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Lavoro - Sindacale

Il Servizio Sindacale API Torino fornisce consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro e assistenza nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e con gli Enti ministeriali. In particolare il Servizio segue le imprese nella gestione delle vertenze di lavoro individuali e collettive, fornisce consulenza nell’applicazione dei CCNL e in materia di legislazione del lavoro. Inoltre, viene fornita consulenza nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CDS, procedure di licenziamento collettivo, FIS) e nell’avvio delle singole procedure.

Per informazioni - sindacale@apito.it - Tel 011.4513.248
Archivio Lavoro - sindacale
Aggiornamenti dal 6 al 26 marzo 2020
ULTIMI AGGIORNAMENTI

26 ottobre

Ulteriori misure in materia di tutela del lavoro

Contenute nel Decreto Legge 21 ottobre 2021 n° 146

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Sono state introdotte ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Le misure sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 252 del 21 ottobre e in particolare nel Decreto Legge 21 Ottobre 2021 n° 146, in vigore dal 22 ottobre 2021.

Ecco qui di seguito la sintesi delle principali novità normative in materia di Lavoro introdotte nell’art. 11 del suddetto Decreto Legge, con specifico riferimento ad alcuni  trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 ed al corrispondente regime del divieto di licenziamento.

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ART. 11 – MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO

Nuovo periodo di assegno ordinario e cassa in deroga Covid (commi 1 e 3)

I datori di lavoro di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto Legge n° 41/2021, convertito dalla Legge n° 69/2021 (“Decreto Sostegni”) ([1]) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi al 22/10/2021), domanda di concessione dei trattamenti di assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge n° 18/2020, convertito dalla Legge n° 27/2020 e successive modificazioni ([2]), per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.
 

Le suddette nuove 13 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dalla normativa emergenziale di cui al “Decreto Sostegni” decorso il periodo autorizzato.


Nuovo periodo di  cigo covid secondo specifici codici Ateco (commi 2 e 3)

Per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici ATECO 13, 14 e 15, – già indicati nell’art. 50-bis comma 2, del Decreto Legge n° 73/2021, convertito dalla Legge n° 106/2021 – “Decreto Sostegni Bis” – ([3])  è previsto un ulteriore periodo di CIGO COVID  per i lavoratori in forza alla data del 22/10/2021 (data di entrata in vigore del decreto legge), per una durata massima di 9 settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.

Le suddette nuove 9 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro destinatari decorso il periodo autorizzato.

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Termini di presentazione della domanda (commi 4 e 5)

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Legge n° 146/2021 in esame sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
 

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, e quindi al 30 novembre 2021.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater del Decreto Legge n° 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
 

Divieto di licenziamento ed eccezioni (commi 7 e 8)

Per i datori di lavoro che presentino la domanda di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2 è previsto per la durata di fruizione del trattamento richiesto il divieto di licenziamento per motivo oggettivo, sia individuale che collettivo, nonché la sospensione delle eventuali procedure pendenti.
 

Restano, peraltro, confermate le eccezioni al suddetto divieto di licenziamento, già previste dalla precedente normativa emergenziale:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;

  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ([4]), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di NASPI;

  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati in questo articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.

 

[1] Sul quale è possibile leggere l’articolo pubblicato su questo Sito in data 23 marzo 2021.

[2] L’evoluzione della normativa di emergenza in materia di lavoro a partire dal Decreto “Cura Italia” del Marzo 2020 è stata esaminata in una serie di articoli pubblicati sul Sito www.supportoemergenzepmi.org  nell’Area Lavoro-Sindacale.

[3] Sul quale è possibile leggere l’articolo pubblicato su questo Sito in data 30 luglio 2021.

[4] Con il Messaggio n° 689 del 17 febbraio 2021 l’INPS ha chiarito che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsto dalle norme di legge quale eccezione al divieto di licenziamento, il suddetto accordo collettivo possa essere sottoscritto anche da una sola delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ferma restando la necessità della formale adesione a tale accordo da parte del lavoratore.

31 agosto

Green Pass e mense aziendali, cosa fare

La situazione dopo la FAQ del Governo del 14 Agosto 2021

L’applicazione del Green Pass nei contesti aziendali costituisce un adempimento delicato e complesso che va gestito con grande attenzione. Sul tema, qui di seguito la comunicazione effettuata dal Direttore Generale di API Torino.

Cliccare QUI per scaricare la comunicazione in formato Pdf

Cliccare QUI per scaricare il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 2021 – Gestione degli spazi comuni (mensa, distributori di bevande e/o snack)

30 luglio

Il Decreto “Sostegni-bis” è diventato legge, le novità per il lavoro

Confermate le disposizioni in materia di integrazioni salariali e regime del divieto di licenziamento. Novità sulle causali nei contratti a termine

Il Decreto “Sostegni-bis” è stato convertito in legge. Nel Supplemento Ordinario n° 25/l alla Gazzetta Ufficiale n° 176 del 24/7/2021 è stata infatti pubblicata la LEGGE 23 LUGLIO 2021 N° 106 – in vigore dal 25 luglio 2021 – con la quale è stato convertito in Legge il Decreto Legge 25/5/2021 n° 73, esaminato nel precedente articolo del 27 maggio pubblicato su questo Sito. Ecco qui di seguito la sintesi dei contenuti che riguardano i rapporti di lavoro.

Inoltre, le previsioni in materia di tutela del lavoro di cui al Decreto Legge 30/6/2021 n° 99 (esaminato nel precedente articolo del 20 luglio pubblicato su questo Sito) sono state inserite nel corpo della suddetta legge di conversione.

Per effetto della previsione di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n° 106/2021 il suddetto Decreto Legge n° 99/2021 e’ abrogato.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi e  i  rapporti   giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo decreto-legge 30 giugno 2021 n° 99.
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DI ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE E REGIME DEI LICENZIAMENTI PER GUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ARTICOLO 40)
 

Sono state confermate le seguenti misure:

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  • Nuova ipotesi di CIGS in deroga (comma 1)

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legislativo n° 148/2015, i datori di lavoro privati rientranti nel campo di applicazione della CIGO ([1]), che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 % rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto (26/5/2021) finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di CIGS in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 % dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto in applicazione dei suddetti accordi è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali  e la relativa contribuzione figurativa.

In relazione ai suddetti trattamenti, a carico dei datori di lavoro non è previsto alcun contributo addizionale.

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  • ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021 (COMMA 3)

I datori di lavoro privati rientranti nel campo di applicazione della CIGO (vedere Nota 1) che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria ([2]) a seconda del rispettivo campo di applicazione, ai sensi degli articoli 11 e 21 del Decreto Legislativo n° 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

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  • REGIME DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (COMMI 4 E 5)

Confermato il divieto di licenziamento, individuale e collettivo, per i datori di lavoro che presentino le domande di integrazione salariale (CIGO o CIGS) di cui agli articoli 11 e 21 del Decreto Legislativo n° 148/2015 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

Restano, altresì, confermate le eccezioni, già previste dalla precedente normativa emergenziale (cessazione definitiva dell’attività di impresa, anche conseguente alla messa in liquidazione della società; accordo collettivo aziendale, fallimento)

Sono state, inoltre, confermate le previsioni del Decreto Legge “Sostegni-bis” riguardanti gli ammortizzatori sociali non più con causale Covid-19, ma comunque alternativi e “speciali” rispetto agli ordinari ammortizzatori di cui al Decreto Legislativo n° 148/2015.

Nell specifico, sono state confermate le disposizioni relative ai seguenti strumenti, introdotti nel Decreto Legge n° 73/2021, in merito ai quali si rimanda alla lettura dell’articolo del 27 maggio 2021 pubblicato su questo Sito:

  • Contratto di espansione (art. 39)

  • Contratto di rioccupazione (art. 41)

  • Proroga CIGS per cessazione (art. 45)

 

NOVITA’ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE
 

Ulteriore trattamento di CIGS (Art. 40-BIS, comma 8)

A fronte dell’abrogazione espressa del Decreto Legge n° 99/2021, la previsione già contenuta nell’art. 4, comma 8, del predetto decreto legge, è stata inserita nella legge di conversione al fine di confermarne la vigenza.

Pertanto, anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legislativo n° 148/2015 è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del suddetto Decreto Legislativo n° 148/2015 per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Per tali datori di lavoro resta vigente fino al 31/12/2021 il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivo oggettivo, con le eccezioni già previste dalla precedente normativa emergenziale.

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Modifiche in materia di contratti a tempo determinato (Art. 41-bis)

E’ stata introdotta una rilevante modifica all’articolo 19 del Decreto Legislativo n°81/2015 con rifermento alle causali dei contratti a tempo determinato.

Come noto, secondo l’art. 19 la durata di un contratto a termine può superare i 12 mesi, comunque fino a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

  2. b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La Legge n° 106/2021 in esame ha aggiunto le seguenti disposizioni:

  • lettera b-bis) à specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n° 81/2015 (ovvero i contatti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria);

  • comma 1.1. à Il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) fino al 30 settembre 2022.

 

Nuova ipotesi di Cigo Covid secondo specifici codici Ateco e Proroga divieto di licenziamento tali settori (Art. 50-BIS)

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A fronte dell’abrogazione espressa del Decreto Legge n° 99/2021, le previsione già contenute nell’art. 4, commi 2-4-5, del predetto decreto legge, sono state inserite nella legge di conversione al fine di confermarne la vigenza.

Pertanto, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici ATECO 13, 14 e 15, è confermato l’ulteriore periodo di CIGO COVID dal 1° luglio 2021, per i lavoratori in forza alla data del 30/6/2021, per una durata massima di 17  settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 senza alcun contributo addizionale.

Per i suddetti datori di lavoro è prorogato fino al 31 ottobre 2021 il divieto di licenziamento per motivo oggettivo, sia individuale che collettivo, nonché la sospensione delle eventuali procedure avviate alla data del 23/2/2020, con le eccezioni già previste dalla precedente normativa emergenziale.

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Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.

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[1] Art. 10  D.LGS N° 148/2015 – CAMPO DI APPLICAZIONE CIGO

La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
1. imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
2. cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
3. imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
4. cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
5. imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
6. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
7. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
8. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
9. imprese addette all’armamento ferroviario;
10. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
11. imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
12. imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
13. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[2] Art. 20  D.LGS N° 148/2015 – CAMPO DI APPLICAZIONE CIGS

A) La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
– imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
– imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente [Si ha influsso gestionale prevalente quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori];
– imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
– imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
– imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
– imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
– imprese di vigilanza.
B) La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
– imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
– agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
C) La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:
– imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
– partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, entro determinati limiti di spesa a condizione che risultino iscritti in un apposito registro.

23 marzo

Lotta al Covid-19: lavoro, cosa dice il Decreto Sostegni

Interventi in materia di ammortizzatori sociali, regime dei licenziamenti e contratti a termine
 

Nella Gazzetta Ufficiale n° 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41, in vigore dal 23 marzo 2021, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (cosiddetto “Decreto Sostegni”).

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Ecco qui di seguito il panorama delle principali novità normative in materia di Lavoro introdotte nel Titolo II del suddetto Decreto Legge, con specifico riferimento agli ammortizzatori sociali, al regime del divieto di licenziamento ed alla proroga dei contratti a tempo determinato.

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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 8, commi  da 1 a 6)

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Nuove durate dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi al 23/3/2021), una domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modificazioni ([1]), secondo le modalità e durate qui die seguito schematizzate:

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CIGO
MASSIMO 13 SETTIMANE
dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021

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FIS – CASSA IN DEROGA
MASSIMO 28 SETTIMANE
dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021

 

Per i suddetti ammortizzatori sociali COVID non è dovuto alcun contributo addizionale.

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Termini di presentazione della domanda

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Legge n° 41/2021 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

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In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, e quindi al 30 aprile 2021.

​

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater del Decreto Legge n° 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 8, commi 9-10-11)

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Fino al 30 giugno 2021 restano preclusi per tutti i datori di lavoro:

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  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;

  • indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (c.d. Procedura Fornero presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro).

 

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 le suddette procedure di licenziamento individuale e collettivo saranno ulteriormente bloccate solo per i datori di lavoro che faranno ricorso alle 28 settimane di Assegno ordinario o di Cassa in Deroga.

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Tenuto conto della delicatezza del tema e del fatto che i contenuti del Decreto Legge n° 41/2021 potrebbero essere modificati nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, si invitano le aziende associate a contattare il Servizio Sindacale dell’Associazione per i necessari approfondimento sull’argomento.

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Eccezioni

Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

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  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;

  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ([2]), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di NASPI;

  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

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Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)

Con l’ennesimo intervento sull’articolo 93 del Decreto Legge n° 34/2020, convertito nella legge n° 77/2020 (Decreto “Rilancio”) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il regime, introdotto dall’art. 8 del Decreto Legge n° 104/2020, convertito nella Legge n° 126/2020 (Decreto “Agosto”), secondo cui, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n° 81/2015.

Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù dei precedenti interventi normativi di analogo tenore.

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Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.

 

[1] L’evoluzione della normativa di emergenza in materia di lavoro a partire dal Decreto “Cura Italia” del Marzo 2020 è stata esaminata in una serie di articoli pubblicati sul Sito www.supportoemergenzepmi.org  nell’Area Lavoro-Sindacale.

​

[2] Con il Messaggio n° 689 del 17 febbraio 2021 l’INPS ha chiarito che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsto dalle norme di legge quale eccezione al divieto di licenziamento, il suddetto accordo collettivo possa essere sottoscritto anche da una sola delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ferma restando la necessità della formale adesione a tale accordo da parte del lavoratore.

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1 dicembre
Decreto “Agosto” e Decreto “Ristori”

Ulteriori indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
 

Con la Nota 963 del 5 novembre scorso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha diramato ulteriori indicazioni operative ([1]) sulle disposizioni di principale interesse contenute nel Decreto Legge n° 104/2020, convertito nella Legge n° 126/2020 ([2]) (il cosiddetto Decreto “Agosto”) e nel più recente Decreto Legge n° 137/2020 (il cosiddetto Decreto “Ristori”) ([3]).

Nell’invitare le Aziende associate alla lettura della Nota in esame, se ne riportano i principali chiarimenti relativi alla disciplina dei contratti a termine e di somministrazione ed al regime del divieto di licenziamento.
 

Art. 8 Decreto Legge n° 104/2020 (convertito da Legge n° 126/2020) – Proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione.

La legge di conversione n° 126/2020 ha introdotto il nuovo comma 1 bis all’art. 93 della Legge n°  77/2020 (conversione in legge del decreto legge n° 34/2020, Decreto “Rilancio”) in materia di somministrazione a termine, con il quale è stato modificato l’articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo n° 81/2015.

Sulla base di tale nuova norma di legge, come precisato nella Nota in esame, fino al prossimo 31 dicembre 2021 in tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi anche non continuativi senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale possibilità è concessa alla duplice condizione che il lavoratore abbia stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione.

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Art. 14 Decreto Legge n° 104/2020 (convertito dalla Legge n° 126/2020) e art. 12 Decreto Legge n° 137/2020 – Divieto di licenziamento.

Nella Nota in esame, l’INL ripercorre gli ultimi interventi legislativi in materia di licenziamenti operati dalla normativa di emergenza.

La legge di conversione n° 126/2020 ha abrogato la possibilità di procedere alla revoca dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo eventualmente effettuati nell’anno 2020 (precedentemente prevista dall’art. 14, 4° comma, del Decreto “Agosto”, mentre l’art. 12 del  Decreto Legge n° 137/2020 è nuovamente intervenuto sul regime di divieto di licenziamento già previsto fin dal Decreto Legge n° 18/2020 (cd Decreto “Cura Italia”), prorogandolo fino al 31 gennaio 2021.
Nello specifico, il comma 9 preclude l’avvio delle procedure collettive di cui alla legge n° 223/1991 e proroga la sospensione di quelle già iniziate successivamente alla data del 23 febbraio, salvaguardando esclusivamente le ipotesi in cui il personale interessato venga riassunto dall’impresa subentrante in forza di un cambio appalto.


Resta inibito, per lo stesso arco temporale, anche il licenziamento individuale posto in essere dai datori di lavoro ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 604/1966 e sono altresì sospese le procedure previste dall’art. 7 della medesima legge.

Inoltre, in analogia a quanto già contenuto nell’art. 14, comma 3, del Decreto legge n° 104/2020, sono state confermate le esclusioni dal predetto divieto.


Contestualmente, l’art. 12 del Decreto Legge n° 137/2020 disciplina la fruizione della cassa integrazione per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per una durata massima di sei settimane dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021 e regola la fruizione, alternativa al trattamento di integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.


In particolare, è possibile fruire dell’esonero contributivo, dal quale sono comunque esclusi i versamenti dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.


Il comma 15, infine, dà facoltà ai datori di lavoro che hanno presentato richiesta di esonero ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n° 104/2020 alla rinuncia della parte di esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.

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Il Servizio Sindacale dell’Associazione resta come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

[1] Le prime indicazioni operative fornite in materia sono state oggetto della precedente Nota 713 del 16/9/2020, esaminata nell’ articolo pubblicato su questo Sito in data 24 settembre 2020.

[2] Per un panorama complessivo sulle novità introdotte in materia di lavoro dal “Decreto Agosto” si vedano gli articoli pubblicati su questo Sito rispettivamente in data 26 agosto 2020 e 23 ottobre 2020.

[3] Sulle novità in materia di lavoro introdotte dal “Decreto Ristori” vedasi l’articolo pubblicato su questo Sito in data 2 novembre 2020.

2 novembre

Lavoro, nuovi interventi in materia di ammortizzatori sociali e proroga divieto di licenziamento

Cosa prevede il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n° 137 ("Decreto Ristori")

 

Nella Gazzetta Ufficiale n° 269 del 28 ottobre 2020 è stato  pubblicato il DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE N° 137, in vigore dal 29 ottobre 2020, che ha  introdotto misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (il cosiddetto “Decreto Ristori”).

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Si propone qui di seguito la sintesi delle principali novità normative in materia di lavoro introdotte nel Titolo II, con specifico riferimento agli ammortizzatori sociali ed al regime del divieto di licenziamento.

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NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 12, commi da 1 a 6)

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Durata dei nuovi trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD) di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modificazioni ([1]), per una secondo le seguenti modalità.

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Le nuove 6 settimane di cui al nuovo decreto devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

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Con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

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I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Legge n° 104 del 2020, convertito nella Legge n° 126/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove 6 settimane del Decreto “Ristori”.

 Le nuove 6 settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro:

  • ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al Decreto Agosto, decorso il periodo autorizzato;

  • appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Contributo addizionale

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle nuove 6 settimane  versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  1. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

  2. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che:

  • hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;

  • hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;

  • appartengono ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

 

Ai fini dell’accesso alle nuove 6 settimane il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.

Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

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Termini di presentazione della domanda

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Legge n° 137/2020 devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

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In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, ovvero entro il 30 novembre 2020.

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In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 12, commi 9-10-11)

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Fino al 31 gennaio 2021 restano preclusi:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;

  • indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (c.d. Procedura Fornero presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro).

 

Eccezioni

Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;

  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di NASPI;

  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO NEL CASO DI QUARANTENA SCOLASTICA O DIDATTICA A DISTANZA (ART. 22)

L’art. 22 del Decreto “Ristori”, modificando il comma 3 dell’art. 21-bis del Decreto “Agosto”, introdotto dalla Legge di conversione n° 126/2020 ([2]), ha previsto una nuova ipotesi di divieto di licenziamento.

Secondo la nuova previsione, nel caso in cui sia stata disposta la quarantena scolastica o la sospensione dell’attività didattica in presenza, i genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Dal contesto normativo non è chiaro se tale disposizione abbia vigenza fino al 31 dicembre 2020, come previsto dall’art. 21-bis, comma 6, della Legge n° 126/2020.

Si auspica che pervenga un chiarimento al riguardo in sede di conversione in legge.

Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.

 

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[1] L’evoluzione della normativa di emergenza in materia di lavoro dal Decreto “Cura Italia” fino alla conversione in legge del “Decreto Agosto” è stata esaminata negli articoli del 18 marzo 2020, 4 maggio 2020, 22 maggio 2020, 18 giugno 2020, 30 luglio 2020, 26 agosto 2020 e 23 ottobre 2020, pubblicati su questo Sito.

[2] Sulla quale è possibile leggere l’articolo del 23 ottobre 2020 pubblicato su questo Sito.

23 ottobre

Conversione in legge del Decreto “Agosto”

Legge 13 ottobre 2020 n° 126

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Nel Supplemento Ordinario n° 37/L alla Gazzetta Ufficiale n° 253 del 13 ottobre 2020 è stata  pubblicata la Legge 13 ottobre 2020 n° 126, in vigore dal 14 ottobre 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 14 agosto 2020 n° 104, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, esaminato in un precedente articolo a fine agosto scorso.

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Per effetto della previsione di cui all’art. 1, comma 2, della Legge di conversione sono stati espressamente abrogati alcuni precedenti decreti-legge adottati ad agosto e settembre, tra i quali il Decreto Legge 11/9/2020 n° 111 relativo al sostegno per l’anno scolastico.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti   giuridici sorti sulla base dei decreti-legge abrogati.

 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO – AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Decreto Legge 14/8/2020 n° 104, come noto, ha rimodulato i periodi di concessione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO-FIS-CIGD) per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 concedibili nell’anno 2020, neutralizzando il conteggio delle settimane richieste ed autorizzate fino al 12 luglio 2020 in virtù delle precedenti previsioni della normativa di emergenza di cui al Decreto Cura Italia (Decreto Legge n° 18/2020, convertito nella Legge n° 27/2020) ed al Decreto Rilancio (Decreto Legge n° 34/2020 convertito nella Legge n° 77/2020) ([1]).

La Legge di conversione n° 126/2020 ha nel complesso confermato le nuove misure riguardanti la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), di Assegno Ordinario (FIS) e di Cassa in Deroga (CIGD) di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto Legge n°18/2020, convertito nella Legge n° 27/2020 e successive modifiche.

Pertanto, risultano ad oggi vigenti le seguenti previsioni.

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NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 1 DECRETO LEGGE N° 104/2020 VIGENTE DOPO LA LEGGE N° 126/2020)

 

Durata dei nuovi trattamenti di integrazione salariale

E’ stata confermata la durata massima di 18 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD) di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modificazioni  per i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le complessive nuove 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e costituiscono la durata massima di ammortizzatori sociali richiedibile con causale COVID-19 nel suddetto periodo.

Sono stati altresì confermati i principi:

  • della imputabilità alle prime 9 settimane della nuova normativa dei periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Legge n° 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020;

  • del riconoscimento delle ulteriori 9 settimane solo ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.

 

Contributo addizionale

E’ stata confermata, per le ulteriori 9 settimane, la previsione del versamento, a carico dei datori di lavoro, di un contributo addizionale determinato in funzione del confronto di fatturato tra il primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, nelle seguenti misure:

  1. A) al 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

  2. B) al 18 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

  3. C) Nessun contributo è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n° 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’INPS autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.

Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’INPS e l’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

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Termini di presentazione della domanda

Con riguardo a tale aspetto si rimanda all’articolo “INPS Proroga delle scadenze dei trattamenti d’integrazione salariale” pubblicato in data 13/10/2020 su questo Sito, nell’Area Lavoro-Previdenziale.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE E DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 8 DEL DECRETO LEGGE N° 104/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N °126/2020)

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E’ stata confermata fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n° 81/2015, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi ([2])

E’ stata, inoltre, confermata l’abrogazione della proroga automatica ed obbligatoria dei contratti a termine mediante l’abrogazione espressa del comma 1-bis, precedentemente introdotto in sede di conversione dalla Legge n° 77/2020 ([3]).

In sede di conversione in legge all’articolo 8 è stato aggiunto il comma 1-bis in materia di somministrazione a termine, con il quale è stato modificato articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo n° 81/2015.

In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, in considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia e al fine di garantire la continuità occupazionale, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

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PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

(ART. 14 DEL DECRETO LEGGE N° 104/2020 VIGENTE DOPO LA LEGGE N° 126/2020)

Sono state integralmente confermate le disposizioni introdotte al riguardo dal Decreto Legge n° 104/2020, ad eccezione soltanto dell’abrogazione della possibilità di procedere alla revoca dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo eventualmente effettuati nell’anno 2020.

Pertanto, su questo aspetto, si rimanda al precedente articolo pubblicato su questo Sito il 26 agosto 2020.

 

LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI (ART. 21-BIS LEGGE N° 126/2020

Si tratta di una previsione introdotta in sede di conversione che, di fatto, recepisce il contenuto dell’art. 5 del Decreto Legge n° 111/2020 abrogato dalla legge di conversione.

Secondo tale norma, fino al 31 dicembre 2020 un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione.

 

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle suddette misure.

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LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITÀ (ART. 21-TER LEGGE N° 126/2020)

Fino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n° 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n° 81/2017.

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RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 (ART. 112)

E’ stata infine confermato, limitatamente al periodo d’imposta 2020, che l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

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Note

[1] L’evoluzione della normativa di emergenza in materia di lavoro dal Decreto “Cura Italia” alla conversione in legge del “Decreto Rilancio” è stata esaminata negli articoli del 18 marzo 2020, 4 maggio 2020, 22 maggio 2020, 18 giugno 2020 e 30 luglio 2020, pubblicati su questo Sito.

[2] Con tale previsione il Decreto Legge n° 104/2020 aveva modificato l’articolo 93 del Decreto Legge n° 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 77/2020 (Decreto “Rilancio”). Su tale argomento è possibile leggere l’articolo pubblicato su questo Sito in data 30 luglio 2020.

[3] Vedere nota precedente.

24 settembre

Decreto Legge n° 104/2020 (Decreto “Agosto”)

Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

Con la Nota 713 del 16 settembre scorso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), previa acquisizione del nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha diramato le prime indicazioni operative sulle disposizioni di principale interesse per lo stesso INL, contenute nel Decreto Legge n° 104/2020 (cd. decreto “Agosto”) ([1]).

Nell’invitare le Aziende associate alla lettura della Nota in esame, se ne riportano i principali chiarimenti relativi alla disciplina dei contratti a termine ed al regime del divieto di licenziamento.

 

Art. 8 – contratti a termine

La disposizione interviene sull’art. 93 del Decreto legge n° 34/2020, convertito nella Legge n° 77/2020, modificando integralmente il primo comma e abrogando il comma 1 bis.

Nello specifico si consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo n°  81/2015.

Sul punto, in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, l’INL ha ritenuto che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cosiddetti “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015.

Ne consegue – secondo l’INL - che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del cosiddetto periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre prossimo sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo.

La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

L’INL ha altresì ritenuto di chiarire che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del Decreto Legge n°  34/2020, sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

L’art. 8 ha abrogato il comma 1 bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del Decreto Legge n° 34/2020, che aveva disposto una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19.

Al riguardo, l’INL ritiene che la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.

Infine, l’INL ha chiarito che il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n° 81/2015 oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva resta subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 21 del medesimo decreto legislativo n° 81/2015.

 

Art. 14 – licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.

L’art. 46 del Decreto Legge n° 18/2020 (Cura Italia) , come modificato dall’art. 80 del Decreto legge n° 34/2020 (Rilancio), ha disposto il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n° 223/1991 per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso Decreto Legge n° 18/2020 sospendendo, per il medesimo periodo, le procedure avviate dal 23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s.

Analoga disposizione di divieto e di sospensione delle procedure pendenti vige per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

L’art. 14 del Decreto Legge n° 104/2020 proroga il divieto e la sospensione di cui sopra esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

  • datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso Decreto Legge;

  • datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso Decreto Legge.

La disposizione conferma, inoltre, l’esclusione del divieto per i licenziamenti per cambio appalto ed esclude altresì dal divieto i licenziamenti “motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (…)”.

Il legislatore esclude altresì dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero quando sia disposta la cessazione dell’attività. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

È infine riproposta la disposizione già introdotta nel comma 1 bis dell’art. 46 del Decreto Legge n° 18/2020 ad opera dell’art. 80 del Decreto Legge n°34/2020 concernente la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n°604/1966, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, comma 10, della Legge n° 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale ai sensi degli artt. da 19 a 22 quinquies del Decreto Legge n°18/2020 (convertito nella Legge n° 27/2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tali casi il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni e il datore di lavoro è esente da oneri e sanzioni.

Tale disposizione, precedentemente limitata ai recessi intervenuti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, viene estesa ai recessi effettuati in tutto l’anno 2020.

Salvo eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, il divieto di licenziamento, quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo di emergenziale, secondo il parere dell’INL sembra operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione.

In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo di cui all’art. 3.

 

[1] Per un panorama complessivo sulle novità introdotte dal Decreto Agosto vedasi l’articolo pubblicato su questo Sito in data 26 agosto 2020.

26 agosto

Decreto agosto, le novità in tema di ammortizzatori sociali, contratti, divieto di licenziamento e altro
 

Nel Supplemento Ordinario n° 30/L alla Gazzetta Ufficiale n° 203 del 14 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 14 agosto 2020 n° 104, in vigore dal 15 agosto 2020, che ha introdotto misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

 

Cliccando qui, il panorama delle principali novità normative in materia di Lavoro introdotte nel Capo I del cosiddetto “Decreto Agosto”, con particolare riferimento agli aspetti di natura sindacale e previdenziale riguardanti gli ammortizzatori sociali, la disciplina dei contratti a termine, il regime del divieto di licenziamento, le nuove ipotesi di esoneri contributivi e la proroga della Naspi.

30 luglio
Conversione in legge del decreto “Rilancio”

Legge 17 luglio 2020 n° 77

 

Nel Supplemento Ordinario n° 25 alla Gazzetta Ufficiale n° 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020 n° 77, in vigore dal 18 luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, esaminato nel precedente articolo del 22 maggio 2020 pubblicato su questo Sito.

Clicca qui per le principali novità.

7 luglio

Adempimenti relativi alla Legge n° 68/1999

a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

In una Nota congiunta recentemente diffusa la Regione Piemonte e l’Agenzia Piemonte Lavoro (APL)  hanno fornito importanti chiarimenti con riguardo agli adempimenti di cui alla Legge n° 68/1999,  

che prevede la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. In particolare, la Nota congiunta chiarisce gli aspetti operativi in relazione alle previsioni normative di cui ai Decreti Legge n° 18/2020 (Cura Italia) e n° 34/2020 (Rilancio) che hanno disposto la sospensione degli obblighi derivanti dalla Legge n° 68/1999.

 

Nella suddetta Nota i competenti organi regionali hanno dato atto che:  

  • dal 17 marzo al 17 maggio e successivamente fino al 20 luglio per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, sono sospesi gli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/99;

  • la sospensione riguarda gli adempimenti relativi sia ai disabili sia ai soggetti appartenenti alle altre categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. 68/99;

  • durante il periodo di sospensione è stata di diritto e di fatto congelata la situazione temporale;

  • terminato il periodo della sospensione (ossia dal 21 luglio p.v.), ciascuna azienda, fatta salva ogni futura e ulteriore indicazione degli organi preposti, si troverà nella stessa situazione antecedente l’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) e tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, saranno tenuti agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/99 e i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 7 della medesima Legge

 

Specifiche

Nei casi di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 della Legge n° 68/99 le scadenze ricadenti nel periodo sospensione torneranno a decorrere come programmato (vedi esempi infra).

La sospensione fissata ex lege dai decreti richiamati, non comporterà il mancato rispetto degli impegni assunti nè, di conseguenza, la decadenza di cui al punto 12 della DGR 24 luglio 2017, n 30-5416 in quanto la sospensione è stata prevista dal legislatore per motivi straordinari legati all’emergenza.

 

A titolo esemplificativo la Nota in esame chiarisce che, alla data di riapertura dei termini, l’azienda debba adempiere considerando il periodo di sospensione del tutto neutro e che abbia a disposizione per adempiere ad eventuali scadenze un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di inizio della sospensione e quella della scadenza per l’assunzione ricadente nel periodo sospensivo.

 

Esempi:

Caso 1

Sospensione dal 17 marzo

L’azienda aveva scadenza al 17 maggio = 60 gg

Alla data del 20 luglio

L’azienda ha 60 giorni di tempo per adempiere

 

Caso 2

Sospensione dal 17 marzo

L’azienda aveva scadenza al 1° aprile = 14 gg

Alla data del 20 luglio

L’azienda ha 14 giorni di tempo per adempiere

 

Inoltre, nel richiamare il punto 13 della D.G.R. 24 luglio 2017, n. 30-5416 la Nota ha rilevato la possibilità di rimodulazione della Convenzione in caso intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, modifichino la disciplina di attuazione del programma delle convenzioni, qualora ne sussistano oggettive e motivate ragioni (l’azienda dovrà produrre adeguata documentazione che attesti l’oggettiva impossibilità di adempiere)..
 

18 giugno

Misure urgenti in materia di cassa integrazione 

Altro aggiornamento in tema di cassa integrazione per fare fronte all’emergenza Covid-19.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n° 151 del 16 giugno 2020 è stato pubblicato il DECRETO LEGGE 16  GIUGNO 2020 N° 52, in vigore dal 17 giugno 2020, con il quale sono state introdotte ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

​

In particolare, l’art. 1 del suddetto Decreto Legge n° 52/2020 dispone quanto segue. 

​

POSSIBILITA’ DI FRUIZIONE ANTICIPATA DELLE ULTERIORI 4 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE
Con riferimento alla durata ed all’utilizzo degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza  COVID-19 nazionale”, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legge n° 18/2020,  convertito con modificazioni nella Legge n° 27/2020 e successivamente modificato dal Decreto Legge n° 34/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, e' possibile usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. 
Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti  cumulativamente.
(1)

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di integrazione salariale cui agli articoli 19 (CIGO e Assegno Ordinario) e 22 (Cassa in deroga) del Decreto legge n° 18/2020 e successive modificazioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 
In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata. 
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

La predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. 
In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.  

​

(1) Per un panorama complessivo sugli ammortizzatori sociali nel periodo emergenziale si rimanda alla lettura dei precedenti articoli pubblicati il 18 marzo 2020, 4 maggio 2020 e 22 maggio 2020.

16 giugno

Aggiornamento Cassa integrazione

Comunicato congiunto Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Con il Comunicato n° 131, diffuso sui rispettivi Siti istituzionali (Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) nella serata del 12 giugno scorso, i Ministri Catalfo e Gualtieri hanno annunciato l’uscita di un prossimo nuovo decreto “per garantire continuità della cassa integrazione”

 

Nel documento congiunto si legge: “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze stanno redigendo un decreto legge, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio dei Ministri, che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste.

Ciò permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti”.

25 maggio

Regione Piemonte, si possono attivare nuovi tirocini extra-curriculari

A seguito del decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 63 del 22 maggio scorso

 

In Piemonte torna la possibilità di attivare nuovi tirocini extra-curriculari.

 

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 63 del 22 maggio 2020 (al punto 27) consente infatti l’attivazione nel territorio regionale dei tirocini extra-curriculari in presenza, nuovi o già sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro agile, subordinatamente all’osservanza di specifiche disposizioni indicate nella norma stessa.

 

Lo ha reso noto la Regione Piemonte, con una nota pubblicata in data odierna sul proprio Sito Istituzionale. clicca QUI per leggere il documento..
 

Si precisa che il Decreto n° 63 del 22 maggio 2020 revoca e sostituisce il precedente Decreto n° 58 del 18 maggio 2020 ed ha efficacia dal 23 maggio 2020 al 14 giugno 2020.

22 maggio
Ammortizzatori sociali e altri aspetti della gestione dei rapporti di lavoro, cosa dice il Decreto Rilancio

 

Nel Supplemento Ordinario n° 21/L alla Gazzetta Ufficiale n° 128 del 19 maggio 2020 è stato  pubblicato il DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N° 34, in vigore dal 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), che è intervenuto a modificare le previsioni del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n° 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 (esaminati nei precedenti articoli del 18 marzo 2020 e del 4 maggio 2020, pubblicati su questo Sito).

Ecco qui di seguito il panorama delle principali novità normative in materia di ammortizzatori sociali e di altri aspetti della gestione dei rapporti di lavoro derivanti dall’introduzione delle nuove misure.

 

CIGO e assegno ordinario

(NUOVO ART. 19, modificato dall’art. 68 del Decreto legge n° 34/2020)

 

Durata dei trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO o di accesso all’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili nell’ambito delle risorse stanziate nell’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero del Lavoro (istituito con l’art. 22-ter introdotto dall’art. 71 del Decreto legge n° 34/2020 con una dotazione di 2.740,8 milioni di Euro per l’anno 2020).

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

 

Lavoratori beneficiari

I lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

 

Procedura sindacale

E’ stata nuovamente introdotta la procedura di consultazione sindacale, comunque semplificata rispetto a quella ordinaria disciplinata nel Decreto Legislativo n° 148/2015.

Per gli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19” l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

Riduzione dei termini di presentazione della domanda

Sono state notevolmente modificate le disposizioni relative agli aspetti procedimentali di presentazione delle domande di autorizzazione all’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Sono stati ridotti i termini di presentazione della domanda all’INPS rispetto a quanto precedentemente previsto: la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività.

Solo con riferimento alle domande relative a periodi che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato al 31 maggio 2020.

Per le domande presentate oltre i suddetti termini l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

 

Nuova procedura per le richieste di pagamento diretto

Secondo gli articoli 22-quater e 22-quinquies introdotti dall’art. 71 del Decreto Legge n° 34/2020,  le richieste di pagamento diretto della CIGO o dell’Assegno Ordinario possono essere presentate secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo relativo alla “Cassa in deroga” (v. infra).

 

Con riguardo alla CIGO ed all’Assegno Ordinario con causale “emergenza COVID-19” restano confermati i seguenti principi, già previsti dal Decreto Legge n° 18/2020 convertito nella Legge n° 27/2020:

​

  • la domanda non eÌ€ soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n° 148/2015, relativi alla transitorietà, non imputabilità e temporaneità dell’evento che ha determinato il ricorso all’ammortizzatore sociale. Ciò è coerente con l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19”;

 

  • i periodi di trattamento di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste;

 

  • all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale previsto dalla legge;

 

  • limitatamente ai periodi di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

 

 

CIGO PER LE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CIGS

(NUOVO ART. 20, modificato dall’art. 69 del Decreto Legge n° 34/2020)

 

Anche per le Aziende che al 23/2/2020 avevano in corso un trattamento di CIGS è stato previsto l’incremento delle settimane di CIGO richiedibili con la causale “emergenza COVID-19” con le stesse caratteristiche illustrate nel precedente paragrafo “Durata dei trattamenti di integrazione salariale”.

Per questa tipologia di intervento di integrazione salariale resta, peraltro, confermato quanto segue:

 

  • la concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS già in corso e questo trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro;

 

  • la concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata e il relativo periodo di CIGO concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015;

 

  • limitatamente al periodo di CIGO concesso per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

 (NUOVO ART. 22, modificato dall’art. 70 del Decreto Legge n° 34/2020)

 

Durata dei trattamenti di integrazione salariale in deroga

Anche per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione degli accordi regionali è stato previsto l’incremento di ulteriori 5 settimane di CIG  in deroga per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili nell’ambito delle risorse stanziate nell’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero del Lavoro.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

 

Lavoratori beneficiari

Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

 

Concessione e Modalità di Pagamento

L’art. 71 del Decreto Legge n° 34/2020 ha introdotto una nuova procedura di concessione e pagamento dei trattamenti di cassa in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni.

Secondo quanto previsto dall’art. 22- quater, introdotto dal suddetto art. 71, tali trattamenti saranno concessi dall’Inps a richiesta del datore di lavoro, che invierà telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

L’Inps provvederà all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

La domanda della CIG in deroga potrà essere trasmessa decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

Pagamento diretto

Secondo quanto previsto dall’art. 22-quater, 4° comma, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps.

L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro – che deve avvenire entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione - l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Per le domande a pagamento diretto riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Sospensione delle misure di condizionalità

(Art. 40, modificato dall’art. 76 del Decreto Legge n° 34/2020)

 

Sono sospesi per 4 mesi dal 17/3/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”), e quindi fino al 17 luglio 2020 diversi adempimenti, tra cui in particolare quelli relativi agli obblighi riguardanti le assunzioni obbligatorie di cui all’art. 7 della Legge n° 68/1999.

 

 

Sospensione dei licenziamenti per motivo oggettivo

(Nuovo art. 46, modificato dall’art. 80 del Decreto Legge n° 34/2020)

 

E’ stato prolungato fino al 17 agosto 2020 il divieto di licenziamento per motivo oggettivo, sia individuale ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966, che collettivo rispetto alle procedure di cui alla Legge n° 223/1991 avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sono altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della Legge n° 604/1966 (c.d. Procedura Fornero presso l’Ispettorato territoriale del lavoro).

E’ stata introdotta la possibilità per qualsiasi datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale COVID-19 a partire dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.

 

Lavoro agile

(Art. 90 del decreto legge n° 34/2020)

 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working)anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

I datori di lavoro del settore privato effettuano in via telematica le previste comunicazioni dei  nominativi dei lavoratori e della data di cessazione dello “smart working” ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Limitatamente al periodo di tempo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

 

Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

(art. 93 del decreto legge n° 34/2020)

 

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo n° 81/2015 ed in deroga all’art. 21 del medesimo decreto legislativo.

4 maggio

Le novità sindacali dalla conversione in legge del decreto “Cura Italia”

Nel Supplemento Ordinario n° 16 alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 24 aprile 2020 è stata  pubblicata la Legge 24 aprile 2020 n° 27, in vigore dal 29 aprile 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n° 18, recante: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, esaminato nel precedente articolo del 18 marzo 2020  pubblicato sul sito www.supportoemergenzepmi.org.

Ecco qui di seguito alcuni aggiornamenti.


MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO - AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sono state nel complesso confermate le misure riguardanti la richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (FIS) e di cassa in deroga (CIGD) di cui agli articoli da 19 a 22 del precedente Decreto Legge n° 18/2020.
In particolare, sono state confermate le seguenti previsioni.

 

ARTICOLO 19 – CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

  • I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attivitaÌ€ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO o di accesso all’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31  agosto 2020.

  • La presentazione della domanda all’INPS deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivitàÌ€ lavorativa.

  • La domanda non eÌ€ soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n° 148/2015, relativi alla transitorietà, non imputabilità e temporaneità dell’evento che ha determinato il ricorso all’ammortizzatore sociale. Ciò è coerente con l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19” che è ritenuta evento oggettivamente non  evitabile.

  • I periodi di trattamento di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

  • Per l’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale previsto dalla legge.

  • Limitatamente ai periodi di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

  • Nel limite delle 9 settimane e nell’anno 2020, l’Assegno Ordinario del FIS (normalmente concesso alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti) è esteso anche alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, con possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

  • Con riguardo ai lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 non è richiesta l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro (art. 1, comma 2, D. Lgs. n° 148/2015) fermo restando che, per effetto delle previsioni di cui al Decreto Legge n° 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”) è stata ampliata la platea dei destinatari comprendendo anche i lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. (vedasi al riguardo l’articolo pubblicato su questo Sito in data 

 

ARTICOLO 20 – CIGO PER AZIENDE CHE SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

  • Le aziende che al 23/2/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un trattamento di CIGS possono presentare domanda di CIGO per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a 9 settimane.

  • La concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS già in corso e questo trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. 

  • La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata e il relativo periodo di CIGO concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

  • Limitatamente al periodo di CIGO concesso per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.


ARTICOLO 21 - ASSEGNO ORDINARIO PER DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

  • I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23/2/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di Assegno ordinario per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a 9 settimane.

  • La concessione del trattamento di Assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. 

  • I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.  

  • Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie, non si applica la contribuzione addizionale  prevista dall’articolo 29, comma 8, del Decreto Legislativo n° 148/2015. 

 

ARTICOLO 22 - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Per la disciplina della Cassa in deroga nella Regione Piemonte si rimanda integralmente a quanto già pubblicato sul sito www.supportoemergenzepmi.org. Il 2 aprile 2020.


NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE
 

  • Nell’articolo 19, 2° comma, della legge 24/4/2020 n° 27, con riferimento alla cassa integrazione guadagni ed all’assegno ordinario, in sede di conversione è stato eliminato al momento il riferimento alla procedura di consultazione sindacale che prevedeva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto. 
    Si invitano le aziende che intendano fare ancora ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19 a contattare il Servizio Sindacale per un approfondimento ed una consulenza specifica relativa a questo aspetto.

  • Con l’introduzione del nuovo comma 10-bis all’articolo 19 è stata prevista la possibilità di richiedere un periodo aggiuntivo di 3 mesi di CIGO o FIS COVID-19 ai datori di lavoro o lavoratori rispettivamente con unita' produttive o residenti nei Comuni della “ex zona rossa” individuati nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020. L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

  • E’ stato inserito il nuovo articolo 19-bis quale norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine.
    Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, potranno procedere, nel medesimo periodo - e quindi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 - al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/2015 agli articoli:

    • 20, comma 1, lettera c) -  divieto di assunzione a tempo determinato.

L’apposizione di un termine alla durata di un contratto non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti sospensioni a zero ore o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

  • 21, comma 2 - intervalli temporali.

Qualora un lavoratore venga riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato ;

  • 32, comma 1, lettera c) - divieto di somministrazione. 

Il contratto di somministrazione è vietato presso unità produttive nelle quali sono operanti sospensioni a zero ore o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine.

  • Si pone, tuttavia, in evidenza che la portata applicativa di tale nuova norma presenta molteplici aspetti di criticità, sia sotto il profilo della sua retroattività rispetto all’entrata in vigore della legge di conversione, sia con riguardo alla circostanza che le  deroghe previste non modificano il regime delle causali previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo n° 81/2015 modificato nel luglio 2018 con il c.d. Decreto Dignità.
    Pertanto, si invitano le aziende a porre la massima attenzione qualora intendano procedere al rinnovo e/o alla proroga di contratti a termine durante l’utilizzo degli ammortizzatori sociali “COVID-19”, segnalando che il Servizio Sindacale dell’Associazione è a diposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

  • Confermato il divieto di licenziamento per motivo oggettivo, individuale o collettivo, fino al 15 maggio 2020 nei termini di cui all’art. 46 del Decreto Legge n° 18/2020, in sede di conversione è stata introdotta una deroga a tale divieto riferita ai contratti di appalto in relazione alle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. 

 

A conclusione del presente articolo si segnala che è allo studio del Governo un nuovo provvedimento normativo di prossima emanazione che, oltre a prevedere l’estensione dei periodi di ammortizzatori sociali “COVID-19”, potrebbe anche introdurre ulteriori novità rispetto al quadro normativo oggi risultante dalla conversione in legge del Decreto Legge n° 18/2020.

29 aprile

ENFEA Salute, assistenza sanitaria integrativa confermata

In considerazione delle ultime disposizioni in vigore ( Decreto legge 23/2020) circa la sospensione dei versamenti  fiscali e contributivi con scadenza compresa tra il 1° aprile ed il 31 maggio 2020 in favore di tutte imprese del Paese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019,  Enfea Salute ha deliberato che permane il diritto alla copertura dell’assistenza sanitaria integrativa prevista, ferma restando la corretta contribuzione nei mesi precedenti e, nei modi che saranno previsti, la corresponsione in futuro del dovuto.
 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
https://www.enfeasalute.it/wp-content/uploads/2020/04/ENFEA-SALUTE-Circolare-4-2020.pdf

22 aprile

ENFEA, Proroga parziale prestazioni straordinarie COVID-19
Sospensione dei versamenti e proroghe

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A seguito di quanto previsto dalle parti costitutive di ENFEA con l’accordo raggiunto il 17 aprile scorso, e successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo, è stata convenuta la proroga parziale delle prestazioni straordinarie, previste nella fase emergenziale Covid-19. Ecco il dettaglio di quanto deciso.

  1. Prosecuzione della sospensione del versamento della quota di adesione ad ENFEA a mezzo F24/Uniemens, anche a seguito di quanto assunto dal Governo in materia di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziale/contributiva (art.18, D.L. n°23 del 8 aprile2020), con particolare attenzione a quanto indicato rispettivamente ai commi 1) e 3).

  2. Proroga alla nuova scadenza del 03 maggio 2020 delle prestazioni straordinarie COVID-19 2A), 1B), 2B), che avevano scadenza al 31 marzo 2020; 

  3. La cessazione al 31 marzo della prestazione “1.A - PRESIDI DI SICUREZZA PER LE IMPRESE”, in considerazione di quanto previsto dall’Art. 30 del D.L. 23 del 8 aprile 2020, che prevede il trasferimento in credito d’imposta delle spese sostenute dalle imprese per tali voci.


Per tutti gli aspetti operativi e la relativa modulistica si rinvia al sito di ENFEA (www.enfea.it)
 

14 aprile

AMMORTIZZATORI SOCIALI CONNESSI AL COVID-19

Prime indicazioni interpretative del Ministero del Lavoro

  

Con la Circolare n° 38/2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che abbiano subito effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività, introdotte sia dal Decreto Legge 2/3/2020 n° 9 (istitutivo della cosiddetta “zona rossa”), sia dal Decreto Legge 17/3/2020 n° 18, il cui Capo I (Articoli da 19 a 22) ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure speciali in materia di ammortizzatori sociali (CIGO, Assegno Ordinario-FIS e Cassa integrazione in Deroga).

 

Nell’invitare le Aziende associate alla lettura della suddetta circolare, il Servizio Sindacale dell’Associazione resta come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

9 aprile

Decreto Liquidità, ampliata la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali Covid-19

​

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n° 23 all’art. 41 ha esteso l’applicazione degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (disciplinati dagli articoli 19 e 22 del Decreto Legge n° 18/2020) anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Inoltre, ha disposto che le domande di Cassa in deroga siano esenti dell’imposta di bollo.

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Con riguardo agli aspetti operativi relativi alla Cassa in deroga la Regione Piemonte ha già precisato sul proprio Sito https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/cassa-integrazione-deroga-prime-informazioni-utili che le aziende che avessero già presentato domanda di CIGD e che abbiano in forza lavoratori assunti nel suddetto periodo, non inclusi nell'istanza per il vincolo previsto in origine dal Decreto Legge n. 18/2020, possono presentare una nuova domanda di CIGD solo per i dipendenti in questione.

2 aprile

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
GLI ADEMPIMENTI OPERATIVI IN MERITO ALL’ACCORDO QUADRO 26 MARZO 2020
TRA REGIONE PIEMONTE E PARTI SOCIALI

A seguito della sottoscrizione in data 26 marzo 2020 dell’Accordo Quadro sulla CIGD, sul Sito istituzionale della Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/cassa-integrazione-deroga-prime-informazioni-utili sono state pubblicate le prime istruzioni operative per la presentazione delle domande sul sistema applicativo AMINDER, che si riportano qui di seguito, con riserva, peraltro, di fornire le eventuali ulteriori integrazioni che dovessero emergere dal confronto tra l’Istituzione e le Parti Sociali. 


DATORI DI LAVORO LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI CASSA IN DEROGA 

Possono chiedere la CIG in deroga per COVID-19:

  • i datori che hanno in forza fino a 5 dipendenti, ad eccezione delle aziende artigiane;

  • i datori con più di 5 dipendenti non coperti dal FIS o da un Fondo di Solidarietà Bilaterale

  • le imprese che non possono accedere alla CIGO (a titolo di esempio, le aziende commerciali, incluse quelle della logistica, e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti), anche nei casi in cui sospendano trattamenti di CIG Straordinaria in corso; 

  • le aziende agricole per i dipendenti a tempo determinato, o per i dipendenti a tempo indeterminato qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili per le prestazioni CISOA;

  • sono esclusi i datori di lavoro domestico.


Non possono chiedere la CIG in deroga le seguenti categorie di datori di lavoro:

  • i datori di lavoro che accedono alla CIG Ordinaria, al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o a uno dei Fondi di Solidarietà Bilaterali attivati in alcuni settori devono richiedere la CIGO o l’assegno ordinario erogato dai Fondi sopra citati;

  • la CIGO e l’assegno ordinario del FIS vanno richiesti all’INPS, l’assegno ordinario dei Fondi Bilaterali va richiesto direttamente al Fondo di appartenenza; 

  • le aziende artigiane, anche quelle con un solo dipendente, e le agenzie di somministrazione per i lavoratori operanti in aziende utilizzatrici che hanno sospeso l’attività devono rivolgersi al proprio Fondo Bilaterale, non possono in alcun caso richiedere la CIG in deroga;

  • le aziende agricole che rientrano nella disciplina della CISOA (Cassa Integrazione Salariale per gli Operai Agricoli) possono usufruire di detta prestazione per i loro dipendenti a tempo indeterminato, salvo che non abbiano raggiunto il numero massimo annuo di giornate fruibili; 

  • le aziende che hanno in corso trattamenti di CIG Straordinaria o di assegno di solidarietà presso il FIS possono sospendere tali trattamenti e sostituirli per un periodo non superiore a 9 settimane con l’erogazione della CIG Ordinaria, qualora abbiano titolo ad accedere alla CIGO, o dell’assegno ordinario, a seconda dei casi;

  • le 9 settimane, nel caso della CIGO e dell’assegno ordinario del FIS e dei Fondi di Solidarietà sono neutralizzate ai fini del computo del periodo massimo di integrazione salariale concedibile nel quinquennio, per cui Le aziende che avessero raggiunto tale limite massimo possono comunque richiedere la CIGO o l’assegno ordinario e non devono ricorrere alla CIG in deroga.

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DURATA MASSIMA CONCEDIBILE – PRECISAZIONI GESTIONALI
Il periodo massimo concedibile è di 9 settimane con decorrenza non precedente al 23 febbraio 2020. 
A fini gestionali le 9 settimane corrispondono a 63 giorni di calendario
: il sistema controlla tale durata sommando i periodi richiesti in ogni domanda, e blocca la data fine se questa cade oltre il limite dei 63 giorni.
La durata massima di ogni domanda è stabilita in 5 settimane, pari a 35 giorni di calendario, e quella minima in 5 giorni. Il sistema controlla che ogni domanda rientri entro questi termini e blocca la data fine se questa cade oltre i 35 giorni o se il periodo è inferiore a 5 giorni. Si auspica, anche per evitare di aumentare oltre misura il volume di domande da gestire, che ogni datore di lavoro presenti non più di due istanze; la prima avrà in generale natura retroattiva, potendo decorrere fin dal 23 febbraio.

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LAVORATORI DESTINATARI DELLA CIG IN DEROGA 
I lavoratori inclusi nelle domande devono risultare in forza al datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità aziendale maturata a tale data.
S sono stati assunti dopo il 23 febbraio non possono accedere alla CIGD. Il sistema controlla tale evenienza e impedisce di inserire lavoratori assunti dopo il 23 febbraio, 

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LAVORATORI "INTERMITTENTI" 
Secondo l’Accordo Quadro possono essere collocati in CIGD in base ad un calcolo delle giornate ammissibili che sono state oggetto di chiarimento nella Circolare INPS n° 47/2020, nella quale l’istituto ha precisato che “L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti”. L’integrazione salariale è ammissibile solo se il lavoratore ha risposto ad una chiamata al lavoro prima del verificarsi della causa per cui è stata richiesta la CIG; se non c’è alcuna chiamata precedente, l’accesso all’integrazione salariale non è ammissibile perché non c’è retribuzione da integrare.
Il calcolo del limite di giornate andrà fatto per ogni lavoratore intermittente in forza all’azienda con la sommatoria delle giornate di lavoro (anche in caso di periodi di assunzione discontinui) effettuate nei 12 mesi precedenti la richiesta di CIGD. S’intende come giornata quella in cui il dipendente ha risposto alla chiamata, indipendentemente dall’orario di lavoro svolto. Il dato così risultante va diviso per 12 e, arrotondato per eccesso, rappresenta il numero di giornate di CIGD riconoscibili al lavoratore per ogni mensilità, che va poi riproporzionato sul periodo massimo di nove settimane.

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Esempio di calcolo delle giornate di lavoro intermittente
Se le giornate nell’ultimo anno sono state in totale 68, sarà 68/12=5,67=6. Le giornate riconoscibili su base mensile (con un orario standard di 8 ore) saranno riportate alle nove settimane con la seguente formula: [oremese] x 63/30 (63 le giornate incluse in 9 settimane, 30 la durata standard in giornate di un mese).
In questo caso il risultato sarà 12,6 giornate, da arrotondare, sempre per eccesso, a 13, che potranno essere distribuite dal datore di lavoro come meglio crede nelle domande di CIG in deroga.

 

LAVORATORI "IN SOMMINISTRAZIONE"
I lavoratori somministrati, contrariamente a quanto riportato nell’Accordo Quadro Regionale, sottoscritto prima della pubblicazione della Circolare INPS n° 47/2020, non accedono alla CIG in deroga, ma all’assegno ordinario gestito dal loro Fondo di Solidarietà.


FERIE DEL LAVORATORE
Non è obbligatorio fare fruire ai dipendenti i periodi di ferie pregresse prima di richiedere la CIG in deroga, come specificato dall’INPS nella Circolare n° 47/2020, al punto F (“… l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza”).

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AZIENDE DA 1 A 5 DIPENDENTI: CALCOLO DEI LAVORATORI E MODULO DICHIARAZIONE
L’accordo sindacale, previsto dalla normativa, non è richiesto alle aziende fino a 5 dipendenti, che dovranno però allegare alla domanda una dichiarazione che giustifichi il ricorso alla CIGD.
Per la determinazione dell’organico a tale fine si fa riferimento all’organico totale in forza al datore di lavoro alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto, anche se operante in diverse unità operative, calcolato tenendo conto in misura proporzionale delle ore di lavoro svolte dai dipendenti part time e dai lavoratori intermittenti presenti.
E’ quindi possibile che datori di lavoro che hanno in organico 6 o più addetti possano rientrare nella soglia dei 5 dipendenti riportati a full time e risultino, quindi, esenti dalle procedure di consultazione sindacale.
Per questo specifico caso, nel modulo di dichiarazione da allegare alla domanda è presente un prospetto per il calcolo del numero di dipendenti tenendo conto dei fattori correttivi citati.
Il prospetto va compilato, seguendo le istruzioni, soltanto dai datori di lavoro che superano i 5 occupati ma che possono rientrare entro tale soglia con questa metodologia di calcolo.


AZIENDE CON PIÙ DI 5 DIPENDENTI: ACCORDI, COMMISSIONE SINDACALE E MODELLI 
I datori di lavoro che superano la soglia dei 5 dipendenti, come prima calcolata, e che non rientrino nel campo di applicazione della CIGO o dell’Assegno Ordinario FIS o dei Fondi di Solidarietà, sono tenuti ad esperire la consultazione sindacale prevista dalla normativa e ad allegare alla domanda l’accordo sindacale.
A tal fine devono inviare una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali di categoria; se queste non richiedono entro 7 giorni l’esame congiunto, possono rivolgersi per la sottoscrizione dell’accordo alla Commissione Sindacale regionale istituita dalle parti sociali che gestirà la pratica secondo le previsioni del relativo
Protocollo d’intesa sulla base del fac-simile di accordo con la commissione regionale sindacale.
La Regione, d’intesa con le parti sociali, ha predisposto un
fac-simile di verbale di accordo che si suggerisce di utilizzare nei casi in cui si addivenga all’esame congiunto.
La Regione suggerisce che l’accordo copra interamente il periodo di 9 settimane previste dalla normativa o comunque il periodo in cui il datore di lavoro prevede di completare la durata massima di CIGD. In questo modo l’accordo potrà essere allegato anche alla seconda domanda di CIGD senza richiedere un’ulteriore intesa, ciò in quanto nella domanda di CIGD il periodo di integrazione salariale richiesto e il numero di lavoratori coinvolti devono essere congruenti con quanto previsto nell’accordo.
Esemplificazioni. Se nell’accordo si prevede di richiedere la CIGD per 4 persone, nella domanda non se ne potranno inserire più di 4, pena la sua messa in “rettifica” con la richiesta di allineare i due dati. Analogamente per il periodo richiesto, la cui data di inizio non potrà essere precedente a quella riportata come data di partenza nell’accordo, né la data fine potrà eccedere quella prevista in sede sindacale.

 

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per trasmettere la domanda di CIGD alla Regione Piemonte i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura informatica denominata “AMINDER”, utilizzando la Smart Card aziendale o dell’intermediario delegato.
Tale applicativo gestionale è raggiungibile all’indirizzo
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro/servizi/463-gestione-ammortizzatori-sociali-in-deroga, sul quale è altresì reperibile il Manuale utente per la presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga. 

 

MARCA DA BOLLO
La Regione è in attesa di indicazioni specifiche dal Ministero del Lavoro, che verranno comunicate tempestivamente nella sezione dedicata.

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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro la fine del secondo mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto: ad esempio, se l’integrazione salariale inizia a marzo, l’istanza va inoltrata alla Regione entro la fine del mese di maggio. La Regione evidenzia che quanto più sollecito sarà l’invio (e il completamento della rendicontazione) tanto più tempestivamente l’istanza sarà presa in carico dalla Regione per la sua autorizzazione. 

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COMPETENZA TERRITORIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - CASISTICA

  • Se il datore di lavoro ha più unità operative sul territorio regionale interessate dalla CIGD, dovrà presentare separata istanza per ogni unità, salvo che queste non si trovino nell’ambito dello stesso Comune: in questo caso è possibile accentrare i dipendenti in una sola domanda, facente capo alla sede con il numero maggiore di occupati. L’accordo sindacale, se richiesto, potrà essere unico, tenendo conto delle competenze territoriali sindacali, indicando per ogni unità operativa il numero di dipendenti in CIGD e il periodo di riferimento, e andrà allegato in copia ad ogni singola domanda.

  • I datori di lavoro con sede legale fuori regione e unità operativa attiva solo sul territorio piemontese, dovranno presentare la domanda su Aminder, per i lavoratori in carico alla sede locale, richiedendo l’abilitazione al sistema se la gestione delle comunicazioni obbligatorie è accentrata presso la sede legale.

  • La richiesta deve essere presentata alla Regione Piemonte anche per le imprese che abbiano dipendenti operanti anche presso altre regioni, ma senza una struttura operativa di riferimento, per cui sono stati formalmente messi in carico alla sede piemontese: in questi casi la CIGD viene autorizzata dalla Regione presso cui i dipendenti sono registrati.

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AZIENDE PLURILOCALIZZATE
I datori di lavoro con unità operative site in cinque o più regioni o province autonome devono fare richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui è demandato in questi casi il riconoscimento del trattamento di CIG in deroga per conto delle Regioni interessate.
Se le unità operative sono distribuite su non più di quattro regioni o province autonome, le domande vanno inoltrate alle Regioni competenti territorialmente.


RENDICONTAZIONE DELLE ORE 
Quando la domanda è stata trasmessa con successo su Aminder, il datore di lavoro deve imputare sull’apposita sezione dell’applicativo le ore effettive di sospensione dal lavoro per ogni singolo dipendente.
Il modulo di caricamento è mensile, e non può essere compilato se non termina la mensilità, ovvero, qualora la data fine CIGD cada prima di fine mese, solo a partire dal giorno successivo a quello di scadenza.
Il sistema blocca la compilazione del secondo mese se prima non è stato consuntivato il primo mese ed è obbligatorio digitare “zero” per i lavoratori che non siano stati collocati in CIGD in quella mensilità.
Tenuto conto che la prima presentazione avrà quasi certamente carattere retroattivo, sarà possibile caricare fin da subito, una volta completata la trasmissione dell’istanza, i dati a rendiconto dei mesi di febbraio e/o marzo; se il periodo richiesto fosse già interamente trascorso, i dati sulle ore di CIG nel modulo di domanda dovrebbero coincidere con quelli dichiarati a consuntivo.
L’autorizzazione regionale viene concessa solo a consuntivo, quando la rendicontazione risulta completa, per cui gli inserimenti delle ore sul prospetto di rendicontazione devono essere effettuati tempestivamente.

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ISTUTTORIA DELLE DOMANDE FINALIZZATA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE
La Regione Piemonte istruisce le domande pervenute seguendo l’ordine cronologico di arrivo: queste vengono autorizzate quando il rendiconto è stato interamente caricato, con un provvedimento che raggruppa ogni volta un centinaio di istanze, dandone notizia ai diretti interessati e trasmettendo all’INPS in formato telematico tramite l’apposita funzionalità presente nel Sistema Informativo dei Percettori gli elenchi delle domande autorizzate, con i dati dei lavoratori coinvolti. Le istanze vengono girate alla Direzione INPS del Piemonte e smistate alle sedi INPS territoriali competenti.
Quando la sede territoriale INPS visualizza le istanze con gli estremi del provvedimento regionale, comunica via PEC a ogni datore di lavoro o suo intermediario l’avvenuta autorizzazione e il numero del provvedimento regionale.

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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 
Premesso che, per legge, la CIG in deroga viene liquidata ai lavoratori con pagamento diretto da parte dell’INPS, il numero del provvedimento regionale dovrà essere riportato sul modulo individuale “SR41” che deve essere trasmesso all’INPS come richiesta formale di pagamento.
E' necessario inviare un modulo per ogni dipendente in CIGD con l’indicazione del Codice IBAN su cui indirizzare l’importo da erogare
, a cui si associa la contribuzione figurativa valida a fini pensionistici.
In mancanza di tale adempimento, l’integrazione salariale non può essere liquidata.
I dati sulle ore da liquidare devono coincidere con quelli a consuntivo dichiarati alla Regione: in caso di discordanza, la liquidazione viene sospesa e si operano le opportune verifiche.
La modulistica SR41 deve essere trasmessa entro il termine massimo di 6 mesi dalla fine del periodo di CIGD: se il termine non viene rispettato il pagamento della prestazione e della contribuzione collegata passa in capo al datore di lavoro.

 

30 marzo
Covid-19, gli interventi straordinari di ENFEA
Dedicati ai lavoratori e alle imprese. Come fare per ottenerli

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L’ente bilaterale ENFEA ha predisposto interventi straordinari di sostegno a lavoratrici, lavoratori e imprese, ampliando la gamma e tipologia di prestazioni offerte, per far fronte all’emergenza Covid-19.  Le prestazioni straordinarie son quelle qui di seguito riportate.

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PER I LAVORATORI
INTEGRAZIONE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
ENFEA interverrà con finanziamenti alle lavoratrici e ai lavoratori (sino a 260,00 € a lavoratore), in aggiunta agli ammortizzatori sociali, in assenza o sospensione del lavoro a causa di Covid-19. Questa prestazione si aggiunge a quelle già previste e prevede l’erogazione di 10,00 €/giorno per massimo 26 giorni (certificati dall’avvenuta erogazione INPS).
Il periodo considerato è dal 23 febbraio al 31 marzo 2020.

Termine di presentazione della richiesta di contributo: 29 maggio 2020

 

CONTRIBUTO PER PERMESSO NON RETRIBUITO
Un contributo (sino a 500,00 € a lavoratore) verrà altresì erogato alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono di permessi non retribuiti.
L’importo giornaliero è pari a 18,50 € e si considerano le assenze dal 23 febbraio al 31 marzo 2020.

Termine di presentazione della richiesta di contributo: non oltre due mesi dalla scadenza del termine di diritto.

 

PER LE AZIENDE
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE SI SONO DOTATE DI PRESIDI SANITARI
Per le imprese, sono previsti interventi a parziale copertura dei costi sostenuti per gli adempimenti delle recenti leggi per la sicurezza sanitaria a prevenzione della diffusione della pandemia. Il contributo potrà coprire il 50% della spesa sostenuta, con un massimale di 1.000,00 €, per le imprese regolarmente iscritte ad ENFEA.
Le spese considerate sono al netto del contributo pubblico (D.l. n°18 del 17/03/2020) e sono parametrate secondo la dimensione aziendale:
-    Max 500,00 (cinquecento/00) € per imprese fino a 30 dipendenti
-    Max 700,00 (settecento/00) € per imprese da 31 a 150 dipendenti
-    Max 1.000,00 (mille/00) € per imprese da 151 dipendenti.
Il periodo considerato è dal 23 febbraio al 31 marzo 2020.

La richiesta del contributo può essere presentata entro il 29 maggio 2020. 

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CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANNO CONCESSO PERMESSI RETRIBUITI
Alle imprese, verrà riconosciuto un contributo in presenza di iniziative di riconoscimento di permessi retribuiti ai propri dipendenti, aggiuntivi a quanto previsto dalle leggi e dai CCNL. Il contributo potrà coprire il 60% della spesa sostenuta, con un massimale di 5.000,00 € parametrato al numero dei dipendenti:
-    Max 2.000,00 (duemila/00) € per imprese fino a 30 dipendenti;
-    Max 4.000,00 (quattromila/00) € per imprese da 31 a 150 dipendenti;
-    Max 5.000,00 (cinquemila/00) € per imprese da 151 dipendenti.
Il periodo considerato è dal 23 febbraio al 31 marzo 2020.

La richiesta del contributo può essere presentata entro il 29 maggio 2020.

 

COME RICHIEDERE LE NUOVE PRESTAZIONI
Sul sito www.enfea.it oltre ai testi degli Accordi, si può prendere visione del Regolamento. Le richieste vengono presentate dalle imprese, corredate di tutta la documentazione richiesta e nei termini temporali indicati. Tutto avviene a mezzo informatico, con la compilazione di moduli reperibili sul sito e seguendo le indicazioni che vengono date dopo l’accesso.
Le pratiche vengono elaborate dal personale di ENFEA ed autorizzate dal Comitato Esecutivo di ENFEA. Il pagamento, verificata la documentazione di supporto, avviene in circa 30-45 giorni.
La corresponsione alle lavoratrici e ai lavoratori avviene tramite l’azienda direttamente in busta paga. Le quote erogate seguono le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate per il loro trattamento fiscale/contributivo.
Le corresponsioni alle aziende sono gravate del contributo fisso del 4%. 

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A CHI SPETTANO 
Le lavoratrici e i lavoratori e le imprese coinvolte, sono quelle che applicano CCNL sottoscritti dalle Associazioni di categoria Confapi: UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM Laterizi, CONFAPI ANIEM Lapidei, CONFAPI ANIEM Cemento, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI con le Federazioni di categoria CGIL CISL UIL.
Le imprese dovranno essere regolarmente iscritte ad ENFEA, ENFEA Salute e OPNC
e dovranno aver assunto i provvedimenti per il rispetto delle direttive pubbliche impartite in materia sanitaria o per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

 

31 marzo

Covid-19, accordo ABI, governo, parti sociali per anticipazione Cig

Vale per i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ex Covid-19 e FIS (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

 

Governo, parti sociali e ABI hanno sottoscritto un accordo che stabilisce la procedura per l’anticipazione - da parte delle Banche - dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei/lle lavoratori/trici, senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività. Qui di seguito il meccanismo.

 

Come avviene
L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

 

Cosa deve fare il dipendente
Per fruire dell’anticipazione oggetto della Convenzione, i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione

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Cosa accade in caso di mancato versamento INPS
In caso di mancato versamento da parte dell’INPS o non accettazione del riconoscimento richiesto dall’impresa, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. 
In caso di non ottenimento, la Banca si rivolgerà all’impresa che:

  • in caso di impresa sotto i 15 dipendenti, verserà sul conto aperto dalla Banca gli emolumenti previsti per il lavoratore, fino a concorrenza del debito;

  • In caso di impresa sopra i 15 dipendenti, la Banca potrà richiedere l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro quindici giorni. Esso costituirà anticipazione del TFR fino a concorrenza del debito. Nei moduli che in questo caso vengono presentati a tal fine, il lavoratore avrà accettato, firmando, queste eventuali previsioni.


E’ possibile consultare il testo dell’accordo leggendo la news Covid-19 - 31 marzo 2020 - Accordo ABI/Parti sociali per anticipo Cig  QUI.

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Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Credito e Finanza di API Torino.

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18 marzo
Covid-19, le misure che riguardano i rapporti di lavoro

 

IL DECRETO LEGGE n. 18 DEL 17 MARZO 2020 PUBBLICATO NELL’EDIZIONE STRAORDINARIA N. 70 DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 17 MARZO 2020 INTRODUCE ALCUNE IMPORTANTI MISURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI  RAPPORTI DI LAVORO: ECCONE UNA PRIMA SINTESI.


Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Capi I - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

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Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale  e assegno ordinario
(ART. 19)

 

  • I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attivitaÌ€ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO o di accesso all’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane, continuative o frazionate, comunque entro il mese di agosto 2020.

  • E’ prevista una procedura di consultazione sindacale diversa rispetto a quella ordinaria  disciplinata nel Decreto Legislativo n° 148/2015. Per le misure richieste ai sensi del nuovo decreto legge l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.  Al riguardo, l’Area Lavoro renderà note le modalità di espletamento della suddetta procedura.

  • Sono allungati i termini di presentazione della domanda all’INPS, che deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivitàÌ€ lavorativa.

  • La domanda non eÌ€ soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n° 148/2015, relativi alla transitorietà, non imputabilità e temporaneità dell’evento che ha determinato il ricorso all’ammortizzatore sociale. Ciò è coerente con l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19”.

  • I periodi di trattamento di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

  • Solo per l’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale previsto dalla legge.

  • Limitatamente ai periodi di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

  • Nel limite delle 9 settimane e nell’anno 2020, l’Assegno Ordinario del FIS (normalmente concesso alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti) è esteso anche alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, con possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

  • I lavoratori destinatari delle nuove norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesta l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro (art. 1, comma 2, D.Lgs. n° 148/2015).

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Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in
Cassa integrazione straordinaria

(art. 20)

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  • Le aziende che al 23/2/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un trattamento di CIGS possono presentare domanda di CIGO per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a 9 settimane.

  • La concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS già in corso e questo trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

  • La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata e il relativo periodo di CIGO concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

  • Limitatamente al periodo di CIGO concesso per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

 

 

Trattamento di assegno ordinario peri datori di lavoro
che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
(art. 21)

 

  • I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23/2/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di Assegno ordinario per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a 9 settimane.

  • La concessione del trattamento di Assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

  • I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.  

  • Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie, non si applica la contribuzione addizionale  prevista dall’articolo 29, comma 8, del Decreto Legislativo n° 148/2015.

 

Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
(art. 22)

 

  • Per i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed esclusi i datori di lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa.

  • L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

  • Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

  • I trattamenti di CIG in deroga sono concessi, nel rispetto dei limiti di spesa, con decreto delle Regioni, inviato all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari.

  • La CIG in deroga può essere concessa esclusivamente con il pagamento diretto da parte dell’INPS.

  • Per la Regione Piemonte la concreta operatività di questo strumento sarà disciplinata in un apposito accordo quadro tra Regione e Parti sociali in via di definizione

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Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
(art. 46)

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  • A decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n° 18/2020)  l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

  • Sempre per 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966.

 

 

Nel riservarci di fornire tempestivi aggiornamenti in funzione dell’emanazione del nuovo decreto, per qualsiasi esigenza di chiarimento le Aziende associate possono contattare la Segreteria dell’Area Lavoro, 011-4513248 oppure sindacale@apito.it

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