19 luglio 2022
Cessione dei bonus energia elettrica e gas
L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti acquistati
Per contrastare gli effetti dell’aumento del costo per elettricità e gas, nel corso del 2022, il Legislatore è intervenuto più volte per mitigare l’impatto economico, negativo, nei confronti di imprese e famiglie.
Con alcuni provvedimenti legislativi, sono state introdotte misure riequilibrative sotto forma di credito d’imposta: nello specifico, entro il 31 dicembre 2022, la disciplina di riferimento dispone che tali contributi straordinari siano utilizzati in compensazione oppure ceduti integralmente a terzi.
Per consentire agli aventi diritto l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito i seguenti codici tributo:
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“6960 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – articolo 15 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022”, Risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022;
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“6961 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022”, Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022;
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“6966 – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – articolo 15.1 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022”, Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022;
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“6962 – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) – articolo 5 del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022”, Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022;
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“6963 – Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022”, Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022;
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“6964 – Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022”, Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022;
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“6965 – Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – articolo 18 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022”, Risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 253445 del 30 giugno 2022, di contro, sono state definite le modalità di attuazione in ordine alla cessione e alla tracciabilità dei bonus in esame.
In particolare, si stabilisce che:
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la cessione dei crediti sia comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 7 luglio 2022 e sino al 21 dicembre 2022;
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i cessionari/acquirenti fruiscano dei contributi straordinari, entro il 31 dicembre 2022 tramite modello F24, ovvero, per l’importo totale, procedano ad un ulteriore e successivo trasferimento a favore di terzi ‘qualificati’.
Con Risoluzione 38/E del 12 luglio 2022, per consentire ai cessionari/acquirenti il godimento in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
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“7720” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – articolo 15 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
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“7721” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17”;
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“7722” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – articolo 15.1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
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“7723” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) – articolo 5 del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17”;
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“7724” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21”;
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“7725” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21”;
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“7726” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – articolo 18 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione della delega di versamento (modello F24) da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i sopraelencati codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “Importi a debito versati”: nel campo “Anno di riferimento”, in formato “AAAA”, deve essere indicato il periodo cui si riferisce il bonus.
I crediti utilizzabili sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate, per i quali i cessionari/acquirenti abbiano confermato, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’accettazione ed optato per l’utilizzo in compensazione.
Ricordiamo che, pena lo scarto del modello F24, l’Amministrazione Finanziaria controllerà che l’ammontare che si intende compensare non ecceda l’importo effettivamente disponibile: l’eventuale scarto verrà notificato tramite apposita ricevuta, consultabile attraverso i servizi/canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).