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19 luglio 2022

“Decreto Aiuti”, le principali novità fiscali

I contenuti dopo la conversione del Decreto Legge n. 50/2022

La legge di conversione del “Decreto Aiuti” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022), contiene una serie di importanti novità inerenti gli aspetti fiscali. Ecco qui di seguito la sintesi di quanto occorre sapere.

 

AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO NEL TERZO TRIMESTRE 2022
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (cosiddetta “A.R.E.R.A.”) provvede ad annullare, per il terzo trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e no, in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile sino a 16,5kW.

 

RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS NEL TERZO TRIMESTRE DELL’ANNO 2022
In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, saranno assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, la già menzionata aliquota si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

 

INCREMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER ACQUISTO DI ELETTRICITA’ E GAS NATURALE
Vengono confermati gli incrementi delle percentuali relative ai crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In estrema sintesi, l’articolo 2 del cosiddetto “Decreto Aiuti” prevede:

  • Bonus Gas – Art. 4 del D.L. n. 21/2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina-bis/Energia”) – viene rideterminato nella misura del 25% il contributo straordinario, sotto forma di credito imposta, previsto per l’acquisto di gas, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, consumato nel secondo trimestre 2022 dalle cosiddette “imprese NON gasivore”.

  • Bonus Gas – Art. 5 del D.L. n. 17/2022 (cosiddetto “Decreto Energia/Bollette”) – viene incrementato al 25% il credito di imposta concesso per l’acquisto di gas, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, consumato nel secondo trimestre 2022 dalle cosiddette “imprese gasivore”.

  • Bonus Elettricità – Art. 3 del D.L. n. 21/2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina-bis/Energia”) – passa al 15% il credito di imposta per le cosiddette “imprese NON energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, previsto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre 2022.

 

Con la Legge di conversione sono stati introdotti due nuovi commi.

Viene, quindi, previsto che:

  • ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli articoli 3 (cosiddetto bonus elettricità per imprese “NON energivore”) e 4 (cosiddetto bonus gas per imprese “NON gasivore”) del Decreto Legge n. 21/2022, ove l’impresa destinataria dei contributi nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si approvvigionava nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente (su richiesta di quest’ultimo) una comunicazione nella quale sarà riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare  della  detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022 (l’A.R.E.R.A, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definirà il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore);

  • i sopra elencati aiuti siano concessi nel rispetto e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.

 

A tal proposito, si rammenta che rientrano nel cosiddetto “regime de minimis” (di cui all’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) quegli aiuti, concessi a un’impresa “unica” in un determinato arco di tempo, che non superano un limite/ammontare prestabilito e sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea: tali sostegni rappresentano una deroga al divieto generale imposto dall’Unione Europea agli Stati Membri.

 

A tutt’oggi, l’importo complessivo delle misure in questione:

  • non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

  • non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari nel caso in cui l’impresa “unica” beneficiaria operi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI IN TEMA DI EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI


Il Legislatore interviene sulla disciplina della cessione dei summenzionati bonus, stabilendo che alle banche è sempre consentita la cessione dei crediti d’imposta a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dal “codice del consumo”, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione: si precisa che per consumatori o utenti (come definiti dal “codice del consumo”) s’intendono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LIQUIDITA’


Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo viene portata a 120.000 euro (in luogo dei precedenti 60.000 euro), per ciascuna richiesta, la soglia per accedere alla rateizzazione con modalità semplificata (ovvero senza dover documentare/giustificare la situazione di “obiettiva difficoltà”).

Il Legislatore, inoltre, è intervenuto prevedendo la decadenza dal beneficio nel caso in cui non vengano corrisposte otto rate (in luogo delle precedenti cinque rate), anche non consecutive, con conseguentemente preclusione di nuova/ulteriore rateizzazione del carico in questione.

 

MAGGIORAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI IMMATERIALI “4.0”
Viene confermato che per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (cosiddetta “TRANSIZIONE 4.0”) è elevata al 50%.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIONE IN TEMA DI COSIDDETTA “TRANSIZIONE 4.0”
Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del bonus, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 40% e 50% (previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), su spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 50% e 70%, a condizione che:

  • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.);

  • i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal summenzionato decreto ministeriale, in corso di registrazione/pubblicazione.

 

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).

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