top of page

Lavoro - Previdenziale

Il Servizio Previdenziale API Torino si occupa di tre i grandi ambiti : previdenza, assistenza e retribuzioni. Le aziende trovano aiuto per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei dipendenti e verso gli Istituti/enti previdenziali ed assistenziali; trovano informazioni sulle disposizioni di legge ed amministrative in materia di previdenza sociale, pensioni, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sugli adempimenti riguardanti la gestione separata INPS, oltre che sugli istituti retributivi contrattuali.

Per informazioni - previdenziale@apito.it - Tel 011.4513.248
Archivio lavoro - previdenziale: 
Dal 14 gennaio al 30 aprile 2021
Dal 1 settembre al 21 dicembre 2020

Dal 29 giugno al 27 agosto 2020
Dal 23 giugno al 7 maggio 2020
Dal 4 maggio al 30 marzo 2020
Dal 26 al 23 marzo 2020
Dal 20 al 6 marzo 2020

23 giugno

INPS

Prime indicazioni sulle domande di CIGO, ASO e CIGD

 

Con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, l’INPS dirama le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO, Assegno Ordinario, CIG in deroga e anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.

Inoltre il 18 giugno 2020 sono state rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

​

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Per effetto del combinato disposto dei decreti-legge n. 34 e 52 del 2020, le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane; solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. 

​

Resta fermo che la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

​

Nel messaggio l’INPS conferma quanto già divulgato precedentemente, ovvero che per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che - nel rispetto del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane - consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio di un’unica domanda.

​

È fondamentale, a tale scopo, che in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, corredi l’istanza con un file Excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio INPS n. 2101 del 21 maggio 2020. Il file Excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

​

L’INPS precisa che le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle Strutture territoriali.

​

Ovviamente sulla procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane, senza necessità di allegare la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file con il quale i datori di lavoro possono autocertificare il periodo effettivamente fruito, secondo le istruzioni fornite con il citato messaggio n. 2101/2020.

 

L’INPS comunica inoltre che la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO” potranno essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D. lgs n. 148/2015. Tale procedura è già online dal 18 giugno 2020. I datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

​

Assegno Nucleo Familiare per i percettori di Assegno Ordinario con causale Covid-19

Sulla base delle disposizioni di legge (decreto Cura Italia e successive modificazioni) l’INPS comunica che ai beneficiari dell’assegno ordinario per motivazioni legate all’emergenza sanitaria e con causale Covid-19, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Tale riconoscimento opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi sia dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al D. lgs n. 148/2015, sia dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

​

Termini di trasmissione delle domande

Per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, l’art. 1, comma 2, del DL n. 52/2020 ha disposto il termine della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Tale termine è spostato al 17 luglio 2020 – cioè il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto – quando questa è posteriore a quella prevista in base alla norma citata. Quanto poi alle istanze riferite ai periodi di riduzione o sospensione lavorativa iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, le istanze devono essere inviate, a pena decadenza, entro il 15 luglio 2020.

​

Infine, afferma l’Istituto, se ci sono stati a qualsiasi titolo degli errori nell’invio delle domande, i datori di lavoro potranno rinviare le istanze nelle modalità corrette entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

​

Il medesimo impianto relativo ai termini dell’invio delle domande concerne anche l’invio delle domande per Cassa Integrazione in Deroga, limitatamente a quelle aziende che abbiano già usufruito delle prime 9 settimane previste per gli eventi di sospensione e/o riduzione che si collocano nel periodo 23 febbraio 31 agosto 2020. L’INPS richiama l’attenzione sul fatto che se non si sono utilizzate per intero dette 9 settimane iniziali, non sarà possibile accedere alla domanda di CIGD direttamente all’INPS così come disposto dall’art. 22-quater del DL n. 18/2020. Tali datori di lavoro, quindi, prima di poter accedere all’iter agevolato per la Cassa Integrazione in deroga, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

​

L’applicativo per richiedere le successive 5 settimane di CIGD è online sul sito dell’INPS dalla data del 18 giugno 2020, al percorso Servizi Online\Aziende, Consulenti e professionisti\Servizi per le aziende e consulenti, sezione Cig e Fondi di solidarietà, opzione Cig in deroga INPS. I periodi per cui si potranno richiedere tali integrazioni sono quelli che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

​

L’INPS avvisa che tutti i datori di lavoro che abbiano esaurito per intero il periodo di settimane concedibili, per la durata massima di 14 settimane (9 + 5), possono usufruire di ulteriori 4 settimane, ma sempre e comunque nel limite massimo di 18 complessive settimane.

​

Pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’INPS

La formulazione normativa dell’art. 22-quater, introdotto nel Cura Italia dal DL Rilancio, prevede che in caso di richiesta di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte di un datore di lavoro, l’INPS contestualmente autorizza la domanda e dispone il pagamento del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Tale disciplina però trova applicazione esclusivamente per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020, ovvero a partire dal 18 giugno 2020. L’INPS specifica si tale punto che se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima di tale data, l’istanza va presentata entro il quindicesimo giorno successivo a questa, ossia entro il 3 luglio 2020.

​

L’Istituto comunica che qualora sia richiesto il pagamento diretto dell’’integrazione (CIGO, ASO o CIGD), all’interno della relativa specifica procedura online sarà possibile chiederne anche l’anticipazione del 40%. Anzi, l’opzione SÌ – chiarisce l’Istituto – sarà automaticamente selezionata, per cui in realtà sarà cura del richiedente, eventualmente, deselezionarla. La selezione dell’opzione determina automaticamente l’obbligo di compilazione dei campi relativi ai seguenti dati:

  • Codice Fiscale degli interessati al trattamento di integrazione salariale

  • IBAN dei lavoratori

  • Ore di cassa integrazione, o assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore


La domanda di anticipo verrà inserita contestualmente a quella di autorizzazione con protocollo unico. Come detto, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, l’INPS le autorizzerà (se tutto è stato fatto correttamente).

Va sottolineato che l’INPS ha disposto che in una prima fase transitoria, per agevolare una rapida erogazione delle integrazioni salariali, l’anticipo sarà pagato anche in assenza dell’autorizzazione della domanda. Dopodiché, tale anticipo sarà possibile unicamente per domande CIGO, ASO e CIGD già autorizzate.

​

Infine, l’INPS richiama l’art. 1 comma e del DL n. 52/2020 che ha stabilito che il datore di lavoro richiedente il pagamento diretto deve inviare all’Istituto il modello SR41, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo. Ma, in sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello di cui sopra è spostata al 17 luglio 2020 se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del medesimo modello SR41.

​

Ricevuto il modello SR41, l’Istituto provvederà ad erogare il saldo della prestazione e a recuperare dal datore di lavoro le somme eventualmente anticipate

11 giugno

INAIL

Ulteriori istruzioni e chiarimenti in relazione alla tutela infortunistica dal contagio da COVID-19

 

Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l’Inail fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Nello specifico, l’Istituto approfondisce i due argomenti della tutela Inail ai sensi dell’art. 42, c. 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’accertamento dell’infortunio da contagio da SARS-Cov-2.
 

Sul primo punto, l’INAIL conferma e ribadisce alcuni principi che sono vigenti da anni e che sono stati già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici. Quindi, l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Questo perché tutte le patologie contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. Inoltre, sottolinea l’INAIL, la norma in questione dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copra anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (sempre sotto l’ipotesi che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro. Su quest’ultimo aspetto, l’INAIL richiama un principio già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’impedimento presupposto dall’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 ai fini della attribuzione della indennità di inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore. Infine, l’Istituto ricorda che è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidano sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma siano posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportino maggiori oneri per le imprese. In altri termini, il citato articolo 42 ha sancito l’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

​

Sul secondo argomento l’INAIL richiama le linee guida emanate con la circolare 23 novembre 1995, n.74, che affermano due principi fondamentali:

  1. deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l’azione di fattori microbici e virali che penetrando nell’organismo umano ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa;

  2. la mancata dimostrazione dell’episodio specifico di penetrazione nell’organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta “presunzione semplice”).

 

Dai su citati principi – prosegue l’INAIL - non può desumersi alcun automatismo ai fini dell’ammissione a tutela dei casi denunciati, ma occorre sempre accertare i fatti noti e fondanti. Quindi il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si deve fondare su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. A tal proposito l’Istituto ribadisce che non deve essere confuso indennizzo con la responsabilità penale e civile del datore di lavoro; il diritto alle prestazioni non è rilevante per l’accusa in sede penale o in sede civile.

 

Pertanto – conclude l’INAIL – la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

​

Quanto all’azione di regresso, non essendo più subordinata alla sentenza penale di condanna dopo l’elisione da parte della Corte Costituzionale della pregiudizialità penale, essa presuppone la configurabilità del reato perseguibile d’ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile. Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l’attivazione dell’azione di regresso da parte dell’Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da Sars-Cov-2.

​

In definitiva – afferma l’Istituto - l’attivazione dell’azione di regresso presuppone anche l’imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. Quindi, in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

9 giugno

INPS 

Le indicazioni per i Bonus Baby-Sitter e Centri estivi ai dipendenti del settore privato 

 

L’INPS inaugura una nuova procedura per presentare le domande relative ai bonus per i servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia
  

L’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) ha significativamente modificato gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (indicato come Decreto Cura Italia), che avevano introdotto un’indennità alternativa alla fruizione del congedo parentale Covid-19, per i servizi di baby-sitting utilizzati, tra gli altri, dai lavoratori dipendenti del settore privato. 
 

Con il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, l’INPS comunica il rilascio della procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal DL Rilancio, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia. 

A tali bonus possono accedere sia coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, sia coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting nella prima fase dell’emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente. In tal caso, verrà erogato da parte dell’INPS l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia. 
 

L’INPS sottolinea che i bonus in parola sono misure alternative rispetto alla fruizione del congedo parentale Covid-19 e che l’altro genitore, rispetto al richiedente il bonus, non deve risultare percettore di NASpI, o di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda. L’Istituto precisa, ancora, che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito durante gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni. 


I soggetti che possono richiedere i bonus sono: 

  • i dipendenti del settore privato; 

  • gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 

  • i lavoratori autonomi iscritti all’INPS; 

  • i lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali. 

 

Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero, in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020. L’INPS specifica che, in presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura comunque complessivamente non superiore a 1.200 euro per nucleo familiare. Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l’importo residuo. 

La prestazione relativa ai bonus è erogata dall’INPS mediante il Libretto Famiglia utilizzato per le prestazioni di lavoro occasionale, per cui i richiedenti dovranno tempestivamente e preliminarmente registrarsi sul portale dell’INPS quali utilizzatori di Libretto Famiglia, così come dovranno registrarsi come prestatori i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting. 

​

Successivamente i richiedenti i bonus dovranno presentarne domanda attraverso l’apposito servizio online, presente sul portale dell’Istituto e, una volta che questo sia stato concesso da parte dell’INPS, il genitore beneficiario dovrà effettuarne l’appropriazione tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020. 

 

La novità rappresentata dal DL Rilancio consiste nella possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l’importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting Covid-19), per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione della prole del richiedente ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020. Anche in questo caso – ricorda l’INPS – la fruizione di questo specifico bonus è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 

È importante sottolineare che, nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Inoltre, nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali, di seguito elencate: 

  • centri e attività diurne (L); 

  • centri con funzione educativo-ricreativa (LA); 

  • ludoteche (L1); 

  • centri di aggregazione sociale (LA2); 

  • centri per le famiglie (LA3); 

  • centri diurni di protezione sociale (LA4); 

  • asili e servizi per la prima infanzia (LB); 

  • asilo Nido (LB1); 

  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2); 

  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2); 

  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3). 

  

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente. L’INPS precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. Se l’importo richiesto è eccedente i 1.000 euro – puntualizza l’Istituto – e la modalità di accredito scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consentirà di proseguire e sarà necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare un’altra nuova domanda.  
 

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: Servizi online\Servizi per il cittadino\Domanda di prestazioni a sostegno del reddito\Bonus servizi di baby-sitting. Alternativamente la domanda potrà essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa, 06 164164 da rete mobile. In ogni caso sarà necessario possedere una delle seguenti credenziali:  

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS; 

  • SPID di livello 2 o superiore; 

  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 

  • Carta nazionale dei servizi (CNS). 

  

Se non si dispone di tali credenziali, l’indennità potrà essere richiesta unicamente avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato. Al riguardo, ricorda l’INPS, in deroga all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020). 

25 maggio

INPS, precisazioni sul Documento Unico di Regolarità Contributiva


Con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, l’INPS precisa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rientra tra tutti quei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che, in forza di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.


Pertanto – ribadisce l’Istituto previdenziale - i Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC.
Tale precisazione si è resa necessaria, in quanto la legge di conversione del DL Cura Italia, aveva modificato l’articolo in parola, nel senso che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 avrebbero conservato la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Infine, il DL Rilancio ha escluso da tale modifica i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, per i quali la scadenza è prorogata appunto al 15 giugno 2020.


Chiaramente, conclude l’INPS, alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicheranno gli ordinari criteri previsti dalla normativa.
 

25 maggio
INPS, semplificazione adempimenti operativi
Per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario


Con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, l’INPS illustra alcune nuove semplificazioni procedurali, introdotte per la gestione e l’inoltro delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.

Aggiornata la funzione Copia domanda Cigo
È stata aggiornata la funzione Copia domanda CIGO presente nella procedura UNICIGO, in modo da velocizzare l’invio di nuove domande sulla base di quelle già precedentemente inviate. Trattandosi di una procedura implementata per la situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid19, è destinata solamente ai trattamenti CIGO con causale “COVID – 19”. La presentazione della domanda con causale “COVID-19” risulterà estremamente semplificata, poiché utilizzando la funzione “Copia domanda” i quadri “A”, “B”, “C”, “E”, “G” sono riprodotti in automatico da una precedente domanda e quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo modifiche a tale scopo occorrenti. Analogo discorso vale per la lista dei beneficiari, che non deve essere nuovamente compilata, salvo modifiche. L’Istituto ricorda altresì che i quadri “I” (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione) e “L” (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni) non sono più obbligatori a seguito delle evoluzioni normative e amministrative intervenute, mentre per le specifiche causali “COVID-19” vi sono ulteriori semplificazioni, che consistono nella non compilazione dei quadri “D” (Dati ripresa attività) e “N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali), nonché nell’eliminazione dell’obbligo di allegazione della relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa. Per dettagliate istruzioni sulle nuove implementazioni della procedura, l’INPS ha rilasciato un apposito manuale allegato al messaggio in parola, alla cui lettura si rimanda. L’INPS evidenzia il fatto che gli unici elementi che non è possibile copiare sono il ticket, perché per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo, e gli allegati, che tuttavia per le causali “COVID-19” non sono obbligatori.
 

Facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruite

È stata introdotta una facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruite (a valere solamente sulle precedenti autorizzazioni con causali “COVID-19”). In allegato al messaggio in oggetto, l’Istituto ha messo a disposizione un file Excel semplificato, rispetto a quello normalmente in uso per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende alle domande di proroga con causale “COVID-19”. Le aziende potranno così calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si desume il numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.

​

Nuova funzione Duplica domanda

Anche per l’invio delle domande on line, per assegno ordinario con causale “COVID-19”, è stata implementata la funzione “Duplica domanda”, per favorire un più rapido invio di istanze, riferite a quelle pregresse di assegno ordinario con causale “COVID-19”. Dalla funzione “Cerca esiti” sarà dunque possibile effettuare la duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate per causale “COVID-19”, indicando il nuovo periodo di interesse e il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedente. Non è ancora possibile modificare l’elenco dei beneficiari ed il tipo di causale, come nel caso della CIGO per COVID-19, per cui, nel caso, sarà necessario inviare una nuova domanda con la consueta funzione “Invio domande” nel menu principale dell’applicazione. L’INPS promette che tali nuove funzionalità saranno presto disponibili e saranno comunicate con un messaggio successivo. Per maggior precisione, l’Istituto specifica che nel caso si voglia inviare una domanda uguale ad un’altra già inviata modificando solo il periodo ed il tipo di pagamento, da “Cerca esiti”, dopo aver selezionato il tasto “Visualizza” e presa visione dei dettagli della domanda presentata, l’utente dovrà inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo e il tipo di pagamento richiesto ed infine cliccare sul tasto “Invia domanda duplicata Covid”. La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all’ultimo giorno del periodo richiesto nella domanda originaria e la procedura segnalerà eventuali incongruenze. L’INPS ricorda che per l'invio delle domande duplicate sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante “Inserimento ticket domanda duplicata Covid”, senza uscire dalla schermata “Visualizza”.

25 maggio

Le novità previdenziali del Decreto Rilancio

 

Con il DL n. 34 del 2020 entrano in vigore nuove misure per contrastare gli effetti sul mondo produttivo e del lavoro dell’emergenza sanitaria da COVID19. Nel rinviare alla lettura del testo del decreto e nelle more della conseguente produzione regolamentaria da parte dei vari istituti/enti coinvolti dalle misure adottate si elencano di seguito i principali provvedimenti di natura previdenziale.

​

Congedi

L’art. 72 modifica gli articoli 23 e 25 del DL Cura Italia in materia di specifici congedi per i dipendenti. Ecco il dettaglio.

  • I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, disporranno di un congedo parentale per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

  • I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

  • Ai genitori lavoratori di cui sopra e per lo stesso periodo (5 marzo 31 luglio 2020), in alternativa, viene riconosciuto uno o più bonus da 1200 euro, che – ed è una novità assoluta – potrà essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Permessi retribuiti legge 104/92

L’art. 73 del decreto estende ulteriormente la durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, già oggetto dell’articolo 24 del decreto-legge Cura Italia: sono previste ulteriori complessive 12 giornate di permesso, utilizzabili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

Misure di tutela

Quanto alle misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, di cui si era occupato l’art. 26 del DL Cura Italia, l’art. 74 del DL Rilancio proroga fino al 31 luglio 2020 (prima il termine era il 30 aprile 2020) il periodo per il quale un lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro quando possiede lo status di disabilità grave o è in possesso di certificazione attestante una condizione di immunodepressione per esito da terapie salvavita connesse a malattie oncologiche. Si fa presente che il medico competente rilascerà apposita certificazione (codice malattia V07) e tale periodo sarà equiparato al ricovero ospedaliero. La certificazione viene prescritta dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

 

Indennità particolari

L’art. 75 del DL Rilancio aggiunge un comma all’art. 31 del DL Cura Italia, il quale, al comma 1 sanciva che le indennità stanziate per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori dello spettacolo di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono neppure riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. Il nuovo comma 1bis stabilisce quindi che le indennità sopra elencate siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

 

Sospensione termini procedimenti amministrativi

L’art. 81 modifica l’art. 103 del DL Cura Italia, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza precisando che i DURC in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile del 2020, conservano la validità fino al 15 giugno 2020.

 

Indennità per lavoratori danneggiati da Covid-19

L’art. 84 introduce nuove indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid19.

  1. I professionisti e lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che erano già beneficiari per il mese di marzo del bonus 600 euro, riceveranno la medesima indennità anche ad aprile 2020.

  2. I liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL Rilancio, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, si vedranno riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti previsti. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del DL Rilancio, sarà riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

  4. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, già beneficiari per il mese di marzo del bonus 600 euro, la medesima indennità sarà erogata anche per il mese di aprile 2020.

  5. È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati tra le seguenti categorie:

    • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

    • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

    • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

    • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    • I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: b) titolari di pensione.

  6. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

  7. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. 15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

Termini di riscossione

L’art. 126 del DL Rilancio, posticipa ancora i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 18, commi da 1 a 6 del DL n. 23/2020 “Liquidità”. Il termine diventa quindi il 16 settembre 2020, in unica rata o in 4 rate mensili senza sanzioni né interessi. Stessa data di scadenza per i soggetti i cui ricavi e compensi percepiti nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto ai sensi degli art. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta per effetto delle disposizioni dell’art. 19 c. 1 del DL Liquidità.

 

Infine, l’art. 127 del DL Rilancio proroga i termini per la ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020. Nello specifico, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • all’articolo 61:

    • 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.”;

    • 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”;

  • all’articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”

7 maggio

INAIL, aggiornate le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti sospesi per Covid19


L’Inail, con l’istruzione operativa del 30 aprile 2020, aggiorna le istruzioni operative per la ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19. 
Viene differita di 2 giorni l’apertura dei servizi online, con conseguente slittamento anche della chiusura degli stessi, al fine di poter effettuare gli adempimenti, relativi alla trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni 2019, tramite il servizio “Alpi online”, e delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, tramite il servizio “Riduzione per prevenzione”. 


I servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” saranno disponibili nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 20 maggio 2020. 


Gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti dovranno presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione senza inoltrare contestualmente il modulo di sospensione.
 

In merito alla sospensione dei versamenti di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020, a integrazione della circolare n. 11/2020, le istruzioni operative precisano che, alla luce dell’articolo 18, D.L. 23/2020, la stessa si applica a tutti i premi assicurativi, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020. 
 

La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e ne possono beneficiare i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. 


La sospensione riguarda anche i versamenti delle rate mensili di cui all’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, inclusa la prima, se scade nel periodo di sospensione. 


In attesa del servizio on line per la comunicazione delle sospensioni, è necessario che i beneficiari comunichino di avere i requisiti per usufruire della sospensione inoltrando una Pec alla sede competente.
 

13 maggio

INPS

Compilazione dell’Uniemens relativo a integrazioni salariali per Covid19

​

La Sede INPS Provinciale di Torino, a seguito di numerose richieste di chiarimenti, ha confermato quanto già indicato nel messaggio INPS n. 1775/2020 e già commentato in un precedente articolo pubblicato il 28 aprile 2020 relativamente al conguaglio nei flussi Uniemens dei trattamenti di integrazione salariale relativi all’emergenza da Covid19, anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

 

Pertanto, si conferma che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

 

Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti dei tetti di utilizzo previsti per le integrazioni salariali (CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza l’INPS conferma che devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso, ovvero:

 

  • L038 “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”;

  • L001 “Conguaglio assegno ordinario”;

 

e le modalità operative di conguaglio sono quelle già indicate dall’Istituto nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n. 170/2017, alla cui lettura si rimanda.

 

Per le integrazioni salariali che superano i limiti dei tetti di utilizzo previsti o perché (nel solo caso dell’assegno ordinario) hanno da più di 5 e fino a 15 dipendenti, essendo gli oneri coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio seguenti:

 

  • Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 e ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020

 

CIGO - articolo13, comma 1, del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020). Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> di DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L048”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice di nuova istituzione “L068”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>. In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

 

Assegno ordinario - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti (paragrafi A e C della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020). In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR” già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”. Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo. Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo. A tal fine, le aziende autorizzate all’assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale “L003”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinarioai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice causale di nuova istituzione “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art.19 e 21 del decreto legge n. 18/2020”. Le aziende autorizzate all’assegno ordinario e iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale “L005”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 9/2020”. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

 

  • Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 9/2020 (paragrafo B della circolare n. 38/2020) e ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (paragrafo B della circolare n. 47/2020) Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L049”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il nuovo codice causale “L069” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020” e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’ autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 20 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

 

  • Assegno ordinario ai sensi dell‘articolo 21 del D.L. n.18/2020                                                                                                     
    I datori di lavoro interessati, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, utilizzeranno le modalità operative relative all’assegno ordinario di cui al precedente punto. In particolare, valorizzeranno il codice causale “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art. 19 e 21 del decreto-legge n. 18/2020”.

bottom of page