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20 settembre 2022

Bonus energetici a favore delle imprese

Estesi al terzo trimestre 2022 i contributi straordinari, sottoforma di credito d’imposta, per l’acquisto di elettricità e gas naturale

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È stato disposto il prolungamento dei ristori, istituiti sin dall’inizio dell’anno corrente, per contrastare il cosiddetto “rincaro delle bollette”.

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Per meglio comprendere questo ulteriore intervento normativo sul tema, prima di tutto, occorre ripartire dalla corretta individuazione dei beneficiari delle misure in esame (già delineati con le precedenti informative a commento dei bonus energetici relativi al primo semestre 2022), distinguendosi come in passato tra cosiddette:

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  1. “imprese ENERGIVORE”;

  2. “imprese GASIVORE”;

  3. “imprese NON energivore o gasivore”, aventi determinati requisiti minimi, diverse dalle precedenti.

Vediamo nel dettaglio le singole situazioni.

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1. IMPRESE “ENERGIVORE”

Alle imprese cosiddette “Energivore”, i cui costi per kW della componente energetica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 (ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), hanno evidenziato un incremento del costo per kW superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggior oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

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È necessario, quindi, che la media netta riferita al SECONDO TRIMESTRE 2022 ecceda di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al SECONDO TRIMESTRE 2019.

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Il beneficio è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenute per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel terzo trimestre 2022: in tal caso, l’incremento della spesa per kW di energia elettrica prodotta/autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa a tal fine; il relativo credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

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2. IMPRESE “GASIVORE”

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas naturale, viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sottoforma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS (Marcato Infragiornaliero) pubblicati dal GME (Gestore dei mercati energetici), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Occorre accertare, dunque, che la media riferita al SECONDO TRIMESTRE 2022 ecceda di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al SECONDO TRIMESTRE 2019.

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3. IMPRESE “NON ENERGIVORE”

Per accedere al sussidio in questione occorre che le imprese:

  1. risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle cosiddette “IMPRESE ENERGIVORE” (di cui al decreto Mi.S.E. – Ministero dello Sviluppo Economico – del 21 dicembre 2017);

  2. siano DOTATE di CONTATORI di energia elettrica di POTENZA DISPONIBILE PARI o SUPERIORE a 16,5 KW;

  3. abbiano riscontrato un incremento del prezzo della mera componente energetica ovvero del costo per kWh, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (pertanto, la media netta riferita al SECONDO TRIMESTRE 2022 deve eccedere di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al SECONDO TRIMESTRE 2019).

In presenza degli elementi sopraesposti, è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto).

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4. IMPRESE “NON GASIVORE”

Per accedere all’agevolazione in commento, occorre che le imprese:

  1. risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle cosiddette “IMPRESE GASIVORE” (di cui all’articolo 5 del D.L. 1° marzo 2022, cosiddetto “DECRETO ENERGIA/BOLLETTE”);

  2. IMPIEGHINO GAS NATURALE per USI ENERGETICI DIVERSI da QUELLI TERMOELETTRICI;

  3. abbiano riscontrato un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (G.M.E.), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (ovvero la media riferita al SECONDO TRIMESTRE 2022 deve eccedere di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al SECONDO TRIMESTRE 2019).

 

In presenza di tali aspetti caratteristici, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

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Si rende inoltre noto che (anche per il periodo in commento, così come per il precedente), a vantaggio delle cosiddette “imprese NON Energivore e Gasivore” che nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si riforniscano di energia elettrica o gas naturale dagli stessi venditori (rispettivamente, di energia elettrica o gas naturale ovvero fornitore unico) da cui si rifornivano nel secondo trimestre dell’anno 2019, i venditori in parola (di energia elettrica o gas naturale ovvero fornitore unico), entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spettano i bonus, sono tenuti ad inviare ai propri clienti, su richiesta di quest’ultimi, una comunicazione in cui sia riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica in questione nonché l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in approfondimento, deve definire il contenuto della comunicazione sopra sintetizzata e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte dei venditori/fornitori.

 

Con Risoluzione numero 49 del 16/09/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per compensare, tramite delega di versamento da presentare attraverso i canali telematici predisposti dall’Agenzia delle Entrate, i crediti d’imposta sopraelencati, relativi al terzo trimestre 2022 in oggetto, la cui codifica/descrizione viene riportata di seguito:

  • 6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 9 agosto 2022, numero 115”;

  • 6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del Decreto-Legge 9 agosto 2022, numero 115”;

  • 6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del Decreto-Legge 9 agosto 2022, numero 115”;

  • 6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del Decreto-Legge 9 agosto 2022, numero 115”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo verranno esposti nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dei bonus, nella colonna “importi a debito versati”.

È bene ricordare, a questo proposito, che, per tutti i destinatari degli aiuti in esame, il credito di imposta è:

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997);

  • escluso dalle ordinarie limitazioni afferenti alla compensazione (di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e all’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000);

  • escluso dalla formazione del reddito di impresa e dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.);

  • cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche del summenzionato effetto fiscale, non porti al superamento delle spese sostenute.

 

In merito ai contributi straordinari sopra illustrati, si ribadisce che:

  • l’utilizzo in compensazione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

  • è ammessa la cessione, solo per intero, dei crediti d’imposta maturati dalle imprese a favore di altri soggetti (il cessionario subentra nella fruizione con gli stessi termini e modalità previsti per il cedente), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva alienazione, fatta salva la possibilità di due ulteriori trasferimenti solo se effettuati a favore di ‘soggetti vigilati’, ovvero autorizzati ad operare in ambito finanziario (banche e società appartenenti al gruppo, intermediari e assicurazioni), iscritti all’albo di appartenenza eventualmente previsto; in tale ipotesi, i contribuenti che possono avvalersi dei bonus richiedono il visto di conformità (rilasciato dai soggetti individuati/autorizzati allo scopo dalla norma, ovvero professionisti abilitati, nonché quelli iscritti nei ruoli camerali alla data del 30 settembre 1993 ovvero dai responsabili dei C.A.F.) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione; il passaggio dei crediti d’imposta deve essere comunicato, mediante apposito modello approvato per legge, attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate .

 

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti sul tema (fiscale@apito.it).

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