50+ per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati, sia pubblici non aderenti a NoiPA (analogo sistema di verifica asincrono della Pubblica Amministrazione). Il servizio prevede 3 distinte fasi:
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accreditamento: i datori del lavoro accreditano l’azienda al servizio di verifica del green-pass ed indicano i c.d. Verificatori, che controlleranno il possesso del green-pass;
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elaborazione: l’INPS accede alla PN DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green-pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
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verifica: i Verificatori accedono al servizio per la verifica del possesso del green-pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali effettuare il controllo.
All’interno della procedura – comunica l’INPS – è presente una guida all’utilizzo dell’applicazione (che si allega in calce al presente articolo).
Il servizio Greenpass50+ è accessibile sul sito dell’Istituto:
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mediante la funzione di ricerca, digitando “Greenpass50+”
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al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”
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al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Prestazioni, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Il Manuale Utente è disponibile cliccando QUI
10 settembre 2021
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
L'INPS rende disponibile il modulo per la richiesta dell'esonero
Con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021 l’INPS comunica che a decorrere dal 15 settembre 2021, sul sito www.inps.it, all’interno del “Portale delle agevolazioni”, sarà reso disponibile il modulo d’istanza in linea RIOC, per la richiesta dell’esonero contributivo relativo alle assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (art. 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
Nel perfezionare la procedura di richiesta – precisa l’INPS – il datore di lavoro dovrà fornire anche le seguenti informazioni:
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estremi del lavoratore
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codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato
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importo della retribuzione mensile media, inclusiva di ratei di tredicesima/quattordicesima
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percentuale del part-time, ove ricorra il caso
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misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio
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L’Istituto provvederà, per sua parte, a espletare i seguenti passi formali:
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controllo dell’esistenza effettiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
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calcolo dell’importo dell’incentivo spettante (sulla base dell’aliquota indicata)
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verifica delle coperture finanziarie
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comunicazione dell’autorizzazione e individuazione dell’importo massimo spettante
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verifica della presenza o meno del nominativo del datore di lavoro nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine del rilascio o meno dell’autorizzazione all’esonero
L’INPS comunica inoltre che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si dovrà indicare comunque una retribuzione lorda media mensile pari al tempo pieno, in quanto sarà la procedura telematica ad operare la riparametrazione sull’orario effettivamente indicato. Inoltre – precisa – in caso di variazioni in aumento della percentuale di part-time, o trasformazione a full-time, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato. Asimmetricamente, invece, nei casi di riduzione orario, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e così fruire di un importo ridotto.
Infine, l’INPS conferma che l’incentivo spettante sarà fruibile in quote mensili a partire dal mese di assunzione per un massimo di sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. Il meccanismo per la fruizione dell’esonero potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione oggetto di esonero.
Per quanto concerne la corretta compilazione del flusso Uniemens, in relazione al beneficio in oggetto, si rimanda alla lettura del messaggio in parola (paragrafo 2).
8 settembre 2021
I trattamenti d’integrazione salariale
L'INPS fa il punto dopo la pubblicazione delle ultime norme
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Con la circolare n. 125 del 9 agosto 2021, l’INPS traccia un quadro riepilogativo delle modifiche apportate alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale dai decreti-legge n. 73, 99 e 103 del 2021 e ne riepiloga le relative istruzioni operative.
Al 30 giugno 2021 è terminata la possibilità di richiedere trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” per la generalità dei datori di lavoro. L’INPS ricorda che tale scadenza è stata sancita dal decreto Sostegni (DL n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021). Il decreto-legge Sostegni-bis (DL n. 73/2021), la cui legge di conversione (L. n. 106/2021) ha abrogato il successivo DL n. 99/2021 facendone salvi gli effetti e i rapporti giuridici da quello sorti e recependone le relative disposizioni, ha previsto nuove misure in tema di ammortizzatori sociali in favore dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) che riducono o sospendono l’attività lavorativa dal 1° luglio 2021. Il DL n. 103/2021 introduce, poi, misure di sostegno in tema di ammortizzatori sociali riguardanti aziende di importanza strategica e/o dimensionalmente lontane dall’interesse delle piccole e medie imprese.
I nuovi trattamenti d’integrazione salariale d’interesse per le PMI introdotti dalla normativa sopra citata sono:
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Trattamenti CIGS (DL n.73/2021 art. 40 cc 1-2). Si tratta di CIGS per tutti i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, ma senza limiti dimensionali (anche sotto la media dei 15 dipendenti nel semestre che precede la richiesta); si tratta di un provvedimento che non segue le limitazioni in durata e misura previste per la CIGS ordinaria disciplinata dal D.lgs. n. 148/2015. Le aziende interessate devono aver subito nel 1° semestre 2021 un calo di fatturato pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019 ed è necessario che sia stato da esse sottoscritto un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o con le RSU/RSA. Tale accordo non può prevedere una riduzione dell’orario medio superiore all’80% dell’orario settimanale/mensile a livello complessivo delle maestranze interessate, e del 90% al livello individuale. Tali maestranze sono quelle in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, ossia il 26 maggio 2021. Inoltre, tali accordi devono specificatamente prevedere modalità di aumento dell’orario di lavoro, nei limiti dell’orario normale, con conseguente riduzione dell’indennità CIGS. Le settimane a disposizione delle suddette aziende sono 26, tra la data del 26 maggio e il 31 gennaio 2021. L’importo del trattamento è pari al 70% della retribuzione globale mensile, epurata degli eventuali aumenti occorsi nei 6 mesi precedenti alla riduzione oraria, per le ore perse. Eventuali aumenti successivi concordati a livello aziendale andranno a ridurre l’importo del trattamento integrativo. Per tale misura l’azienda non è tenuta a corrispondere alcun contributo addizionale. Le quote TFR maturate dai lavoratori interessati, così come le quote dovute al fondo Tesoreria sono a carico del datore di lavoro. L’Inps chiarisce che il pagamento delle indennità avverrà presumibilmente tramite i tradizionali canali del conguaglio o del pagamento diretto, secondo le consuete scadenze, in base al provvedimento di concessione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è competente in materia di CIGS.
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Trattamenti d’integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale (DL n. 73/2021 art 40 c. 3). Tutti i datori di lavoro indicati all’art. 8 c. 1 del DL Sostegni che a decorrere dal 1° luglio 2021 ricorrono a trattamenti d’integrazione salariale ordinari o straordinari (art. 11 e 21 del d. lgs n. 148/20215) saranno esonerati dal pagamento del contributo addizionale previsto per tali misure in regime ordinario (art. 5 del medesimo d. lgs. n. 148/2015) fino al 31 dicembre 2021. Si tratta dei datori di lavoro ricadenti nella disciplina della cassa integrazione ordinaria, nonché quelli, sempre appartenenti al settore industriale – sottolinea l’INPS – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta d’intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria. Ribadisce l’INPS che non sono contemplati i datori di lavoro che ricadono unicamente nel campo di applicazione della disciplina in tema di cassa integrazione straordinaria (ad esempio imprese esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti). Tali trattamenti di CIGO o CIGS potranno essere richiesti a partire dal 1° luglio. Si potrà – specifica l’INPS – richiedere le integrazioni in oggetto dal 28 giugno in continuità con gli ammortizzatori sociali fruiti ai sensi della precedente normativa emergenziale se e solo se siano state integralmente richieste e autorizzate tutte e 13 le settimane previste dal DL Sostegni. L’INPS precisa ancora che sono esenti dal pagamento del contributo addizionale tutte le richieste di CIGO, eccetto quelle con causale EONE che sono già in ogni caso escluse da tale onere. Inoltre, l’Istituto sottolinea che, a parte l’esenzione dal pagamento del contributo addizionale per le CIGO, e, per le richieste di CIGS, il differimento dei termini procedurali data la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari. Infine, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti d’integrazione senza contribuzione addizionale resta preclusa la possibilità di ricorrere alle procedure di riduzione collettiva del personale (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991), mentre le procedure eventualmente in corso saranno sospese, per la durata del trattamento autorizzato entro il 31 dicembre 2021. Per questi datori di lavoro è altresì sospesa la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art.3 L. 604/1966) e le procedure in corso saranno sospese. Sono esclusi da tali divieti le aziende che cessano definitivamente l’attività o si trovino nelle situazioni specificate al c.5 dell’art 40 del DL Sostegni-bis. Per quanto attiene ai termini di trasmissione delle domande, l’INPS conferma che tutto si svolgerà secondo la normale prassi per i trattamenti di CIGO e CIGS, salvo la fase di prima applicazione (ad oggi già conclusa) per la quale si consentiva di inviare le domande delle CIGO e CIGS decorrenti dal 28 giugno o da luglio 2021 entro il 31 agosto 2021.
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Ulteriore trattamento CIGS (DL n. 73/2021 art 40-bis). Tale misura è rivolta ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO (art. 10 d. lgs. n. 148/2015) a prescindere dalle dimensioni aziendali. Si tratta in questa fattispecie di quei datori di lavoro che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (artt. 4 e 22 del d. lgs. n. 148/2015) e che quindi non potrebbero più accedere ai trattamenti di CIGO/CIGS. Tale misura consiste in ulteriori 13 settimane fruibili dal 1° luglio 20221 al 31 dicembre 2021. Anche in questo caso – spiega l’INPS – non sarà dovuto il contributo addizionale, così come sarà preclusa a tali soggetti richiedenti la possibilità di ricorrere ai licenziamenti collettivi e/o a licenziamenti per GMO (comma 3 art. 40-bis DL n. 73/2021).
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Trattamenti specifici per i datori di lavoro delle industrie tessili, di confezione degli articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili (DL n. 73/2021 art 50-bis c. 2). Si tratta di ulteriori 17 settimane di CIGO del tipo emergenziale (quella ex art. 19 del DL 18/2020 Cura Italia, tanto per intenderci) concedibili ai datori di lavori individuati dai codici ATECO 13, 14 e 15 secondo la classificazione ATECO2007, che sospendono o riducono l’attività in ragione dell’emergenza pandemica. Tali settimane si possono richiedere a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. Le procedure di licenziamento collettivo o individuale per GMO sono sospese (cfr. c. 5 art 50-bis DL 73/2021). Anche quei datori di lavoro che al 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di CIGS – prosegue l’INPS – e che devono sospenderne il programma per effetto dell’emergenza covid-19 potranno ricorrere a tali 17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, chiedendo opportunamente la sospensione prevista al MLPS seguendo l’iter previsto (cfr. circ. INPS n. 47/2020). L’INPS spiega poi che i trattamenti integrativi in questione sono rivolti a lavoratori in forza alle aziende richiedenti alla data del 30 giugno 2021; nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del c.c. o in caso di assunzione a seguito di cambio d’appalto, anche il periodo d’impiego presso il precedente datore di lavoro sarà computato nell’anzianità del lavoratore. La prestazione in parola – spiega l’INPS – sarà fruibile in continuità con le precedenti misure emergenziali se e solo se siano state richieste e autorizzate tutte e 13 le precedenti settimane previste dal DL Sostegni. Le causali utilizzabili per questa ulteriore CIGO emergenziale saranno COVID 19 – DL 99/21 e COVID 19 – DL 99/21 – sospensione CIGS rispettivamente per i datori di lavoro che chiedono CIGO o sospendono una CIGS per sostituirla con la CIGO. I termini di trasmissione delle domande, in continuità con la prassi emergenziale, sono fissati nella fine del mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. Quindi le domande con decorrenza 28 giugno 2021 o luglio 2021 dovevano, a pena decadenza, essere presentate entro il 31 agosto 2021. Anche per la trasmissione dei dati necessari al pagamento/saldo qualora si sia optato per il pagamento diretto, il termine è la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’integrazione, ovvero 30 giorni dalla notifica PEC contenente l’autorizzazione se più favorevole.
Per quanto concerne i codici evento e le istruzioni di compilazione dei flussi UNIEMENS diramate dall’INPS attraverso la circolare in oggetto si rimanda alla lettura integrale del documento.
30 agosto 2021
Tutela della quarantena per i lavoratori privati
L'INPS comunica la fine dei fondi
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Col messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l’INPS comunica che, dato che il legislatore non ha previsto per l’anno 2021 appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1, art. 26 del DL n. 18/2020, non potrà procedere al riconoscimento della tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso (2021).
Per quanto attiene i lavoratori cosiddetti “fragili”, sono invece stati stanziati dal legislatore nuovi fondi (art.15, c. 1 lettera a), DL n. 41/2021), di conseguenza l’Istituto riconoscerà ancora la prestazione introdotta dal comma 2, art. 26 del DL n. 18/2020 fino al 30 giugno 2021. Per questa tutela, prosegue l’INPS, non sono previste ulteriori proroghe, bensì un regime di favore: la proroga fino al 31 ottobre 2021 di alcune misure per i lavoratori fragili, ovvero possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in smart-working, anche attraverso il cambio di mansioni, o lo svolgimento di attività formative anche da remoto.
Infine, per quanto concerne la malattia conclamata da Covid-19 (art. 26, comma 6, DL n. 18/2021), l’INPS conferma il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
8 agosto 2021
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
L'INPS pubblica le prime istruzioni in una circolare
L’INPS, con la circolare numero 115 del 2 agosto 2021, delinea il quadro delle regole del nuovo contratto di rioccupazione e del relativo esonero contributivo, ma differisce ad un messaggio di futura pubblicazione le istruzioni operative per le imprese che vi fanno ricorso. L’Istituto, quindi, annuncia che le domande telematiche per tale esonero contributivo si potranno presentare a partire da settembre 2021.
Il contratto di rioccupazione è stato introdotto dal DL 73/2021, recentemente convertito dalla legge 106/2021. Esso rappresenta un nuovo genere di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che segue sue proprie e specifiche regole. Non può applicarsi alla trasformazione di un rapporto a tempo determinato, in quanto il contratto di rioccupazione consiste in un lavoro subordinato a tempo indeterminato, da stipularsi in forma scritta, diretto a incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro di quei lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Altra sostanziale peculiarità del contratto di rioccupazione è la previsione di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Il periodo in cui opera tale progetto, per il quale si deve ottenere il consenso del lavoratore, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Quindi, il recesso del datore di lavoro prima del termine del progetto comporta la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria. Al termine del periodo di inserimento, poi, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto di rioccupazione è una misura riservata ai datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Tali datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro e va riproporzionata per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, in misura pari a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Il beneficio spetta per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro.
Lo sgravio contributivo totale per l’assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi.
Il diritto all’esonero è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni: DURC regolare; rispetto degli obblighi di legge; assenza gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale; rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali od aziendali; non violazione del diritto di precedenza; assenza di lavoratori in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva.
L’INPS specifica che in caso di licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto Sostegni bis, oppure in caso di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, il beneficio decade e deve essere restituito.
Infine – spiega l’INPS – anche in caso di revoca, il beneficio residuo resta spettante in caso di riassunzione del medesimo lavoratore da parte dello stesso o di un altro datore di lavoro.
29 luglio 2021
Congedo 2021 per genitori in modalità oraria
L'INPS rilascia l'applicativo per la richiesta
Nel messaggio n.2754 del 28 luglio 2021, l’INPS annuncia il rilascio dell’applicativo per per presentare la domanda di Congedo 2021 per genitori con fruizione in modalità oraria. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:
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portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. L’INPS a tal proposito ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
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Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
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tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Sostanzialmente, quello che cambia è la possibilità di indicare nella domanda di “Congedo 2021 per genitori” una spunta, valorizzando il ‘SI’, in corrispondenza dell’opzione ‘Richiesta per congedo 2021 per genitori con figli conviventi minori di anni 14 o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di ogni ordine e grado o a centri diurni assistenziali’. In tale domanda il genitore deve dichiarare:
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il numero di giornate di “Congedo 2021 per genitori” da fruire in modalità oraria;
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il periodo all’interno del quale tali giornate intere di “Congedo 2021 per genitori” sono fruite in modalità oraria.
L’Istituto ricorda che il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo 2021 per genitori” sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.
L’INPS, ricorda altresì che l’indennizzo del “Congedo 2021 per genitori” continua a essere erogato in modalità giornaliera, pertanto la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di “Congedo 2021 per genitori” sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di “Congedo 2021 per genitori” all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.
Come per il “Congedo 2021 per genitori” a giornata intera, anche nel caso di “Congedo 2021 per genitori” con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché, nello specifico congedo orario, ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma (dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021).
12 luglio 2021
Cassa integrazione Covid-19
C'è tempo fino al 7 agosto per presentare le domande integrative
Nella circolare n. 99 dell’otto luglio 2021, l’INPS illustra le novità che la legge n. 69 del 2021, di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. Sostegni), apporta alla disciplina in materia di integrazioni salariali connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, la norma consente ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio 2021 di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica. Il comma 2-bis dell’art. 8 del DL 41/2021, introdotto in fase di conversione, si applica dunque esclusivamente a quei datori che hanno integralmente autorizzate le 12 settimane di trattamenti integrativi per Covid-19 introdotti dalla legge di Bilancio per il 2021. Infatti, tali soggetti, senza quella modifica normativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.
In definitiva, ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti come definita dall’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021, possono essere richiesti periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga (CIGO e CIGD) e di assegno ordinario (ASO) del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali che – collocandosi antecedentemente al 1° aprile 2021 – si pongono in regime di continuità con i precedenti, dai datori di lavoro a cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane ai sensi della legge di Bilancio 2021.
Restano invece valide le domande che riguardino periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, così come illustrato dall’Istituto nella circolare n. 72/2021. Quanto poi all’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, si prescinde dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020: tali trattamenti – spiega l’INPS – potranno continuare a essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.
Il requisito dei lavoratori interessati dalle tutele di cui al DL n. 41/2021, rimangono quelli di cui alla citata circolare INPS n. 72/2021, ossia essere alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 marzo 2021.
Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)
I datori di lavoro ai quali siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) previsti dalla legge di Bilancio 2021 e che abbiano già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021. Tali domande integrative – spiega l’Istituto – devono riguardare i lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021). Inoltre, precisa l’Istituto, pe quanto attiene alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 99 del 2021 e quindi entro il 7 agosto 2021. Stesso termine per le prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021 indicata nella circolare n. 72/2021. L’INPS si riserva di fornire successive istruzioni di per la sistemazione dei flussi UniEmens già inviati dai datori di lavoro, riferiti a periodi ricompresi nelle istanze di integrazione in parola.
L’Istituto ribadisce che, per le domande presentate dalle aziende ai sensi del DL Sostegni relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021. Per le medesime domande, quindi, l’INPS conferma la disciplina a regime secondo la quale le istanze devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Infine l’INPS ricorda che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.
Differimento dei termini decadenziali
L’INPS avverte che la legge n. 69/2021, attraverso l’introduzione del comma 3–bis all’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, slittano al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
L’Istituto sottolinea che non rientrano nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del decreto–legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cfr. il messaggio n. 1008/2021).
Per quanto riguarda l’invio dei modelli SR41 e SR43, l’Istituto aggiunge che beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Tale differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità originariamente applicata dalla Struttura territoriale competente.
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Riepilogo di istruzioni operative per i datori di lavoro
Nuove domande di accesso ai trattamenti
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento sopra descritti, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potevano trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021, utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
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Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza
Per le domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non devono riproporre nuove istanze.
Per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021, dovevano trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi
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Modelli SR41 e SR43 semplificati non inviatiI datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potevano provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.
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Modelli SR41 e SR43 semplificati già inviati e respinti
Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non devono riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvedono, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che verranno fornite successivamente.
7 luglio 2021
Congedo 2021 per i genitori
Le istruzioni dell'INPS per la fruizione in modalità oraria del congedo concesso per i figli affetti da Covid19, o in quarantena da contatto, o in DAD
L’INPS ha emanato una circolare, la n.96 del 5 luglio 2021, per fornire istruzioni in merito al congedo in oggetto, a seguito della conversione in legge del DL n. 30/2021, che ha istituito il congedo 2021 per genitori. Nello specifico, la legge 6 maggio 2021, n. 61 ha introdotto la possibilità di fruire del “congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria. Tale possibilità, puntualizza l’Istituto, varrà dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021.
Le domande potranno aver oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo 2021 antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché si collochino entro il periodo temporale sopra specificato. L’INPS precisa altresì che il congedo in parola sarà comunque indennizzato su base giornaliera, ancorché fruito su base oraria.
Quanto alle compatibilità e/o incompatibilità del congedo in modalità oraria, esso può essere fruito da entrambi i genitori, ma in maniera alternata. Nel ribadire tutte le indicazioni già fornite sul tema con la circolare 63 del 2021, l’INPS specifica che il congedo su base oraria:
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è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
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è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
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è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
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è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs. n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
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è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
L’INPS annuncia che sono incorso gli aggiornamenti informatici atti a permettere la richiesta del congedo in parola; nell’attesa sarà possibile fare richiesta del congedo 2021 per genitori in modalità oraria al proprio datore di lavoro, perfezionando successivamente la richiesta sulla base delle indicazioni che saranno fornite con un successivo messaggio. Quanto alle indicazioni per la compilazione dei flussi UNIEMENS, si rimanda alla lettura integrale della circolare 96/2021.
7 luglio 2021
DISMISSIONE DEL PIN INPS
Avviata la transizione verso le identità digitali SPID, CIE e CNS
Con la circolare del 2 luglio 2021, n. 95, l’INPS ha comunicato che, per assicurare una più graduale transizione dal PIN verso l’utilizzo delle credenziali SPID, CIE e CNS, l’accesso tramite PIN ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non sarà più consentito a partire dal 1° settembre 2021.
È dunque necessario che tutti coloro che operano in qualità di intermediari, aziende, associazioni di categoria, pubblica amministrazione, professionista, ecc. si dotino di una credenziale SPID di livello non inferiore a 2, o della CIE (con relativo PIN), o di una CNS entro il mese di agosto 2021. Lo stesso Istituto avvisa che, nel caso di utenti che risultino già dotati di tali strumenti di accesso, potrà provvedere progressivamente ad inibire loro l’accesso attraverso il tradizionale PIN.
18 giugno 2021
Assegni Nucleo Familiare
Nuovi livelli reddituali e maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021
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Con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, l’INPS annuncia il rilascio della procedura per la presentazione delle domande per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Inoltre, l’Istituto allega le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e le maggiorazioni previste per figli a partire dal 1° luglio 2021. Infatti, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (c.d. Sostegni-bis), all’articolo 5, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei sono scaricabili da seguente link.
Nello specifico, l’Istituto conferma che le tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021. Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Gli importi saranno calcolati dall’Istituto comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali.
L’INPS comunica che i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto e annuncia che in riferimento alle maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, sarà successivamente emanata un’apposita circolare.
18 giugno 2021
Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L'INPS comunica in un messaggio le prime indicazioni operative
Con il messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, l’INPS impartisce alcune indicazioni sul differimento dei termini decadenziali dei trattamenti integrativi dovuti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali indicazioni riguardano la trasmissione delle domande e dei dati necessari per il pagamento degli stessi trattamenti integrativi scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
La legge 21 maggio 2021, n. 69, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) e ha parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, precedentemente introdotta dall’articolo 8 del citato decreto–legge. Inoltre ha previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.
Differimento dei termini decadenziali
in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 41/2021, la legge n. 69/2021 ha introdotto, tra gli altri, il comma 3-bis all’articolo 8 del medesimo decreto, il quale differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
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L’istituto ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata dall’articolo 8, comma 3, del decreto–legge n. 41/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali in parola le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.
Resta inalterata la disciplina dettata a suo tempo dalle norme di riferimento. In parole semplici- afferma l’INPS – possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, l’INPS richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.
Non rientrano nel differimento – continua l’INPS – i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del decreto–legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cfr. il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021).
Inoltre – prosegue l’Istituto – beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
A tal proposito, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.
Tuttavia, il differimento al 30 giugno 2021 – conclude l’INPS – riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.
In allegato al messaggio n. 2310/2021, l’INPS ha fornito uno schema per orientarsi agevolmente in merito alle numerose e ripetute proroghe dei termini di scadenza per l’invio delle domande e dei dati per il pagamento, oggetto di quest’ultimo differimento. Tale allegato è reperibile qui.
18 giugno 2021
NASPI senza riduzione fino a dicembre
Le prime indicazioni da parte dell'INPS
Con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, l’INPS conferma la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Infatti, l’articolo 38 del DL n. 73/2021, cosiddetto decreto Sostegni bis, ne ha disposto la sospensione temporanea. In particolare, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto. Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo citato.
Come previsto espressamente dal medesimo articolo 38 del decreto Sostegni bis, dal 1° gennaio 2022 il meccanismo di riduzione della prestazione sarà nuovamente applicato. Pertanto, fa sapere l’INPS, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Infine, l’Istituto precisa che, per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI, non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.
7 maggio 2021
Esonero contributivo alternativo alle integrazioni salariali emergenziali
Il via libera della Commissione Europea in un messaggio dell'INPS
L’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero in argomento nel messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021.
Dopo lunga attesa, la Commissione Europea ha emanato la decisione C (2021) 1376 final, con la quale si autorizza l’esonero contributivo per i datori di lavoro che non hanno fatto ricorso ai trattamenti d’integrazione salariale emergenziali (ossia connessi con la pandemia da Covid-19) nei mesi di novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021. L’esonero è normato dal cosiddetto decreto Ristori (DL n. 137/2020).
Restano esclusi dalla misura agevolativa i datori di lavoro con codice ATECO rientrante nelle divisioni 64, 65 e 66, per espressa previsione della Decisione della Commissione Europea; sono altresì esclusi i datori di lavoro agricoli, per previsione normativa (art. 12, comma 14 DL n. 137/2020).
Come presentare domanda all’INPS
I datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita istanza all’INPS tramite il “Cassetto Previdenziale”, funzionalità “Contatti”, selezionando la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, “Sgravi art. 3 DL 104/2020 e art. 12 DL 137/2020”. All’esito positivo della richiesta l’Istituto rilascerà all’azienda il codice autorizzativo 2Q. Nell’istanza, il richiedente dovrà dichiarare di aver usufruito a giugno 2020 di integrazioni salariali connesse al Covid-19 e di non averne invece richieste nelle mensilità di novembre e dicembre 2020, nonché a gennaio 2021. Tale dichiarazione deve riguardare la specifica matricola aziendale o le specifiche unità produttive, in caso siano plurime; inoltre dovrà essere dichiarato l’importo dello sgravio di cui l’azienda vuole avvalersi, parametrato alle ore di integrazione fruite a giugno 2020.
L’INPS ribadisce che la richiesta del CA 2Q deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo per il quale si intende esporre l’esonero. L’Istituto chiarisce anche che sulla medesima unità produttiva e nella medesima finestra temporale vige l’alternatività assoluta tra l’esonero in parola e le integrazioni salariali emergenziali; questo principio vale anche laddove tali integrazioni emergenziali siano giustificate da fonti normative diverse. In conseguenza di quanto appena affermato, le sedi territoriali dell’INPS verificheranno se nei mesi di novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021 non siano presenti tali trattamenti integrativi emergenziali sulle posizioni assicurative delle aziende richiedenti. All’esito positivo di tale controllo rilasceranno il CA 2Q, dandone notifica alle aziende interessate sul Cassetto Previdenziale.
L’INPS ricorda altresì che l’effettivo ammontare dell’esonero non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese, o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero. Si ricorda che tali mesi devono ricadere nel periodo 1° novembre 2020 – 31 gennaio 2021 e comunque al massimo per 4 settimane, per espressa previsione legislativa). Inoltre, l’esonero non può superare la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui l’azienda si avvale del beneficio (quindi le denunce di competenza delle mensilità tra aprile e agosto 2021).
Infine, l’INPS conferma che l’esonero in parola si può cumulare con altri esoneri o sgravi contributivi nei limiti della contribuzione dovuta e a patto che per le altre misure agevolative non esista un divieto di cumulo.
Esposizione dei dati nel flusso Uniemens
Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021
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<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> inserire il nuovo codice causale L904 – “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
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<ImportoACredito> indicare il relativo importo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice 2Q in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.
6 maggio 2021
Rimborsi spese dei lavoratori agili
In una risposta dell'Agenzia delle Entrate il regime fiscale da applicare
Con la risposta n.314 del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte da un’azienda ai propri dipendenti in smart working a titolo di rimborso spese.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate afferma che “Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono».
Tale statuizione sancisce in pratica – continua l’Agenzia – “il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese – fa tuttavia presente l’Agenzia delle Entrate – la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, ad esempio, per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..
Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente, è stato ulteriormente approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E nella quale è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Il principio di mera reintegrazione patrimoniale del dipendente in caso di rimborso di spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore è stato ribadito nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E nell’affrontare una specifica questione in merito ai costi dei collegamenti telefonici. Nel citato documento di prassi è stato precisato che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa. Nel medesimo documento di prassi, si è ritenuto opportuno, altresì, chiarire che il rimborso dei costi relativi ai collegamenti telefonici configurava un’ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente.
Occorre inoltre ricordare, che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione (vedasi quanto previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, relativamente all’utilizzo promiscuo di autovetture).
Circa la modalità di determinazione dell’ammontare della spesa rimborsata, nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E è stato affermato che qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nell’ipotesi prospettata, l’Istante rappresenta che il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente. Sulla base di tale considerazione, si ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente, possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
In ragione di quanto affermato l’Agenzia delle Entrate ha concordato con la soluzione prospettata dal contribuente e, pertanto, ha ritenuto che le somme erogate dalla Società al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate non siano imponibili ai fini IRPEF.
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