5 luglio 2022
Cessione dei crediti energetici
Dal 7 luglio al 21 dicembre 2022 canale aperto per la trasmissione dei modelli di comunicazione
Con il Provvedimento n. 253445/2022 del 30 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Oggetto del provvedimento
Per contrastare gli effetti dell’aumento del costo dell’elettricità e del gas, il legislatore è intervenuto più volte, nel corso del 2022, per mitigare l’impatto economico negativo nei confronti di imprese e famiglie.
A favore delle imprese, in particolare, è stato ampliato e potenziato il novero dei crediti di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto, nei primi due trimestri del 2022, di energia elettrica e gas naturale.
Le disposizioni dettate dall’Amministrazione Finanziaria si applicano ai:
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crediti d’imposta a favore delle imprese cosiddette “energivore”, in ordine alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022 (articolo 15 del Decreto Legge n. 4/2022);
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crediti d’imposta a favore delle imprese cosiddette “energivore”, in ordine alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022 (articolo 4 del Decreto Legge n. 17/2022);
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crediti d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette “gasivore”), in ordine alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre del 2022 (articolo 15.1 del Decreto Legge n. 4/2022);
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crediti d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette “Gasivore”), in ordine alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre del 2022 (articolo 5 del Decreto Legge n. 17/2022);
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crediti d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in ordine alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre del 2022 (articolo 3 del Decreto Legge n. 21/2022);
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crediti d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in ordine alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre del 2022 (articolo 4 del Decreto Legge n. 21/2022);
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crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in ordine alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel 1° trimestre del 2022 (articolo 18 del Decreto Legge n. 21/2022).
In alternativa all’utilizzo diretto/proprio in compensazione e in ossequio alle seguenti condizioni, i summenzionati crediti di imposta possono essere ceduti dai legittimi beneficiari a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari):
1) ciascun credito venga trasferito per intero (pertanto, l’eventuale utilizzo in compensazione, tramite modello F24, preclude qualunque possibilità/operazione in ordine all’ammontare residuo);
2) sia richiesta l’apposizione del visto di conformità afferente alla sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
3) il credito trasferito sia utilizzato dal cessionario negli stessi termini e con le medesime modalità concessi al cedente (ovvero in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022).
Comunicazione della cessione
Il passaggio dei diritti/contributi in esame è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 7 luglio 2022 e fino al 21 dicembre 2022, attraverso la presentazione telematica del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti di imposta”.
La comunicazione elettronica è effettuata dal cedente, direttamente ovvero avvalendosi di un soggetto autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali: si precisa che, in prima battuta ovvero nel caso di alienazione dei contributi da parte dei legittimi beneficiari, l’adempimento dovrà essere assolto in via esclusiva del soggetto che rilascia il visto di conformità.
Per ciascun credito, il cedente può far inviare una comunicazione soltanto: successivamente, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Entro il quinto giorno lavorativo, la comunicazione può essere annullata ovvero sostituita ex novo.
Appare opportuno precisare che annullamenti e sostituzioni sono possibili anche successivamente, purché le precedenti transazioni siano state rifiutate dal cessionario.
Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti
Come anticipato dapprima, i cessionari possono utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
Con riferimento a ciascun acquisto:
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i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare l’acquisto e, nel caso in cui non intendano a propria volta rivendere il credito, debbono comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione (mediante le funzionalità messe a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate);
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la esercizio della summenzionata opzione irrevocabile rende il credito incedibile;
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il modello F24 viene presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento);
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nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo F24 è scartato;
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con specifica risoluzione saranno istituti appositi codici tributo e relative istruzioni per la compilazione del modello F24.
Nel caso in cui il cessionario rifiuti l’operazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tramite la “Piattaforma cessione crediti”: in questo modo, nel rispetto dei termini previsti, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione di cessione a fronte del medesimo credito.
Ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati
Decorsi cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione da parte del cedente e fino al 31 dicembre 2022, il cessionario, in alternativa all’utilizzo in compensazione e successivamente all’accettazione dell’acquisto nonché in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, può effettuare un’ulteriore ed unica cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Tali cessionari qualificati, una volta espletate le formalità richieste e sino al 21 dicembre 2022, possono effettuare a propria volta un’ulteriore ed unica cessione del credito esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati.
Ai fini della tracciabilità delle transazioni, a ciascun credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni relativa agli eventuali e successivi ritrasferimenti.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina internet dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’argomento, cliccando QUI
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).