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Aspetti tecnici

L’Area Tecnica API Torino è il punto di riferimento per la corretta applicazione delle normative su sicurezza, igiene del lavoro, ambiente e territorio e fornisce consulenza qualificata, assistenza e supporto anche sui temi dell’energia, qualità, normazione e trasporti. Viene fornita un’accurata e approfondita analisi normativa di tutti gli aspetti tecnici inerenti la gestione aziendale.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

4 ottobre 2022

Nuova ordinanza riguardo l’utilizzo delle mascherine

 

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un provvedimento (Ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre 2022), che proroga fino al 31 ottobre 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

In particolare, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle :

  • strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità

e lungodegenza,

  • le residenze sanitarie assistenziali,

  • gli hospice,

  • le strutture riabilitative,

  • le strutture residenziali per anziani

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;

  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

L’ordinanza è valida dal 1°ottobre 2022 al 31 ottobre 2022.

7 settembre 2022

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Covid-19, novità su isolamento e quarantena

Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti

Pubblicata la nuova Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022 che contiene l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso da Covid-19.

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” e alla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.


Casi COVID-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.

  • In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

 

Contatti stretti

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” che indica che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
 

E’ possibile consultare la tabella riepilogativa relativa alle norme aggiornate su quarantena e isolamento.

12 luglio 2022

Aggiornate le raccomandazioni sulle dosi di richiamo dei vaccini COVID a mRNA

Approvata la quarta dose per tutti gli over 60

 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) hanno espresso parere positivo sulla somministrazione della seconda dose di richiamo sia per le persone di età uguale o superiore ai 60 anni che per fragili a rischio di età uguale o superiore ai 12 anni.

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L’11 luglio 2022 il Ministero della Salute ha quindi inviato la Circolare “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19” che raccomanda la seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). I vaccini indicati nella Circolare sono i vaccini a mRNA denominati Comirnaty (BionNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna).

La Circolare fa riferimento, inoltre, alle specifiche condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità per le quali è raccomandata la seconda dose di richiamo riportate nella tabella preparata dal CTS che potrà essere oggetto di aggiornamento sulla base di nuove evidenze disponibili.

La Circolare del Ministero della Salute riapre quindi la campagna, con la possibilità di riattivare anche gli hub vaccinali.

6 luglio 2022

Covid-19, nuovo Protocollo negli ambienti di lavoro dal 30 giugno

L'applicazione delle nuove regole mette al riparo il datore di lavoro da eventuali responsabilità
 

Il 30 giugno è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022.

Il nuovo protocollo contiene sempre 13 punti, tuttavia:

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  • sono stati eliminati integralmente gli ex punti “8 Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi”) e “10 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione”;

  • sono stati inseriti i nuovi punti 11 “Lavoro agile” e 12 “Lavoratori fragili”.

 

E’ importante che le aziende ricordino che il rispetto dei contenuti del Protocollo è necessario per l’applicazione della condizione indicata dall’art. 29-bis della Legge 5 giugno 2020, n. 40 (di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità), che prevede che in caso di infortunio da COVID-19 di un proprio dipendente, il datore di lavoro non possa essere ritenuto responsabile per colpa, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, se ha adottato misure anti-contagio coerenti con il protocollo o linea guida applicabile al suo specifico settore di attività.

 

Di seguito le principali novità introdotte e i relativi adempimenti 

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Prima di tutto è necessario AGGIORNARE IL PROTOCOLLO AZIENDALE, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato).

Si stabilisce che i datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Ecco qui di seguito i nuovi 13 punti del Protocollo (in tutti i punti del protocollo è ribadito il concetto che la pandemia purtroppo non è ancora finita ed è quindi necessario mantenere attive tutte le attenzioni e le procedure adottate fino ad oggi).

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1) INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure da adottare, fra le quali:

  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

 

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

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2) MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà (quindi è una misura facoltativa e non obbligatoria) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

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3) GESTIONE DEGLI APPALTI/DITTE ESTERNE

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

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4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi.

Garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro devono essere adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

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5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

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6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La mascherina è obbligatoria? L’accordo così recita:

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

In primo luogo, il Protocollo ha chiarito che la mascherina è obbligatoria solo in alcuni settori individuati dalla normativa vigente, anche se la stessa rimane un presidio importante di tutela. Per questo il datore di lavoro assicura a tutti i lavoratori la fornitura di mascherine di tipo FFP2 e quindi non di tipo chirurgico. Queste ultime sono infatti decadute come DPI al termine del periodo emergenziale.

Al secondo capoverso del paragrafo l’Accordo aggiunge:

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Il datore di lavoro avrà quindi la facoltà, solo su specifica indicazione del Medico Competente o dell’RSPP, di mettere a disposizione mascherine FFP2 e di farle utilizzare IN MODO OBBLIGATORIO a gruppi di lavoratori che, per specifiche mansioni o per contesto lavorativo (per es. cluster aziendale di contagi), siano ritenuti più a rischio di contagio. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto per i lavoratori fragili (concetto poi ribadito anche al punto 12 del Protocollo.

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Quali sono i criteri da adottare per obbligare all’utilizzo della mascherina FFP2?

Si indicano alcuni dei punti da verificare:

  • ambiente chiuso che non permetta di mantenere un’adeguata distanza interpersonale

  • impossibilità di ventilazione naturale o artificiale

  • impossibilità di mantenere la distanza interpersonale durante il lavoro

  • presenza di cluster aziendali di contagio

  • presenza di lavoratori fragili

  • E’ necessario quindi coinvolgere quanto prima il Medico Competente e/o RSPP per decidere quali gruppi di lavoratori siano obbligati all’utilizzo di mascherina FFP2. 

 

7) GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere il più possibile contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

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8) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

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9) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

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10) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

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11) LAVORO AGILE

Preferire il lavoro agile in quanto rappresenta, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

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12) LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

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13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO/COMITATO COVID

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.

28 giugno 2022

Covid-19, uso mascherine nei luoghi di lavoro

Obbligo nei luoghi di lavoro, rimane valido il Protocollo firmato in aprile 2021 fino a nuove indicazioni

Dall’ultimo incontro (21 giugno 2022) tra Governo e Parti Sociali – cui ha preso parte anche Confapi – per l’aggiornamento del “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 – negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021, è emersa la necessità di aggiornare i Protocolli alla luce del mutato quadro normativo ed emergenziale. In particolare le Parti Sociali hanno, in modo quasi unitario, richiesto al Governo, attraverso i Ministeri di Salute e Lavoro, di esprimersi in modo chiaro ed inequivocabile sull’obbligo o meno di utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro.

Dopo questa sollecitazione i Ministeri di Salute e Lavoro si sono impegnati nella redazione di una nuova bozza di Protocollo che verrà discussa nuovamente con le Parti Sociali per la definitiva approvazione, in particolare anche in riferimento al  tema dell’obbligo o meno di utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro.

Attualmente e fino all’emissione di un Protocollo aggiornato, il Protocollo firmato ad aprile 2021 rimane valido e le mascherine nei luoghi di lavoro rimangono obbligatorie.

17 maggio 2022

COVID-19, nuove linee guida per la prevenzione nei cantieri

Aggiornate le misure da adottare per la prevenzione della diffusione del contagio

Il 9 maggio 2022 è stata emanata un’ordinanza per consentire la prosecuzione in sicurezza delle attività nei cantieri. Il testo dell’ordinanza aggiorna il Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020. Il provvedimento indica che le attività nei cantieri dovranno essere svolte nel rispetto delle “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri” con riferimento al nuovo “Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”. Il testo è stato approvato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 

Le Linee Guida sono entrate in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 113 del 16 maggio 2022 e sono valevoli fino al 31 dicembre 2022.
 

Le norme, in particolare, prendono in considerazione le misure di protezione e prevenzione che vanno ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e coinvolgono tutti i soggetti della sicurezza tra cui i datori di lavoro, i lavoratori, i lavoratori autonomi, i tecnici e tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. I committenti dovranno vigilare perché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.
 

Le linee guida contengono, misure di contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19 raccomandate sulle modalità di lavoro, l’informazione sugli obblighi nel cantiere, le indicazioni circa i dispositivi di protezione individuale da adottare, le modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, le indicazioni circa la pulizia e l’igiene nel cantiere, le modalità di gestione di una persona sintomatica in cantiere nonché la segnalazione da parte del medico competente di situazioni che possono indicare come necessaria la sorveglianza sanitaria.
 

L’ordinanza è consultabile cliccando QUI

12 maggio 2022

Covid-19, il Green Pass è richiesto solo in alcuni casi

Dal 1° maggio dove non serve più e dove è ancora necessario

Nell’ambito delle revisioni delle regole per il contenimento della pandemia da Covid-19, viene confermato che dal 1° maggio 2022 non sono più in essere i seguenti obblighi:

  • possedere ed esibire il green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro (dal 1° maggio 2022, quindi, l’accesso ai luoghi di lavoro non sarà più subordinato al possesso di un green pass base in corso di validità, e i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli. I lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi in servizio);

  • possedere ed esibire il green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale;

  • possedere ed esibire il green pass base per l’accesso a corsi di formazione pubblici e privati;

  • possedere ed esibire il green pass rafforzato per convegni e congressi;

  • possedere ed esibire il green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto.

 

Viene confermato, invece, quanto segue:

  • quanto contenuto nel DL n. 44/2021 per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, per il quale è richiesto, fino al 31 dicembre 2022, il green pass rafforzato, unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso;

  • per gli spostamenti da e verso l’estero. In particolare si segnala che il Ministro della salute ha adottato una nuova ordinanza che, nel prorogare al 31 maggio 2022 le misure dell’ordinanza 22 febbraio 2022 sull’utilizzo del green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorni), avrebbe eliminato a decorrere dal 1° maggio 2022 l’obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco e ai preposti ai controlli il Passenger Locator Form.

5 maggio 2022

Covid-19, confermata fino al 30 giugno la validità del Protocollo

Ancora in vigore tutte le misure previste

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E’ stata confermata fino al 30 giugno 2022 la validità del protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, sottoscritto da Governo e parti sociali ad aprile 2021.

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La decisione è stata assunta il 4 maggio 2022 in un incontro – cui ha preso parte anche Confapi -, dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali.​

Tutti i presenti hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono esigenze di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Dall’incontro è quindi emersa la volontà di tutti i partecipanti di proseguire con le attuali disposizioni, confermando la validità del protocollo nella sua interezza fino al 30 giugno 2022, e quindi di tutte le misure di protezione previste, in particolare l’utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro.

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Le parti sociali e le istituzioni intendono quindi proseguire con la forte azione di prevenzione che l’accordo ha consentito di attuare per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.

Infine, i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Per scaricare il protocollo clicca qui.

29 aprile 2022

Covid-19, nuova Ordinanza del Ministero Salute

Dal 1° maggio cambiano le indicazione relative all'uso delle mascherine

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A seguito dell’evoluzione della pandemia di Covid-19, il Ministero della Salute, tramite ordinanza del 28 aprile 2022, ha stabilito che è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di tipo FFP2) nei seguenti casi:

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a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

 

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  1. i bambini di età inferiore ai sei anni;

  2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

  3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

 

I vettori aerei, marittimi e terrestri, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra citate sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

L’ordinanza è in vigore a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.


In merito ai luoghi di lavoro non citati dalla ordinanza, ricordiamo che Governo e parti sociali (alla riunione era presente anche Confapi), si sono incontrati il 06 aprile scorso convenendo di confermare la validità dei protocolli Covid fino al 30 giugno 2022.  La conferma è stata decisa in virtù di una situazione pandemica ancora incerta.


Tuttavia anche alla luce della scadenza di alcuni provvedimenti emergenziali, e della recente ordinanza del Min. della Salute del 28 aprile, il prossimo 04 maggio verrà convocata un’ulteriore riunione per prendere atto dello stato di avanzamento della pandemia e valutare l’opportunità di aggiornare i contenuti del protocollo ed i relativi obblighi (con particolare riferimento all’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro, etc.).


Allo stato attuale quindi si consiglia di continuare ad applicare i Protocolli aziendali, come  garanzia per il DL per non incorrere in eventuali responsabilità per un’infezione Covid-19, la cui origine in questo momento, la maggior parte delle volte, è di origine extra lavorativa.

12 aprile 2022

Covid-19, protocolli aziendali validi fino a fine giugno

La situazione verrà riesaminata il 30 aprile 2022

Governo e parti sociali hanno convenuto di confermare la validità dei protocolli Covid fino al 30 giugno 2022. La decisione è stata assunta in un incontro il 6 aprile tra i Ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico e le parti sociali (alla riunione era presente anche Confapi).

La conferma è stata decisa in virtù di una situazione pandemica ancora incerta. Anche alla luce della prossima scadenza di alcuni provvedimenti emergenziali, alla fine di aprile verrà convocata un’ulteriore riunione per prendere atto dello stato di avanzamento della pandemia e valutare l’opportunità di aggiornare i contenuti del protocollo.

Per scaricare il documento clicca qui.

5 aprile 2022

Covid 19, le nuove regole di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro

E’ consigliato continuare ad applicare i protocolli aziendali per il contenimento del virus
 

Con la cessazione dello stato di emergenza nazionale a decorrere dal 1° aprile 2022 vengono meno le disposizioni contenute nei DL n.19/2020 e n. 33/2020. Con una recente nota di Confapi vengono quindi forniti alcuni importanti chiarimenti in merito all’uscita dallo stato di emergenza e alle nuove disposizioni in materia di Covid 19.


In particolare, non vi è più l’obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida di sicurezza anticontagio quale condizione per lo svolgimento delle attività economiche e produttive. Tali protocolli continuano a costituire solo un riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive. Il superamento dell’obbligo è fondato sulla circostanza che il DL n. 24/2022 non prevede più specifiche sanzioni per la violazione delle ordinanze recanti l’adozione e l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida anticontagio.
 

Come detto, l’art. 14 del nuovo DL dichiara decaduti i Protocolli Aziendali sul contenimento della diffusione della malattia Covid-19: si ritiene tuttavia che sospenderli ora sia prematuro, sia per il rischio sanitario sia per il rischio di creare cluster aziendali con la contemporanea assenza dal lavoro di molti lavoratori. Si ricorda infatti che, mentre il provvedimento di quarantena per contatto stretto è stato mitigato all’obbligo di autosorveglianza e mascherina Ffp2 per 10 giorni, il periodo di isolamento completo da positività al Covid-19 è rimasto invece invariato a 7 o 10 giorni a seconda dello stato vaccinale.
 

Inoltre l’art 14 del nuovo DL ha abrogato l’art 1 della legge 17 giugno 2021 ma non ha abrogato l’art. 29-bis del DL 23-2020 convertito con Legge n. 40-2020, secondo cui deve presumersi il pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. da parte dei datori di lavori che applichino, adottino e mantengano le prescrizioni contenute nel Protocollo Governo/Parti sociali sottoscritto il 24 aprile 2020, poi sostituito dalla versione del 6 aprile 2021.
 

Quindi continuare ad applicare tali protocolli, aggiornandoli alle novità introdotte dal DL 24, rimane l’unica garanzia per il datore di lavoro per non incorrere in eventuali responsabilità per un’infezione Covid-19, la cui origine in questo momento, la maggior parte delle volte, è di origine extra lavorativa.
 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già attivato un tavolo di confronto con gli altri Ministeri competenti e le parti sociali sottoscrittrici del protocollo del 6 aprile 2021, tra cui Confapi, per valutare eventuali aggiornamenti delle procedure alla luce del mutato quadro emergenziale.

In merito agli altri argomenti del DL 24 marzo (utilizzo mascherine, green pass, obbligo vaccinale, quarantena e isolamento, etc.) si rimanda alle precedenti news pubblicate sul sito di API Torino.

31 marzo 2022

Covid-19, novità su isolamento e quarantena

Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19

Tenendo conto del recente Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 con una ulteriore Circolare del Ministero della Salute si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Casi COVID-19

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021

La tabella riepilogativa è disponibile cliccando QUI

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Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

25 marzo 2022

Covid-19, cosa dice il nuovo Decreto Legge

Le novità su autosorveglianza e isolamento, green pass, obbligo vaccinale

Il 24 marzo sono state ufficializzate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissato per il 31 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24-3-2022 è stato pubblicato il Decreto-legge  24 marzo 2022, n. 24). Di seguito le principali novità.

 

Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022 è vietata la mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

Sempre a decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza consistente in:

  • obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 ;

  • effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Sempre fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi, accesso a:

  • aeromobili;

  • navi e traghetti;

  • treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;

  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

  • mezzi di trasporto scolastico;

  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto.

 

Graduale eliminazione del green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

  • concorsi pubblici;

  • corsi di formazione pubblici e privati;

  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto

 

Inoltre dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • aeromobili;

  • navi e traghetti;

  • treni tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;

  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

 

Rimane l’obbligo di green pass base nei luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022.

Pertanto dal primo aprile al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, l’accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base.

 

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
1) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
2) convegni e congressi;
3) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso;
4) feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
5) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
6) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
7) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

 

Lavoro agile

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, con riferimento a quanto predisposto dal decreto-legge 19 maggio 2020, che ne consente il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.

  

Obbligo vaccinale

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

22 marzo 2022

COVID-19, superamento della fase emergenziale

Nuove regole per l'uso di mascherine e accesso ai luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri del 17 Marzo, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della fine dello stato di emergenza prevista a partire dal 1° aprile 2022.

Di seguito, riportiamo un estratto del comunicato stampa del Governo.

Il provvedimento stabilisce:

mascherine: viene mantenuto fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherine chirurgiche o di livello superiore);

fine del sistema delle zone colorate;

– capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile 2022;

– protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni passaggi:

– fine del sistema delle zone colorate

– graduale superamento del green pass

– eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

8 febbraio 2022

Covid-19, chiarimenti sulle certificazioni di esenzione dal vaccino

Emesse solo quando il vaccino viene omesso o differito per specifiche condizioni cliniche documentate

L’obbligo del possesso di Certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso al luogo di lavoro non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero del lavoro, n.35309. In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 28 febbraio 2022 (termine prorogato con Circolare 5125), devono ritenersi idonee per l’esonero dall’obbligo del possesso del green pass per l’accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Di seguito le Circolari emesse dal Ministero della Salute in merito ai certificati di esenzione:

In particolare, non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

  • bambini sotto i 12 anni;

  • soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 28 febbraio 2022 (prorogata con Circolare 5125) possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare 35309. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni;

  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare 35444;

  • persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 28 febbraio 2022.

 

Il 27 gennaio il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole allo schema del Dpcm che introduce la digitalizzazione della certificazione di esenzione e prevede misure appropriate alla tutela dei diritti fondamentali ed agli interessi delle persone. A questo punto è necessario attendere l’attuazione del medesimo.

1 febbraio 2022

Covid-19, gestione isolamento domiciliare/quarantene

Le indicazioni della Regione Piemonte (Aggiornamento 01/02/2022)

La Regione Piemonte ha pubblicato le indicazioni operative rivelative alle norme vigenti in merito alle misure preventive per i soggetti positivi ed i contatti ad alto rischio a seguito dell’emanazione del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e della circolare del Ministero della salute del 30.12. 2021.

L’osservanza delle misure contumaciali costituisce un obbligo di legge gravante su ciascun soggetto, indipendentemente dai provvedimenti di imposizione dell’Autorità sanitaria.

Il mancato rispetto degli obblighi connessi al periodo di isolamento, quarantena precauzionale e auto sorveglianza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

I modelli delle autocertificazioni, per poter effettuare gratuitamente i test rapidi per chiudere il periodo di quarantena/isolamento e le indicazioni, coerenti con quanto già pubblicato in questo sito, sono rintracciabili al seguente indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/chiarimenti-sulle-quarantene-per-contatti-un-caso-sullisolamento-per-soggetti-positivi

La Regione Piemonte fornisce anche le raccomandazioni igienico sanitarie per le persone in isolamento domiciliare e per quelle in quarantena (es. familiari che li assistono):
 

1) La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile in una stanza singola ben ventilata avendo l’uso esclusivo di un bagno e non deve ricevere visite.
2) Chi l’assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato.
3) I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze (aerate di frequente), qualora non sia possibile, gli stessi verranno posti in isolamento con il positivo fino a sua guarigione.
4) Indossare la mascherina quando si esce dalla stanza e coprirsi la bocca quando si starnutisce o si tossisce con un fazzoletto monouso e lavarsi immediatamente le mani.
5) Va sospesa la raccolta differenziata per evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell’indifferenziata.
6) Il positivo deve mettere la biancheria utilizzata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca. Il familiare utilizzando i guanti, non deve agitare la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con pelle e indumenti. È necessario lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C usando un normale detersivo oppure a mano con un normale detersivo e acqua, e asciugarli accuratamente.
7) Gli oggetti manipolati dal paziente, comprese le posate e le stoviglie devono essere lavate possibilmente in lavastoviglie, alla temperatura maggiore possibile, immediatamente dopo che siano uscite dalla camera del malato.
8) Evitare di condividere con il malato i servizi igienici, laddove questo non sia possibile: separare gli spazzolini da denti, utilizzare asciugamani di carta usa e getta o asciugamani riservati che vanno sostituiti quando bagnati. Pulire e disinfettare ad ogni passaggio ai servizi del malato le superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti protettivi (es. un grembiule di plastica).
9) Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di infezione (febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie) contattare il medico curante o la guardia medica.
10) Evitare il trasporto pubblico per raggiungere la struttura sanitaria designata all’esecuzione dei tamponi. La persona malata dovrebbe indossare una mascherina FFP2/chirurgica per recarsi nella struttura sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.
11) Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni respiratorie o fluidi corporei durante il trasporto deve essere pulita e disinfettata usando un normale disinfettante domestico con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%.

 

Le differenze sulle attività consentite senza/con Green pass base/rafforzato sono elencate nella tabella rintracciabile presso il sito del Governo e dipendono alla classificazione delle Regioni, di cui si riporta l’ultimo aggiornamento.

1 febbraio 2022

Aggiornamento sui controlli del Green Pass
Le regole dal 1° febbraio

Le misure in vigore dal 1° febbraio sui controlli del Green Pass per accedere negli esercizi commerciali e uffici pubblici.

In Gazzetta Ufficiale, il 24 gennaio, è stato pubblicato il Dpcm, in cui sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali, non è richiesto il possesso del Green Pass:

  • alimentare e prima necessità;

  • sanitario;

  • veterinario;

  • di giustizia;

  • di sicurezza personale.

 

A partire dal 1° febbraio i controlli da effettuare sulla clientela sono:

  • per i titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti e bevande: che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto;

  • per i responsabili dei servizi e degli uffici: il possesso del green pass base, anche a campione, per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste dal dpcm;

  • per i titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità: il possesso del green pass base, anche a campione successivamente all’ingresso nei locali.

18 gennaio 2022

Covid-19, misure di quarantena e isolamento

Procedure semplificate dal 17 gennaio nella Regione Piemonte

Un nuovo protocollo operativo della Regione Piemonte, consente al cittadino di ricevere le comunicazioni in materia di quarantena e isolamento in modo più rapido, direttamente sul proprio telefono, con un messaggio che ha, a tutti gli effetti, il valore di un provvedimento amministrativo.

Da lunedì 17 gennaio è stata attivata una procedura semplificata di gestione di isolamento e quarantena voluta dalla Regione Piemonte: i positivi e i loro contatti stretti ricevono un sms che li avvisa dell’inizio e della fine del provvedimento “contumaciale” cioè di isolamento/quarantena che può essere consultato nel dettaglio cliccando sul link che porta a una specifica sezione di www.salutepiemonte.it alla quale è possibile accedere inserendo il proprio codice fiscale e numero della tessera sanitaria (o attraverso Spid).

L’obiettivo è snellire la parte burocratica, evitando lungaggini ed inutili attese ai cittadini.  Per questo è stato definito un protocollo operativo che, nel rispetto della normativa nazionale, consente al cittadino di ricevere le comunicazioni in modo più rapido, direttamente sul proprio telefono, con un messaggio che ha, a tutti gli effetti, il valore di un provvedimento amministrativo. Semplificando le procedure, viene garantita anche maggiore tempestività ed efficacia nelle attività di tracciamento.


Cosa dice l’sms
Il testo dell’sms riporta anche il numero del provvedimento di isolamento/quarantena da esibire, insieme all’sms stesso e al modulo di autocertificazione, per sottoporsi al tampone di uscita da isolamento o quarantena (in assenza di sintomi da almeno tre giorni e nei tempi previsti dalla legge in base al proprio stato vaccinale o di guarigione)

Nel caso in cui non sia possibile disporre di un numero di cellulare o la procedura informatica segnali il mancato recapito dell’sms, viene usato un altro canale di comunicazione al cittadino, come ad esempio la posta elettronica.


Dove fare il tampone
Il tampone può essere eseguito sia presso le strutture pubbliche del sistema sanitario regionale, dal proprio medico di famiglia o pediatra, oppure in farmacia o nelle strutture private autorizzate per questa attività.


Generazione del Green pass
L’inserimento in piattaforma del tampone molecolare o antigenico negativo comporta l’automatica notifica al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e ai medici di famiglia/pediatri che, previa verifica del rispetto dei termini di legge, attestano entro 24 ore sulla piattaforma l’avvenuta guarigione per consentire l’immediato invio dell’sms di fine isolamento e la notifica al Ministero della Salute di emissione del Green pass da guarigione.

Anche per la quarantena, sulla base delle nuove indicazioni normative, la persona che effettua il tampone con esito negativo, sempre previa verifica del rispetto dei termini di legge, riceve un sms di fine quarantena e può verificare sul Salute Piemonte l’avvenuta chiusura del periodo contumaciale.


Le misure per isolamento, quarantena e autosorveglianza
Tutti i chiarimenti sulle misure da rispettare in caso di isolamento, quarantena e autosorveglianza ed i termini di legge, sono riassunti nella Tabella disponibile cliccando QUI.

12 gennaio 2022

Obbligo vaccinale, cosa sapere

Gli aggiornamenti al 12 gennaio 2022

È stato pubblicato il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore” che estende l’obbligo vaccinale a tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.

Col decreto del 7 gennaio l’obbligo vaccinale, già previsto per le seguenti categorie:

  • personale medico e sanitario (a partire dallo 01/04/2021)

  • operatori di strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie (a partire dal 10/10/2021)

  • personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, personale del soccorso pubblico (a partire dal 15/12/2021)

 

è stato esteso, a partire dal 15 febbraio, a:

  • personale universitario;

  • lavoratori pubblici e privati con 50 anni e più di età

 

Si riporta che l’obbligo vaccinale prevede:

  • il completamento del ciclo primario di vaccinazione (vaccino monodose o vaccino bidose, seconda dose a distanza di almeno 21 gg per Comirnaty/ 28 gg per Spikevax);

  • la somministrazione della successiva dose di richiamo (detta dose booster) dopo almeno 120 gg.

 

Uso del Green pass rafforzato (vaccinazione, guarigione):

  • dal 10 gennaio 2022 per uso mezzi di trasporto, compreso quello locale e regionale;

  • dal 25 dicembre 2021 per accedere alla ristorazione al banco nei locali al chiuso, già richiesto per la consumazione al tavolo;

 

Uso del Green pass booster:

  • dal 30 dicembre 2021 per visitare le strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice. 10 gennaio 2022 per uso mezzi di trasporto, compreso quello locale e regionale;

 

Esteso anche l’uso del Green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone):

  • dal 1° febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali

  • dal 20 gennaio a chi accede ai servizi alla persona;

 

Le differenze sulle attività consentite senza/con Green pass base/rafforzato sono elencate nella tabella rintracciabile presso il sito del Governo e dipendono alla classificazione delle Regioni, di cui si riporta ultima classificazione.

11 gennaio 2022

Covid-19, aggiornamenti delle misure di quarantena e isolamento

Nuova circolare del Governo, aggiornamenti delle Faq e chiarimenti da parte della Regione Piemonte

In seguito alla diffusione della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron sono state aggiornate le misure che riguardano la quarantena per i contatti di un caso positivo e l’isolamento per i soggetti positivi. Gli aggiornamenti sono contenuti nella Circolare n.60136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”.

Inoltre, sul sito internet del Ministero della Salute sono state recentemente aggiornate le faq relative a quarantena, isolamento, tracciamento. In particolare, vengono illustrate le nuove norme sulla quarantena con indicazione del momento dell’applicazione, nonché la differenza tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento.

Anche la Regione Piemonte sul proprio sito ha pubblicato dei chiarimenti sulle quarantene per i contatti di un caso positivo e sull’isolamento per i soggetti positivi.

Ricordiamo che quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica che hanno l’obiettivo di evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua nei confronti di una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

Nella Tabella disponibile cliccando QUI vengono riassunte tutte le misure sulla quarantena e l’isolamento da adottare in funzione dello stato vaccinale (soggetti non vaccinati, che abbiano ricevuto una sola dose, ciclo vaccinale concluso da più o meno di 120 gg, che abbiano ricevuto la terza dose booster, siano guariti da infezione Sars -Cov2, etc.)

4 gennaio 2022
ULTIME NORME SULLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, il decreto-legge n. 221, del 24 dicembre 2021 ed il decreto-legge n. 229 il 30 dicembre 2021 contenenti nuove misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

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ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE

 

Il decreto di novembre contiene le indicazioni per la prevenzione dell’infezione dal SARS-Cov-2, il cui completamento richiede il ciclo primario di vaccinazione e la somministrazione della successiva dose di richiamo (detta dose booster), obbligo vaccinale per operatori sanitari, personale scolastico, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ecc.
La durata della certificazione verde covid-19 viene diminuita a 9 mesi.

 

Vengono così ad essere introdotte tre tipologie di certificazione verde covid-19:

  • Green pass base: ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione da Covid-19 (da non più di 6 mesi), risultato negativo a test antigenico rapido (48 h) o test molecolare (72 h);

  • Green pass rafforzato: ottenuta per vaccinazione o guarigione, (detto anche super green pass);

  • Green pass booster: ottenuta dopo la somministrazione della dose di richiamo, detta booster, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

 

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE E ALTRE MISURE

 

Il primo decreto di dicembre contiene:

  • proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022,

  • variazione della durata delle certificazioni verdi da 9 mesi a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022,

  • obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto fino al 31/01/2022,

  • obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione FFP2 in tutta una serie di situazioni al chiuso, quali sale teatrali, sale cinematografiche, locali di intrattenimento, competizioni sportive, dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022,

  • consumo di cibi e bevande al banco ed al chiuso consentito solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi rafforzate dal 25 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza, la stessa limitazione per l’accesso a musei, piscine, parchi tematici, centri benessere, a partire dal 10 gennaio 2022, accesso strutture residenziali, socio-sanitarie, … solo ai soggetti in possesso di green pass booster a partire dal 30 dicembre.

 

Il secondo decreto di dicembre contiene ulteriori limitazioni per attività e servizi, quali ad esempio accesso a alberghi, sagre e fiere, centri congressi e culturali, piscine, …, accesso ed utilizzo mezzi di trasporto solo per soggetti in possesso di green pass rafforzato, a partire dal 10 gennaio 2022.

 

Ad oggi 4 gennaio 2022, qualsiasi certificazione verde è valida per recarsi al lavoro.

 

La tabella dettagliata di tutte le attività consentite, a seconda del green pass posseduto, è presente presso il sito del Governo.

 

CLICCA QUI per il contenuto delle ultime Circolari del Ministero della Salute in merito al ciclo vaccinale primario ed alla modalità di effettuazione delle quarantene, in caso di infezione o contatto con soggetto infetto. .

1 dicembre 2021

Novità Green Pass e Super Green Pass

Cambiano gli obblighi e i tempi di validità. On line la tabella delle attività consentite.
 

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 reca: “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
 

E’ on line dal 6 dicembre la tabella predisposta dal Governo con le attività consentite senza Green Pass, con Green Pass “base” e  con Green Pass “rafforzato”, valida fino al 15 gennaio 2022.

 

Ecco le principali novità sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato.


Semplificazione
Per semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
 

Scadenze
Quando la certificazione verde COVID-19 scade mentre è in corso una prestazione lavorativa (sia nel pubblico che nel privato), viene precisato che questa non dà luogo a sanzioni. Tuttavia la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

 

Il Governo ha inoltre approvato un decreto-legge con cui viene introdotto il concetto di Green Pass rafforzato, o Super Green Pass. Qui di seguito le principali novità

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Attività aperte al pubblico
Le attività ricreative (ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, ecc.) saranno accessibili solo a chi è in possesso del cosiddetto “Super Green Pass”, ovvero a chi è vaccinato o guarito. L’obbligo scatta a partire dal 6 dicembre 2021 ed è valido fino al 15 gennaio 2022. In questo arco temporale il tampone in tutta Italia sarà valido solo per andare al lavoro e per gli spostamenti a lunga percorrenza. Il Green Pass “base” (con tampone) sarà obbligatorio dal 6 dicembre 2021 anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale (tram, bus e metropolitane).
 

Durata Green Pass
Altra importante novità è la riduzione della durata del Green Pass da 12 a 9 mesi.
 

Nulla cambia nel lavoro privato: in questo caso viene confermata la validità del Green Pass anche in seguito a tampone rapido (durata 48 ore) o molecolare (72 ore).
 

Allargamento dell’obbligo di vaccino
L’obbligo di vaccinazione viene esteso anche agli insegnanti e alle forze dell’ordine (confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con estensione alla terza dose) ed entrerà in vigore dal 15 dicembre. Nel dettaglio l’obbligo scatta per personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico.

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Trasporti
Dal 6 dicembre sarà necessario il Green Pass “base”, quello cioè che viene dato anche a chi fa il tampone, per accedere ai mezzi del Trasporto pubblico locale, i treni regionali e interregionali.

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Rafforzamento dei controlli
Entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i Prefetti dovranno sentire il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ed entro 5 giorni adottare il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.

17 novembre
Salute e sicurezza sul lavoro

Importanti novità contenute nel cosiddetto Decreto Fiscale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, cosiddetto Decreto Fiscale, contenente anche novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 22 ottobre 2021. In particolare il Capo III del DL 146/2021 è dedicato al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e riporta importanti novità e modifiche del D.Lgs. 81/2008 in materia di vigilanza, di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni e di messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
 

Le novità riguardano la semplificazione dell’attività di vigilanza e prevedono:


Stretta sulle condizioni in base alle quali scatta la sospensione dell’attività per violazioni in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro.
 

Sono modificate le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni in materia di lavoro.

  • Il provvedimento può essere preso in caso di presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” sul luogo di lavoro.

  • Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.

  • L’impresa destinataria del provvedimento, non potrà più contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione

 

Aumento delle sanzioni per le imprese non in regola.
 

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario:

  • il ripristino delle regolari condizioni di lavoro;

  • il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

 

Maggiori competenze, poteri e strumenti all’INL.
 

Vengono estese le competenze e strumenti all’INL- Ispettorato Nazionale del Lavoro:

  • maggiori competenze di coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;

  • un aumento dell’organico (nuove 1.024 unità);

  • oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 di investimento in tecnologie di per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza;

  • l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro (da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022).

 

Rafforzamento della banca dati SINP.

Si intende rafforzare la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP): in vista la definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.


Fra le novità:

  • gli organi di vigilanza dovranno alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.

  • l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni e malattie professionali denunciate.

20 ottobre

Green Pass: cosa sapere, i documenti da usare

Le misure per lo svolgimento in sicurezza del lavoro in azienda. Chiarimenti sui trasporti

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Il Governo ha esteso (con il D.L. 127 del 21/09/2021) l’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il potenziamento del sistema di screening per rafforzare la sicurezza anche nei luoghi di lavoro.
 

Di seguito le principali indicazioni per il settore privato.
 

A chi si applica
Dal 15/10/2021 al 31/12/2021 (termine cessazione stato di emergenza) sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi (Green Pass), coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. La disposizione si applica anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni.

 

Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

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I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati prioritariamente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
È prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro per il datore di lavoro in caso di:
– mancata verifica del possesso del green pass;
– mancata definizione delle modalità operative di verifica del possesso del green pass.

 

E’ possibile chiedere preventivamente conferma del possesso del Green Pass
Il datore di lavoro, per specifiche esigenze di organizzazione del lavoro e della produzione, può chiedere preventivamente al lavoratore conferma del possesso del Green pass (lo ha stabilito il Governo con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021, che introduce l’articolo 9-octies al Decreto Legge 52/2021 convertito con la L. 87/2021).

La comunicazione del lavoratore relativa al possesso del Green Pass dovrà essere fornita con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

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I documenti da usare

E’ possibile ottenere i documenti editabili rivolgendosi ad uno dei Servizi di API Torino sotto indicati.

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Le sanzioni
Il decreto prevede per il personale l’obbligo del Green Pass. Se viene comunicata la mancanza del Green Pass oppure se ne viene constata l’assenza al momento dell’accesso al luogo di lavoro, la persona viene considerata assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

​

Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

 

Su questa materia, il Governo ha preannunciato la pubblicazione di specifiche Linee Guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative, almeno per il settore pubblico. Pertanto ulteriori chiarimenti a quesiti posti in questi giorni, integrazioni a quanto già indicato in precedenza, messa a disposizione delle aziende associate di specifica modulistica e precisazioni su temi vari (quali a titolo di es. modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, procedure organizzative, documentazione per giustificare eventuale comunicazione della violazione, etc.), potranno avvenire successivamente, anche alla luce di interventi e interpretazioni ministeriali e governativi nonché sulla base delle indicazioni attese per il pubblico impiego.

 

Chiarimenti sui trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e il Ministero della Salute, hanno emanato una nota di chiarimento sulle disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per i settori del trasporto marittimo e autotrasporto delle merci in data 14/10/2021.

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PER SAPERNE DI PIU’
E’ possibile consultare il materiale fornito al convegno sul Green Pass che API Torino ha organizzato il 6 ottobre scorso (realizzato prima dell’entrata in vigore del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139) e in particolare.

Per informazioni contattare:

Area Tecnica Tel. 011 4513.262 – sertec@apito.it

Area Lavoro  Tel. 011 4513.248 – sindacale@apito.it

Servizio legale Tel. 011 4513.240 – legale@apito.it

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