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Lavoro - Previdenziale

Il Servizio Previdenziale API Torino si occupa di tre i grandi ambiti : previdenza, assistenza e retribuzioni. Le aziende trovano aiuto per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei dipendenti e verso gli Istituti/enti previdenziali ed assistenziali; trovano informazioni sulle disposizioni di legge ed amministrative in materia di previdenza sociale, pensioni, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sugli adempimenti riguardanti la gestione separata INPS, oltre che sugli istituti retributivi contrattuali.

Per informazioni - previdenziale@apito.it - Tel 011.4513.248

21 dicembre

Esonero Contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti integrativi

Ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS

Con il messaggio 4781 del 21 dicembre 2021, l’INPS ricapitola e integra le istruzioni per la fruizione dell’esonero in oggetto.

  • la richiesta dell’agevolazione, a cui segue l’attribuzione del C.A. 2Q, si deve inviare dal Cassetto previdenziale – Assunzioni agevolate e sgravi, selezionando lo sgravio in parola ed indicando il numero delle ore d’integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola, la retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate; la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata su tale retribuzione e l’importo dell’esonero. Tale codice 2Q – afferma l’Istituto – deve essere attribuito anche alle aziende artigiane il cui ammortizzatore è disciplinato dall’articolo 27 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA)

  • l’INPS chiarisce che i controlli che le strutture territoriali effettueranno verteranno sull’esposizione corretta dei dati su elencati e sulla circostanza che nel periodo maggio e/o giugno 2020 sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  • L’Istituto ribadisce che l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021)

  • l’Istituto ricorda che l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza, così come, qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce in corso, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). A tal proposito l’INPS precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”

  • Infine l’Istituto rammenta che l’esonero contributivo in oggetto è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive

16 dicembre

INPS – Congedo Covid-19 per sospensione dell’attività didattica

Rilasciata la procedura per la presentazione delle domande
 

Con il messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020, l’INPS comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo COVID-19, di cui all’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.

15 dicembre

INPS – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

I chiarimenti dell'Istituto sulla sospensione per l'emergenza sanitaria da Covid-19
 

L’INPS, con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, emana alcune disposizioni relative alle misure contenute nell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020, e preannuncia che con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.

Nella circolare l’INPS ricapitola le diverse fattispecie interessate dalla Sospensione dei Versamenti contributivi.

Ai sensi dell’art. 2 , cc. 1 e 2 del DL n. 157/2020,  dunque, sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020 per “i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”. Tale disposizione si applica – prosegue l’INPS – anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione come sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

L’art. 2, c. 3 del decreto Ristori estende inoltre la sospensione di cui sopra e a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato ai seguenti soggetti:

  • soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (Circolare n. 145/2020, allegato n. 1);

  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Circolare n. 145/2020, allegato n. 2);

  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 (Circolare n. 145/2020, allegato n. 3) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020;

  • Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Circolare n. 145/2020, allegato n. 4) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020.

 

L’INPS, in merito alle sospensioni in parola, conferma che esse non riguardano gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Istituto.

L’Istituto ribadisce altresì che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ovvero all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e successive modificazioni. Per quanto concerne le quote contributive a carico dei lavoratori, l’INPS rinvia a quanto indicato nella circolare n. 52 del 9 aprile 2020, al paragrafo 3 (inclusione delle quote nella sospensione).

In ultima battuta, l’Istituto conclude la circolare informando che i contributi sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021. Come da prassi, l’INPS sottolinea che, anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

11 dicembre

INPS – MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUI TRATTAMENTI INTEGRATIVI PER COVID-19

L'Istituto prova a mettere ordine tra i molteplici decreti Ristori

Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS impartisce nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Ristori), modificato e integrato dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori-bis) e, successivamente, dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori-quater).

Il decreto-legge n. 137/2020 ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

Tuttavia, dato che precedentemente il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aveva già regolamentato l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno accedere a tali trattamenti per i periodi ivi previsti (9+9 settimane) e alle condizioni stabilite da quella normativa anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Ad esempio, se un’azienda che non abbia mai richiesto integrazioni successivamente al 12 luglio 2020,ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a partire dal 26 ottobre 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina introdotta dal decreto Agosto, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale. Simmetricamente, i datori di lavoro a cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane previste dal decreto Agosto, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto Ristori da collocare all’interno dell’arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per quanto poi stabilito dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020. Quindi, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e queste settimane sono state autorizzate dall’INPS, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

2 dicembre

Anzianità dei lavoratori per l’accesso agli ammortizzatori sociali. 
Norma ad hoc introdotta dal Decreto Ristori Quater
 

L’articolo 13 del DL  Ristori-quater dispone che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020), nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Si viene così a risolvere un punto controverso: infatti, prima della norma in parola, l’anzianità di riferimento per beneficiare dei trattamenti era il 13 luglio per le domande riferite a settimane dl 104, mentre il D.L. 149/2020 stabiliva che le disposizioni del D.L. 137 si applicavano ai “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto” e non del D.L. 127 per cui l’ultima data di assunzione utile era il 9 novembre.

27 novembre

INPS – Termini di presentazione CIGO, CIGD e ASO

L'Istituto corregge una falla normativa del decreto Ristori

Con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, l’INPS interviene nel vulnus normativo creatosi con la promulgazione del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori).

Infatti, il decreto-legge n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, da un lato confermava la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (termini di presentazione delle istanze entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa); tuttavia, nella seconda parte del medesimo comma 5 è scritto che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze in parola è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, ovvero il 30 novembre 2020.

Pertanto, visto e considerato che la norma non assolverebbe alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, l’INPS precisa che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno o hanno avuto inizio nel mese di novembre 2020, potranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo, ossia entro il 31 dicembre 2020.

27 novembre

INPS – Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

Possibilità di accesso alla NASpI

Con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, l’INPS fornisce delucidazioni in merito alle disposizioni contenute nel c.d. decreto agosto, in tema di spettanza della NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale (art. 14, co. 3, decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

L’Istituto, in particolare, ribadisce che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare tale accordo collettivo aziendale, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

25 novembre

INPS – Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

C'è tempo fino al 31 dicembre

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per usufruire dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni o per le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto Agosto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale esonero – informa l’INPS – ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Secondo l’interpretazione dell’INPS, in considerazione della specificità degli incentivi all’assunzione e della finalità della previsione normativa, volta a sostenere e rilanciare l’economia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Istituto ritiene che detta misura sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati.

L’esonero in parola spetta per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, con l’eccezione, espressamente prevista dall’articolo 6, comma 1, dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico. In caso di rapporto a tempo parziale, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro. L’esonero spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’esonero in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato . Quindi, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. L’INPS precisa che la contribuzione datoriale oggetto dello sgravio deve necessariamente essere emendata di alcune particolari contribuzioni previste dalla normativa, ovvero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs. n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

L’Istituto precisa infine che anche tutte quelle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento sono escluse dallo sgravio in parola, così come, d’altra parte, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

Il diritto alla fruizione dell’esonero in oggetto – ricorda l’INPS-  è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei  datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015.

Per le sue caratteristiche – spiega l’INPS – l’introduzione dello sgravio ex art. 6 del decreto Agosto non determinerebbe un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Conseguentemente, esso non rientrerebbe nella disciplina degli aiuti di Stato. Per di più, il comma 3 dell’art. 6 del decreto n. 104/2020 prevede espressamente che l’esonero contributivo sia “cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. Chiaramente – puntualizza l’Istituto – tale eventualità può trovar luogo solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

  • il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;

  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

 

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

Per quanto concerne la corretta esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, si rimanda alla lettura del relativo paragrafo della circolare in oggetto (paragrafo 9).

24 novembre
INPS – Congedo COVID-19

L'Istituto aggiorna le istruzioni operative

Con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020, l’INPS ha emanato ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per:

– quarantena scolastica dei figli;
– per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza.

Tali precisazioni – chiarisce l’Istituto – si sono rese necessarie a seguito delle novità normative introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare INPS n. 116/2020, che rimangono operative.

20 novembre

INPS – Sospensione versamenti contributivi

L'INPS estende la misura alle regioni Campania e Toscana

Con il messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020, l’INPS comunica che, in ottemperanza all’emanazione dell’Ordinanza del 13 novembre 2020 del Ministro della Salute e sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative ubicate nelle Regioni Campania e Toscana e che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 potranno beneficiare del beneficio in oggetto.

Pertanto, a tali datori di lavoro verrà attribuito il codice di autorizzazione 4X – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”. Quanto alle istruzioni operative per la fruizione di tale agevolazione si rinvia al paragrafo alla circolare INPS n. 129/2020. Nell’eventualità che tali datori di lavoro abbiano provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la competenza del mese di ottobre 2020, essi potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione di apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione.

L’Istituto conferma che, scaduto il termine del 16 novembre 2020, relativo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di ottobre 2020, l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse non avrà effetti riguardo all’applicazione della sospensione contributiva di cui alla circolare n. 129/2020, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di ottobre 2020.

I datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative in Regioni o Province autonome che, nel corso del mese di novembre 2020, dovessero essere ricomprese nelle c.d. zone rosse, in forza di nuove Ordinanze del Ministro della Salute, potranno beneficiare della sospensione limitatamente ai termini per il versamento delle rate non ancora scadute nel mese di novembre 2020 relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.

19 novembre

Anticipo 40% di CIGO, CIGD e ASO con causale COVID-19

L'INPS pubblica alcuni chiarimenti operativi e novità procedurali

Con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti di natura operativa e illustra le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.

L’Istituto spiega che per presentare una domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, sul sito istituzionale www.inps.it, al menu “Servizi per aziende e consulenti” , “Prestazioni e Servizi” e selezionare “CIG Ordinaria”. Inoltre, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40% (cfr. il paragrafo 1 dellallegato n. 1 del messaggio). A tal proposito, l’Istituto ricorda che per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti”, “CIG e Fondi di solidarietà”,  “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.

Diversamente, l’INPS chiarisce che per presentare una domanda di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, sul sito istituzionale www.inps.it,  al menu  “Servizi per aziende e consulenti”, “Prestazioni e Servizi” e, a seconda dei casi, selezionare “Fondi di solidarietà” o “CIG in Deroga INPS”. In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%. Completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata. In questa fattispecie, l’INPS ricorda che successivamente all’invio della domanda è indispensabile l’inserimento del Ticket attraverso i seguenti passaggi:

  • 1. selezionando il tasto “Inserimento Ticket”;

  • 2. cercando la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente;

  • 3. individuando la domanda da associare e cliccando il tasto “Associa”;

  • 4. selezionando il tasto “Richiedi Ticket” (viene visualizzato il numero del Ticket e si potrà procedere al salvataggio dell’associazione).

 

L’Istituto inoltre ricorda che qualora il Ticket non sia stato associato contestualmente all’invio della domanda, si potrà procedere anche in una fase successiva, con le seguenti modalità:

  • 1. selezionando la voce di menu “Cerca esiti” nella schermata principale;

  • 2. cercando la domanda con i dati della matricola Azienda (obbligatorio) e limitando eventualmente il periodo temporale di riferimento;

  • 3. cliccando sul tasto “Inserisci Ticket”, disponibile solo per le domande senza il numero di Ticket, e inserendo i dati per completare la compilazione della relativa domanda.

 

Una volta inserita, la domanda di CIGD o di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40% rimarrà in sospeso e senza protocollo fino a quando non verranno inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso. Se, diversamente, si volesse inoltrare la domanda rinunciando all’erogazione dell’anticipo del 40%, si potrà procedere all’annullamento dell’anticipo come di seguito spiegato:

INSERIMENTO DEI DATI DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO PROPEDEUTICI PER LA PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA

Nel caso in cui sia stata confermata l’opzione “Anticipazione 40%” (lasciando la spunta “SI”), per consentire la protocollazione della domanda, si devono inserire i dati necessari per il pagamento dell’anticipo, procedendo come di seguito indicato:

  • cliccando sul link evidenziato nel box informativo che compare in fondo alla schermata principale del portale, come illustrato nell’allegato n. 1, paragrafo 2;

  • oppure, da “Cerca Esiti”, cliccando sul bottone rosso “Anticipo 40%”, inserito nella sezione denominata “Attenzione Numero Protocollo” (cfr. l’allegato n. 1, paragrafo 2).

In tal modo si viene indirizzati alla procedura “Richiesta Anticipo 40%”, in cui è possibile inserire i dati richiesti (IBAN e numero ore di sospensione per ognuno dei lavoratori beneficiari inseriti in allegato alla domanda) e visualizzare gli esiti. L’INPS avverte che è sempre raccomandabile verificare che l’inserimento dei dati sull’anticipo sia andato a buon fine, ossia che siano stati superati i controlli formali sui dati e, in ogni caso, che la domanda venga protocollata. In ogni caso – avvisa l’Istituto –  sarà sempre possibile completare la richiesta di anticipo del 40%, accedendo al seguente percorso: “Servizi per le aziende ed i consulenti” , “CIG e Fondi di solidarietà” , “Richiesta d’anticipo 40%”.

ANNULLAMENTO DELL’ANTICIPO DI PAGAMENTO 40%

l’INPS spiega che, nel caso in cui in fase di invio della domanda sia stata richiesta l’anticipazione di pagamento del 40%, ma non siano ancora stati inseriti i dati di pagamento dell’anticipo, sarà anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%, circostanza che consente l’immediata protocollazione della domanda di CIGD e/o di assegno ordinario permettendo all’Istituto la sua lavorazione ed erogazione. Per procedere alla rinuncia, occorrerà accedere alla domanda dal menu “Cerca esiti” e selezionare il tasto “Annulla Anticipazione 40%” (cfr. l’allegato n. 1, paragrafo 2).

ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA

L’INPS avvisa che, finché la domanda risulta in stato “Pervenuta”, sarà inoltre possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e della relativa richiesta di anticipo del 40%. Per procedere all’annullamento della domanda occorre accedere dalla voce di menu “Cerca esiti”, selezionare il tasto “Annulla Domanda” e inserire obbligatoriamente un breve testo in cui fornire la motivazione per la scelta operata (cfr. l’allegato n. 1, paragrafo 2).

Riepilogando schematicamente, l’INPS ricorda che la domanda di CIGD e di assegno ordinario non può essere protocollata e lavorata fino a quando non viene eseguita una delle due seguenti azioni:

  1. 1. Inserimento dei dati di pagamento dell’anticipo

  2. 2. Annullamento dell’anticipo di pagamento 40%

  3. In alternativa, qualora si voglia annullare la domanda, si potrà procedere con le istruzioni descritte

Infine, l’INPS avvisa che, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

16 novembre

INPS – Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali

L'istituto annulla e sostituisce la circolare n. 128/2020

Con la circolare n. 129 del 13 novembre 2020, l’INPS sostituisce la circolare n. 128 del 12 novembre 2020. L’argomento trattato dal documento di prassi è la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali oggetto dei due recenti decreti-legge Ristori e Ristori-Bis.

Rispetto al documento di prassi sostituito, la circolare in parola aggiunge le istruzioni operative relative alla compilazione dei flussi UniEmens e all’ottenimento del codice autorizzativo, che sarà rilasciato in automatico dall’Istituto. Le aziende che non si vedano riconosciuto tale codice, ma si ritengano tra quelle beneficiarie del provvedimento (cfr. all. 1 e all. 2 della circolare n. 129/2020) potranno rivolgere apposita istanza di attribuzione direttamente all’INPS attraverso i consueti canali istituzionali.

13 novembre

Decreti Ristori – Sospensione dei versamenti contributivi

L'INPS emana una circolare

Con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020, l’INPS fa il punto sulle nuove sospensioni dei versamenti contributivi introdotte dai decreti-legge Ristori e Ristori-bis (DL nn. 137/2020 e 149/2020).

Il decreto Ristori ha decretato che i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateizzazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS sono sospesi (art. 13, comma 1, decreto-legge n. 137/2020). Tale sospensione tuttavia non opera rispetto alla terza rata dovuta per effetto della ripresa dei versamenti sospesi ai sensi della normativa emergenziale pregressa: quindi, sia per quanto riguarda la rateazione in 4 rate del totale dei versamenti sospesi (DL n. 34/2020), sia che si tratti della rateazione in 4 rate del 50% dei contributi sospesi (DL n. 104/2020), la terza rata in scadenza al 16 novembre 2020, deve essere pagata.

Per quanto concerne i soggetti interessati dalla sospensione, l’INPS sottolinea come la medesima normativa che introduce la sospensione dei versamenti attribuisce all’Agenzia delle Entrate il il compito di comunicare all’Istituto i dati identificativi dei soggetti che di tale sospensione si avvalgono. Si tratta di quei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite a specifici codici ATECO (cfr. DL n. 149/2020 allegato 1), oppure i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata in una zona “rossa” o “arancione”, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ad altri specifici codici ATECO (cfr. DL n. 149/2020 allegato 2).

L’INPS sottolinea che al momento della pubblicazione della circolare in parola, in base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, si trovano in zona arancione le regioni:

  • Abruzzo

  • Basilicata

  • Liguria

  • Toscana

  • Umbria

  • Puglia

  • Sicilia

 

mentre si trovano in zona rossa le regioni:

  • Calabria

  • Lombardia

  • Piemonte

  • Valle d’Aosta

  • Provincia autonoma di Bolzano

 

L’Istituto fa sapere che eventuali variazioni, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle provincie autonome, rispetto al quadro su delineato, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva descritta nella circolare in parola. Altresì, l’INPS ribadisce che la sospensione dei contributi si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.

Il recupero dei contributi sospesi – chiarisce l’INPS – dovrà essere fatto entro la scadenza del 16 marzo 2021, in unica rata o in massimo 4 rate di pari importo senza applicazione di sanzioni, né interessi, con pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Al contrario, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza cade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati alla sospensione, dovranno essere liquidate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021.

L’INPS conclude rammentando che, anche per questa sospensione dei versamenti, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

13 novembre

Esonero Contributivo a chi non ha chiesto Cassa Integrazione per Covid-19

C'è il via libera della Commissione Europea

Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’INPS integra la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 relativa all’esonero di cui all’art. 3 del DL n. 104/2020 e fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in oggetto, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

  • l’importo dell’esonero.

 

La richiesta di attribuzione del citato codice di autorizzazione “2Q” – specifica l’Istituto – dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Sarà cura della Struttura territorialmente competente, verificare i dati esposti dal datore di lavoro ed attribuire il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il Cassetto previdenziale.

Per informazioni più dettagliate sulla fruizione dell’esonero e sulla modalità di esposizione del medesimo sul flusso UniEmens si rimanda alla lettura integrale del messaggio.

12 novembre

INPS – Integrazioni Salariali Covid-19

Differimento dei termini decadenziali

Con il messaggio 4222 del 11 novembre 2020, l’INPS fornisce indicazioni in ordine alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 149/2020 c.d. Ristori-bis in materia di differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, nell’abrogare la previsione di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 137/2020, differisce al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

In conseguenza di quanto precede – avvisa l’INPS –  le Strutture territoriali provvederanno a definire le istanze (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020) inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020.

In conclusione, l’Istituto ricorda, inoltre, che l’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha già differito al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga) e di assegno ordinario collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti che, in applicazione dei commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, si collocavano rispettivamente nei mesi di luglio e di agosto 2020.

9 novembre

INPS – La tutela a favore dei lavoratori fragili, ex art. 26, c. 2 del decreto Cura Italia

Le novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, del decreto Agosto

Con il messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, l’INPS comunica che il comma 1-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

Nello specifico, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.

Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992. Ciò significa che la situazione di fragilità è riconosciuta unicamente per quelle situazioni di disabilità per cui è stata riconosciuta la situazione di gravità. Pertanto, nella fattispecie, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

L’INPS conclude il messaggio ricordando che, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

3 novembre

Indennità emergenziale conciliativa Covid-19

OBSI Torino aderisce al bando nazionale

ONBSI Torino, l’Organismo Bilaterale territoriale delle Aziende che applicano il CCNL pulizie, servizi integrati/multiservizi, ha aderito al bando nazionale ONBSI che permetterà ai lavoratori, regolarmente iscritti al fondo di categoria, di percepire un’indennità emergenziale pari ad un bonus di complessivi 200,00 euro una tantum.

I soggetti interessati dall’iniziativa sono i lavoratori regolarmente iscritti al fondo ONBSI alla data del 1° marzo 2020, con anzianità contributiva di almeno 12 mesi e con ISEE 2019 inferiore a 15.000,00 euro.

La prestazione emergenziale sarà stanziata al verificarsi delle seguenti situazioni:
– sussidio per natalità;
– asili nido;
– borse di studio e somme erogate a fini di studio a favore di figlio/i e/o familiari a carico;                                                                – scuole materne: iscrizione e/o rette mensili per scuola materna pubblica o privata;
– trasporto scolastico, rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite
– d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica;
– servizi di baby‐sitting: corrispettivo corrisposto a baby-sitter;
– rette scolastiche, tasse universitarie e libri di testo scolastici e universitari, ivi compresi
– materiali per la Didattica a Distanza;
– centri estivi e invernali, ludoteche;
– sussidio per mensa scolastica dei figli;
– sussidio per assistenza familiare nei confronti degli anziani e/o dei soggetti non autosufficienti;
– contributo per sostegno ai lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi.

 

La disponibilità finanziaria del Bando – informa ONBSI – ammonta, complessivamente e a livello nazionale, a 5.000.000,00 di euro. Tale misura, tecnicamente denominata INDENNITÀ EMERGENZIALE DI CONCILIAZIONE per la copertura del rischio sociale, familiare ed educativo, viene riconosciuta quale prestazione una tantum, di ammontare massimo pari ad euro 200, da corrispondersi a carico di ONBSI.
Pertanto, tale somma potrà essere richiesta, ed utilizzata, per una o più delle finalità sopra indicate e per un ammontare massimo pari ad euro 200.
L’indennità sarà erogata fino a esaurimento delle risorse, nell’ordine in cui perverranno le richieste, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite il Portale S.I.ONBSI nell’area riservata del lavoratore a partire da 01/11/2020 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Ulteriori istruzione operative – fa sapere l’Ente Bilaterale – saranno diffuse, appena definite, tramite la Segreteria UNIONSERVIZI, che è comunque fin da ora disposizione per i possibili chiarimenti, e sul sito Nazionale ONBSI.

27 ottobre

INPS, ripresa dei versamenti sospesi

Gli ulteriori chiarimenti dell'Istituto

Col messaggio n. 3882 del 23 ottobre 2020, l’INPS completa il quadro delle istruzioni operative volte alla ripresa dei versamenti sospesi ai sensi della normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19 (vedansi i messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020).

Ai sensi delle ultime disposizioni normative (art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) è stata data la possibilità a chi aveva sospeso i versamenti contributivi di beneficiare di una modulazione ancora più favorevole per la ripresa dei versamenti, consistente nel pagamento del 50% dell’ammontare dei contributi sospesi in unica rata o mediante rateazione fino a 4 rate totali di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, seguito dalla rateazione del rimanente 50% dei contributi, fino a 24 rate complessive di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Nel ribadire che quanto già versato non può essere rimborsato, l’INPS ricorda altresì che, con messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, è stato differito al 30 ottobre 2020 il termine di presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi, utile anche ai fini dell’avvio della rateazione secondo le modalità previste dall’art. 97 del DL n. 104/2020. Nella sostanza, l’INPS, col messaggio in oggetto, fornisce indicazioni relative al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, dato che la norma aveva fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti. Pertanto:

  • entro il 30 ottobre 2020 – afferma l’Istituto – devono essere versate le prime due rate

  • entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere corrisposto per intero il 50% dell’importo oggetto di sospensione. Tale adempimento è la condicio sine qua non per poter accedere all’ulteriore dilazione fino a 24 rate per il versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi

 

A margine del messaggio, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni operative per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione Separata.

Coloro i quali abbiano già versato le rate scadute, senza utilizzare gli opportuni e prescritti codici indicanti le diverse fattispecie di sospensione, avranno 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero entro il 23 novembre 2020) per inviare le denunce di variazione.

Infine – conclude l’INPS – nel caso in cui non si intenda usufruire delle modalità di restituzione nei termini illustrati nel messaggio in oggetto, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e, pertanto, senza l’indicazione dei codici di sospensione; le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l’attributo “elimina” della sezione stessa

26 ottobre
INPS, attuazione dell'Art. 26 del Decreto Cura Italia

Pubblicate le istruzioni per il conguaglio della quarantena da Covid-19

 

L'INPS, con un Messaggio, ha fornito le prime istruzioni di merito riguardanti la quarantena, la sorveglianza fiduciaria per i soggetti cosiddetti "fragili" e la malattia per positività al virus Covid-19

 

L'INPS ha emanato il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, con il quale impartisce le prime istruzioni di merito, riguardanti la quarantena, la sorveglianza fiduciaria per i soggetti cosiddetti "fragili" e la malattia per positività al virus Covid-19. In particolare, l'Istituto, nel ribadire che le fattispecie previste dalla citata norma sono equiparate alla malattia, o alla degenza ospedaliera, conferma quanto già indicato col messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, alla cui lettura si rimanda, per quanto concerne l'idonea certificazione sanitaria da produrre al fine di ottenere le tutele previdenziali in oggetto. Il messaggio, tuttavia, fornisce solamente indicazioni relative al conguaglio degli oneri per un importo pari all'indennità di malattia, mentre rimanda alla pubblicazione di un successivo messaggio ogni ulteriore chiarimento concernente la parte di oneri a carico dei datori di lavoro.

In particolare, il messaggio dell'INPS richiama le tre casistiche oggetto della norma:

  1. lavoratori in quarantena/isolamento fiduciario disposto dall'autorità sanitaria territorialmente competente (art. 26, comma 1, DL n. 18 del 2020), ai quali spetta l'indennità economica di malattia;

  2. lavoratori disabili con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita, per i quali il periodo indicato nel certificato di malattia è equiparato alla degenza ospedaliera (quindi, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale INPS, si applica la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di carichi familiari (art. 26, comma 2, DL n. 18 del 2020)

  3. lavoratori in malattia conclamata da Covid-19, per i quali spetta il normale trattamento di malattia (art. 26, comma 6, DL n. 18 del 2020)

 

Per la compilazione delle denunce contributive i datori di lavoro privati dovranno seguire le indicazioni contenute nel messaggio in oggetto. Si sottolinea che, nel caso in cui l’importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro interessati provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità riportate nel messaggio.

23 ottobre

INPS

Pubblicate le attese istruzioni per l’invio delle domande di integrazione salariale ex DL 104/2020

 

Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 l’INPS illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 104/2020 in materia di trattamenti salariali integrativi per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19
 

Modifiche della disciplina emergenziale sui trattamenti integrativi

  • L’art 1, comma 1 del DL 104/2020 ha rideterminato il periodo per la fruizione dei trattamenti integrativi (CIGO, ASO e CIGD) in quello intercorrente tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

  • La quantità totale di settimane richiedibili sarà comunque pari a 18 settimane, da suddividere in 2 tranche da 9. La seconda tranche di 9 settimane sarà richiedibile esclusivamente dopo che le prime 9 siano state autorizzate e sia decorso il periodo interessato.

  • I periodi d’integrazione autorizzati (anche per quanto riguarda le pregresse domande a cavallo del 13 luglio ai sensi della normativa precedente) saranno considerati come fruiti indipendentemente dalle effettive giornate utilizzate dalle aziende richiedenti. Quindi, per chiarire, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane di trattamento integrativo (al netto di eventuali settimane già richieste ai sensi della precedente normativa che cadano dopo il 13 luglio 2020) e decorso il relativo periodo, si potranno chiedere le ulteriori 9 settimane, ma senza poter recuperare quanto non fruito.

  • La situazione pregressa viene azzerata al 12 luglio 2020: perciò, chi non abbia mai fatto domanda di trattamenti integrativi, potrà farlo ora (nei limiti previsti dal DL 104/2020), così come i periodi di trattamento richiesti a cavallo della data limite del 12 luglio 2020, ai sensi della precedente normativa, andranno a ridurre parzialmente il numero di settimane richiedibili delle prime 9 previste dal DL 104/2020.

  • I trattamenti integrativi ai sensi del DL 104/2020 sono concedibili ai dipendenti in forza al 13 luglio 2020

 

Come effettuare la richiesta dei nuovi trattamenti integrativi

  • La richiesta delle prime 9 settimane, all’eventuale netto di quelle in corso dopo il 13 luglio 2020 autorizzate ai sensi della pregressa normativa, si fa con la causale Covid-19 nazionale già in uso. Se la richiesta supera le 9 settimane previste, le strutture territoriali ridetermineranno il numero attraverso un accoglimento parziale delle domande.

  • I periodi di integrazione richiesti con la normativa ordinaria (D. Lgs. n. 148/2015) e non liquidati dall’INPS o non esposti nell’UniEmens a conguaglio dall’azienda, sono convertibili in trattamenti per COVID-19 Nazionale, con richiesta da inviare sul cassetto bidirezionale, riportante gli estremi autorizzativi e l’indicazione delle settimane specifiche da imputare alla causale in parola. Invece, per l’assegno ordinario erogato dal FIS e dai diversi FONDI, sarà necessario annullare la relativa domanda ordinaria e inoltrarne una nuova con causale COVID 19 nazionale. A tal fine, per il FIS, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it.  Le Strutture territoriali   dovranno trasmettere con comunicazione PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni già pervenute.

  • La richiesta delle ulteriori 9 settimane è consentita ai soli datori di lavoro a cui sia già stato autorizzato per intero il periodo precedente e sia interamente decorso il periodo interessato dalla sospensione/riduzione lavorativa.

  • Si dovrà presentare domanda con specifica causale COVID19 con fatturato, allegando un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 12 2000 n. 445 attestante le condizioni di riduzione del fatturato previste dalla normativa: in base a questa dichiarazione, l’INPS concederà l’autorizzazione ai trattamenti richiesti e stabilirà l’importo del contributo addizionale.

  • Con il messaggio 3525 del 1° ottobre 2020, l’INPS ha da subito chiarito che la presentazione delle domande di integrazione salariale per le ulteriori 9 settimane si effettuerà dal portale dell’Istituto al percorso Servizi Online \ Servizi per aziende e consulenti \ Cig e fondi di solidarietà, dove sarà possibile selezionare a seconda dell’utente le seguenti voci di menu:

    • CIGO: da “CIG e fondi” alla voce “CIG Ordinaria”, dove si acquisirà la domanda con le consuete modalità, indicando come causale la nuova COVID 19 con fatturato;

    • CIGD: da “CIG e fondi” alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserirà la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglierà proroga 9 settimane con fatturato;

    • FONDI: da “CIG e fondi” alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “invio domande” si sceglierà il tipo intervento “005 COVID_19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra in domanda, nella domanda stessa si deve scegliere dal menu a tendina la causale COVID_19 con fatturato.

 

  • La dichiarazione di autocertificazione attestante la riduzione del fatturato (confronto tra il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre del 2019) – afferma INPS – si troverà all’interno della domanda di accesso ai trattamenti in parola.  

  • In base a quanto attestato dai datori di lavoro, per le seconde 9 settimane di trattamenti integrativi per Covid-19, in deroga a artt. 5, 29, 33 D lgs 148/2015, verrà conteggiato un contributo addizionale sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate pari a:

 

  • 9% se la riduzione di fatturato è inferiore al 20%

  • 18% se non vi è nessuna riduzione di fatturato

  • Nessun contributo addizionale per riduzioni maggiori o uguali al 20%, o se l’azienda richiedente abbia iniziato la sua attività dopo il 1° gennaio 2019 (conta la data di inizio dell’attività d’impresa Comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio. Quindi non si deve far riferimento alla data di apertura della matricola aziendale)

 

Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale ai sensi del DL n.104/2020, che anticipano i relativi trattamenti e sono soggetti al contributo addizionale, dovranno provvedere al versamento di questo a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione dell’INPS. In particolare, nel flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, le aziende sono tenute ad esporre anche il dato del contributo addizionale riferito ai periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. Ovviamente, a regime, l'azienda è tenuta ad esporre mese per mese il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga operando i versamenti correlati. Chiaramente, se il rilascio dell'autorizzazione avviene nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale, o successivamente, l'azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione. 

Le imprese autorizzate al pagamento diretto si atterranno alle modalità applicative e alle scadenze indicate nei messaggi INPS n. 6129/2015 e 1113/2017 (procedura online RACE), alla cui lettura si rimanda.

Termini di trasmissione delle domande (CIGO, ASO, CIGD)

Il decreto-legge n. 104/2020 prevede che, a regime, le domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, siano da presentare entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, ma delibera contestualmente un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti che rientrano nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1. In base ai differimenti previsti ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 1 DL n. 104/2020, praticamente tutte le istanze di trattamenti integrativi e di pagamento diretto presentate a partire dal 1° luglio 2020 slittano al 30 settembre 2020. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.

Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 104/2020 conferma che, a regime, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. A tale proposito, L’INPS specifica che il termine che deve essere preso in considerazione è quello più favorevole al datore di lavoro.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che, sia i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

Infine, il comma 10 dell’articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020, oltre che dei termini per l’invio delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, anche di quelli relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020.

Sempre in ordine ai termini decadenziali per l’invio dei dati utili al pagamento delle prestazioni, dal combinato disposto dei commi 6 e 10 dell’articolo 1, l’INPS ha constatato che, in talune particolari situazioni, la mancata applicabilità del differimento al 30 settembre dei termini di invio dei dati necessari al pagamento delle prestazioni (SR41 semplificato) avrebbe potuto generare ricadute negative su aziende e lavoratori.

In relazione a quanto precede, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS conferma la previsione di cui al comma 10 dell’articolo 1 (slittamento scadenza al 30 settembre 2020).

Infine, anche relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, si richiamano le considerazioni svolte dall’INPS per quanto concerne l’invio delle domande di trattamento integrativo ex DL 104/2020, ovvero per quanto attiene lo slittamento del termine dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento delle prestazioni integrative, l’INPS comunica che rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Istituto, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, precisa l’INPS, l’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%. Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020 a cui si rimanda – trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104/2020.

Al riguardo, l’INPS rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di ASO, a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizzerà le richieste di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande. Successivamente, entro i termini di decadenza sopra menzionati, il datore di lavoro deve inviare all’Inps, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate dall’Istituto in capo al datore di lavoro.

13 ottobre

INPS

Tutela previdenziale della malattia in casi particolari di quarantena per Covid-19

 

Nel messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’INPS chiarisce quale sia il regime di tutela previdenziale per alcune specifiche fattispecie di quarantena per Covid-19, così come introdotte all’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
 

Non ricorre la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. Invece, evidentemente in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
 

Ogni qualvolta ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative impediscano di fatto ai lavoratori di svolgere la propria attività non si ha il riconoscimento della tutela della quarantena, ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (come prescritto dall’articolo 19, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e paragrafo 10 della circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020).
 

Nel caso in cui lavoratori assicurati in Italia si siano recati all’estero e siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, essi non sono tutelati dal comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane.
 

Infine, quanto al rapporto tra la quarantena o sorveglianza precauzionale e trattamenti integrativi (CIGO CIGD e ASO), prevale, come disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di Assegno Ordinario garantito dai fondi di solidarietà e quindi non sussiste la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

13 ottobre

INPS

Proroga delle scadenze dei trattamenti d’integrazione salariale

 

Sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, titolato “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Si segnala l’articolo 3, che contiene la tanto attesa proroga al 31 ottobre 2020 dei termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, relativi ai nuovi trattamenti di CIGO, CIGD e Assegno Ordinario.

Per effetto di questa disposizione sono prorogati al 31 ottobre 2020:

  • le domande di Cig Covid-19, comprese quelle già differite in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020;

  • gli invii dei dati utili per il pagamento/saldo della CIG Covid-19, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza al 31 luglio 2020;

  • le domande di Cassa Covid-19 in scadenza al 31 agosto 2020;

  • gli invii dei dati utili al pagamento/saldo della CIG Covid-19 in scadenza al 31 agosto 2020.

6 ottobre

INAIL

Comunicato un aggiornamento del servizio online “Comunicazione Sospensioni”

 

L’INAIL - con comunicato del 1° ottobre 2020 - ha reso noto che dal 9 ottobre 2020 sarà disponibile il servizio online aggiornato per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.01/10/2020.

Con la nuova versione aggiornata del servizio, fa sapere l’Istituto assicurativo, gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall’art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 per i premi sospesi e, se non già provveduto, comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.

L’art. 97 ha previsto che i beneficiari possono alternativamente:

  • Versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021;

  • versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

6 ottobre

INPS

Pubblicate le istruzioni per la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica

 

Con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111.

L’art. 5 del DL n. 111/2020 introduce il congedo in parola per i soli genitori lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi i lavoratori autonomi, o iscritti alla Gestione Separata. La fruizione di tale congedo è possibile per un solo genitore alla volta, o a periodi alterni da entrambi, ed è concessa anche ai genitori affidatari, o collocatari di minore, posto in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente.

Requisiti per l’accesso al congedo COVID-19

  • Il rapporto di lavoro del richiedente deve essere tassativamente in essere. Se mai intercorresse una cessazione del rapporto durante la fruizione del congedo, il lavoratore è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’INPS, e il congedo COVID-19 si interrompe.

  • Il lavoratore che fruisce del congedo COVID-19 non può contestualmente svolgere il lavoro in modalità agile, come disciplinato dal medesimo DL n. 111/2020 all’art. 5, comma 1.

  • Il congedo è un diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato che siano genitori di figli minori di 14 anni. Conseguentemente, al compimento del 14° anno di età del proprio figlio il congedo in oggetto cessa.

  • Il diritto al congedo COVID-19 è subordinato all’effettiva convivenza del minore presso l’indirizzo di residenza del genitore richiedente, così come risulta dai documenti dell’anagrafe, oppure dai provvedimenti di affidamento, o collocamento del minore. Le situazioni di fatto non hanno valore.

  • Il figlio, o minore affidatario/collocatario, per il quale viene richiesto il congedo, deve essere stato posto in quarantena dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente per avvenuto contatto all’interno del plesso scolastico di riferimento.

 

Durata e misura del congedo COVID-19

Il congedo COVID-19 dura per tutta la durata del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente; in caso di più figli sottoposti a quarantena e/o di provvedimenti concomitanti o sovrapposti, o di proroghe degli stessi, si avrà comunque diritto alla fruizione di singole giornate di congedo.

 

L’INPS indennizza ai lavoratori dipendenti richiedenti solamente singole giornate di congedo che si collocano sia all’interno dei citati provvedimenti di quarantena disposti dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio, sia all’interno dell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Saranno indennizzate solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno di tali periodi e l’indennità corrisposta dall’Istituto sarà pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le indicazioni fornite dal T.U. sulla maternità (art. 23 del D.lgs. 151/2001, con esclusione del comma 2). L’INPS ricorda altresì che tali periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

 

Compatibilità e Incompatibilità del congedo COVID-19 con altri istituti di legge o di contratto

L’INPS precisa in premessa che le tipologie di assenza dal lavoro di altro genitore non convivente con il minore sottoposto a quarantena non sono rilevanti nelle seguenti casistiche.

Presentazione della domanda

Il congedo COVID-19 si può richiedere esclusivamente in via telematica attraverso i consueti canali di contatto con l’Istituto (PIN, SPID, CIE, CNS oppure Contact center o Patronati).

La domanda potrà riguardare anche periodi di fruizione del congedo che si collocano precedentemente ad essa, ma sempre e comunque collocati nell’arco temporale 9 settembre 2020 – 31 dicembre 2020. La domanda deve contenere gli estremi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio. Alternativamente, in mancanza di tale provvedimento, il genitore lavoratore richiedente può integrare la domanda entro e non oltre 30 giorni dall’invio.

 

Compilazione dell’UniEmens

 

Nel flusso Uniemens è stato previsto il nuovo codice evento, riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato, MV9 (DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli), col quale si indicano periodi di congedo ricompresi tra il 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la cui fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.

 

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.

 

Nell’elemento <DiffAccredito> si indicherà il valore della retribuzione persa relativa all’assenza.

 

Nell’elemento <InfoAggEvento> si dovrà precisare il codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

 

Trattandosi di evento giornaliero, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero e nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

  • Elemento <Lavorato> = N;

  • Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);

  • Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV9;

  • Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

 

Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata relativa all’evento introdotto, dovrà essere compilato l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  • Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale di nuova istituzione S119, avente il significato di “DL n. 111/2020 – art. 5– Quarantena scolastica dei figli”;

  • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore “N”;

  • Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;

  • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

22 settembre 

ENFEA

Pagamento contributi ordinari ed arretrati

 

A seguito della pubblicazione da parte dell’INPS del Messaggio n. 3274, del 09 settembre 2020, che regolamenta la ripresa dei versamenti previdenziali a partire dal 16 settembre 2020, così come disposto dalla normativa più recente (DL n. 104/2020) anche l’Ente Bilaterale ENFEA fornisce indicazioni alle imprese su come procedere a saldare i contributi non versati in periodo COVID.
 

Se da un lato L'INPS, riferendosi all'art 97 del DL n° 104/2020 ha introdotto la possibilità di rateizzare i contributi sospesi, confermando che "non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”, così ENFEA stabilisce che con il versamento del 16 settembre 2020 si rientra nella normalità della contribuzione mensile dovuta dalle aziende che applicano i contratti CONFAPI che prevedono la bilateralità in parola.
 

Per quanto attiene le mensilità pregresse non pagate, ENFEA ha stabilito che a partire dal versamento del 16 settembre 2020, con il pagamento delle normali contribuzioni (4,5 € per ENFEA e 10,00 € per ENFEA Salute, per un totale di 14,5 €/mese per dipendente), si proceda al saldo complessivo del dovuto per i mesi precedenti e comunque entro il versamento del prossimo 16 ottobre 2020.
 

Su l’F24 andranno compilati tanti righi tanti quanti sono i mesi per i quali si provvede al pagamento, indicando per ciascuno rigo il mese di competenza.

22 settembre 

INPS

Indicazioni sul nuovo esonero contributivo introdotto dal DL n. 104 del 15 agosto 2020

 

L’esonero contributivo introdotto con l’art. 3 del DL 104/2020 è quantificato dall’INPS in misura pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. La scelta tra l’esonero contributivo o le integrazioni salariali previste dal medesimo decreto si dovrà fare sulla singola unità produttiva. Un’azienda che beneficia dell’esonero in parola potrà comunque richiedere trattamenti integrativi ordinari.

 

Sono queste alcune delle spiegazioni che l’INPS abbozza, con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, circa il nuovo esonero contributivo introdotto dall’articolo 3 del decreto agosto, senza peraltro specificare ancora modalità, tempistiche e codici da utilizzare per la richiesta: saranno argomenti di un apposito e successivo messaggio.

 

Beneficiari

Sono beneficiari dello sgravio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano fruito di trattamenti d’integrazione salariale riconosciuti secondo la disciplina relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di maggio e giugno 2020 e che non abbiano richiesto i trattamenti di integrazione salariale, introdotti dall’art. 1 del DL n. 104/2020. Questo vale anche per quei datori di lavoro che, ai sensi della pregressa normativa emergenziale (DL n. 18/2020 e s.i.m.) abbiano già richiesto periodi di integrazione salariale che si collochino anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020 – data fissata dalla norma come deadline per la fine delle precedenti misure emergenziali e l’inizio di quelle nuove. L’INPS specifica che lo sgravio spetta alle matricole INPS per le quali nei mesi di giugno e maggio 2020 si sia fruito di trattamenti integrativi concessi ai sensi del DL n. 18/200 e s.i.m.  

 

L’INPS tiene a precisare che lo sgravio sarà riconosciuto nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti integrativi emergenziali citati e rimarca la natura alternativa tra l’esonero e i trattamenti integrativi di cui all’art. 1 del DL n. 104/2020: questi non saranno più utilizzabili da chi usa l’esonero, anche se – specifica l’Istituto – nulla vieta al beneficiario di fare richiesta contestuale o concomitante di trattamenti di integrazione ordinari, ossia non collegati a una causale COVID-19.

 

Quando è possibile l’esonero

  • Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC.

  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.

  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali, o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Divieto di licenziamenti collettivi, individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 14 del DL n. 104/2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto.

  • Anche per i datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero non abbiano fruito interamente dell' esonero contributivo cui all'articolo 3, resta precluso l’avvio delle procedure di cui all'articolo 4, 5, 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui personale interessato dal recesso già impiegato nell’appalto sia riassunto a seguito del subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

  • Il medesimo articolo precisa che resta precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. In definitiva ai fini della legittima applicazione dell’esonero il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell'esonero. La violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 104/2020.

 

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero in oggetto consta del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando la aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. In sostanza, l’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi interessati. Questo è un importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione che può essere fruito fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di quattro mesi. Esso deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

L’INPS si spinge a ipotizzare il caso in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale godute possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi: in questo caso resta fermo il limite temporale stabilito dalla legge; in maniera opposta, è possibile per il datore di lavoro fruire dell’esonero per periodi inferiori a quattro mesi. Comunque, la fruizione dell’esonero non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020. L’ammontare dell'esonero specifica l’INPS prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale in quanto la contribuzione non versata costituisce l’esclusivo parametro di riferimento per l'individuazione del tetto aziendale. La quota mensile di esonero fruibile - specifica l’INPS - non potrà essere superiore alla contribuzione strettamente dovuta. Le ore di integrazione salariale da tenere in conto per la cassa integrazione fruita a maggio e giugno sono quelle sia fruite mediante conguaglio, sia quelle fruite mediante pagamento diretto.

 

L’INPS specifica che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 3 comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;

  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs. n. 148 del 2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale adottato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 40;

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.


L’INPS, infine, precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, i cui oneri sono stati valutati in 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.


Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato

Trattandosi di un beneficio contributivo rivolto a una specifica platea di destinatari, ovvero i datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di interventi di integrazione salariale, esso si configura come una misura selettiva e come tale necessità della preventiva autorizzazione della commissione europea. Di conseguenza l’operatività dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Coordinamento con altre misure

La stessa norma che introduce l’esonero afferma anche che questo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. È chiaro che tale cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

17 settembre 

INAIL

Ripresa dei versamenti dei premi sospesi

 

Con la circolare n. 35 del 14 settembre 2020, l’INAIL ha fornito in extremis le istruzioni operative riguardanti le nuove modalità di recupero dei premi sospesi. La pubblicazione della circolare tiene conto delle modifiche alla normativa introdotte dal DL n. 104/2020, che all’art. 97 ha previsto, in alternativa alla modalità di versamento dei premi sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica già fissate in precedenza dagli artt. 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, due ulteriori modalità di rateazione dei pagamenti. Inoltre, l’art. 99 del DL n. 104/2020 ha prorogato i termini di sospensione dei versamenti di somme derivanti dalle cartelle di pagamento e ha modificato il termine di decadenza del beneficio della rateazione stabilito dall’art. 19, c. 3 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

 

Gli artt. 126 e 127 del DL liquidità avevano introdotto la ripresa dei versamenti dei premi sospesi senza sanzioni né interessi secondo due modalità: in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure in 4 rate mensili a partire dalla medesima data. L’INAIL aveva già disciplinato tali fattispecie attraverso l’emanazione di nuovi e specifici codici di pagamento, attraverso la pubblicazione della circolare n. 23 del 27 maggio 2020.

Il DL agosto introduce due ulteriori possibilità per la ripresa dei versamenti del premio assicurativo sospeso, sempre senza l’applicazione di sanzioni, né interessi: versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021; versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.

L’Inail ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro e non si darà seguito a rimborsi per quanto già eventualmente versato. Inoltre, l’Istituto ricorda quali sono i soggetti che possono beneficiare dell’ulteriore rateazione, ossia i soggetti esercitanti attività d’impresa con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio italiano con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL n. 23 del 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Oppure, i soggetti esercitanti attività di impresa con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio italiano con ricavi superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL numero 23 del 2020 che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta. Infine, i soggetti esercitanti attività di impresa con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio italiano che hanno intrapreso l'attività d’impresa in data successiva al 31 marzo 2019.

Di seguito, si ricapitolano i codici da utilizzare nel modelloF24, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare in oggetto e i precedenti atti regolamentari dell’Istituto:

  • 999186: per il pagamento in unica soluzione e 999187 per il pagamento rateale, per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020;

  • 999188 per il pagamento in unica soluzione e 999189 per il pagamento rateale, per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;

  • 999184 per il pagamento in unica soluzione e 999185 per il pagamento rateale, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

  • 999190 per il pagamento in unica soluzione e 999191 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

  • 999192 per il pagamento in unica soluzione e 999193 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

  • 999194 per il pagamento in unica soluzione e 999195 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

  • 999196 per il pagamento in unica soluzione e 999197 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il 7 domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

  • 999198 per il pagamento in unica soluzione e 999199 per il pagamento rateale, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
     

Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

  • 999226 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020;

  • 999228 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;

  • 999230 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

  • 999232 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

  • 999234 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

  • 999236 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

  • 999238 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

  • 999240 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.


Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

  • 999227 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020;

  • 999229 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;

  • 999231 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

  • 999233 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

  • 999235 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

  • 999237 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

  • 999239 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

  • 999241 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

 

L’Inail ricorda che gli interessati devono comunicare attraverso l’apposito servizio online di aver effettuato la sospensione dei versamenti. Inoltre, tale servizio online è attualmente in corso di aggiornamento, così da permettere anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi della pregressa normativa di modificare la modalità di pagamento precedentemente prescelta.

L’INAIL comunica inoltre che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ad opera dell’ articolo 99, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tali versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 30 novembre 2020. Sono inoltre sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Resta fermo – specifica l’Istituto – che nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020.

Infine, conclude l’INAIL, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza dal beneficio delle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

14 settembre 

Decreto Legge “Sostegno Scuola”

Pubblicato in GU un nuovo decreto-legge che riconosce smart working e congedi ai lavoratori genitori di allievi posti in quarantena

L’art. 5 del decreto-legge n. 111 dell’8 settembre 2020 (c.d. Sostegno Scuola), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, ha introdotto nuove diposizioni in tema di smart working e congedi per i genitori lavoratori dipendenti qualora i loro figli siano sottoposti a quarantena obbligatoria per contatti scolastici.

Nello specifico, un genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico che frequenta.

Solamente nel caso in cui l’espletamento della prestazione lavorativa non sia possibile in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

Per tali periodi di congedo sarà riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 4 dell’art. 5, inoltre, ribadisce che sia il congedo covid-19, sia il lavoro agile previsti dalla nuova disposizione sono destinati ad uno solo dei genitori e non spettano quando l’altro genitore svolga a sua volta la propria attività in smart working o si trovi a casa poiché disoccupato o non occupato.

Tale beneficio, infine, viene riconosciuto per i periodi che si collocano entro il 31 dicembre 2020.

14 settembre 

INPS

Ripresa dei versamenti contributivi

 

Le aziende con dipendenti utilizzeranno gli stessi codici e il medesimo modello per comunicare la rateizzazione prescelta. Attenzione però al calendario previsto.

 

L’INPS, con il messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020 e il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 ha aggiornato le istruzioni relative alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, il DL n. 104/2020 ha introdotto la possibilità di usufruire di un’ulteriore rateazione dei versamenti sospesi così come era prevista dalla precedente normativa. Nello specifico il debito da saldare si può suddividere in due tranche pari al 50% dell’importo dovuto:

  • la prima tranche si può versare in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure in 4 rate da versarsi a partire dal 16 settembre 2020;

  • la seconda tranche si verserà con una rateazione fino a un massimo di 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, con modalità che – dice l’INPS – saranno comunicate con un successivo messaggio.
     

Nel messaggio n. 3274/2020 L’INPS comunica che per fare ulteriore richiesta di dilazione dei pagamenti così come disciplinata dal DL n. 104/2020, restano vigenti, per le aziende con dipendenti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, tutte le istruzioni già fornite col messaggio n. 2871/2020, al paragrafo 2.4.
 

Con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, l’INPS ha poi comunicato che l’istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97, D.L. 104/2020, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020, restando però fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateazione.
 

Nessun chiarimento invece da parte dell’Istituto sull’obbligo di espletare tale adempimento informativo da parte di quelle aziende che, avendo già comunicato all’Istituto l’intenzione di rateizzare il debito sospeso ai sensi della pregressa normativa, vogliano ora rateizzarlo ulteriormente ai sensi del DL n. 104/2020.
 

Quindi, le aziende che vorranno avvalersi della possibilità di rateizzare i versamenti sospesi, o che eventualmente avevano già comunicato l’intenzione di rateizzarli in base alla precedente normativa, dovranno utilizzare il servizio messo a loro disposizione illo tempore dall’Istituto (al percorso “Prestazioni e Servizi\Tutti i servizi\Rateizzazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”) scaricando, compilando e inviando telematicamente il format ivi disponibile e comunicando gli importi totali oggetto di sospensione.
 

Infine – rammenta l’INPS – per il versamento delle prime 4 rate di pari importo, pari al 50% delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità comunicate con il messaggio n. 2871/2020.
 

L’INPS conferma inoltre che la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, la cui sospensione è stata disposta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 non è cambiata. Pertanto, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

8 settembre 

INPS

Congedo COVID-19

 

Pubblicate le istruzioni amministrative aggiornate sulla materia del congedo COVID-19

 

L’INPS, con la circolare n. 99 del 3 settembre 2020, ha fornito le istruzioni aggiornate relative alla fruizione del Congedo COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Nel richiamare in premessa tutte le disposizioni di legge e le relative circolari e messaggi prodotti sull’argomento, l’Istituto chiarisce che la circolare n. 99/2020 tratta in particolare delle modifiche apportate dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito il decreto-legge n. 34 (c.d. decreto Rilancio).

 

Le novità introdotte dalla legge n. 77/2020 sopra menzionata consistono sostanzialmente nell’estensione del periodo di fruizione dell’istituto in oggetto e nella possibilità di fruirlo in modalità oraria.

 

Ampliamento del periodo di fruizione

Il periodo in cui è possibile fruire del permesso COVID-19 si estende fino al 31 agosto 2020, mentre in precedenza tale limite era fissato al 31 luglio 2020. La legge n. 77/2020 ha confermato che il congedo può essere utilizzato in modalità alternata da entrambi i genitori, anche conviventi, per un totale di 30 giorni (individuale e di coppia) per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Confermata anche la possibilità di fruire del congedo COVID-19 oltre il limite dei 12 anni di età del minore, per i genitori di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Infine, l’Istituto conferma che, sulla base delle indicazioni già fornite con la circolare INPS n. 81/2020, le domande di congedo parentale presentate nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 agosto 2020 saranno convertite d’ufficio nel Congedo COVID-19 in oggetto.

Congedo COVID-19 in modalità oraria

La legge n. 77/2020 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria. Tale modifica riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti e non gli iscritti alla gestione separata e gli autonomi. Inoltre, tale possibilità riguarda solo le domande per i periodi compresi tra il 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge) e il 31 agosto 2020. L’INPS precisa che la legge n. 77/2020 non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo, che rimane indennizzato su base giornaliera anche se fruito in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del d. lgs 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Anche nella modalità oraria il congedo può essere fruito da entrambi i genitori, ma sempre in forma alternativa: nella stessa giornata non possono esserci orari di congedo sovrapposti tra i due genitori, né tantomeno può esserci un genitore in congedo COVID-19 a ore e l’altro in congedo COVID-19 giornaliero.

Quanto alla compatibilità del congedo COVID-19 con altre forme di permesso o prestazioni, l’INPS conferma quanto già affermato con le circolari n. 45 e 81 del 2020 e richiama le indicazioni fornite col messaggio n. 1621/2020, ovvero che il congedo COVID-19 ad ore non è compatibile con un congedo parentale giornaliero fruito dall’altro genitore per il medesimo figlio, mentre lo sarebbe se il congedo parentale in questione fosse ad ore in orario alternativo a quello del congedo COVID-19. Stessa compatibilità anche per un congedo COVID-19 a ore e un congedo parentale a ore fruito in una stessa giornata dal medesimo genitore.

Il congedo COVID-19 in modalità oraria è altresì compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore, così come è compatibile con i permessi ex lege 104/92, con il prolungamento del congedo parentale ex art. 33 D. lgs 151/2001 o col congedo straordinario di cui all’art 42 del medesimo decreto legislativo. Quanto alla compatibilità del congedo COVID-19 in modalità oraria con il bonus baby-sitting/centri estivi, l’INPS rimanda a quanto già stabilito al paragrafo 5 della circolare n. 81/2020.  

Come già istruito con il messaggio n. 3105/2020 l’INPS ricorda la modalità di presentazione della domanda per la fruizione oraria del congedo COVID-19: si dovrà utilizzare l’apposito pulsante COVID-19 presente nella procedura telematica di presentazione della domanda di congedo parentale a ore, indicando poi il numero di giornate da fruire in modalità oraria ed il periodo temporale all’interno del quale si collocano, con la precisazione che tale periodo dovrà necessariamente essere contenuto all’interno di un mese  solare (le domande per periodi a cavallo tra luglio e agosto, tanto per intendersi, dovranno essere due) e dovrà necessariamente collocarsi nell’arco temporale di vigenza di tale possibilità (come detto tra il 19 luglio 2020 e il 31 agosto 2020). Come specificato sopra, ai fini dell’indennizzo, le ore di congedo dovranno sempre e comunque essere ricondotte alla giornata intera di congedo: le ore di congedo, che, sommate, compongono una giornata lavorativa distribuita su più date, saranno dichiarate come un giorno all’interno dell’arco temporale di riferimento dello stesso mese solare.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e per il relativo conguaglio

Di seguito i nuovi codici evento riferiti alla fruizione oraria dei congedi COVID-19:

 

  • MV0 (MVzero): assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e modificato dall’art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020);

  • MV1: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ed art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020).

 

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del tipo copertura delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità. Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione persa a causa dell’assenza.

 

Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce del congedo.

 

Trattandosi di eventi orari, è prevista la compilazione del calendario giornaliero. Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento e a ricostruire correttamente l’estratto conto:

 

  • Elemento <Lavorato> = S

  • Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2

  • Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV0 oppure MV1

  • Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno

  • Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo

 

Se il lavoratore abbinerà nella giornata di fruizione del congedo COVID-19 ad ore un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.

L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.

 

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediante l’utilizzazione dei seguenti codici causale:

 

  • L076 (evento MV0) avente il significato di congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età non superiore a dodici anni;

  • L077 (evento MV1) avente il significato di congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17    luglio 2020, n. 77 priva di limite di età.

 

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa l’INPS richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

 

  • Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento;

  • Elemento <IdentMotivoUtilizzo>: indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si fruisce del congedo/estensione del permesso retribuito;

  • Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens;

  • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico <CodiceCausale> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <ImportoRecMat>, a parità di <CausaleRecMat>.

1 settembre

ENFEA

Istituite nuove prestazioni per le aziende con “lavoratori agili”

 

L’Ente Bilaterale ENFEA ha istituito nuove prestazioni per le aziende e i lavoratori che a diverso titolo hanno avuto spese aggiuntive o perdite salariali in conseguenza della pandemia da Covid-19.

 

Le Parti istitutive di Enfea, con accordo del 18/6/2020 hanno definito Integrazioni al Regolamento Iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid-19, con nuove prestazioni in vigore dal 1° giugno al 31 dicembre 2020.
 

Nella sezione “Documenti” del sito ufficiale dell’Ente Bilaterale (www.enfea.it) sono disponibili il relativo Regolamento aggiornato e la specifica modulistica.
 

Per tutte le aziende che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI, si segnalano in particolare le nuove prestazioni seguenti:

1 C) le imprese che a fronte di un intervento realizzato in applicazione di quanto convenuto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto al contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e con il contributo del comitato aziendale di cui al punto 13, comma 1 dello stesso protocollo, hanno sostenuto costi per implementare le condizioni di sicurezza con specifico riferimento al protocollo Covid-19, in aggiunta ai normali adempimenti in materia di salute e sicurezza, presentando adeguata certificazione o documentazione potranno accedere al contributo una tantum a fondo perduto pari a

  1. 500 € per le imprese fino a 30 dipendenti;

  2. 700 € oltre 30 dipendenti e fino a 150 dipendenti;

  3. 1000 per le altre

e comunque in misura non superiore al 50% della spesa rimasta a carico dell'azienda (al netto del 60% dell’importo che può essere portato detrazione di imposta).

1 D) le imprese che, in relazione ai suggerimenti/disposizioni indicate dalle amministrazioni pubbliche in materia di covid-19 abbiano, con accordo sindacale aziendale o in adesione ad accordo quadro in materia da definirsi a livello territoriale, deciso di accedere a modalità di lavoro agile e abbiano fornito ai propri dipendenti la strumentazione necessaria, compresa la connessione ad Internet, ai quali sia garantita l'integrale applicazione, del punto di vista salariale del contratto collettivo in essere (nazionale e aziendale) potranno accedere a un contributo pari a:

  1. 2000 € massimo per impresa con dipendenti in smart working sino a 10 unità, con un valore massimo individuale pari a 200 €

  2. 6000 € massimo per impresa con dipendenti in smart working dalle 11 unità in poi, con un valore massimo individuale
    di 150 €.

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