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Lavoro - Previdenziale

Il Servizio Previdenziale API Torino si occupa di tre i grandi ambiti : previdenza, assistenza e retribuzioni. Le aziende trovano aiuto per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei dipendenti e verso gli Istituti/enti previdenziali ed assistenziali; trovano informazioni sulle disposizioni di legge ed amministrative in materia di previdenza sociale, pensioni, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sugli adempimenti riguardanti la gestione separata INPS, oltre che sugli istituti retributivi contrattuali.

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27 agosto

INPS

Decreto agosto: gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD e FIS

 

L’INPS, con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga e Assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, anche noto come Decreto agosto.
 

Un’importante novità introdotta dal DL 104/2020 consiste nella possibilità di accesso ai nuovi trattamenti integrativi indipendentemente da un precedente ricorso e/o dall’effettivo utilizzo dei medesimi istituti previsti dalla pregressa normativa. In pratica il DL 104/2020 azzera il conteggio delle settimane richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020 e ridetermina il tetto di settimane richiedibili per l’emergenza sanitaria da COVID-19: si tratta di 9 più 9 settimane per un totale di 18 settimane dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. La normativa stabilisce – ricorda l’Istituto – che i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni che si collocano anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal DL stesso. L’INPS comunica che i dettagli con cui la normativa sarà operativamente declinata saranno forniti con successive e apposite circolari.
 

Nel messaggio l’INPS delinea un quadro dei nuovi trattamenti integrativi a cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno: le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
 

Per tutte le categorie di trattamenti integrativi (CIGO, CIGD e assegno ordinario), con causale “emergenza COVID-19”, viene riproposto il meccanismo dell’invio di due domande separate di sostegno al reddito. Altra novità, invece, è costituita dal fatto che il ricorso alle ulteriori nove settimane è collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti (primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019). In base alle risultanze di tale raffronto è previsto il pagamento di un contributo addizionale sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore in CIG/ASO per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, secondo le seguenti aliquote:

  • 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;

  • 9% per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.


Per certificare la perdita di fatturato di cui sopra, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una autodichiarazione, che l’INPS verificherà di concerto ed in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Chiaramente – comunica l’INPS – la mancanza di tale autocertificazione farà scattare automaticamente l’aliquota del 18%.

Riguardo alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, l’INPS precisa che per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo risultante dallo scomputo dei periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Invece, per quanto riguarda le ulteriori nove settimane, modalità e tempi della richiesta saranno comunicati dall’Istituto con successivi atti regolamentari.


L’INPS si premura di comunicare che sarà in capo ai datori di lavoro, o, in extrema ratio alle strutture territoriali competenti dell’INPS, tenere conto delle autorizzazioni già concesse dopo il 13 luglio 2020 in base alla pregressa normativa emergenziale e/o rideterminare correttamente il numero di settimane concedibili nel rispetto del tetto previsto delle prime 9 settimane.

 

Quanto ai termini di trasmissione delle domande per i trattamenti in oggetto, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 104/2020 stabilisce che, a regime, le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Altresì, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione

 

Tuttavia, in sede di prima applicazione della norma, lo stesso decreto-legge n. 104/2020 prevede uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1. Per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.

 

Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020. In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina

dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

 

Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO, in considerazione del combinato disposto dei commi 6 e 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.

 

L’INPS precisa poi che, per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.

 

Da ultimo, l’INPS ricorda che l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 104/2020 prevede che i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

27 agosto

INAIL

Emanate le precisazioni dell’Istituto circa la validità del Durc

 

Con la nota n. 9466 del 3 agosto 2020, l’INAIL ha spiegato quali siano gli effetti della proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 relativamente all’estensione della validità del Durc On Line in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

In base a tale ricostruzione interpretativa, alla cui lettura si rimanda, la validità dei Durc online che riportano come Scadenza validità una data compresa nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogata fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.

In conseguenza di tale lettura, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc online devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.

26 agosto

INPS, come presentare la domanda per la fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

 

Con il messaggio n. 3105 del 11 agosto 2020 l’INPS descrive la modalità di presentazione della domanda per la fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020), poi convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il congedo COVID-19 per la cura dei minori durante la sospensione emergenziale delle attività didattiche di ogni ordine e grado e dei servizi per l’infanzia è stato esteso fino al 31 agosto 2020 dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del DL N. 34/2020 (Decreto Rilancio). Questa ultima norma ha altresì concesso ai soli lavoratori dipendenti la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo che va dal 19 luglio 2020 (data dell’entrata in vigore della legge) e il 31 agosto 2020.

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Sulla base delle indicazioni normative l’INPS ha dunque stabilito che per la presentazione della domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria valgono le seguenti regole:

  • così come per le domande del congedo COVID-19 a giornata intera, sarà possibile presentare domande di congedo COVID-19 in modalità oraria per periodi pregressi, ma comunque ricompresi nel periodo che va dal 19 luglio al 31 agosto 2020;

  • la domanda si presenta in modalità telematica sul sito web istituzionale utilizzando l’ordinaria procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore, spuntando l’opzione “COVID-19”;

  • nella domanda il genitore dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende utilizzare in modalità oraria e il periodo all’interno del quale esse si collocano. Tale periodo dovrà – specifica l’INPS – necessariamente ricadere in un mese solare, per cui, se il periodo di fruizione si collocasse a cavallo di luglio e agosto 2020, sarà necessario presentare due distinte domande;

  • infine – conclude l’Istituto – dato che l’indennizzo del congedo viene erogato a giornate, la fruizione oraria dovrà comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Quindi, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno dell’arco temporale di riferimento nello stesso mese solare.

31 luglio

INPS

La proroga di validità del Durc viene recepita dall’Istituto

 

INPS ha comunicato solo il 30 luglio scorso (quindi in ritardo) che i Durc con scadenza 31 luglio 2020 hanno validità fino al 29 ottobre 2020. Questa comunicazione, in realtà, non tiene conto dell’approvazione da parte del Parlamento della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. Stando alle attuali norme, i Durc con scadenza a fine luglio sono validi fino a 90 giorni dalla conclusione dello stato di emergenza, quindi fino a metà gennaio 2021. E’ presumibile, quindi che INPS effettui una ulteriore comunicazione che prenda atto della proroga dello stato di emergenza.

 

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29 luglio
INPS

L’assegno ordinario erogato dal FIS non necessita di accordo sindacale

 

L’INPS con il messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020 ha ribadito quanto già indicato al paragrafo 1.4 della circolare n. 84 del 2020 (alla cui lettura si rimanda), ovvero che, in attuazione della vigente normativa, all’Assegno Ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.

 

L’accordo è richiesto – prosegue l’Istituto – esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale.

24 luglio

INAIL
Migliorato il servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19

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Il 24 giugno 2020, l’INAIL ha comunicato attraverso la nota operativa n. 7759, che i soggetti che hanno applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono comunicare all’Inail con il nuovo servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 di aver effettuato le sospensioni, specificando, tramite selezione delle apposite opzioni presenti nel servizio, le disposizioni normative applicate, dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio. 


L’INAIL ricorda che per le sospensioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è prevista l’attivazione di specifici controlli in cooperazione con l’Agenzia delle entrate. 


Per ogni regime di sospensione – rimarca l’Istituto – può essere inviata un’unica comunicazione, e, una volta trasmessa, eventuali integrazioni o rettifiche devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente.
Con l’
istruzione operativa prot. 8869 del 21 luglio 2020, l’INAIL comunica il miglioramento del servizio in parola: nello specifico in relazione alle sospensioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. A tal proposito, spiega l’INAIL, in caso di selezione di una delle quattro sospensioni stabilite dal citato articolo 18, il servizio consentiva all’utente di selezionare i mesi di aprile e/o maggio nella sola sezione relativa alla sospensione dei versamenti. La nuova versione del servizio consente di selezionare il periodo di sospensione anche in caso di:

 

  • sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione;

  • sospensione alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 ex articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

 

L’INAIL comunica inoltre che al momento non è prevista una data di chiusura del servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, che in ogni caso rimarrà aperto fino alla definizione delle partite debitorie sospese.
E’ possibile leggere cliccando qui il
manuale utente per l’utilizzo del servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, 

23 luglio

INPS

Congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti del settore privato

e quelli iscritti alla Gestione separata esteso ad agosto 2020

 

Con il messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020 l’INPS comunica che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (l. n. 77 del 17 luglio 2020) al Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020), l’istituto del Congedo COVID-19 ha subito le seguenti variazioni:

 

  • la validità dell’istituto è estesa ad un arco temporale che decorre dal 5 marzo al 31 agosto 2020;

  • i permessi in oggetto saranno fruibili anche in modalità oraria dal 19 luglio 2020;

  • l’applicativo online sul sito dell’INPS per presentare la domanda di congedo COVID-19 in modalità giornaliera è stata aggiornata per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020.

 

L’INPS avvisa che con successiva comunicazione saranno fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria.

23 luglio

INPS

Pubblicata la nuova disciplina decadenziale per i trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD

 

Con il messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020 l’INPS fa il punto sulla nuova disciplina decadenziale (cioè sulle norme che indicano i termini di decadenza) prevista per i trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD a seguito degli effetti dell’applicazione del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Come già spiegato dall’istituto con il messaggio 2489/2020 e la circolare n. 84/2020, il termine per l’invio delle domande d’integrazione è la fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione/riduzione lavorativa, ma in prima applicazione del provvedimento tale termine è stato fissato al 17 luglio 2020 quando tale data fosse stata successiva al termine previsto. Per gli eventi intercorsi tra il 23 febbraio e il 30 aprile invece, il termine è stato fissato al 15 luglio 2020.

Con il messaggio in oggetto l’INPS interviene ancora per spiegare che, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale termine decadenziale non vada inteso in senso assoluto e laddove l’istanza di integrazione salariale riguardi un arco temporale plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine d’invio della domanda risulti scaduto. Così il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO (o ASO o CIGD) attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto-legge n. 52/2020.

L’INPS promette che saranno presto implementate le necessarie modifiche alla procedura informatica in relazione a quanto sopra definito, ma nel frattempo le strutture territoriali dell’Istituto provvederanno a respingere le domande d’integrazione presentate al di fuori dei termini previsti. I datori di lavoro potranno quindi presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o integrazione dell’attività lavorativa, o in alternativa - e in fase di prima applicazione della nuova disciplina di cui in oggetto - potranno manifestare tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.

22 luglio

INPS

Assegno Nucleo Familiare per i percettori di ASO: le istruzioni dell’Istituto

 

Con la circolare n. 88 del 20 luglio 2020 l’INPS ha diramato le istruzioni per il pagamento degli assegni nucleo familiare ai percettori di Assegno Ordinario.

A seguito dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti nella fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo modificato dall’articolo 68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che ai beneficiari dell’assegno ordinario (ASO), concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Tale riconoscimento opera con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020.

Gli ANF possono essere erogati:

  1. A conguaglio da parte dell’azienda

  2. A pagamento diretto da parte dell’Istituto

Nella prima ipotesi sarà cura del datore di lavoro pagare sia l’assegno ordinario, sia l’ANF, conguagliando l’intera somma anticipata per conto dell’Istituto. Nel secondo caso i datori di lavoro dovranno indicare la somma dovuta per la prestazione accessoria nel modello SR41 utilizzato già per la richiesta del pagamento dell’ASO all’INPS.

L’INPS avvisa che quei datori di lavoro che abbiano già anticipato l’ASO o abbiano già presentato richiesta di pagamento diretto, senza né conguagliare i relativi ANF, né richiederne il pagamento all’Istituto, potranno farlo successivamente, sia indicandone gli importi come arretrati nel flusso Uniemens, sia presentando un ulteriore modello SR41 dove si indicheranno le somme dovute nei mesi precedenti.

Infine, ci sono quei datori di lavoro che, sulla base delle indicazioni normative, già dopo il 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato gli ANF con la prestazione ASO. La circolare INPS in oggetto fornisce anche in questo caso le indicazioni per effettuare le corrette rettifiche, ai fini della corretta imputazione contabile da parte dell’Istituto.

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Compilazione dei flussi dichiarativi

Sia i datori di lavoro soggetti alla CUAF, sia quelli non soggetti, dalla denuncia di competenza luglio 2020 e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione/riduzione attività lavorativa per eventi riconducibili all’epidemia da Covid-19 dovranno valorizzare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> come di seguito riportato:

  • Elemento <CodiceCausale> à inserire il codice L019 - Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26e 40 del D.lgs. n. 148/2015, sia per il conguaglio del mese in corso, sia per gli arretrati

  • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> à inserire il codice N, per le denunce di competenza luglio e agosto 2020. Da quelle di competenza settembre 2020 in poi va inserito il Ticket rilasciato dall’apposita funzione “Inserimento Ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al fondo

  • Elemento <AnnoMeseRif> à indicare l’anno e il mese di riferimento

  • Elemento <ImportoAnnoMeseRif> à indicare l’importo conguagliato relativo al mese di riferimento della prestazione

 

Gli importi già conguagliati (prima delle istruzioni della circolare in parola) dovranno essere restituiti col codice causale già in uso F110 esposto nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>. Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore N e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.

 

Chiaramente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli ANF, secondo le modalità sopra descritte.

 

Per quanto riguarda i datori di lavoro (soggetti o meno alla CUAF), che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-1, e che hanno sospeso o cessato l’attività, essi dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice L019, secondo le modalità sopra descritte, mentre per l’eventuale codice di restituzione indicheranno il codice F110 all’interno dell’elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.

 

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo codice causale F119 - Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore N; nell’elemento <AnnoMeseRif> andrà indicato l’anno e il mese di riferimento; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l’importo da restituire, relativo al mese di riferimento della prestazione.

I datori di lavoro che invece abbiano richiesto il pagamento diretto della prestazione attraverso il modulo SR41, a partire dalla competenza di luglio 2020 potranno indicare l’importo complessivo relativo agli ANF maturati nell’apposito campo del modulo SR41 con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo SR41 i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito e nel campo tipo integrazione della mensilità, il codice 4.

21 luglio

INPS

Equiparazione della quarantena per Coronavirus alla malattia, istruzioni operative

 

Con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, l’INPS fornisce istruzioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, così come prevede l’art. 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 e precisa che la tutela ivi delineata è rivolta ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto ai sensi dell’art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Quarantena e malattia

Il comma 1 dell’art. 26 del DL n. 18/2020 tratta le seguenti fattispecie:

  • Periodi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (vedasi art. 1, c. 2, lett. h e i del DL 23 febbraio 2020, n. 6);

  • Periodi di quarantena precauzionale (art. 1, c. 2, lett. d e del DL 25 marzo 2020, n. 19)

Tali fattispecie, caratterizzate da un procedimento di natura sanitaria non prescindibile, sono equiparate alla malattia e il lavoratore che vi sia sottoposto è obbligato a produrne idonea certificazione sanitaria (comma 3 del medesimo art. 26). A tali lavoratori viene quindi riconosciuta la tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS, nonché l’indennità economica previdenziale con correlata contribuzione figurativa, in base al settore aziendale e alla qualifica del lavoratore. L’eventuale integrazione economica da parte del datore di lavoro segue le regole del CCNL specificatamente applicato al lavoratore. Inoltre, per espressa previsione del comma 1 dell’art 26 del DL Cura Italia, il periodo di quarantena è neutro ai fini del conteggio del periodo di comporto del lavoratore interessato.

Come anzi detto, il lavoratore è soggetto all’obbligo di produrre idonea certificazione medica del periodo di quarantena prescritto dall’operatore di sanità pubblica. Il medico curante dovrà produrre il certificato, contenente gli estremi del provvedimento, sin dal primo giorno di malattia e in modalità telematica. Alternativamente potrà essere prodotto in modalità cartacea; in tal caso esso dovrà essere trasmesso all’INPS entro 2 giorni dall’emissione. Qualora il medico curante non disponga delle informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, emetterà un certificato che all’INPS resterà sospeso in anomalia fintanto che il lavoratore interessato non reperisca tali dati e li comunichi all’Istituto o a mezzo PEC o via posta ordinaria, indicando:

  • Numero di protocollo

  • Dati della struttura emittente

  • Data di redazione

  • Periodo prescritto di sorveglianza sanitaria

  • PUC del certificato medico a cui tali dati si riferiscono

 

Tutela di lavoratori con particolari patologie

Il comma 2, del medesimo art. 26 del DL n. 18/2020, prevede anche una speciale tutela per quei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato in possesso del riconoscimento della disabilità in situazione di gravità (ex art. 3, c. 3 L. 104/92), oppure in possesso del riconoscimento della disabilità (ex. Art. 3, c. 1 della L. 104/92), ma limitatamente ai casi di:

  • immunodepressione

  • esiti da patologie oncologiche

  • svolgimento di terapie salvavita

 

Per tali lavoratori l’intero periodo di assenza dal lavoro, certificato opportunamente, è equiparato alla degenza ospedaliera, per la quale – ricorda l’INPS – è prevista una decurtazione ai due quinti della normale indennità, qualora non vi siano familiari a carico e il termine massimo per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in forma cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Anche in questo caso è il medico curante che deve precisare nelle note di diagnosi del certificato l’indicazione dettagliata della situazione clinica da cui emergerebbe il rischio del soggetto lavoratore, riportando altresì gli estremi del verbale che riconosce a questi lo stato di handicap, ovvero la certificazione rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie locali.

 

Malattia per Covid19

Il comma 6 dell’art. 26 del DL Cura Italia assimila il caso della malattia conclamata da Covid19 di un lavoratore alla normale malattia per un qualsiasi altro evento. In questo caso la procedura da seguire per farsi riconoscere la relativa tutela previdenziale ed economica non differisce in nulla dalla normale prassi, senza alcuna necessità d’intervento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Infine, l’INPS ricorda che per quei lavoratori che si siano trovati nelle fattispecie elencata al c. 1 dell’art. 26 del DL n. 18/2020 prima della sua entrata in vigore, anche in assenza di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, i certificati medici prodotti saranno considerati validi, così come, viceversa, saranno accettati quali periodi coperti da malattia quelli indicati da un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, in assenza di certificato medico, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.  

Il messaggio in oggetto contiene in allegato un file Excel, contenente uno schema relativo alle fattispecie descritte, nutrito da numerosi esempi.

21 luglio

INPS

Ripresa dei versamenti contributivi sospesi

 

L’INPS comunica le modalità operative per la ripresa dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

I contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati nei periodi di emergenza Covid-19 dovranno essere versati entro il 16 settembre 2020.
 

La sospensione degli adempimenti in oggetto fu introdotta inizialmente dal decreto-legge 9/2020, successivamente prorogata dai decreti-legge 18/2020, 23/2020 e 34/2020. Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni per la ripresa degli adempimenti.

Entro il termine su indicato (31 luglio per alcuni settori specifici, quali quello florovivaistico) i datori di lavoro di aziende con dipendenti e i committenti della gestione separata possono versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione, oppure chiedere la dilazione in quattro rate. Per quest’ultima opzione va presentata domanda in via esclusivamente telematica direttamente dal titolare oppure dal legale rappresentante o da un intermediario abilitato, utilizzando il formato reperibile sul sito INPS, al percorso Prestazioni e Servizi\Tutti i Servizi\Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19. L’INPS avvisa che la comunicazione può essere cumulativa per i casi di posizioni afferenti a più gestioni diverse, avendo però cura di indicare l’esposizione debitoria suddivisa per gestioni interessate. Inoltre, nelle sezioni Datore di lavoro con dipendenti e Gestione separata committenti devono essere compilati i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza – Periodo di sospensione – contributi dovuti – numero delle rate e totale da rateizzare. Infine, nel caso di più sospensioni afferenti alla stessa gestione, dovranno essere compilate più righe (lo stesso periodo non può essere valorizzato in due codici diversi).

I codici di sospensione esposti sono:

  • Per i Datori di lavoro con dipendenti: N966, N967, N968, N969, N970, N971, N972, N973;

  • Per la Gestione Separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

L’Istituto avverte che per tutte le gestioni l’importo minimo di ogni rata non può essere inferiore a 50 euro e il versamento delle rate successive alla prima si dovrà eseguire entro il 16 del mese successivo.

L’INPS avvisa anche che, dato che la sospensione dei mesi scorsi includeva anche i versamenti relativi ai piani di rateizzazione già concessi dall’Istituto, chi ha sfruttato tale opportunità entro (il 31 luglio o) il 16 settembre deve versare, in soluzione unica, senza possibilità di ulteriore dilazione, gli importi arretrati.

Le aziende con dipendenti verseranno dunque i contributi utilizzando il modello F24, compilando la Sezione INPS secondo uno schema fornito dal messaggio stesso e di seguito riportato

Nell’eventualità che il contribuente usufruisca di più sospensioni con medesima scadenza di restituzione, dovrà compilare una riga del Modello F24 per ogni periodo oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti (si veda l’esempio sotto riportato).

Se le aziende che hanno beneficiato della sospensione – prosegue l’INPS – non hanno trasmesso le denunce Uniemens, dovranno farlo entro il 16 settembre 2020 (31 luglio per le aziende del settore florovivaistico).

Quanto alla compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore N9xxx e le relative <SommeACredito> (l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito>, specifica l’INPS, potrà dare luogo ad un credito a favore dell’istituto, da versare con le consuete modalità tramite modello F24, oppure a un credito a favore dell’Azienda, o a un saldo pari a zero.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” come riportato nell’esempio qui sotto:

15 luglio

INPS

Ulteriori istruzioni in materia di trattamenti d’integrazione salariale per l’emergenza Covid-19

 

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 84 del 10 luglio 2020, contenente le modifiche introdotte alla normativa speciale sulle integrazioni salariali normate dal DL n. 18/2020 “Cura Italia” (artt. da 19 a 21), per opera dei successivi decreti-legge n. 34 e 52 del 2020.

​

È stato modificato l’impianto dei trattamenti CIGO/ASO con causale “COVID-19 nazionale” nel senso che i datori di lavoro possono far richiesta dei trattamenti descritti per riduzioni e/o sospensioni intercorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 per 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 nel solo caso in cui sia stato fruito per intero il primo periodo di 9 settimane. Il DL n. 52/2020 dà ai datori di lavoro la possibilità di richiedere ulteriori 4 settimane di trattamento, ma anche qui nel solo nel caso in cui abbiano usufruito delle precedenti 14 (9 + 5) settimane. Resta ferma la durata massima di 18 settimane complessive d’integrazione.

Si evince dalla circolare l’orientamento dell’Istituto volto a circoscrivere la concessione delle complessive 18 settimane di trattamento a quei datori di lavoro che abbiano fruito per intero delle tranche d’integrazione previste, nei limiti temporali stabiliti: 9 settimane, poi 5 settimane entro il 31 agosto 2020; successivamente le 4 settimane ulteriori. L’INPS avvisa anche che, ogni qualvolta un datore di lavoro presenti una domanda per completare la fruizione delle settimane di integrazione già autorizzate deve seguire le procedure divulgate con il messaggio 2101/2020 ed inviare il file Excel ivi allegato (trasformato in formato PDF), con il quale è possibile indicare il fruito.

Conseguenza dell’impostazione che i trattamenti di integrazione speciali hanno ricevuto per norma di legge e per disposizione di prassi è che senza la fruizione dei periodi d’integrazione che precedono non si possono richiedere i periodi di integrazione che seguono. Quindi, se non si saranno consumate le 14 settimane di integrazione entro il 31 agosto 2020, non si potranno richiedere altre settimane di integrazione speciali (le ulteriori 4). Ma allo stesso modo, se non si saranno esaurite le prime 9 settimane di integrazione speciali, non si potrà richiedere la seconda tranche di 5 settimane. L’unico trattamento richiedibile per le aziende che si trovino in questa situazione, così come per le aziende che hanno esaurito interamente le 18 settimane complessive concedibili, è la Cassa o l’Assegno ordinari, che soggiacciono alla normativa normale (leggasi contributo addizionale, limiti del biennio e del quinquennio mobile, 90 giorni di anzianità del dipendente e terzo delle ore lavorabili).

In tal senso l’INPS specifica che le causali per cui si potranno richiedere i trattamenti integrativi ordinari sono quelle previste dal decreto ministeriale n. 95442 del 2016, quindi “mancanza di materie prime/componenti”, oppure “mancanza di lavoro/commesse” anche quando il determinarsi di dette situazioni sia riconducibile al perdurare dell’emergenza epidemiologica. Su questo punto l’Istituto ammette che, tenuto conto della situazione eccezionale in atto, qualora l’azienda richiedente evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale selezionata, la valutazione istruttoria non dovrà contemplare i canonici requisiti di una richiesta d’integrazione tout court (transitorietà dell’evento e non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori). Resta fermo – chiarisce l’INPS – che in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per effetto di un ordine dell’autorità o ente pubblico, sarà possibile invocare la causale EONE (evento oggettivamente non evitabile, esente da contribuzione addizionale).

La circolare INPS dedica un paragrafo ai termini per l’invio delle domande, che di seguito si riepilogano:

  • Le istanze devono essere inviate, a pena decadenza, entro la fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione/riduzione. In una prima fase transitoria tale termine è il 17 luglio 2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande

  • Le domande riferite alle sospensioni/riduzioni intercorse nel periodo 23 febbraio – 30 aprile 2020, dovranno invece essere trasmesse, a pena decadenza, entro il 15 luglio 2020

  • Errori o omissioni potranno essere sanati entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione competente

In ultimo, l’Istituto ricorda che, per quanto riguarda l’Assegno Ordinario, limitatamente agli eventi con causale legata al COVID-19, anche i beneficiari di tale strumento d’integrazione avranno diritto all’Assegno Nucleo Familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Su tale punto l’INPS si riserva di produrre un’ulteriore circolare in ordine alle indicazioni per erogare l’assegno.

​

Col messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020, l’INPS comunica inoltre, a margine della circolare n. 84/2020, le modalità per inviare all’Istituto la dichiarazione semplificata di quanto fruito con assegno ordinario con causale “COVID-19”: nella citata circolare n. 84/2020, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file Excel, (allegato 1 al messaggio. Le modalità di compilazione sono contenute nell’allegato 2), dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva. Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il citato file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende. In caso di mancata trasmissione del suddetto file – precisa l’INPS - l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. Il file dovrà essere convertito in formato PDF. Nella citata circolare n. 84/2020, il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto dalla circolare n. 58/2009 per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all’assegno ordinario sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile.

13 luglio

INPS

Indicazioni operative sul congedo emergenza Covid-19  

 

L’INPS aggiorna le istruzioni relative al congedo per l’emergenza COVID19 alla luce delle novità normative introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020, Decreto Rilancio
 

Con la circolare n. 81 pubblicata l’8 luglio 2020, L’INPS fornisce le istruzioni relative al congedo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai permessi straordinari ex lege n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
 

Nella circolare vengono affrontati i seguenti argomenti:

  • Ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate indennizzabili per congedo COVID-19

l’art. 72 c.1 lettera a) del DL 34/2020 modifica l’art. 23 del DL 18/2020 ed estende il periodo all’interno del quale è possibile richiedere il congedo COVID19: dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Inoltre, i giorni che saranno richiedibili passano da 15 a 30, sempre fruibili alternativamente, da uno dei genitori del minore di 12 anni (o anche maggiore se è disabile ai sensi dell’art. 4 c. 1 della legge 104/92). Immutate le categorie dei beneficiari, ovvero lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata ex L. 335/92, o lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
 

  • Periodi di congedo Covid-19 e conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale

La circolare avvisa del fatto che la conversione automatica dei congedi parentali in essere o già richiesti in congedi COVID19 opera soltanto per domande presentate prima della data del 29 marzo 2020, ossia da quando è stata istituita la nuova procedura online per fare tale richiesta in modo esplicito. Pertanto – avvisa l’Istituto – dal 29 marzo, per ottenere il congedo COVID19 sarà necessario fare apposita domanda. In tutti i casi di domande inviate per congedi parentali normali dal 29 di marzo o rigettate per mancanza dell’applicativo, sarà sufficiente inviare una nuova domanda utilizzando l’apposita opzione online.
 

  • Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19

Come già detto, la domanda per il congedo COVID19 deve essere presentata attraverso il servizio della Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separata. Tale servizio è accessibile ai lavoratori direttamente dal portale INPS, avendone le opportune credenziali di accesso. Alternativamente sarà possibile richiederlo tramite contact center o tramite patronati abilitati.
 

  • Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

L’art. 73 del DL 34/2020 aggiunge altri 12 giorni di permesso ex l. 104/92 oltre ai 3 giorni già a disposizione dei dipendenti che usufruiscono di questo istituto. Come già per i 12 giorni del periodo di marzo e aprile, anche questi ulteriori 12 giorni saranno utilizzabili senza soluzione di continuità o separatamente o anche a ore, nel periodo maggio-giugno 2020 in aggiunta ai 3 giorni mensili previsti dalla medesima legge 104/92. L’Istituto sottolinea che per usufruire di tali giorni non è necessario presentare alcuna domanda all’INPS quando esista già un’autorizzazione rilasciata al lavoratore; diversamente sarà necessario che tale domanda fatta prima della concessione dei giorni di permesso, seguendo le consuete modalità per i permessi ex lege 104/92.
 

  • Compatibilità del congedo COVID -19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia

Alla luce delle novità introdotte dal DL Rilancio, l’INPS comunica che, fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), valgono i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

  • in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;

  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;

  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.
     

  • Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro

Si rinvia alla consultazione del paragrafo 6 della circolare in oggetto per i dettagli della compilazione dei flussi mensili in concomitanza con gli eventi ivi descritti (congedi COVID19 e permessi speciali per legge 104/92)

8 luglio

INPS  

Pubblicate le istruzioni per richiedere l’indennità Covid19 a maggio 

  

Con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020, l’INPS aggiorna le istruzioni operative relative alla richiesta dell’indennità Covid19 per il mese di maggio 2020 da parte di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi. 

 

I beneficiari di questa nuova tranche di contributo, pari a 1.000 euro sono: 

 

  1. i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.  

  1. i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007 

 

Quanto ai lavoratori indicati al punto 1, dovranno dimostrare a mezzo autocertificazione, di aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito – spiega l’INPS – il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.  

 

L’INPS precisa che l’indennità in parola non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, né per essa viene riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

 

L’INPS ricorda che mentre gli appartenenti alla categoria di cui al punto 1 dovranno presentare una specifica domanda per ottenere l’indennità di 1.000 euro  per il mese di maggio 2020, i collaboratori coordinati e continuativi che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 27 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la medesima indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non dovranno presentare una nuova per il mese di maggio 2020. Solo qualora i collaboratori coordinati e continuativi di cui sopra non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, potranno beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 84, comma 3, per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda. 

 

Per effettuare la domanda si potrà accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario – rassicura l’Istituto – utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS: 

 

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);  

  • SPID di livello 2 o superiore; 

  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 

  • Carta nazionale dei servizi (CNS) 

 

Al di fuori di queste casistiche, sarà comunque possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN  

Infine, come alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19 potranno essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso – garantisce l’INPS – il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.  

8 luglio

INAIL 

Apertura del servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19

 

Con comunicato del 24 giugno 2020, l’INAIL avvisa che è disponibile sul suo sito www.inail.it il servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19.

 

Il servizio, che è a compilazione guidata, è accessibile agli utenti abilitati ai servizi online dell’Inail, ossia:

 

  • I soggetti assicuranti

  • Gli intermediari in possesso di delega.

 

Attraverso questo nuovo servizio, i soggetti che hanno applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti INAIL previsti dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono comunicare di aver effettuato tali sospensioni, selezionando le apposite opzioni presenti nel servizio, relative alle specifiche disposizioni normative applicate, dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.

 

L’INAIL ricorda che, per le sospensioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è prevista l’attivazione di specifici controlli in cooperazione con l’Agenzia delle entrate.

 

Inoltre, l’INAIL ricorda che per ogni regime di sospensione può essere inviata un’unica comunicazione. Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, ma devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente.

 

Maggiori dettagli sono reperibili consultando l’apposito manuale predisposto allo scopo dall’Istituto.

7 luglio

INPS 
Le prime indicazioni sull’anticipo degli ammortizzatori sociali da parte dell’Istituto
 

Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’INPS, alla luce delle novità introdotte dal DL n. 52/2020 in tema di ammortizzatori sociali, ha fornito le istruzioni in ordine alla modalità di erogazione dell’anticipazione del 40% per le domande di integrazione salariale presentate dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto (laddove il periodo di sospensione o di riduzione abbia avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza doveva essere presentata entro il 3 luglio 2020).
 
La nuova disciplina dell’anticipo si applica esclusivamente a domande di CIGO, ASO e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno 2020, (articolo 22-quater, commi 3 e 4 e dell’articolo 22-quinquies, comma 1 del DL n. 18/2020). Per quanto riguarda i trattamenti di CIGD, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento si applicherà esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, e la relativa domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione.
 
L’INPS riconosce conforme alle finalità della normativa l’applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

​

Istruttoria delle domande con richiesta di anticipazione

La presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO, a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. (In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza poteva essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020).
 
L’INPS ricorda che le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per le integrazioni salariali. Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle istanze sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, chi non volesse accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà espressamente indicare l’opzione di rinuncia. L’opzione selezionata, invece, renderà obbligatoria la compilazione dei dati necessari alla liquidazione dell’anticipo da parte dell’Istituto: codice fiscale, IBAN dei lavoratori interessati, nonché le ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
 
L’Istituto segnala che il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo,  anche se, viceversa, il contrario sarà possibile (un numero di ore complessivo nella domanda del trattamento di integrazione che superi il totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%).
 
L’Istituto, inoltre, sottolinea il fatto che la richiesta d’anticipo del 40% viaggia in parallelo e contestualmente alla domanda di integrazione salariale, per cui, se nella richiesta di anticipo i dati richiesti non sono correttamente compilati o sono incompleti, anche la domanda di integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata. Ciò avverrà, tanto per fare chiarezza, se il codice fiscale del lavoratore o l’IBAN non sarà formalmente corretto; se il totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario sarà minore o uguale di 235, o se il totale delle ore di tutti i beneficiari sarà minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.
 
L’azienda richiedente potrà consultare l’esito dei controlli alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo, che, in presenza di errori, fornirà la seguente informazione: Presenza di errore (l’INPS specifica che sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload). 

Diversamente, nel caso in cui i controlli siano stati superati, l’Istituto assicura che partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione e il numero di protocollo attribuito alla domanda sarà unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.
 
L’Inps assicura che autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse (fa fede la data del protocollo). L’INPS garantisce che, dato il prevedibile afflusso di un’enorme mole di richieste in una prima fase, per assicurare il rispetto dei termini previsti per i pagamenti e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, metterà in atto un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza. L’Istituto, di conseguenza, invita le aziende richiedenti a porre particolare attenzione nel presentare le domande di pagamento diretto con anticipo al fine di evitare che queste siano oggetto di una Reiezione o di un Annullamento in fase di supplemento di istruttoria e, di conseguenza, che l’anticipo eventualmente già erogato risulti indebito. Anche in questo caso, il dettaglio degli esiti dei questi controlli sarà consultabile dall’azienda accedendo alla sezione Esiti della procedura dell’anticipo.
 
L’INPS segnala inoltre che la presenza di Comunicazioni Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo ai lavoratori interessati. L’INPS, quindi, invita le aziende a verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle banche dati di cui sopra e a procedere, ove sia necessario, alla loro correzione prima di inoltrare le domande, poiché le Strutture territoriali dell’Istituto, almeno in fase di primo rilascio delle nuove procedure, non potranno intervenire per forzare gli esiti di queste istruttorie. L’Istituto avverte anche che la presenza del beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo.
  

Modalità di pagamento dell’anticipazione, saldo e gestione di eventuali indebiti
 
Il calcolo dell’anticipazione – spiega l’INPS – viene elaborato in base al seguente algoritmo:
 
Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.
 
I massimali da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 sono i seguenti:

CIG/GIGD/assegno ordinario    1.199,72
Assegno ordinario per il Fondo Credito    1.727,41

 
Gli anticipi sono pagati sulla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata in domanda.
 
Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo, secondo le modalità in uso, al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell’INPS.
 
L’esito positivo dell’iter istruttorio viene, invece, comunicato all’azienda sempre tramite l’utility “Esiti” presente nella procedura dell’anticipo.
 
Le Strutture territoriali dell’Istituto avranno a disposizione un Cruscotto accedendo al quale potranno conoscere lo stato della richiesta di anticipazione dell’azienda, nonché l’esito, ove definita, inserendo il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda. Inoltre, potranno conoscere lo stato di un pagamento inserendo il codice fiscale del lavoratore.
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 52/2020 – prosegue l’INPS – il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello SR41, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui sopra sono rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.
 
Trascorsi inutilmente tali termini – chiarisce l’INPS – il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
 
L’INPS precisa che, al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda. Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’INPS procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo. Diversamente, procederà, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, così come previsto dal comma 4 del citato articolo 22-quater, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:
 
1.    anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;
2.    anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
3.    il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.
 
Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria su descritta l’INPS procederà, parimenti, al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti diretti anticipati effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria:
 
1.    siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione;
2.    siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
 
Da ultimo, l’INPS chiarisce che Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale. In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.

 

3 luglio

INAIL 
Sulla responsabilità penale e civile del datore di lavoro per contagio da Covid-19  

In un periodo in cui la concitazione e la confusione normativa hanno reso difficile la gestione della normale amministrazione d’impresa, giunge ora notizia dalla direzione regionale piemontese dell’INAIL che alcune società, con l’intento di proporre i propri servizi o prodotti, quali test sierologici, tamponi, ecc., contattano imprese piemontesi utilizzando messaggi promozionali inesatti o fuorvianti, in particolare, a proposito di presunti aumenti del premio Inail e della responsabilità del datore di lavoro in caso di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro dai propri dipendenti.


A tal proposito l’INAIL ha ribadito ripetutamente e – tra l’altro in un apposito comunicato del 15 maggio 2020 - che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Pertanto, dal riconoscimento come infortunio sul lavoro per le infezioni da Covid-19 non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro


L’Istituto aggiunge che il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.


Concludendo, l’INAIL ribadisce che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

29 giugno

Abbattimento del Cuneo Fiscale

Dal 1° luglio debutta il Trattamento Integrativo dei Redditi

 

Il nuovo trattamento di integrazione del reddito da lavoro dipendente e assimilato peserà da 20 a 100 euro in più in busta paga per i redditi al di sotto di 28.000 euro annui.

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A giugno 2020 verrà erogato per l’ultima volta il credito d’imposta previsto dal decreto-legge n. 66/2014, meglio conosciuto come “Credito Renzi”, o “Bonus 80 euro”. Dal 1° luglio 2020 vi subentra un nuovo strumento di abbattimento del cuneo fiscale, denominato Trattamento Integrativo del Reddito, per comodità di qui in poi abbreviato in TIR. Lo ha stabilito il decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020, convertito con modifiche non sostanziali dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020.

I beneficiari del TIR sono i lavoratori dipendenti o assimilati con un reddito annuo che non sia azzerato dalle detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13, comma 1 del T.U.I.R. fino a 28.000 euro lordi annui. Il provvedimento è nato come strutturale, per cui – a regime - il credito erogato sarà di 1.200 euro annui. Tuttavia, dato che nel 2020 si è partiti a luglio, varrà la metà, ovvero 600 euro annui. In definitiva, il TIR si traduce in un Bonus mensile di 100 euro, anziché di 80, con un guadagno netto di 20 euro, per chi aveva diritto al credito Renzi in precedenza, ma varrà molto di più per coloro i quali si collocano in una fascia di reddito da 24.600 a 28.000 euro. Come per il bonus Renzi, anche il TIR funzionerà su base giornaliera, quindi, gli aventi diritto potrebbero vedersi accreditare su cedolino indifferentemente 100 euro, oppure delle cifre leggermente più alte o più basse, a seconda di quanti giorni sono presenti nel mese e di quale software paghe utilizzerà l’azienda.

 

Per il solo 2020, inoltre, il decreto-legge n. 3/2020 introduce un’ulteriore detrazione per due categorie di lavoratori dipendenti e assimilati:

  • chi ha redditi da lavoro dipendente e assimilato che si collocano nella fascia di reddito tra i 28.001 e i 35.000 euro annui

  • chi ha redditi da lavoro dipendente e assimilati che si collocano nella fascia di reddito tra 35.001 e 40.000 euro annui

 

Per i primi spetterà una detrazione rapportata al periodo di lavoro di importo pari a euro:

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Per il TIR introdotto dal decreto-legge n. 3/2020 vale il principio dell’erogazione automatica, salvo diverse indicazioni del dipendente, con conguaglio a fine anno. Per entrambe le misure poi, qualora a fine anno, in sede di conguaglio, si evidenzi una non spettanza, le aziende provvederanno al recupero di quanto erogato, ma con una novità: se il credito sarà superiore a 60 euro, esso sarà recuperato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, D.L. 3/2020:

  • per il modello F24: 1701 - Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

  • per il modello F24 EP: 170E - Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Infine, va ricordato che il decreto Rilancio (art. 128 del decreto-legge n. 34 /2020) ha introdotto una clausola di salvaguardia relativa sia al bonus Renzi, sia al TIR: tali crediti spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.

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