top of page

Lavoro - Previdenziale

Il Servizio Previdenziale API Torino si occupa di tre i grandi ambiti : previdenza, assistenza e retribuzioni. Le aziende trovano aiuto per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei dipendenti e verso gli Istituti/enti previdenziali ed assistenziali; trovano informazioni sulle disposizioni di legge ed amministrative in materia di previdenza sociale, pensioni, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sugli adempimenti riguardanti la gestione separata INPS, oltre che sugli istituti retributivi contrattuali.

Per informazioni - previdenziale@apito.it - Tel 011.4513.248

20 marzo
Covid-19, aggiornamenti INPS su NASPI, DIS-COLL

Prorogati i termini di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola

 

L’INPS con il messaggio n. 1286 del 20 marzo 2020 emana una sommaria e preliminare disamina delle disposizioni concernenti la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola di cui al decreto-legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020. Tali indicazioni sono contenute nell’allegato del messaggio in parola. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione delle suddette disposizioni, invece, saranno emanate con la relativa circolare illustrativa, che – l’INPS assicura - sarà pubblicata successivamente.

20 marzo
Covid-19, aggiornamenti dall’INPS

Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting

 

Con il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 e relativo allegato, l’INPS ha emanato le prime sintetiche indicazioni operative relative alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché all’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’INPS inoltre preannuncia che le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione degli istituti in oggetto saranno fornite con apposita circolare illustrativa di prossima pubblicazione. Inoltre, l’Istituto avvisa che si stanno completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche necessario per inviare le domande di accesso ai diversi istituti menzionati.

 

CONGEDI COVID-19

 

È il congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori (anche adottivi e/o affidatari) per nucleo familiare, per periodi che decorrono – così si legge nell’allegato al messaggio 1281 -dal 5 marzo al 3 aprile.

 

Genitori lavoratori dipendenti privati. I beneficiari appartengono alle seguenti casistiche individuate dall’INPS:

 

  • Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età e per i quali il congedo è indennizzato con il 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa

  • Genitori con figli dai 12 ai 16 anni, i quali possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa

  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ai quali, in ragione dell’emergenza COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa

  • Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

 

I lavoratori dipendenti che si trovino in una delle casistiche sopra riportate hanno potranno richiedere il congedo COVID-19 secondo le seguenti modalità:

 

  • I genitori che abbiano già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda, poiché - garantisce l’INPS - I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo COVID-19.

  • Analogamente, i genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, abbiano già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.lgs. n. 151/2001, non dovranno presentare un’altra domanda, poiché i predetti periodi saranno convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità

  • I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso

  • I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, secondo quanto dichiara l’Istituto

  • I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

 

Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. I beneficiari di questa categoria sono individuati dall’INPS come di seguito elencati:

 

  • Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.

  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.

  • Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo

 

I lavoratori dipendenti che si trovino in una delle casistiche sopra riportate hanno potranno richiedere il congedo COVID-19 secondo le seguenti modalità:

 

  • I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

  • I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

  • I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

  • I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

 

 

L’INPS sottolinea che i congedi parentali straordinari per l’emergenza COVID-19 non si possono richiedere se:

 

  • l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore, o con strumenti di sostegno al reddito

  • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
     

Al contrario, l’INPS afferma che è possibile usufruire di cumulo nei seguenti casi:

 

  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile)

  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

Secondo quanto sancito dal DL n. 18/2020 è introdotto un incremento dei giorni di permesso retribuiti ex lege n. 104/1992. Per cui, dice l’INPS, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

 

I beneficiari di tale istituto sono i lavoratori dipendenti del settore privato che assistono un familiare con handicap grave e potranno presentare la domanda con le seguenti modalità:

 

  • Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi

  • Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni

 

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

 

L’INPS ricorda che il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Tale bonus spetta, tra gli altri, anche ai lavoratori dipendenti privati e ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, che si trovino nelle seguenti fattispecie:

 

  • genitori (adottivi o affidatari) di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

  • genitori di figli oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

 

Il bonus, chiarisce l’INPS, sarà erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50. Secondo le disposizioni della norma in parola il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le categorie di soggetti, ovvero:

 

  • lavoratori dipendenti del settore privato;

  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

Per tali soggetti, dunque, il bonus è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche e l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

 

Anche in questo caso, ribadisce l’INPS, il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito, oppure se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

 

Invece, dice l’INPS, sarà possibile cumulare:

 

  • il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

  • Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

Operativamente l’INPS avvisa che la domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

 

  • per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;

  • avvalendosi della modulistica ufficiale che – garantisce l’Istituto – sarà a breve messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.

 

Tale domanda, verosimilmente disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica promessa dall’INPS, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità, ovvero:

 

  • WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;

 

  • CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

 

  • PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Chiaramente, al fine di consentire da parte dell’INPS l’erogazione del beneficio in parola, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.

18 marzo
Covid-19, le misure che riguardano gli aspetti previdenziali

IL DECRETO LEGGE n. 18 DEL 17 MARZO 2020 PUBBLICATO NELL’EDIZIONE STRAORDINARIA N. 70 DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 17 MARZO 2020 INTRODUCE ALCUNE IMPORTANTI MISURE RELATIVE AGLI ASPETTI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI: ECCONE UNA PRIMA SINTESI.

​

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

 

Sono numerosi i provvedimenti contenuti nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che riguardano aspetti fiscali, contributivi e svariati altri istituti del rapporto di lavoro e che di seguito si riepilogano:

 

L’art. 23 del decreto-legge istituisce un congedo indennizzato per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi

In particolare, ai genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado decretata dal DPCM 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo e per tutto l’anno 2020, per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale), è riconosciuto un periodo di congedo di giorni 15, in via continuativa o frazionata, indennizzato al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Al suddetto importo NON va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

 

Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale, già in corso di fruizione da parte dei genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Tali periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

 

Si sottolinea che la norma prevede che la fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tutto quanto sinora visto per i genitori lavoratori dipendenti, nonché affidatari, vale anche per chi ha figli minori tra i 12 e i 16 anni, ma senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per quanto riguarda i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anch’essi hanno diritto a fruire, a parità di situazioni previste per i lavoratori dipendenti, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

 

Infine, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, in alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo decorrente dal 5 marzo 2020. Il bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

Sarà, l’INPS, con apposito provvedimento a regolamentare le modalità operative per accedere al congedo, o al bonus baby-sitting. L’INPS provvederà altresì al monitoraggio delle domande prevenute, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora da tale monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, previsto in 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

 

L’art. 24 estende la durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici (12) giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

 

L’art. 26 norma il periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Per i lavoratori del settore privato, la misura della quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva introdotta all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (si tratta degli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, oppure hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

 

Per i periodi di quarantena il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.  

 

Sono altresì considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in parola, anche in assenza del provvedimento emesso da parte dell’operatore di sanità pubblica. 

 

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Come già visto per altri provvedimenti del decreto in oggetto, gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa suddetto e rigettano ulteriori domande qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa previsto.

 

Resta chiaro che, qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.  

 

L’art. 27 introduce un’indennità per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

L’indennità sarà erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Come di consueto, l'INPS monitorerà il rispetto del limite di spesa e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

L’art. 28 introduce un’indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie si vedranno riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Anche questa sarà erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 

 

L’art. 31 sancisce l’incumulabilità tra indennità

Le indennità stabilite per i professionisti, i Co.co.co. e gli autonomi non iscritti alle gestioni speciali dell’Ago non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

 

L’art. 33 proroga i termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 

 

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 

​

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.  

​

L’art. 34 proroga i termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.  

 

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione. 

 

L’art. 39 introduce ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Analogamente, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

L’art.42 introduce le disposizioni riguardanti l’INAIL

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo precedentemente indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.   

 

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.  I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. 

 

L’Art. 60 dispone la rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

L’art. 62 sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti andranno ottemperati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 

Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:  

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; 

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

 

I versamenti sospesi per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

​

L’art. 63 introduce un premio per i lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 

I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo menzionato a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

 

I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 

In attesa delle istruzioni che verranno diramate dagli Istituti competenti, il Servizio Previdenziale resta a disposizione delle aziende associate (tel. 011 45 13 248 / 262 e-mail: previdenziale@apito.it)

16 marzo - Decreto Cura Italia
LAVORO - ASPETTI PREVIDENZIALI

​

DISPOSIZIONI DI INTERESSE AREA PREVIDENZIALE

 

  • Congedo per genitori.  Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito.

 

Il limite di età non dovrebbe applicarsi in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

  • Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, dovrebbe essere introdotto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

  • Estensione durata permessi L. 104/92. Incremento del numero di giorni di permesso mensile indennizzato dall’INPS L. 104/92, di ulteriori dodici giornate complessive per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

  • Tutela periodo di sorveglianza attiva. Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, dovrebbe essere equiparato ai periodi di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, con oneri posti a carico dello Stato.

  • Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Allo stato attuale l’INPS con comunicato stampa del 14/03/2020 ha comunicato che “in un decreto legge di prossima pubblicazione, da parte del Consiglio dei Ministri, verrà differito il termine nei confronti delle pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16/03/2020”.

 

Nel riservarci di fornire tempestivi aggiornamenti in funzione dell’emanazione del nuovo decreto, per qualsiasi esigenza di chiarimento le Aziende associate possono contattare la Segreteria dell’Area Lavoro, 011-4513248 oppure sindacale@apito.it

12 marzo - Lavoro
In relazione alle esigenze di gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti relativi all’amministrazione del personale a fronte dei provvedimenti di contenimento adottati dalle Autorità,  le Aziende associate potranno contattare l’Area Lavoro dell’Associazione che, in relazione al caso concreto, fornirà un’adeguata ed idonea consulenza e supporto sotto il profilo sindacale e previdenziale.
Link al Sito istituzionale Cliclavoro per informazioni ed istruzioni operative in materia di “Smart  working”: 
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/Smart-working.aspx
Si ricorda che l’avvio dello smart working deve essere preceduto da una comunicazione telematica da effettuarsi collegandosi al suddetto Sito ministeriale.
12 marzo - Contratti

Ad oggi per quanto riguarda gli aspetti di stretta natura contrattuale nessun provvedimento è stato assunto dal Governo.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare una nota
QUI.
Per avere un ulteriore analisi della situazione dal punto di vista dei risvolti giuridici, è possibile consultare la nota “L’impatto dell’emergenza Coronavirus sui contratti - conseguenze e rimedi”
QUI

11 marzo - Lavoro

Qualora le aziende associate abbiano l’esigenza di affrontare criticità sulla gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti relativi all’amministrazione del personale tenuto conto del continuo evolversi della situazione anche sotto il profilo normativo, potranno contattare l’Area Lavoro dell’Associazione che, in relazione al caso concreto, fornirà un’adeguata ed idonea consulenza e supporto sotto il profilo sindacale e previdenziale.

 

Allo stato attuale si segnala il differimento al 31 marzo 2020 del termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica- CU 2020 ordinaria. Resta confermato lo stesso termine per la consegna della Certificazione Unica - CU 2020 sintetica ai dipendenti (clicca QUI per un approfondimento).

11 marzo - Contratti
Ad oggi per quanto riguarda gli aspetti di stretta natura contrattuale nessun provvedimento è stato assunto dal Governo. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare una nota QUI.
11 marzo - Lavoro

I lavoratori possono circolare liberamente per spostarsi dalla propria abitazione (anche nelle zone soggette a misure più stringenti), per andare al posto di lavoro. Vengono comunque raccomandate le misure di prevenzione e attenzione già illustrate e diffuse in precedenza.

 

Sul tema del lavoro si raccomanda inoltre per i datori di lavoro di promuovere il più possibile nel periodo di vigenza del decreto (almeno fino al 3 Aprile 2020), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di ferie di congedo ordinario ed altri istituti contrattuali quali la riduzione dell’orario di lavoro oltre che l’attivazione di “smart working” ove possibile.

11 marzo - Trasferimenti

Gli spostamenti sono limitati alle condizioni di “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di emergenza". In altri termini, le limitazioni introdotte, non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. La giustificazione dei comprovati motivi di lavoro può essere documentata con qualsiasi mezzo e documento anche solo una auto-dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Le comprovate esigenze lavorative possono quindi essere quelle di entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

 

E’ possibile anche usare un modulo di autocertificazione scaricabile QUI.

 

Sulla base delle prime richieste delle imprese e controlli da parte degli Agenti di Pubblica Sicurezza è consigliabile accompagnare il modulo di autocertificazione con la dichiarazione, scaricabile qui da parte del Datore di lavoro che conferma la “comprovata esigenza lavorativa” per il singolo lavoratore.

 

Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi.

Rientrano tra “comprovate esigenze lavorative” quindi tutte le attività di impresa.

Limitazione alle attività commerciali

 

La limitazione delle attività lavorative riguarda in maniera più pesante invece gli esercizi commerciali, ristorazione e somministrazione cibi/bevande, che hanno regole più stringenti sia in termini di orario (apertura dalle ore 06 alle ore 18.00) sia in termini di divieto di somministrazione al banco o chiusure nel week-end.

8 marzo - Trasferimenti

Dopo una prima notizia non ufficiale in cui sembravano vietati tutti i trasferimenti interni alle Province e tra zone a maggior rischio ed il resto del territorio nazionale, si conferma che gli spostamenti sono limitati per le condizioni di “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di emergenza".

Tale previsione normativa è stata in parte oggetto di una prima nota interpretativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presente anche sui siti dei Ministeri Competenti. La nota tratta i temi del Trasporto Transfrontalieri e Trasporto delle Merci in genere. La nota spiega come le limitazioni introdotte oggi nel DPCM 8 Marzo 2020, non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. La giustificazione dei comprovati motivi di lavoro può essere documentata con qualsiasi mezzo e documento anche solo una auto-dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Le comprovate esigenze lavorative possono quindi essere quelle di entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

Sul tema delle merci, in generale, i mezzi di trasporto possono entrare ed uscire dai territori interessati anche all’interno delle zone con maggiori rischi. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi.

Rientrano tra “comprovate esigenze lavorative” quindi tutte le attività di impresa.

Questi i primi temi di maggior preoccupazione e potenziale interpretazione restrittiva che avrebbero determinato un potenziale blocco delle attività lavorative.

8 marzo - Limitazione attività lavorative

La limitazione delle attività lavorative riguarda in maniera più pesante invece gli esercizi commerciali, ristorazione e somministrazione cibi/bevande, che avranno regole più stringenti nella zona a maggior rischio e altre limitazioni parziali nel resto del territorio.

8 marzo - Lavoro

I lavoratori possono circolare liberamente per spostarsi dalla propria abitazione (anche nelle zone soggette a misure più stringenti), per andare al posto di lavoro. Vengono comunque raccomandate le misure di prevenzione e attenzione già illustrate e diffuse in precedenza.

Sul tema del lavoro si raccomanda inoltre per i datori di lavoro di promuovere il più possibile nel periodo di vigenza del decreto (almeno fino al 3 Aprile 2020), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di ferie di congedo ordinario ed altri istituti contrattuali quali la riduzione dell’orario di lavoro oltre che l’attivazione di “smart working” ove possibile.

Molti altri temi introdotti dal DPCM 8 Marzo 2020 saranno oggetto di specifiche Linee Guida Ministeriali di prossima pubblicazione e di cui vi daremo pronta notizia.


È disponibile un Quadro sinottico (di fonte Ministeriale) delle misure contenute nel DPCM 8 marzo 2020, cliccando QUI

6 marzo - Lavoro

Il diffondersi dell’epidemia ed i provvedimenti di contenimento adottati dal Governo e a livello locale possono generare criticità sulle attività produttive delle aziende, con conseguenti possibili riflessi sulla gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti relativi all’amministrazione del personale.

Qualora le aziende associate abbiano l’esigenza di affrontare criticità, tenuto conto del continuo evolversi della situazione anche sotto il profilo normativo, potranno contattare l’Area Lavoro dell’Associazione che, in relazione al caso concreto, fornirà un’adeguata ed idonea consulenza e supporto sotto il profilo sindacale e previdenziale.

Allo stato attuale si segnala il differimento al 31 marzo 2020 del termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica- CU 2020 ordinaria. Resta confermato lo stesso termine per la consegna della Certificazione Unica - CU 2020 sintetica ai dipendenti (clicca QUI per un approfondimento).

6 marzo - Lavoro

Ad oggi per quanto riguarda gli aspetti di stretta natura contrattuale nessun provvedimento è stato assunto dal Governo.

Per quanto riguarda i rapporti con i fornitori cinesi sembrerebbe che le Autorità Cinesi abbiano prodotto più di 1.600 documenti che certificano le cause di forza maggiore per proteggere le aziende dai danni legali derivanti dal focolaio del Coronavirus. Il China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ha emesso 1.615 certificati fino a venerdì 14 febbraio, per le aziende che operano in oltre 30 settori, per un valore contrattuale totale di 109,9 miliardi di yuan (circa 15,7 miliardi di dollari). Il certificato esonererebbe, secondo la disciplina cinese, le aziende dall'obbligo di non adempiere o adempiere parzialmente ai propri obblighi contrattuali, dimostrando di patire circostanze che esulano dal loro controllo.
 

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare una nota QUI.

bottom of page