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Igiene e Sicurezza sul lavoro

L’Area Tecnica API Torino è il punto di riferimento per la corretta applicazione delle normative su sicurezza, igiene del lavoro, ambiente e territorio e fornisce consulenza qualificata, assistenza e supporto anche sui temi dell’energia, qualità, normazione e trasporti. Viene fornita un’accurata e approfondita analisi normativa di tutti gli aspetti tecnici inerenti la gestione aziendale.
Per informazioni - sertec@apito.it - Tel 011.4513.262
ULTIMI AGGIORNAMENTI

16 febbraio 2021

Covid-19, aggiornamenti per i viaggi e scambi da Brasile e Austria

Limitazioni e obblighi per i viaggiatori e i trasportatori

 

Il Ministero della Salute con un’ordinanza del 13 febbraio scorso, nell’ambito delle misure per il contrasto della pandemia di Covid-19, ha aggiornato le regole di ingresso di viaggiatori in arrivo dal Brasile e dall’Austria. Ecco la sintesi di ciò che occorre sapere.

 

LIMITAZIONI ALL’INGRESSO DI VIAGGATORI PROVENIENTI DAL BRASILE

 

Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da Covid-19 a abbiano residenza anagrafica in Italia (da data anteriore all’ordinanza) oppure che rientrino nelle eccezioni previste dal DPCM del 14 gennaio 2021 o siano autorizzati da Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità. In  tali casi viene disposto:

  1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco di certificazione di essersi sottoposti , nelle 72 ore precedenti all’ingresso ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone  e risultato negativo;

  2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo (in aeroporto, porto, luogo di confine) entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’asl di riferimento. In caso di ingresso mediante volo dal Brasile il tampone verrà eseguito in aeroporto;

  3. obbligo di sottoporsi, a prescindere dal risultato del tampone a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, previo comunicazione all’asl competente;

  4. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni.

 

LIMITAZIONI ALL’INGRESSO DI VIAGGATORI PROVENIENTI DALl’AUSTRIA

 

L’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria sono consentiti secondo le regole seguenti:

  1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco di certificazione di essersi sottoposti , nelle 48 ore precedenti all’ingresso ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone  e risultato negativo;

  2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo (in aeroporto, porto, luogo di confine) entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’asl di riferimento;

  3. obbligo di sottoporsi, a prescindere dal risultato del tampone a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, previo comunicazione all’asl competente.

Sono valide le esclusioni previste dal DPCM del 14 gennaio 2021.

 L’ordinanza produce effetti dalla data di adozione (13 febbraio 2021).

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TRASPORTO MERCI, CERTIFICATO DI NEGATIVITÀ AL COVID-19 PER L’INGRESSO IN AUSTRIA

 

Continuano i controlli delle autorità austriache al Brennero anche per i conducenti professionali, che devono essere in possesso di un certificato attestante la negatività al Covid-19 effettuato nelle ultime 48 ore per poter entrare in Austria. Il documento deve essere trascritto in lingua tedesca o inglese o francese; qualora il documento sia redatto in italiano dovrà riportare la traduzione in una delle lingue sopra riportate.

In assenza di tale certificato, le autorità austriache non consentiranno l’accesso al loro paese.

Il Ministero dei Trasporti, il Ministero della Difesa e quello degli Interni, hanno concordato con la Sanità Militare che a partire da domani mattina vengano installate in prossimità del valico, postazioni in cui effettuare il test agli autotrasportatori.

2 febbraio 2021

Linee guida INAIL per il contenimento di Covid-19

Cosa fare in tema di Dpi, sanificazione, procedure organizzative
 

L’INAIL ha pubblicato un documento tecnico dal titolo “PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI INAIL” – Indicazioni generali e misure specifiche”. Il documento è stato elaborato sulla base degli indirizzi normativi e tecnici emanati nel periodo dell’emergenza, con cui si intende fornire indicazioni generali e misure specifiche da adottare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Esse dovranno essere adattate dai singoli datori di lavoro, con il supporto dei rispettivi RSPP e Medici competenti, previa consultazione con gli RLS, ai diversi ambienti di lavoro secondo le specifiche attività, anche avuto riguardo alla diversa disciplina eventualmente disposta dalle Autorità locali.

I diversi paragrafi contengono indicazioni e misure organizzative atte a prevenire la diffusione del contagio al fine di garantire, sempre, la protezione dei lavoratori durante l’espletamento delle diverse attività, con particolare attenzione:

  • all’informazione del personale e di chiunque acceda ai locali aziendali riguardo ai provvedimenti adottati;

  • all’uso dei Dpi;

  • alle procedure organizzative e alle regole comportamentali da osservare negli spazi comuni e nelle postazioni di lavoro;

  • alla qualità dell’aria;

  • sanificazione degli ambienti e delle attrezzature di lavoro;

  • ai servizi per l’utenza che prevedano un contatto diretto con il pubblico.

15 dicembre

Covid-19, convenzioni per effettuare i tamponi rapidi

Dedicate esclusivamente alle imprese associate

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API Torino continua ad assistere le imprese associate per affrontare nel modo più efficace possibile le conseguenze della pandemia di Covid-19.

In questo ambito, l’Associazione ha sottoscritto una serie di convenzioni con laboratori di analisi per offrire alle imprese la possibilità di effettuare tamponi rapidi per la verifica della presenza di contagio anche presso la sede delle aziende interessate.

L’elenco delle convenzioni verrà aggiornato con l’eventuale arrivo di altri accordi.

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Terapia 2
Corso Giuseppe Gabetti, 10 – Torino – Tel. 011 819 6996
Sig.ra Elena Balabio  –  info@terapia2.it

 

CDC Spa
Via Fabro, 10/12 – Torino – Tel. 011/5513595
Dott.ssa Lucia Gallo  –  l.gallo@gruppocdc.it

 

Medilabor Sc
Via Cuneo, 17 – Cavallermaggiore (CN) – Tel. 331.7114695
Dott. Daniele Boaglio – Daniele.boaglio@medilabor.com

28 agosto
Rientro in Italia dall'estero: istruzioni operative

Lo scorso 12 agosto il Ministro della Salute ha emanato un'ordinanza relativa alle disposizioni che devono essere seguite da tutti coloro che rientrano da soggiorni in Spagna, Grecia, Croazia e Malta.
 
Al fine di proteggere il più possibile i propri dipendenti dal contagio da Covid-19, l’Azienda può distribuire a tutto il personale un’informativa al rientro dalle ferie e un’autocertificazione da sottoscrivere.
 
Di seguito i documenti utili:
1.  Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto
2.  FAQ - Ordinanza Ministeriale del 12 agosto
3.  Bozza dell’Informativa e dell’Autocertificazione da distribuire in Azienda
4.  Indicazioni operative per tutti i cittadini redatte da ASL TO5
 
Maggiori informazioni sono disponibili cliccando QUI   

7 luglio

COVID–19, produzione mascherine
Mascherine "generiche" (di comunità). Quali prestazioni e caratteristiche devono avere?

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Sono state pubblicate il primo luglio scorso le UNI/PdR 90:2020 frutto della collaborazione tra UNI e il Politecnico di Torino per la definizione dei requisiti prestazionali e dei metodi di prova delle mascherine generiche. Ora e molto probabilmente anche nei prossimi mesi, le mascherine di comunità continueranno a ricoprire un ruolo fondamentale nella quotidianità di tutti per il contenimento del COVID-19.

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Fino ad oggi non esisteva alcun riferimento utile a valutarne le prestazioni filtranti e la respirabilità, ecco perché UNI insieme all’ateneo torinese hanno messo a punto in tempi brevi le due nuove prassi di riferimento sulle maschere di comunità. Le norme sono divise in due parti:

  • Parte 1 "Requisiti, classificazione e marcatura”, che fornisce i requisiti prestazionali, inclusi gli elementi utili per una loro classificazione e marcatura e indicazioni relative alla valutazione di conformità;

  • Parte 2 "Metodi di prova", con le indicazioni per l’uso di un metodo innovativo per misurarne le prestazioni filtranti mediante due prove distinte, ovvero l’efficienza di rimozione delle particelle e la resistenza all’attraversamento dell'aria.

 

Questi due documenti avranno un impatto diretto su tutte le mascherine - monouso o lavabili, anche autoprodotte – che utilizzeremo nella cosiddetta “fase tre” di convivenza con il COVID-19. 

Ad eccezione delle categorie di lavoratori che hanno bisogno di dispositivi medici o di protezione individuale, tutti i cittadini possono utilizzare le mascherine di comunità, così come indicato nel DPCM del 26 aprile 2020, considerate una misura indispensabile per contenere la diffusione del virus, pur non avendo le caratteristiche di dispositivo medico UNI EN 14683 “Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova”, né di dispositivo di protezione individuale UNI EN 149 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semi maschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura”.

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“La normazione tecnica mai come in questo momento ha un’estrema utilità sociale: la pubblicazione con il Politecnico di Torino delle due Prassi di Riferimento sulle mascherine di comunità ha lo scopo di fornire linee guida sui requisiti che soddisfino le indicazioni del Decreto Cura Italia e offrire - con spirito di servizio - ai produttori e agli utilizzatori, riferimenti certi per garantire la conformità alle finalità di tutela della salute a cui le mascherine di comunità sono indirizzate” dichiara il Presidente UNI Piero Torretta.

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I metodi di prova proposti nelle Prassi di Riferimento appena pubblicate sono frutto della nostra esperienza e offrono uno strumento affidabile e flessibile per fare fronte alle esigenze attuali e future per questa importante applicazione” afferma il Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco.

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Le due prassi di riferimento UNI/PdR 90:2020 possono essere liberamente scaricate dal sito UNI:
>> UNI/PdR 90.1:2020
>> UNI/PdR 90.2:2020

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Cosa sono le prassi di riferimento
Le prassi di riferimento sono documenti che definiscono prescrizioni tecniche o modelli applicativi di norme tecniche, elaborati con un rapido processo di condivisione ristretta, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva a una società in cambiamento. Il Catalogo UNI contiene le prassi di riferimento pubblicate da UNI.

(Fonte UNI)
 

9 giugno

Il MePA promuove gli acquisti per fare fronte a Covid-19 

Opportunità per le imprese che vogliono entrare nelle forniture  per le PA 

 

Consip, la società che gestisce gli acquisti per la Pubblica Amministrazione, ha diffuso una comunicazione a tutte le PA ricordando la possibilità di attivare (attraverso diverse procedure e anche con ordini diretti), acquisti inerenti il contrasto a Covid-19. In particolare: 

  • forniture sanitarie, 

  • pc portatili per smartworking, 

  • servizi di sanificazione, 

  • ricerca di personale. 

 

Si tratta di un’occasione importante per tutte le imprese che già partecipano al MePA e per quello che vogliono entrarvi. 

 

Per leggere la comunicazione Consip con il dettaglio dei beni e dei servizi clicca QUI

5 maggio

Dalla Regione Piemonte 1 milione di € per test sui DPI

Fondo perduto del 100% delle spese sostenute sui test di autocertificazione per la produzione di mascherine e dispositivi sanitari

 

Con la DGR n. 6-1213 del 10 aprile 2020, la Regione Piemonte ha deliberato alcune importanti modifiche al Bando “V-IR Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)”. Le novità introdotte sono di particolare interesse per tutte le imprese attualmente impegnate nella riconversione delle proprie linee di produzione, per immettere sul mercato dispositivi di protezione individuale (quali ad esempio: mascherine chirurgiche, di protezione individuale ffp2/ffp3, camici e tamponi per test di positività al virus Covid-19).

 

Al riguardo ricordiamo che la Regione Piemonte ha già pubblicato le istruzioni per le aziende interessate alla produzione (per un approfondimento clicca QUI).

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La Regione ha istituito - tra gli interventi ammissibili al bando- una specifica linea “Emergenza Covid-19” per il finanziamento di progetti finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria a copertura dei costi sostenuti per la sperimentazione e la dichiarazione di conformità di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI) e ogni altro componente a supporto delle esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria.

 

SINTESI DELLE MODIFICHE AL BANDO

  • La Regione Piemonte mette a disposizione per la Linea “Emergenza COVID-19” l’importo di € 1.000.000,00.

  • L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura del 100% dei costi sostenuti, da un contributo minimo di € 1.500,00  a un massimo di € 10.000,00.

  • Sono ammissibili i costi sostenuti daI 1° febbraio 2020.

 

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo, occorre presentare domanda attraverso l’apposito portale raggiungibile cliccando QUI

 

La documentazione da allegare alla domanda di contributo:

  • preventivo dettagliato di spesa reso dal fornitore infrastruttura di ricerca;

  • attestazione dell’infrastruttura di ricerca del possesso dei requisiti previsti del bando (come da modello di cui all’Allegato C del presente Bando);

  • dichiarazione “de minimis”.

 

Per approfondimenti è possibile consultare la sezione dedicata al bando nel sito della Regione Piemonte.

30 aprile

Prezzo fisso per le mascherine chirurgiche

Osservazioni di API Torino all’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19

 

Alla luce della recente Ordinanza a firma del Commissario Straordinario Domenico Arcuri API Torino ha inviato una serie di osservazioni puntuali per richiedere una modifica e/o cancellazione della stessa.

 

Che cosa ha comunicato il Commissario Straordinario

Nei considerando dell’ordinanza si leggono i compiti del Commissario Straordinario tra cui quello di mettere in campo iniziative quali organizzare, acquisire, sostenere la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, programmando e organizzando ogni attività connessa. Partendo da questo presupposto, l’Associazione ha comunicato di ritenere che l’imposizione di un prezzo fisso senza una analisi preventiva sugli impatti della produzione del bene non sia corretta. La definizione del prezzo finale  non è avvenuta con una programmazione che abbia tenuto conto del prezzo delle materie prime e dei costi di lavorazione. Il prezzo fisso è stato inoltre erroneamente disposto per mascherine chirurgiche con materiali e caratteristiche prestazionali differenti (tipo I, tipo II e tipo IIR) che non possono pertanto portare ad un prezzo unico.

 

L’impatto sulle aziende

L’impatto odierno di un prezzo fisso senza un valore minimo e massimo determina per le realtà produttive nazionali che, a fronte della deroga del DL Cura Italia, si stanno riconvertendo, una impossibilità di vendita delle mascherine chirurgiche già prodotte.

 

API Torino, inoltre, ha evidenziato la tardività dell’ordinanza che “viene imposta senza alternative” a fronte di ingenti acquisti effettuati nelle scorse settimane sia per le imprese aperte alla data odierna sia per quelle che apriranno dal 4 maggio. L’obbligatorietà e l’urgenza degli acquisiti era già per altro prevista fin dal primo Protocollo per il contenimento di Covid-19 negli ambienti di lavoro come siglato dalle Parti Sociali lo scorso 14 marzo.

 

Le proposte di API Torino

API Torino ha quindi proposto in alternativa di:

  • prevedere un valore minimo ed un valore massimo del costo finale di acquisto differenziato sulle tipologie di mascherine (tipo I, tipo II e tipo IIR);

  • prevedere un periodo transitorio di applicazione dei nuovi valori economici per riuscire a smaltire la produzione nazionale già avviata ed immessa in commercio; l’importanza della previsione di un periodo transitorio di almeno 2 mesi è coerente con i tempi medi di rilascio dell’autorizzazione alla produzione e quella successiva alla commercializzazione dall’istituto Superiore della Sanità. Il numero dei soggetti ad oggi autorizzati alla commercializzazione  rispetto a quelli richiedenti si aggira ad un percentuale di circa 6 % su un totale di circa 390 richieste;

  • delegare alle Regioni e agli Enti di Ricerca Regionali un potere in deroga di rilascio di tale autorizzazione alla commercializzazione a fronte di evidenze oggettive di superamento di test di laboratorio.  

 

API Torino continuerà a monitorare la situazione relativa ai DPI ed a mettere in atto tutte le azioni possibili in difesa delle istanze delle PMI.

26 aprile

Aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

 

Premessa al Nuovo Protocollo

 

Le Parti Sociali Datoriali, tra cui CONFAPI, e quelle Sindacali (Cgil, Cisl e Uil) hanno sottoscritto l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

La revisione del Protocollo risponde alle richieste di maggiore sicurezza per i lavoratori alla vigilia della riapertura delle attività dopo il lungo lockdown. La versione aggiornata non modifica in maniera sostanziale o elimina punti di quella precedente, ma aggiunge alcune regole e suggerimenti, più che vere e proprie prescrizioni perentorie per le imprese.

Dopo più di un mese dalla prima stesura il nuovo documento riprende alcuni contenuti dei provvedimenti del Governo e dei Ministeri Competenti sempre nell’ottica di assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Si esplicita infatti nelle premesse che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

COSA CAMBIA

 

Attenzione alla informazione/formazione

Tra i primi punti dei 13 capitoli che descrivono ancora oggi i contenuti tecnici prescrittivi quello parzialmente integrato riguarda il tema della informazione. Tale attività, ritenuta strategica anche nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza normato dal Testo Unico D.Lgs. 81/2008, deve essere attuata insieme a quella di formazione ed addestramento del personale.

Tra le modifiche inserite una precisazione che recita espressamente: “L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

Come già consolidato per la formazione in materia di salute e sicurezza si sottolinea l’importanza che anche l’informazione sia adeguata alla mansione svolta e relativo contesto (tipo di contratto, organizzazione, lavorazioni svolte). Tra gli argomenti nuovi l’uso corretto dei DPI che se non correttamente adottati rischiano di vanificare il loro beneficio.

Rimangono validi tutti gli altri contenuti dell’informazione sui comportamenti da tenere in azienda.

 

Misurazione della temperatura

Nell’ambito delle modalità di ingresso in azienda, rimane una facoltà la misurazione della temperatura che non è quindi un obbligo tassativo, la misurazione eventuale e la sua registrazione va comunque svolta nel pieno rispetto delle privacy del lavoratore.

 

Reinserimento lavoratori risultati positivi

Con l’evolversi dell’epidemia, si è valutato come necessario precisare meglio le corrette modalità di reinserimento dei lavoratori risultati positivi.

Queste le parti aggiunte al Protocollo.

  • L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste; la certificazione deve essere rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

  • Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la “massima collaborazione”.

Come indicato nel nuovo Protocollo l’utilizzo del tampone e del suo risultato rappresenta l’unico strumento per dimostrare prima l’eventuale positività del lavoratore e successivamente la sua “negativizzazione”. E’ bene ricordare come in particolare in Piemonte la diffusione dell’utilizzo del tampone anche per lavoratori non delle strutture sanitarie sia ancora troppo raro e solo in parte potenzialmente sostituibile dai test rapidi sierologici che non risulta ancora chiaro se possano fornire al lavoratore prima ed al datore di lavoro dopo adeguata garanzia di negativizzazione.

 

Accesso in azienda di lavoratori esterni

Sempre nell’ambito dell’accesso in azienda ma da parte di fornitori esterni, il nuovo Protocollo fornisce qualche chiarimento e suggerimento in più. Il tema del coordinamento e collaborazione tra lavoratori terzi anche nell’ambito di regimi di appalto rappresenta  sicuramente un argomento di complessa gestione tanto più in questa fase emergenziale. Fondamentale nel pieno rispetto del regime di appalto di cui all’art.26 del D.Lgs. 81/2008 è lo scambio di informazione sui rischi specifici ed in tal senso la puntuale comunicazione di una eventuale positività di un lavoratore esterno. Considerando il Protocollo come parte integrate della valutazione del rischio di cui rappresenta pertanto un aggiornamento, sempre nell’ottica del regime d’appalto, il Protocollo stesso chiede che l’azienda committente ne dia completa e puntuale informazione alle imprese terze appaltatrici perché ne possano conoscere i contenuti e ne attuino le previsioni, sotto l’attenta vigilanza del committente.

I nuovi capoversi sul tema sono i seguenti:

  • “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

  • L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

 

Attività di sanificazione

Ulteriore precisazione riguarda l’attività strategica di sanificazione, anch’essa oggetto di numerosi dubbi interpretativi sulla reale natura, frequenza e modalità di esecuzione da parte di personale qualificato.

Il dubbio riguardava in particolare il periodismo per tutte le imprese che non avevano registrato casi di positività e spesso erano state chiuse subito dal 22 marzo in poi. Il nuovo paragrafo precisa, seppur nell’indeterminatezza della corretta individuazione di aree geografiche a maggiore endemia o nei casi di positività, che vige un obbligo alla riapertura di sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni come definito nella circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

 

Dispositivi di protezione (DPI)

Altro paragrafo ed argomento con maggiori dettagli operativi è quello relativo ai dispositivi di protezione.

La nuova prescrizione, come di seguito riportata torna sul tema dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi solo in determinate condizioni sulla base della valutazione dei rischi che deve tenere quindi conto delle mansioni e delle relative attività svolte.

Quando esiste condivisione di spazi comuni, senza più distinguere i casi di distanziamento inferiore ad 1 metro, prevede l’uso di una mascherina chirurgica ritenuta equivalente ai DPI, con caratteristiche di marcatura CE o equivalente con produzione in deroga ed autorizzata da ISS. Questo il livello minimo di mascherina a cui può sostituirsi un DPI marcato o prodotto in deroga come autorizzato da INAIL.

Nello specifico il nuovo paragrafo cita:

“nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.

In relazione alla gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che “il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

 

Organizzazione aziendale 

Altro punto del nuovo protocollo oggetto di modifiche è quello relativo all’organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi).

 Dopo la riconferma delle varie indicazioni che riguardano la rimodulazione dei livelli produttivi, la diminuzione dei contatti si rafforza l’invito per un ricorrente utilizzo dello smart working, nel rispetto di adeguate condizioni di supporto al lavoratore.

Il nuovo paragrafo è

“il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)”.

Nuove prescrizioni riguardano la riprogettazione di spazi di lavoro per garantire il distanziamento sociale, anche attraverso l’utilizzo di spazi non appositamente pensati per essere destinati a luoghi di lavoro ad esempio sale riunioni.

I nuovi paragrafi sono i seguenti: 

  • “è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni;

  • per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni;

  • l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;

  • è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.

Centrale il concetto di distanziamento sociale e quindi la necessità di garantire la prevenzione degli assembramenti in ogni occasione e situazione tra cui le stesse fasi di ingresso ed uscita. Tale modifiche organizzative, apparentemente di più facile attuazione per le grandi imprese anche per la presenza di diversi luoghi di accesso rappresenta una maggiore criticità organizzativa per le PMI; l’eventuale differenziazione di orari di ingresso, uscita e della gestione delle paure riduce potenzialmente le ore lavorative e ha ripercussioni giuslavoristiche che andranno regolamentate caso di per caso.

Altro tema richiamato nell’ambito delle necessità di riorganizzazione del lavoro quello degli spostamenti casa/lavoro. Il comparto del trasporto pubblico sicuramente dovrà pensare ad un radicale cambiamento dei flussi e delle modalità di organizzazione dei trasferimenti (bus, metro, treni) per garantire adeguatamente un distanziamento sociale con certa riduzione  della capienza dei mezzi. Tema quello dei trasporti quanto mai delicato soprattutto nell’ottica di una corretta valutazione dei rischi COVID 19 intesa come rischio “esterno” di natura biologica e pertanto normalmente esterno a molte realtà lavorative.

 

Medico competente e sorveglianza sanitaria

Tra gli altri argomenti molto dibattuti in queste prime settimane di apertura ridotta vi era quello dell’effettivo ruolo del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Nel ribadire infatti la necessità che la sorveglianza prosegua nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute e delle Autorità Sanitarie locali, si sottolinea la sua funzione nell’ambito della valutazione dei rischi.

Il medico competente potrà infatti, perché nei suoi compiti e doveri anche disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 suggerire l’eventuale utilizzo di strumenti di diagnostica come tamponi e/o test rapidi sierologici seppur ancora oggetto di approfondimento sull’efficacia da pare della comunità scientifica internazionale.

Altro tema particolare già citato in precedenza è quello del coinvolgimento del medico competente nell’analisi dei lavoratori a fronte di reinserimento lavorativo dopo infezione COVID 19 con particolare attenzione ai soggetti potenzialmente più fragili che ovviamente sono i lavoratori più anziani. Per maggior dettagli le novità sono così riportate:

  • “il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (ad esempio tamponi);

  • “alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19”;

  • “E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”.

Il tema del reintegro dei lavoratori positivi è ribadito in relazione all’ottenimento di una evidenza di negatività al tampone associato anche alla eventuale visita di sorveglianza sanitaria come per l’assenza per motivi di salute superiori ai 60 giorni per la valutazione di profili specifici di rischiosità e per una verifica di effettiva nuova idoneità lavorativa.

Il nuovo paragrafo cita infatti

“Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.

 

Aggiornamento e vigilanza sull’applicazione del Protocollo

Punto conclusivo come nella precedente versione del Protocollo è quello dell’aggiornamento del protocollo di regolamentazione. Il punto finale ma strategico è quello legato proprio al ruolo delle parti sociali in particolare di provenienza sindacale. Nella precedente versione infatti la costituzione del comitato aziendale per l’applicazione prima e della verifica di corretta attuazione poi veniva attribuita singolarmente oltre che chiaramente al datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali (RSU) oppure agli RLS aziendali.

La ricorrente situazione, in particolare nelle PMI di difficoltà di individuare un RLS e la rara presenza di rappresentanze sindacali hanno portato alla previsione di stipula di accordi territoriali con il coinvolgimento degli Organismi Paritetici per la salute e sicurezza. 

Il sistema di CONFAPI e API Torino da molti anni ha sottoscritto accordi con la parte sindacale per la costituzione di questi organismi di livello provinciale e/o regionale che saranno chiamati ad un nuovo ruolo anche di “arbitri” e garanti esterni di una corretta applicazione dei protocolli azienda per azienda.

Le nuove previsioni in materia sono state così descritte:

“Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito “un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali”.

“Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19”.

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