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Fisco e Tributi

Il servizio Fisco e Tributi di API Torino fornisce aggiornamento quotidiano sulle novità fiscali. In tema di imposizione indiretta l’assistenza riguarda tutti gli aspetti relativi all’IVA nel ciclo attivo (emissione corretta della fattura, titoli di non imponibilità, esenzione, esclusione, esportatori abituali con dichiarazione di intento) e nel ciclo passivo (registrazione, reverse charge, autofattura, controllo termine di effettuazione delle operazioni). In tema di imposizione diretta (IRPEF, IRES, IRAP), le imprese sono assistite nell’applicazione delle regole relative a reddito d’impresa, agevolazioni fiscali attive, redazione delle scritture contabili, tenuta dei libri e dei registri contabili, redazione del bilancio e dichiarazione dei redditi e nei pagamenti delle imposte.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI
Archivio fisco e tributi: 
Aggiornamenti dal 6 al 31 marzo 2020

31 maggio 2022

Autodichiarazione sugli aiuti di stato erogati per contrastare la pandemia da Covid-19

C’è tempo fino al 30 giugno 2022 per la trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate

In tema di aiuti ricevuti nell’ambito delle misure per contrastare gli effetti economici del Covid-19, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022).

Con lo stesso Provvedimento, sono state definite le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti, nonché le modalità tecniche con le quali l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

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Modalità e termini per l’invio della Dichiarazione

L’autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso:

  • il servizio web disponibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

  • i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto dei requisisti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della trasmissione telematica, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del contribuente nella propria area riservata.

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Il modello deve essere trasmesso entro il 30 giugno 2022.

Si considerano tempestive le dichiarazioni:

  • trasmesse entro i termini sopra esposti; nonché

  • quelle scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella ricevuta di scarto comunicata dall’Agenzia delle Entrate.

 

Nello stesso periodo, è possibile inviare una nuova dichiarazione, che sostituisce integralmente la precedente: l’ultimo modello trasmesso, infatti, sostituisce quelli spediti anteriormente.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia già stata resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva analoga autodichiarazione, l’adempimento non è obbligatorio (sempreché il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli oggetto di monitoraggio).

La Dichiarazione va comunque espressa quando il beneficiario:

  • ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU, senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;

  • ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;

  • si è avvalso della possibilità di allocare la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

 

Autodichiarazione per la definizione dei cosiddetti “avvisi bonari”

Il modello di autodichiarazione sugli aiuti di stato deve essere utilizzato anche dai soggetti che si avvalgono della definizione agevolata dei cosiddetti “avvisi bonari”, emessi ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/73 nonché dell’articolo 54-bis del DPR 633/72, a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni.

Ricordiamo che tale norma di favore riguarda solo gli avvisi:

  • relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018;

  • emessi nei confronti di contribuenti titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che abbiano subito nel periodo di imposta 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto al volume d’affari del periodo di imposta 2019.

 

L’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

In tale specifica ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 o, successivamente, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

In tale secondo caso, i contribuenti che hanno fruito anche di altri aiuti di Stato (e per i quali sia egualmente richiesta la medesima dichiarazione), sono tenuti a presentare una prima dichiarazione entro il 30 giugno 2022 e una seconda, oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro 60 giorni dal pagamento (qualora, naturalmente, le somme relative alla definizione agevolata delle pendenze non siano state incluse nella prima dichiarazione).

12 ottobre 2021

Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza pandemica

In Gazzetta Ufficiale la pubblicazione del Decreto con i criteri e le modalità per la richiesta

Il 7 ottobre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto Interministeriale 9 settembre 2021 che individua i soggetti beneficiari, l’ammontare e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto per le attività chiuse (articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegni-bis”).
L’operatività delle disposizioni in commento è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti concesso e alla successiva approvazione da parte di quest’ultima.

 

Soggetti beneficiari
Occorre distinguere due macrocategorie:

1) esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice ATECO 93.29.10), titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021;

2) imprenditori/professionisti titolari di partita IVA attiva prima del 25 maggio 2021 che, svolgendo una delle attività indicate, hanno subito la chiusura per almeno cento giorni nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”).

1) Esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili
Possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori, artisti e professionisti che, alla data del 23 luglio 2021, svolgono in via prevalente un’attività, rientrante nel codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”, che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 19/2020 (misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 ed attuare il relativo contenimento).

Per questa tipologia di contribuenti sono stati stanziati 20 milioni di euro che verranno prioritariamente ripartiti, in egual misura, con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 25.000.

Ricordiamo che sono ammessi al beneficio i soggetti, residenti o stabiliti nel territorio degli Stato, che non risultino già in difficoltà (ai sensi del cosiddetto “regolamento GBER”, regolamento UE n. 651/2014 emesso dalla Commissione Europea) alla data del 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese.

2) Altre attività chiuse
I soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione che:

• alla data del 26 maggio 2021 svolgono come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 riportati nella tabella sottostante:

• dichiarano di aver registrato, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni (per effetto dell’applicazione dei predetti articoli 1 e 2 del D.L. 19/2020);
• dichiarano di non essere in stato di difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019, come sopra illustrato in relazione al cosiddetto “regolamento GBER”.


Per questa tipologia di contribuenti sono stati stanziati 140 milioni euro, da cui scomputare i 20 milioni di euro attribuiti in via prioritaria alle discoteche, sale da ballo, night club e simili (di cui al precedente punto 1). Tale somma verrà ripartita tra gli aventi diritto con le seguenti modalità:

– euro 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000;

– euro 7.500, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;

– euro 12.000, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000.


Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, il contributo è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

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Soggetti esclusi
Non sono ammessi, così come individuati e definiti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi:
– gli enti pubblici, di cui all’articolo 74 del TUIR;
– gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

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Forma, accesso, erogazione, tassazione e pubblicità
L’aiuto verrà riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto.
Per accedervi, in entrambi i casi, sarà necessario trasmettere telematicamente apposita istanza: l’Agenzia delle Entrate, con relativo provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale in parola, definirà modalità e termini di presentazione.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nella relativa istanza: tale erogazione non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
I soggetti beneficiari del contributo in questione sono inoltre tenuti ad adempiere agli obblighi, eventualmente previsti dalla legge, di pubblicazione dell’agevolazioni ricevuta: sarà, peraltro, definito l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.
La misura di sostegno, infine, è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”.

27 luglio 2021

Il Decreto “Sostegni-bis” è diventato legge

Il riepilogo delle principali novità fiscali
 

La Legge 106/2021 ha convertito con modificazioni il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021). Ecco le principali novità diventate adesso definitive.
 

Proroga dei versamenti

Per i soggetti, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, i termini di versamento dell’IVA, dell’IRAP e delle imposte sui redditi sono prorogati al 15 settembre 2021, senza maggiorazione dello 0,40%.

La proroga riguarda anche:

  • i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano alcuni regimi agevolati e di vantaggio (nello specifico, i cosiddetti contribuenti forfettari/minimi);

  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese assoggettate agli ISA e dichiarano i relativi redditi per trasparenza.

 

“Saldo e stralcio”, “rottamazione-ter” e “definizione agevolata UE”

Gli importi relativi al cosiddetto “saldo e stralcio”, “rottamazione-ter” e “definizione agevolata UE” delle somme dovute nel periodo 2020 – 2021 sono stati così riscadenziati:

  • 2 agosto 2021 (il 31 luglio cade di sabato), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

  • 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.

 

Riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2021.

La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (ovvero della prima rata), devono essere effettuate entro il 15 novembre 2021.

 

Sospensione della riscossione

È stato prorogato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dell’attività di riscossione. Nello specifico, il termine finale della sospensione concerne:

  • i termini per il versamento delle somme relative a entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’Inps (articoli 29 e 30, D.L. 78/2010), in scadenza dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1/3/2020) e fino al 31 agosto 2021;

  • la proposta di compensazione volontaria, tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, prevista in sede di erogazione dei rimborsi fiscali;

  • gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

 

Contributo a fondo perduto

Sono stati destinati 529 milioni di euro a copertura del contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro:

  • titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del TUIR);

  • con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR).

 

È inoltre richiesto che i potenziali fruitori della misura di sostegno posseggano i requisiti previsti dal cosiddetto “decreto Sostegni” e del contributo “alternativo” presente nello stesso “Sostegni bis”:

  • partita IVA attiva al momento di entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio; e, secondo le diverse specifiche discipline;

  • perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019. Tale requisito non deve essere rispettato dai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi;

  • perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

 

Al nuovo contributo si applicano le disposizioni dettate in precedenza.

Pertanto, anche per i contribuenti con ricavi/compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro valgono, tra le altre, le seguenti regole:

  1. l’importo dell’indennizzo erogabile a ciascun soggetto non può essere superiore a 150mila euro;

  2. dal beneficio sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;

  3. la somma ricevuta è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; in alternativa alla percezione diretta del contributo, è possibile chiederne la trasformazione in credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.

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Contributi per il settore del wedding

È stato istituito un contributo a fondo perduto per le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

Sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento totale, un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell’HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

 

Bonus Locazioni/Affitti

Il credito di imposta sugli affitti, previsto per i mesi da gennaio a maggio 2021, è stato effettivamente esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con volume di affari superiore a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto (ovvero il 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Ricordiamo che il bonus spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente.

Tale requisito non deve essere rispettato dai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

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Il credito d’imposta è pari:

  • al 40% nel caso di contratti locazione;

  • al 20% per gli affitti d’azienda.

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7 luglio 2021

Contributo a fondo perduto alternativo

L’Agenzia delle Entrate approva il modello per la presentazione telematica

Lo scorso 2 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, nonché le istruzioni, riferiti alla predisposizione dell’istanza per il calcolo e relativo riconoscimento del cosiddetto “contributo a fondo perduto alternativo”, previsto dal Decreto Sostegni-bis, all’articolo 1, commi da 5 a 15.

Ricordiamo che con il “Decreto Sostegni-bis” sono state previste differenti forme di contribuzione a fondo perduto.

Tra queste, in particolare, il primo contributo a fondo perduto è stato previsto a favore:

  • dei titolari di partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021;

  • dei contribuenti che hanno già presentano istanza ottenendo il riconoscimento del contributo a fondo perduto concesso dal c.d. “Decreto Sostegni”;

  • dei soggetti che non hanno indebitamente percepito e, pertanto, restituito tale contributo.

 

Infatti, l’Agenzia delle Entrate riconosce ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”, la corresponsione automatica (ovvero senza presentazione di alcuna ulteriore istanza) di un importo pari al 100% di quanto già precedentemente percepito.

Il secondo contributo a fondo perduto, c.d. alternativo, spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati, del periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per la corretta determinazione del contributo, è necessario quindi fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, così come definita dall’articolo 6 del D.P.R. 633/72:

  • per le fatture immediate, occorre considerare la data della fattura;

  • per le fatture differite, invece, occorre fare riferimento alla data dei Documenti Di Trasporto (D.D.T.) o equipollenti richiamati in fattura.

 

Ricordiamo che questo contributo non spetta:
1) agli enti pubblici, di cui all’articolo 74 del TUIR;
2) agli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
3) ai soggetti la cui attività economica (e relativa partita IVA) non risulti in essere alla data del 26 maggio 2021.

Per procedere al corretto calcolo degli importi spettanti, bisogna distinguere tra chi ha beneficiato del contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni” e chi non ne ha già usufruito:

  • Soggetti che hanno beneficiato del contributo, di cui all’articolo 1 D.L. n. 41/2021 – sulla menzionata differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo considerato, si applicano le seguenti percentuali:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e sino a 400.000 euro;

  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e sino a 1.000.000 di euro;

  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e sino a 5.000.000 di euro;

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e sino a 10.000.000 di euro.

 

  • Soggetti che non hanno beneficiato del vecchio contributo – sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo considerato, si applicano le seguenti percentuali:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e sino a 400.000 euro;

  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e sino a 1.000.000ss di euro;

  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e sino a 5.000.000 di euro;

  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e sino a 10.000.000 di euro.

 

In entrambi i casi, non si può ottenere un importo superiore ad euro 150.000.

L’ammontare del contributo viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di un credito di imposta:

  • per i richiedenti che hanno già beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza spettante tra il contributo previsto dal c.d. “Sostegni-bis per le attività stagionali” ed il contributo precedentemente riconosciuto dal c.d. “Sostegni-bis automatico” (se dall’istanza per il contributo “Sostegni-bis per le attività stagionali” emergesse un contributo inferiore al “fondo perduto automatico” già ottenuto, non si darà luogo ad alcuna erogazione);

  • per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”, pari all’intero importo determinato in base alla presente istanza.

 

Ai fini di una corretta compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato medio mensile e dei corrispettivi realizzati nei periodi oggetto di monitoraggio, si ricorda che:
1) devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1 aprile2019 e il 31 marzo 2020 ovvero dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021;
2) occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 aventi data compresa tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020 ovvero dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021;
3) concorrono alla formazione del volume d’affari anche le cessioni di beni ammortizzabili.

Aiuti di Stato ricevuti

Importante novità nella compilazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto alternativo è la sezione dedicata agli aiuti di stato ricevuti.

Anche questo contributo è classificabile tra gli aiuti di stato previsti dalle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del quadro temporaneo per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Nella compilazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso dei requisiti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12, qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti.

Occorrerà quindi procedere verificando l’eventuale superamento dei suddetti limiti, calcolando l’importo complessivo degli aiuti di stato di cui si è beneficiato per ciascuna sezione.

Nel quadro A del modello, per ciascuno degli aiuti di Stato ricevuti, si deve specificare se è stato conseguito in relazione alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12: in quest’ultimo caso, infatti, devono essere riportate le date di inizio e fine del periodo ammissibile relativamente al quale si sono avverati i requisiti previsti (in assenza di specificazione, si presume che i requisiti richiesti attengano all’intero periodo ammissibile 1° marzo 2020 – 31 dicembre 2021).

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con Provvedimento in data 2 luglio 2021.

La trasmissione può avvenire:
1) direttamente da parte del soggetto richiedente; ovvero
2) da parte di un intermediario abilitato delegato al servizio di consultazione del Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate; così come
3) a cura degli intermediari autorizzati al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale Fatture e corrispettivi.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

L’istanza può essere presentata:

  • a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia inviata tramite il servizio web;

  • a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia inviata tramite l’applicazione desktop telematico.

 

Nell’arco di questo periodo è possibile, in caso di errore, ripresentare nuova istanza in sostituzione della precedente.

Dopo la presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli incrociati con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di esito positivo, comunicherà l’accoglimento dell’istanza con contestuale riconoscimento del credito di imposta ovvero l’intervenuto pagamento: tale comunicazione verrà segnalata nell’apposita area riservata del portale Fatture e Corrispettivi – sezione Contributo a fondo perduto – Consultazione esito.

Nella stessa area, l’Ufficio comunicherà l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Si ricorda che i soggetti obbligati alla presentazione delle Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA (c.d. Li.Pe.) che intendano presentare domanda per il contributo a fondo perduto in esame dovranno necessariamente aver inviato la Li.Pe. del primo trimestre 2021.

6 aprile 2021

Stralcio delle cartelle esattoriali

Annullamento dei carichi fino a 5.000 euro

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L’articolo 4 del Decreto Sostegni prevede, al comma 4, l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

  • Alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro;

  • Ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30.000 euro

 

La cancellazione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Rimangono escluse dallo stralcio:
A) i carichi riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
B) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.

Fino a tale data, sono sospesi:

  • La riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

  • I relativi termini di prescrizione.

 

Il Decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

6 aprile 2021

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione

Definizione delle somme da controllo automatizzato

Il Decreto Sostegni, nell’articolo 5 commi da 1 a 11, tratta della definizione delle somme derivanti da controllo automatizzato (avvisi bonari).

La sanatoria consiste nella possibilità di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall’Agenzia delle Entrate in riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli di cui agli articoli 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72.
 

Si tratta quindi delle comunicazioni:

  • Elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;

  • Elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

Possono beneficiare dell’annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive i soggetti che:

  • Alla data del 23 marzo 2021 hanno la partita Iva attiva;

  • Hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari tra 2019 e 2020. La riduzione, che interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale Iva del 2020 e quella del 2019. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo operazioni esenti), il confronto è tra l’ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 e la precedente.

 

La procedura è gestita esclusivamente da parte dell’Agenzia delle Entrate senza l’intervento del contribuente.

Gli uffici della Riscossione, dopo aver acquisito i dati delle dichiarazioni provvederanno alla notifica, a mezzo PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno, degli avvisi bonari con la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali se dovuti ed interessi.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto richiesto all’interno dell’avviso.

Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione.

Viene inoltre disposta la proroga di un anno del termine di decadenza di cui all’articolo 25, comma 1, lett. a) del d.p.r. 602/73, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), evidentemente per dar modo all’Agenzia delle Entrate di concentrarsi sull’attuazione della disposizione fin qui esaminata.

30 marzo 2021

Contributo a fondo perduto, disponibile il modulo per la richiesta

Dal 30 marzo è possibile inviare telematicamente le domande

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Dal 30 marzo 2021 imprese, lavoratori autonomi e professionisti possono presentare la domanda per richiedere il Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.

La predisposizione e trasmissione della domanda deve avvenire esclusivamente in via telematica.

È possibile utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente ovvero tramite un intermediario delegato all’utilizzo del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

È inoltre possibile delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo.

 

L’istanza è composta da 8 sezioni:

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1. Soggetto richiedente: occorre indicare il codice fiscale del soggetto richiedente. Se si è erede che prosegue l’attività del de cuius occorre barrare l’apposita casella e indicare il codice fiscale del de cuius.

2. Rappresentante firmatario dell’istanza – Se il richiedente è: 

  • Un soggetto diverso da persona fisica occorre indicare il codice fiscale della persona che ha la rappresentanza legale e che firma l’istanza nonché il codice carica 1 (rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica);

  • Una persona fisica il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto inserendo il codice carica 2 (rappresentante di minore/interdetto).

3. Requisiti – occorre dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo: a) Soggetti che hanno aperto la partita Iva dopo il 23 marzo 2021; b) Soggetti la cui attività è cessata al 23 marzo 2021; c) Enti pubblici (di cui all’articolo 74 del TUIR); d) Intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162 bis del TUIR).

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Nel presente riquadro occorre indicare:
– la fascia di ricavi/compensi complessivi relativi all’anno 2019 in cui il richiedente ricade. Ricordiamo che il Decreto Sostegni ha previsto 5 fasce:
– Fino a 100.000,00 euro
– Superiori a euro 100.000,00 e fino ad euro 400.000,00
– Superiori a euro 400.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00
– Superiori a euro 1.000.000,00 e fino ad euro 5.000.000,00
– Superiori a euro 5.000.000,00 e fino ad euro 10.000.000,00
– L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020. L’Agenzia delle Entrate, al fine di semplificare ed evitare errori, all’interno delle istruzioni per la compilazione del modello riporta una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi a cui fare riferimento:

Ricordiamo che per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno al 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

A tal proposito occorre considerare: 1) tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione 01 gennaio – 31 dicembre degli anni 2019 e 2020; 2) considerare tutte le note di variazione aventi data compresa 01 gennaio – 31 dicembre degli anni 2019 e 2020; 3) considerare anche le cessioni di beni ammortizzabili.

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Soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018. I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 devono barrare questa casella. In questo caso il contributo è determinato come segue:

  • Se il dato relativo al 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al dato 2019 il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019;

  • Nel caso in cui il dato relativo al 2020 risulti positivo o pari a zero, rispetto al dato 2019 il contributo è pari all’importo di euro 1.000,00 per le persone fisiche e di euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

4. Modalità di fruizione – In questa sezione occorre indicare la modalità di fruizione del contributo spettante. Ci sono due possibili opzioni:

  • Mediante accredito su conto corrente;

  • Mediante riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Si ricorda che l’opzione in oggetto non è successivamente revocabile, anche nel caso in cui venga presentata una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
5. Iban – Nel caso in cui si opti per l’accredito diretto in conto corrente occorre riportare il codice Iban identificativo del conto corrente, bancario o postale intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Se si opta per il riconoscimento del contributo sottoforma di credito d’imposta, questa sezione non va compilata.
6. Rinuncia al contributo – Se il richiedente vuole rinunciare al contributo richiesto può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve essere barrata questa casella. In caso di rinuncia occorre compilare solo i campi relativi al codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante legale.
7. Sottoscrizione – In questa sezione il richiedente o il legale rappresentante deve apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
8. Impegno alla presentazione telematica – Questo riquadro va compilato nel caso in cui l’istanza venga trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato.

 

Si ricorda che la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

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23 marzo

Lotta al Covid-19: fisco e tributi, cosa dice il Decreto Sostegni

Cambiano le date entro le quali occorre adempiere ad alcuni obblighi fiscali e tributari

Nell’ambito delle azioni di aiuto per affrontare la pandemia di Covid-19, il Decreto Sostegni del Governo prevede anche una serie di misure che riguardano gli adempimenti fiscali e tributari.

Ecco una prima sintesi di quanto stabilito.
 

Rate relative alla Rottamazione-ter e al Saldo e stralcio.

L’articolo 4 del DL Sostegni ha previsto lo slittamento del pagamento delle rate relative alla Rottamazione-ter e al Saldo e stralcio.

Le nuove scadenze sono:

  • 31 luglio 2021 – termine ultimo per il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2020. Le scadenze originariamente previste erano:

  • 28 febbraio 2020

  • 31 marzo 2020

  • 31 maggio 2020

  • 31 luglio 2020

Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.
 

  • 30 novembre 2021 – termine ultimo per il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021. Le scadenze originariamente previste erano:

  • 28 febbraio 2021

  • 31 marzo 2021

  • 31 maggio 2021

  • 31 luglio 2021

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

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Proroghe di alcuni adempimenti fiscali

L’articolo 5 del DL Sostegni proroga alcuni adempimenti fiscali:

  • Il comma 16 dispone che la conservazione delle fatture elettroniche 2019 deve essere effettuata entro il 10 giugno 2021;

  • Con i commi 19 e 20 viene slittato al 31 marzo 2021 il termine per l’invio delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti di imposta nonché il termine entro cui questi devono consegnare la documentazione ai soggetti interessati;

  • Il comma 22 sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

22 marzo

Lotta al Covid-19: contributo a fondo perduto, cosa dice il Decreto Sostegni

I requisiti e le modalità per ottenerlo

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L’articolo 1 del Decreto “Sostegni” ha previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario a prescindere dai codici ATECO.

Il contributo non spetta ai soggetti:

  • la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  • che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;

  • enti pubblici;

  • di cui all’art. 162 bis DPR 917/86 (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria).

 

Per poter ottenere il contributo occorre possedere i seguenti requisiti:

  • avere ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

 

Si ricorda che occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione:

  • Le cessioni beni si considerano effettuate: a) per i beni immobili al momento della stipula dell’atto notarile di trasferimento; b) per i beni mobili al momento della consegna o della spedizione. Se prima del verificarsi degli eventi descritti viene emessa fattura o viene pagato il corrispettivo l’operazione si considera effettuata al momento della fatturazione o del pagamento.

  • Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto deve essere calcolato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il Decreto Sostegni ha suddiviso i beneficiari in cinque classi sulla base del valore di ricavi e compensi registrati nell’anno 2019:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000,00 euro;

  • 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000,00 euro e fino a 400.000,00 euro;

  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;

  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

I soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01 gennaio 2019, per il calcolo della media mensile dovranno considerare i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L’importo del contributo non può essere superiore ad euro 150.000,00. È inoltre riconosciuto per un importo non inferiore ad euro 1.000,00 per le persone fisiche e ad euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I soggetti interessati presenteranno una istanza telematica all’Agenzia delle Entrate con la sussistenza dei requisiti. L’istanza potrà essere presentata anche tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Novità di grande rilievo è che si potrà optare per la trasformazione del contributo in credito di imposta, utilizzando il relativo ammontare in compensazione nel modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

2 febbraio

Dichiarazione annuale IVA 2021

Indicazione delle operazioni esenti Covid e utilizzo del credito IVA

A partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2021 è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2020. La presentazione nel mese di febbraio permette:

  • di non inviare la Lipe (comunicazione della liquidazione periodica Iva) del 4° trimestre IVA, compilando il quadro VP e

  • in caso di credito Iva annuale, di richiedere il credito a rimborso oppure in compensazione.

L’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24 è indicato nel rigo VX5 specificando il motivo per cui l’azienda matura un credito Iva (con apposito codice). Ricordiamo che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro:

  • può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge.

  • Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Tra le novità del modello di quest’anno vi è l’indicazione delle operazioni esenti IVA COVID dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 (acquisti e cessioni di prodotti esenti articolo 124 DL 34/2020, natura operazione N4). Tali operazioni danno diritto alla piena detrazione Iva, per i soggetti che effettuano le cessioni pertanto dovranno essere indicate in modo specifico ai fini della detrazione. Si tratta, in particolare delle:

  •  cessioni di beni indicati nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972 al punto 1-ter.1 (mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3, guanti e prodotti sanitari, ecc.) effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 esenti articolo 124, DL 34/2020 fino al 31 dicembre 2020;

  • cessioni di beni indicati all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020 (cessioni di vaccini e prestazioni connesse), effettuate dal 20 al 31 dicembre 2020.

Le cessioni sono assoggettate ad Iva del 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

  • In dichiarazione annuale IVA le operazioni sono da riportare in questo modo:

  • –  gli acquisti di beni dovranno essere inseriti nel Rigo VF16, campo 2, insieme agli acquisti all’interno esenti, acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, DL 331/93) e importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa la lett. a). Nel campo vanno inclusi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento.

  • Per chi effettua cessioni le operazioni attive andranno indicate insieme alle altre operazioni esenti al rigo VE33 ma occorrerà anche indicare nel nuovo rigo VF34, campo 9 queste operazioni per tenerle nella giusta considerazione in sede di determinazione della percentuale di detrazione dell’Iva.

9 dicembre

Rateizzazioni, le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate Riscossione

Razionalizzata la disciplina con il ristori-quater

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L’articolo 7 del decreto “ristori quater” (DL 30 novembre 2020 n. 157) sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.297 del 30-11-2020) ha previsto la razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione.

È stato modificato l’articolo 19 del DPR 602/1973 che regola la dilazione di pagamento con l’agente della riscossione. Ecco qui di seguito una sintesi delle nuove regole da seguire. 

A seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
     

Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, DPR 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro (precedentemente era 60.000 euro).

Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di decadenza dalla rateizzazione (di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del dpr 602/1973) si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68, DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 dpr 602/1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 125/2020. Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;

  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

Di seguito si riportano alcune domande risposte sulle rateizzazioni:

Al link seguente è possibile consultare le faq presenti sul sito dell’agenzia delle entrate riscossione con gli aggiornamenti normativi.

1 dicembre

Covid-19, ecco cosa dice il Decreto Ristori quater

Pubblicate le disposizioni relative alla proroga degli acconti e altre proroghe
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.297 del 30-11-2020) il decreto “Ristori quater” (DL 30 novembre 2020 n. 157)  preannunciato nel comunicato stampa MEF 269 del 27 novembre 2020. Ecco qui di seguito le informazioni principali di interesse per le imprese.
 

PROROGA VERSAMENTI ACCONTI DI IMPOSTA

L’articolo 1 si occupa della proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP distinguendo tra le diverse situazioni.

  1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

  2. Restano ferme le disposizioni (articolo 98 DL 104/2020 commentato l’8 settembre e articolo 6 DL 149/2020) che disciplinano la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) con calo del fatturato almeno del 33% nel semestre oppure con codice ateco specifici e operanti nelle zone rosse.

  3. Per i soggetti (non ISA) esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

  4. La proroga al 30 aprile 2021 si applica anche a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al DL 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, DL 149/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario “arancione”.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
 

PROROGA VERSAMENTI MESE DI DICEMBRE

L’articolo 2 dispone la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.


Si tratta dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a lavoro dipendente) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

  2. ai versamenti relativi all’Iva;

  3. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

La sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,

  • ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 DL 149/2020, nonché

  • ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 DL 149/2020 ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 DL 149/2020.

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I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

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PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’articolo 3 proroga il termine per la presentazione telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap in scadenza il 30 novembre 2020, al 10 dicembre 2020.

PROROGA DEFINIZIONI AGEVOLATE

L’articolo 4 proroga i termini delle definizioni agevolate in scadenza al 10 dicembre al 1° marzo 2021. Si tratta dell’articolo 68, comma 3 DL 18/2020 riferito alla rottamazione ter e saldo e stralcio.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DECRETO RISTORI

È stato ampliato l’elenco dei soggetti cui spetta il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 DL 137/2020 anche agli agenti di commercio con codice ateco incluso nell’allegato 1 (articolo sul sito)

25 novembre

Esenzione versamento saldo IRAP e regolarizzazione aiuti di stato

E' possibile regolarizzare l'eventuale splafonamento

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Il Decreto Rilancio (articolo 24 DL 34/2020) ha stabilito che non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del DPR 435/2001 (40%). L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

 

La disposizione è applicabile alle imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione 19 marzo 2020 punto 3.1.22 della commissione europea, tra cui il limite di 800.000 euro per aiuti di stato.

 

Dalla circolare 15/E del 13 giugno 2020, paragrafo 7 riportiamo che “l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa…. Agli aiuti concessi a imprese operanti in specifici settori si applicano ulteriori condizioni e soglie più basse (ad esempio euro 100.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli)”.

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Se, a causa dell’esenzione dal versamento del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020, è stato superato il limite degli aiuti di stato, è possibile rientrare dallo splafonamento effettuando il versamento dell’imposta, senza sanzioni e interessi, entro il 30 novembre 2020.

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Si tratta della possibilità introdotta dall’articolo 42-bis, comma 5 del DL 104/2020 (DL agosto) ad opera della legge di conversione 126/2020.

 

“In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.”.

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Nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato tenuto dal MISE sono registrati gli incentivi automatici e quelli derivanti dalla segnalazione rilevata in sede di dichiarazione dei redditi.

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Nel modello redditi SC2020 riferito al 2019, il quadro RS401 è compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento.

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Nel modello IRAP2020 riferito al 2019, il quadro IS201 è compilato ad esempio, secondo le indicazioni della circolare 25/E del 20 agosto 2020, dai soggetti che usufruiscono dell’esonero dal versamento del saldo Irap 2019. In ipotesi 5.000 euro di saldo Irap non versato.

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Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.

25 novembre

Contributo a fondo perduto per vendite nei centri storici

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Nel periodo dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021, è possibile presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’articolo 59, DL 104 del 14 agosto 2020.


Chi ha diritto?

Il contributo è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  1. a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

  2. b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

L’elenco dei comuni interessati è riportato nelle istruzioni

Per il comune di Torino la verifica della zona di appartenenza (A o B) può essere effettuata dal geoportale cliccando sull’area colorata dopo aver inserito l’indirizzo.

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Condizione richiesta sul fatturato

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi commerciali, realizzati nelle zone A dei comuni interessati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

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Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni interessati, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.

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A quanto ammonta il contributo?

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza di fatturato tra i mesi di giugno 2020 e giugno 2019, variabile in funzione del valore dei ricavi del periodo di imposta precedente a quello in corso:

  • 15% con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro,

  • 10% con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro,

  • 5% con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

 

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25, commi da 7 a 14, DL 34/2020.

Il contributo non è cumulabile con quello di cui all’articolo 58 DL 104/2020 per le imprese della ristorazione.

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Come si presenta l’istanza?

La presentazione è in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Modello ed istruzioni sono stati approvati con provvedimento Prot.n.0352471/2020 del 12 novembre.

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Modello Istruzioni 

10 novembre

Contributi con il Decreto Ristori bis sempre in base al codice ATECO

Previste agevolazioni alle attività maggiormente danneggiate

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È stato pubblicato in GU serie generale n. 279 del 09 novembre 2020, il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 , denominato Decreto Ristori bis, che contiene ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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Con l’articolo 1 è stato rideterminato il contributo a fondo perduto previsto dal DL ristori (articolo 1, DL 137/2020) ed è previsto un nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (i codici ATECO coinvolti sono indicati nell’Allegato 1 – Gelaterie, pasticcerie, bar, alberghi, taxi, ecc.). 

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L’articolo 2 prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. Con l’obiettivo di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive del DPCM per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 (ad esempio commercianti al dettaglio, istituti di bellezza, ecc.) al DL 149/2020 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del dl 149/2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

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A questi soggetti nonché alle imprese che svolgono le  attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (attività agenzia di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

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Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio azionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

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Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

1) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, DPR 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

2) ai versamenti relativi all’Iva.

Non viene rimborsato quanto già versato.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

29 ottobre

Contributi a fondo perduto in base al codice ATECO
Le attività maggiormente colpite dalle nuove misure di restrizione

 

Sono previsti contributi a fondo perduto ai sensi dell’Articolo 1, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – Decreto ristori.

 

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1. Ulteriori codici possono essere individuati con apposito decreto.

Esempio attività rientranti nell’agevolazione (gelaterie, pasticcerie, alberghi, ecc).

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Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

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Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (sempre considerando il codice Ateco dell’allegato 1).

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Il contributo è corrisposto mediante accredito diretto sul conto corrente per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 DL 34/2020 (sempre con riferimento ai codici Ateco dell’allegato 1). Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, DL 34/2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza esclusivamente mediante procedura web ed in ogni caso non è riconosciuto ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

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L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato sulla base dell’istanza già presentata come quota del contributo già erogato. In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

14 settembre

Credito di imposta sanificazione e acquisto DPI

Stabilito il tetto massimo di utilizzo

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Con apposito provvedimento è stata determinata la percentuale di credito di imposta sulle spese di sanificazione e acquisto DPI utilizzabile.

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Il credito di imposta per sanificazione e acquisto DPI potrà essere utilizzato per il 15,6423%: è la misura stabilita dal provvedimento Prot. n. 302831/2020 del’11 settembre 2020 (la percentuale è data dal rapporto tra i fondi disponibili 200 milioni di euro e le richieste pervenute pari a 1.278.578.142 euro).

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L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale (15,6423), troncando il risultato all’unità di euro.

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Ipotizziamo una spesa di 1.000 euro

Il credito massimo utilizzabile è dato da 600 euro * 15,6423% pari a 93 euro

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Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute (nell’esempio occorre prestare attenzione alle spese di 300 solo preventivate), può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

  2. in compensazione (attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle entrate) a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento (quindi a partire dal 14 settembre), utilizzando l’apposito codice tributo 6917 (risoluzione 52/E del 14 settembre 2020) nella sezione Erario, importi a credito compensati e anno di riferimento 2020.

8 settembre

Proroga del versamento del secondo acconto

Le novità dal Decreto agosto

 

Il Decreto agosto fa slittare al 30 aprile 2021 la scadenza del versamento della seconda o unica rata di acconto imposte e IRAP; attenzione però ai requisiti da avere.

 

SECONDO ACCONTO IMPOSTE (art. 98, DL 104/2020)

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Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

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La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del DPCM 27 giugno 2020[1].

 

La condizione per usufruire della proroga è che i contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

 

[1] Articolo 1, comma 2, DPCM 27 giugno 2020 = “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.”

27 agosto

Investimenti pubblicitari

Credito di imposta 2020

 

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda di prenotazione, denominata “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020, considerando anche le spese da sostenere entro fine anno. Si tratta di una seconda finestra di prenotazione esclusiva per il 2020; le comunicazioni telematiche già trasmesse, secondo l’originaria scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, restano comunque valide.
 

Possono accedere al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 57-bis D.L. 50/2017), i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che sostengono le spese nell’anno 2020 per le pubblicazioni sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
 

Non sono ammesse tra le spese agevolate quelle sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).
 

Il sostenimento delle spese è considerato tenendo conto dell’ultimazione della prestazione (articolo 109 Tuir), pertanto non sono rilevanti né il pagamento né l’emissione della fattura. Non dovrà essere allegata alla comunicazione, ma solo conservata, la documentazione a sostegno della domanda (fatture ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari, attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati).
 

Mentre a regime il valore dell’investimento deve superare di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, per il solo anno 2020, questa condizione non è richiesta (secondo quanto prevede l’articolo 186, D.L. 34/2020), quindi può usufruirne anche chi non ha sostenute spese nell’anno 2019. Per il solo anno 2020, la misura del credito è pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (la misura definitiva è stabilita successivamente dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria in base a tutte le richieste pervenute e nel limite delle risorse destinate pari a 60 milioni di euro).
 

I beneficiari avranno cura di presentare nel mese di gennaio dell’anno successivo le “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”. Solo successivamente sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
 

Il credito di imposta spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito teoricamente spettante. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

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PUBBLICITÀ E SPONSOR SPORTIVI: credito di imposta secondo semestre 2020

Il decreto agosto (articolo 81, DL 104/2020) ha introdotto un credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (nel limite di spesa di 90 milioni di euro) in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che certificano di svolgere attività sportiva giovanile. Sono esclusi i soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla legge 398/1991.

I pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciati e l’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro ed essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ad associazioni sportive dilettantistiche con ricavi almeno pari a 200.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Un apposito decreto stabilità termini e modalità operative di accesso all’agevolazione.

26 agosto

Il pagamento dei versamenti sospesi, le novità dal Decreto agosto rispetto al Decreto rilancio

 

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97 DL 104/2020)

I versamenti sospesi nei mesi precedenti ai sensi dagli articoli 61 e 62 del DL 18/2020 (IVA, ritenute dipendenti e contributi) la cui scadenza era prevista per il 16 settembre o in quattro rate mensili a decorrere dal 16 settembre possono essere ulteriormente rateizzati secondo le disposizioni del DL agosto.

I versamenti possono essere altresì effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi (o rimborso di quanto già versato in precedenza):

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data;

  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

In altre parole (CM 25/E del 20 agosto 2020, par 3.4) ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

  • per intero entro il 16 settembre 2020;

  • per intero in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

  • per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata, ex articolo 7, lettera h), del DL 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011 al 18 gennaio 2021).

 

Proroga riscossione coattiva agente della riscossione (Art. 99 DL 104/2020)

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 15 ottobre (prima era 31 agosto 2020) del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 ottobre (prima era 31 agosto 2020 ed ancora in precedenza 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 novembre (prima era il 30 settembre 2020).

"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio”

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020 (non modificato).

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni riscossione

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre (prima era 31 agosto 2020), la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste - articolo 19 comma 3, lettere a-b-c DPR 602/1973).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sono state aggiornate anche le Faq e a tal proposito si riporta la possibilità di rateizzare comunque l’importo dovuto alla scadenza:

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area del sito dedicato dall’Agenzia al DL agosto:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/

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Rateazioni agenzia delle entrate (CM 25/E del 20 agosto 2020, par. 3.5.2)

L’agenzia delle entrate specifica che i versamenti, anche rateali, relativi ad attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni che scadono tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 possono essere effettuate entro 16 settembre (in unica soluzione o in 4 rate mensili) senza interessi o sanzioni.

La proroga riguarda anche i pagamenti in forma di rate trimestrali che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tutto il piano di rateazione, infatti, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata. Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le quali mantengono la loro scadenza originaria.

21 luglio

RIMANENZE SETTORE TESSILE

Credito di imposta

 

È previsto un credito di imposta calcolato sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori in eccedenza rispetto alla media dei tre esercizi precedenti. Le modalità attuative ed il campo di applicazione in un decreto di prossima emanazione.

 

Con la conversione in legge del decreto rilancio (legge 77/2020) è stata introdotta con l’articolo 48-bis, la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020), ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020.

 

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

I controlli sono svolti sulla base dei bilanci nei riguardi dei soggetti con bilancio certificato. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del DLgs 39/2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato DLgs 39/2010.

 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 45 milioni di euro.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

21 luglio

Nomina revisori

Ancora una proroga

 

Nuova proroga della nomina dei revisori ad opera della legge di conversione del decreto rilancio. Il nuovo termine è l’approvazione del bilancio relativo al 2021.

 

È stata nuovamente prorogata la nomina del revisore o organo di controllo per le Srl o cooperative che per due esercizi consecutivi superano uno dei tre limiti indicati dal codice civile (articolo 2477):

  • Totale attivo                                 4 milioni

  • Totale ricavi                                 4 milioni

  • Numero medio di dipendenti        20


Qualora ricorrano i requisiti, la nomina degli organi di controllo o del revisore deve avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni.

 

Con la conversine in legge del decreto rilancio è stato modificato l’articolo 379 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 ad opera dell’articolo 51-bis DL 34 del 19 maggio 2020 come modificato dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 pubblicata sulla GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25.

 

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni relative al superamento dei limiti si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 

Ricordiamo che l’obbligo di nomina dei revisori e dell’organo di controllo sussiste anche per se la società:

 

    a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

    b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

16 luglio

Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

 

È possibile comunicare tra il 20 luglio ed il 30 novembre 2021 all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel 2020, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Il relativo credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione dal 2021.

 

Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio è stato approvato un modello per comunicare i crediti di imposta spettanti:

- per l’adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico (articolo 120, DL 34/2020) e

- per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125, DL 34/2020).

Nella stessa data è stata pubblicata la circolare n. 20/E/2020 che fornisce i primi chiarimenti in materia.

 

Di seguito le indicazioni relative alla comunicazione del credito di imposta spettante per l’adeguamento degli ambienti di lavoro da trasmettere all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20 luglio al giorno 30 novembre 2021.

 

L’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto”), riconosce:

  • un credito d’imposta

  • in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020

  • in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19,

  • per gli operatori che svolgono attività aperte al pubblico,

  • fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario.

  • Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed

  • è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.


Tipologia attività

I soggetti coinvolti sono tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico individuate dalla norma, come ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema ma anche gelaterie/pasticcerie e organizzazione di convegni e fiere. Di seguito il link all’elenco dei codici ateco.

Rientrano nell’ambito soggettivo:

  1. attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco precedente;

  2. associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate nell’elenco precedente.

 

Spese di adeguamento

Le spese sostenute nell’anno 2020 riguardano:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS Co V 2, tra cui rientrano espressamente:

  1. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

  2. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

 

Spese sostenute

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 60% della spesa sostenuta nel limite di spesa di 80.000 euro pertanto il credito non può superare 48.000 euro.

 

Per la definizione di “spese sostenute nel 2020”, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali e imprese/società in contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.

  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.


Rilevanza fiscale

In assenza di specifica esclusione, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.

 

La comunicazione all’agenzia delle entrate

Per verificare il limite di spesa i soggetti aventi i requisiti, comunicano telematicamente tra il 20 luglio ed il 30 novembre 2021, secondo il modello approvato con provvedimento del 10 luglio:

  • direttamente con il servizio web nella propria area riservata dell’agenzia delle entrate o

  • tramite intermediario

all’Agenzia delle Entrate:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e

  • l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all’Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la Comunicazione è scartata.

 

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

 

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (modello F24); o, in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

non si applicano i limiti alle compensazioni stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (crediti compensati mediante modello F24).

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

 

Per scaricare:

13 luglio

Crediti di imposta per acquisto DPI e sanificazione

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

​

È possibile comunicare tra il 20 luglio ed il 7 settembre 2020 all’agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute o da sostenere nel 2020, per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione per la quantificazione del credito di imposta previsto dal decreto rilancio.

 

Con apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 10 luglio è approvato un modello per comunicare i crediti di imposta spettanti:

- per l’adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico (articolo 120, DL 34/2020) e

- per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125, DL 34/2020).

Nella stessa data è stata pubblicata la circolare n. 20/E/2020 che fornisce i primi chiarimenti in materia.

 

Di seguito le indicazioni relative alla comunicazione del credito di imposta spettante per l’acquisto di dispositivi di protezione e per le spese di sanificazione.

 

Nel periodo dal 20 luglio al 7 settembre 2020 è possibile effettuare una comunicazione telematica all’agenzia delle entrate relativa al credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione e per le spese di sanificazione.

 

I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono recuperare attraverso un credito di imposta le spese sostenute nel 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, in base all’articolo 125 del DL 34/2020.

 

A titolo esemplificativo è possibile individuare due categorie di spese:

  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

  2. quelle sostenute per l’acquisto di:

  1. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));

  2. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));

  3. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));

  4. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).


Spese di sanificazione

Per quanto riguarda le spese di sanificazione, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Inoltre, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

 

Acquisto dispositivi

I dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Con specifico riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. -- sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea -- acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid--19, necessari, tra l’altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia Covid--19, in linea con la ratio del legislatore, si ritiene concorrano tra le spese agevolabili di cui all’articolo 125, comma 2, sub) b) del decreto Rilancio.

 

Importo del credito

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 60% della spesa sostenuta.

Il credito di imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario ed il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.

Al fine di verificare la possibilità di soddisfare le domande occorre presentare una comunicazione all’agenzia delle entrate nel periodo dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Per la definizione di “spese sostenute nel 2020”, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

 

Rilevanza fiscale

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, oltre a non concorrere, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap, non concorre:

  • ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR;

  • ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.


La comunicazione all’agenzia delle entrate

Per verificare il limite di spesa i soggetti aventi i requisiti, comunicano telematicamente tra il 20 luglio ed il 7 settembre 2020, secondo il modello approvato con provvedimento del 10 luglio:

  • direttamente con il servizio web nella propria area riservata dell’agenzia delle entrate o

  • tramite intermediario

all’Agenzia delle entrate:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e

  • l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

 

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni per il 2020) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

 

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente, esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate,

 

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. L’utilizzo da parte del cessionario ed in generale le regole relative a questo credito di imposta ed anche al credito di imposta per adeguamento dell’ambiente di lavoro aperto al pubblico, sono commentati nella circolare 20/E del 10 luglio 2020.

 

Per scaricare:

3 luglio

Cessione credito di imposta canoni di locazione (art. 122) 
Le regole per la comunicazione

Decreto Rilancio – Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

​

Sono stabilite le regole per comunicare la cessione dei crediti di imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe/negozi e altri immobili ad uso non abitativo. La norma che prevede la possibilità di cessione dei crediti di imposta è l’articolo 122, comma 2 del DL 34/2020 ed il provvedimento di attuazione, nello specifico per quanto riguarda i canoni di locazione di cui alle lettere a) e b) dell’articolo citato, è il Prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020.
I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente.
Per beneficiare del credito di imposta occorre che sia effettuato il pagamento del canone. Nell’ipotesi di cessione del credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.


Comunicazione della cessione
La cessione del credito deve essere comunicata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.
 

Nella comunicazione occorre indicare a pena di inammissibilità:
a)    il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
b)    la tipologia del credito d’imposta ceduto e, per il credito sulla locazione di altri immobili non abitativi, il tipo di contratto a cui si riferisce;

c)    l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il credito sulla locazione di altri immobili non abitativi, i mesi a cui si riferisce;
d)    l’importo del credito d’imposta ceduto;
e)    gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;

f)    il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
g)    la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Utilizzo del credito da parte dei cessionari
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione (articolo 17, DLgs 241/1997):
a)    il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b)    nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c)    non si applicano i limiti di utilizzo annuale di 250.000 euro nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e di 700.000 euro (1 milione di euro fino a fine anno) di limite annuale rimborsabile e/o compensabile (articolo 34 legge 388/2000 e articolo 1, comma 53, legge 244/2007);
d)    con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta
(articolo 122, comma 3, DL 34/2020).


Ulteriore cessione del credito
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione, a pena d’inammissibilità, avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità.

 

Controlli
Anche in caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.
Pertanto, saranno controllati:
•    in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
•    in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

30 giugno

Versamenti

Ufficializzata la proroga

​

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di proroga della scadenza delle imposte preannunciato con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

È stato ufficializzato il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020 n. 162 del DPCM 27 giugno 2020 (allegato) preannunciato dal comunicato stampa n. 147 del 22 giugno del ministero dell’economia e delle finanze.

Il DPCM pubblicato prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'Irap, effettuano i predetti versamenti:

  1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

  2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per l’Irap occorre tenere conto delle disposizioni dell’articolo 24, DL 34/2020 che hanno eliminato il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 mantenendo dovuti gli acconti 2019.

 

Le disposizioni si applicano a:

  • soggetti ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;

  • soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'art. 27, comma 1, del DL 98/2011);

  • soggetti che applicano il regime forfetario (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014);

  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti richiesti.

23 giugno

Versamenti, le novità a seguito dell’emergenza

La proroga e le scadenze delle imposte sui redditi

 

Con un comunicato stampa è annunciata la proroga dei versamenti delle imposte solo per alcuni soggetti, riepiloghiamo i termini di versamento del mese di giugno delle imposte sui redditi

 

Proroga versamenti

Con il comunicato stampa n. 147 del 22 giugno il ministero dell’economia e delle finanze annuncia l’arrivo di una proroga dei versamenti di fine giugno al 20 luglio per i contribuenti ISA e i forfetari. Per tener conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

 

Riportiamo di seguito le scadenze ordinarie di versamento per i contribuenti non ISA.

 

Versamenti ordinari imposte relative alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Le regole ordinarie di versamento delle imposte a saldo che risultano dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto, prevedono la scadenza del 30 giugno 2020 ovvero entro il 30 luglio 2020 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di 12,00 euro, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

 

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte calcolando gli interessi da versare separatamente (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi e gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta.

 

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2020 ovvero entro il 30 luglio 2020 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella.

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2020, ovvero entro il 30 luglio 2020 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

Versamenti imposte relative alla dichiarazione dei redditi delle società

I versamenti ordinari delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 17, comma 1, DPR 435/2001) tenendo conto eventualmente della proroga per i soggetti ISA.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 28 giugno 2020, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2020.

 

Ugualmente, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28 giugno 2020, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorandole somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, DPR 435/2001).

 

Acconti

I versamenti di acconto dell’IRES (legge 97/1977) sono effettuati in due rate e la percentuale dell’acconto è fissata nella misura del 100%.

 

Il Decreto Liquidità (articolo 20 DL 23/2020) è intervenuto a modificare la percentuale di acconto determinata secondo il metodo previsionale. Non si applicano sanzioni se l’importo versato a titolo di acconti Irpef, Ires o Irap non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

 

Inoltre, il Decreto Rilancio (articolo 24 DL 34/2020) stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del DPR 435/2001 (40%). L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

La disposizione si applica alle imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione 19 marzo 2020 punto 3.1.22 della commissione europea (limite di 800.000 euro per aiuti di stato, imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019, …)

 

Le regole ordinarie degli acconti prevedono che il 40% dell’acconto dovuto sia versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi;

b) per la seconda o unica rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

 

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del DL 50/2017), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, DL 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019), i versamenti di acconto dell’imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, comma 1, DL 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019).

11 giugno

Agenzia Entrate, pronto il modulo per chiedere i contributi a fondo perduto a causa della riduzione di fatturato

Le domande possono essere effettuate dal 15 giugno prossimo

 

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modulo per richiedere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) con provvedimento Prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020.

 

Termini di presentazione

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Nel periodo di presentazione è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa nel periodo sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

 

Modalità presentazione

L’Istanza può essere trasmessa dal sito dell’Agenzia delle Entrate con accesso all’area riservata:

  • direttamente dal richiedente (con desktop telematico o sul web da fatture e corrispettivi) o

  • tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, DPR 322/1998 (es: commercialista) con delega di consultazione:

    • del Cassetto fiscale del richiedente ovvero

    • al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

    • Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, DPR 322/1998 e al tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

Nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, con autocertificazione antimafia (quadro A) è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

 

Qui i dettagli per la procedura web

26 maggio

Disposizioni fiscali, gli ultimi aggiornamenti
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una serie di FAQ per rispondere ai quesiti più comuni circa le ultime disposizioni in materia di Copvid-19; sempre in tema fiscale occorre tenere conto di una serie di proroghe e di crediti d’imposta dei quali è possibile usufruire. Le diversi disposizioni sono basate sul Decreto Rilancio in corso di conversione.

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AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – DOMANDE E RISPOSTE

Segnaliamo sul sito dell’agenzia delle entrate riscossione un’area dedicata alle principali questioni sollevate in tema di proroghe e sospensioni previste dal decreto rilancio. Clicca qui

DISPOSIZIONI VARIE FISCALI

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (Art. 50)

È prorogato fino a fine anno il termine per la consegna dei beni oggetto di investimento che potranno godere del super ammortamento con le regole del 2019 (maggiorazione del 30% dell’ammortamento). La disposizione riguarda i contribuenti che entro il 31 dicembre 2019 hanno un ordine accettato e hanno pagato entro la stessa data, acconti per almeno il 20% dell’ordine (il termine di consegna precedente era 30 giugno previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020).

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (Art. 137)

È possibile applicare le regole di rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni) anche a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Le imposte sostitutive (pari all’11%) possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.


Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (Art. 186)

Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari (articolo 57-bis DL 50/2017) è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati dalla norma, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (40 per la pubblicità sui giornali periodici e 20 sulle emittenti televisive e radiofoniche).
Il beneficio si calcola sull’investimento effettuato e non sull’incremento rispetto all’anno precedente, pertanto, potranno usufruirne anche i soggetti che nel 2020 effettuano investimenti per un ammortare inferiore rispetto all’anno precedente.
Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.


Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (Art. 188)


Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.
Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.


Credito d'imposta per i servizi digitali (Art. 190)

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista,

L’agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con ripartizione percentuale in caso di insufficienza di risorse disponibili. L’effettuazione delle spese è a norma dell’articolo 109 del Tuir e deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o che esercitano la revisione legale. Con DPCM, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.


Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Art. 229)
In favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è concesso (fino ad esaurimento risorse) un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto:

  • di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché

  • di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del DL 162/2019 convertito con modificazioni in legge 8/2020, ovvero

  • per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.


Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. La norma fa riferimento all'articolo 2, DL 111/2019 convertito con modificazione dalla legge 141/2019.


Tax credit vacanze (Art. 176)
Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9, DPR 159/2013, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è:

  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e

  • di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

 

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

 

  • le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del DLgs 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

 

Il credito è fruibile esclusivamente:

  • nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e

  • per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

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Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 DLgs 241/1997, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
 

Non si applicano limiti relativi alla compensazione (700 mila o 1 milione di euro di cui all'articolo 34 della legge 388/2000) e all’utilizzo annuale dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (250 mila euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007).
 

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
 

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Inps e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

20 maggio

Versamenti Agente della riscossione, le novità dal Decreto rilancio 


Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (Art.154) 


Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento 


Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”). 


La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). 


I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020. 


"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio” 


Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. 
Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. 


Rateizzazioni 
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste - articolo 19 comma 3, lettere a-b-c DPR 602/1973). 


Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.  

 

 

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Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area del sito dedicato dall’Agenzia al DL rilancio: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/
 

20 maggio

Agevolazioni e crediti di imposta, cosa cambia con il Decreto Rilancio 
 

Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120) 
 
Per sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi:


  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,

  • per la realizzazione di spazi medici,

  • ingressi e spazi comuni,

  • per l’acquisto di arredi di sicurezza,

  • nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa

  • e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

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Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Art. 28) 
 
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 1). Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni (comma 2). 


Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta (di cui al comma 1) spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito in argomento è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (credito affitti negozi e botteghe) in relazione alle medesime spese sostenute. 
 

Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125) 
 
Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia), e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità) sono abrogati. 
 

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (Art. 122) 
 
A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. 
 

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (Art. 145) 
 
Nel 2020
, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 

 

20 maggio

Proroga dei versamenti, le novità dal Decreto Rilancio

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Art.126)

I versamenti di metà aprile e metà maggio relativi ad Iva, contributi previdenziali/assistenziali e ritenute dei dipendenti e assimilati che erano stati sospesi fino al 30 giugno per i contribuenti con riduzioni di fatturato del 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del DL 23/2020 – decreto liquidità) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I lavoratori autonomi e agenti senza dipendenti, con ricavi del periodo di imposta 2019 inferiori a 400.000 euro possono rilasciare al committente apposita dichiarazione per essere pagati, nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, al lordo della ritenuta d’acconto (articoli 25 e25-bis DPR 600/1973). La ritenuta sarà versata in autonomia dai lavoratori o agenti, non più entro il 31 luglio, ma entro il entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Entro il 16 settembre 2020 (o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo) è spostato il termine per il versamento, inizialmente previsto per il 31 maggio (
ai sensi dell’articolo 61, DL 18/2020) dell’Iva da versare a metà marzo e delle ritenute da lavoro dipendente e contributi assistenziali e previdenziali di marzo e aprile per i contribuenti con ricavi dell’anno precedente inferiori a 2 milioni di euro oppure per i contribuenti svolgenti attività specificamente indicate colpite dall’emergenza (ad esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; federazioni sportive nazionali, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, ….)

Interventi particolari riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.


Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (Art. 24)

Non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del DPR 435/2001 (40%). L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

La disposizione si applica alle imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi mentre è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.


Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (Art.144)


I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del DLgs 462/1997, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto-legge), sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

I versamenti delle somme dovute ai sensi degli stessi articoli in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio (entrata in vigore del presente decreto-legge) e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si tratta, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis (controlli automatici) e 36-ter (controlli formali) del DPR 600 del 1973, 54-bis del DPR 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.


Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (Art.147)
In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).


A tal fine, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale. Il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 388/2000 è elevato a 1 milione di euro.

​

Tabella riepilogo dei versamenti in ultima colonna le novità del decreto rilancio

20 maggio

Disposizioni IVA, le novità dal Decreto RILANCIO – Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124)

Le cessioni di mascherine ed altri dispositivi medici sono state inserite nella tabella IVA che fa riferimento all’aliquota del 5%, tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972 al punto 1-ter.1.
In via transitoria le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti i da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

I beni indicati sono i seguenti:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;

  • monitor multiparametrico anche da trasporto;

  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

  • tubi endotracheali;

  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

  • maschere per la ventilazione non invasiva;

  • sistemi di aspirazione;

  • umidificatori;

  • laringoscopi;

  • strumentazione per accesso vascolare;

  • aspiratore elettrico;

  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

  • ecotomografo portatile;

  • elettrocardiografo;

  • tomografo computerizzato;

  • mascherine chirurgiche;

  • mascherine Ffp2 e Ffp3;

  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;

  • termometri;

  • detergenti disinfettanti per mani;

  • dispenser a muro per disinfettanti;

  • soluzione idroalcolica in litri;

  • perossido al 3 per cento in litri;

  • carrelli per emergenza;

  • estrattori RNA;

  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;

  • tamponi per analisi cliniche;

  • provette sterili;

  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.


Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (Art.123)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
Le disposizioni in esame intendono sopprimere definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti. 


Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (Art. 140)
Per i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro fino al 1° gennaio 2021, non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il termine precedente prevedeva l’applicazione delle sanzioni a partire dal 1° luglio 2020.

Lotteria dei corrispettivi (Art. 141)
La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.
All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole: “A decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 1° gennaio 2021

 

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142)
L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate (art. 4 DLgs 127/2015) è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.
A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972 (registro Iva vendite e acquisti);
b) liquidazione periodica dell’IVA;
c) dichiarazione annuale dell’IVA.

 

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 143)
La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies del DL 34/2019 che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
 

9 aprile

Decreto Liquidità, le misure fiscali

 

PROROGA DEI VERSAMENTI

​

Rimessione in termini per i versamenti (Art. 21)
I versamenti nei confronti delle PA, che in base all’articolo 60 del DL 18/2020 potevano essere effettuati entro il 20 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

 

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (Art. 18)
Le imprese e professionisti con ricavi 2019 inferiori a 50 milioni di euro, possono usufruire della sospensione per il mese di aprile se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di marzo 2019, dei versamenti di:

  • ritenute alla fonte per dipendenti e assimilati (di cui agli articoli 23 e 24, DPR 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

  • contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

  • IVA.    

Possono usufruire anche della sospensione per il mese di maggio se hanno subito una diminuzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni la diminuzione del fatturato nei due mesi considerati deve essere almeno del 50%.
I versamenti di ritenute acconto su dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sono previste forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

 

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (Art. 19)
Fino al 31 maggio, i lavoratori autonomi e agenti senza dipendenti, con ricavi del periodo di imposta 2019 inferiori a 400.000 euro (è necessaria un’apposita dichiarazione rilasciata dal contribuente che si vuole avvalere di questa disposizione) sono pagati al lordo della ritenuta; saranno i contribuenti stessi a versare la ritenuta non subita in autonomia entro il 31 luglio o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 luglio.
 

Prospetto aggiornato (al 09 aprile 2020) con la proroga delle scadenze

ALTRE DISPOSIZIONI

​

Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione (Art. 30)

Viene ampliato il credito di imposta del 50% fino ad un massimo di 20.000 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. La misura trova applicazione anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Rimaniamo in attesa della pubblicazione del decreto attuativo entro il 16 aprile.

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