27 settembre 2022
Bonus energetici
Estensione e innalzamento per i mesi di ottobre e dicembre 2022
Il Legislatore è nuovamente intervenuto, prolungando i ristori istituiti sin dall’inizio dell’anno corrente, per contrastare il cosiddetto “rincaro delle bollette”.
In estrema sintesi, con l’articolo 1 del Decreto-Legge n. 144/2022 (cosiddetto “DECRETO AIUTI-TER”) in attesa di conversione, i bonus energetici sono stati prorogati e incrementati per i mesi di ottobre e novembre prossimi.
Per meglio comprendere questi ulteriori interventi normativi sul tema, prima di tutto, occorre ripartire dalla corretta individuazione dei beneficiari delle misure in esame (già delineati con le molteplici e precedenti informative), distinguendosi come al solito tra cosiddette:
1. “imprese ENERGIVORE”;
2. “imprese GASIVORE”;
3. “imprese NON energivore o gasivore”, aventi determinati requisiti minimi, diverse dalle precedenti.
1. IMPRESE ENERGIVORE
Alle imprese cosiddette “Energivore”, i cui costi per kW della componente energetica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 (ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), hanno evidenziato un incremento del costo per kW superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggior oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
È necessario, quindi, che la media netta riferita al TERZO TRIMESTRE 2022 ecceda di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al TERZO TRIMESTRE 2019.
Il beneficio è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenute per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel periodo agevolato: in tal caso, l’incremento della spesa per kW di energia elettrica prodotta/autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa a tal fine; il relativo credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
2. IMPRESE NON ENERGIVORE
Per accedere al sussidio in questione occorre che le imprese:
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risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle cosiddette “IMPRESE ENERGIVORE” (di cui al decreto S.E. – Ministero dello Sviluppo Economico – del 21 dicembre 2017);
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siano DOTATE di CONTATORI di energia elettrica di POTENZA DISPONIBILE PARI o SUPERIORE a 4,5 KW;
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abbiano riscontrato un incremento del prezzo della mera componente energetica ovvero del costo per kWh, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (pertanto, la media netta riferita al TERZO TRIMESTRE 2022 deve eccedere di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al TERZO TRIMESTRE 2019).
In presenza degli elementi sopraesposti, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi in questione (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto).
3. IMPRESE GASIVORE
A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas naturale, viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sottoforma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi sovvenzionati, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS (Marcato Infragiornaliero) pubblicati dal GME (Gestore dei mercati energetici), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Occorre accertare, dunque, che la media riferita al TERZO TRIMESTRE 2022 ecceda di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al TERZO TRIMESTRE 2019.
4. IMPRESE NON GASIVORE
Per accedere all’agevolazione in commento, occorre che le imprese:
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risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle cosiddette “IMPRESE GASIVORE” (di cui all’articolo 5 del D.L. 1° marzo 2022, cosiddetto “DECRETO ENERGIA/BOLLETTE”);
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IMPIEGHINO GAS NATURALE per USI ENERGETICI DIVERSI da QUELLI TERMOELETTRICI;
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abbiano riscontrato un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (M.I.-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (G.M.E.), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (ovvero la media riferita al TERZO TRIMESTRE 2022 deve eccedere di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al TERZO TRIMESTRE 2019).
In presenza di tali aspetti caratteristici, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel bimestre assistito dallo Stato.
Riassumendo:
È bene ricordare, a questo proposito, che, per tutti i destinatari degli aiuti in esame, il credito di imposta è:
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utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997);
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escluso dalle ordinarie limitazioni afferenti alla compensazione (di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e all’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000);
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escluso dalla formazione del reddito di impresa e dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.);
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cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche del summenzionato effetto fiscale, non porti al superamento delle spese sostenute.
Da ultimo, in merito ai contributi straordinari sopra illustrati, si ribadisce che:
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per i primi tre trimestri 2022 l’utilizzo in compensazione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
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per i mesi di ottobre e novembre 2022, l’utilizzo in compensazione deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2023;
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è ammessa la cessione, solo per intero, dei crediti d’imposta maturati dalle imprese a favore di altri soggetti (il cessionario subentra nella fruizione con gli stessi termini e modalità previsti per il cedente), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva alienazione, fatta salva la possibilità di due ulteriori trasferimenti solo se effettuati a favore di ‘soggetti vigilati’, ovvero autorizzati ad operare in ambito finanziario (banche e società appartenenti al gruppo, intermediari e assicurazioni), iscritti all’albo di appartenenza eventualmente previsto; in tale ipotesi, i contribuenti che possono avvalersi dei bonus richiedono il visto di conformità (rilasciato dai soggetti individuati/autorizzati allo scopo dalla norma, ovvero professionisti abilitati, nonché quelli iscritti nei ruoli camerali alla data del 30 settembre 1993 ovvero dai responsabili dei C.A.F.) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione; il passaggio dei crediti d’imposta deve essere comunicato, mediante apposito modello approvato per legge, attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate .
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti sul tema (fiscale@apito.it).