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Aspetti legali

Il Servizio Legale API Torino si occupa di diritto commerciale, civile, bancario, industriale, dei contratti nazionali ed internazionali, diritto amministrativo e diritto dell’energia. Il Servizio si occupa di impostare con le aziende strategie per la gestione dei contratti di impresa (distribuzione, fornitura, subfornitura, appalti nazionali ed internazionali), strategie per la gestione del credito e delle garanzie bancarie (cessione del credito, factoring, recupero del credito), i reclami alle Autorità Garanti.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

23 novembre

Green Pass, le novità

Modifiche per la verifica della certificazione per l’accesso al lavoro e trattamento dei dati personali
 

Il Governo ha approvato importanti modifiche nell’uso e nei controlli del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.
La L. 165/2021 ha infatti modificato il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 

E’ stata introdotta la possibilità che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, possa ricevere, su richiesta del dipendente, la certificazione verde con conseguente esonero del datore di lavoro di effettuare le verifiche quotidiane della certificazione per la durata di validità della stessa.
 

Dal punto di vista del trattamento dei dati personali, anche a seguito della Segnalazione al Parlamento da parte dalla Autorità Garante per la protezione dei dati personali dello scorso 11.11.2021, il datore di lavoro dovrà attuare una politica di sicurezza capace di garantire l’integrità e la privacy delle informazioni ad iniziare dalla fase di ricezione della certificazione.

Le attuali norme, quindi, prevedono due casi.
 

Se il datore di lavoro decide di ricevere la certificazione a mezzo strumentazione informatica, deve essere effettuata una verifica del rischio informatico anche tenendo in considerazione che il certificato contiene dati attinenti alla salute.

Dovranno, in particolare, essere fornite idonee istruzioni sul soggetto tenuto alla ricezione del documento informatico, sulla sua archiviazione e conservazione (avendo cura di eliminare lo stesso documento dalla casella di posta elettronica), per assicurarsi che il flusso di informazioni sia protetto da eventuali violazioni informatiche che lederebbero la privacy dei lavoratori.

Se, invece, il datore di lavoro sceglie di procedere con la spontanea consegna in formato cartaceo del Green Pass, dovrà essere garantito che la fase di consegna sia adeguatamente protetta attraverso l’adozione di misure idonee, e la conservazione sia effettuata in locali aziendali ad accesso selezionato con archivi dotati di serratura.

L’insieme di misure adottate dovrà essere inserito nel Sistema Privacy aziendale e dovrà essere, parimenti, l’aggiornato il registro dei trattamenti.

Fra gli adempimenti che il Titolare del Trattamento dovrà adottare vi è l’Informazione ex 13 del Reg. 679/2016, anche come aggiornamento a quella fornita in occasione dell’entrata in vigore della disciplina del Green Pass lo scorso 15 ottobre 2021. Su questo punto il Titolare del Trattamento ha un obbligo di legge di ricevere e conservare la certificazione e quindi è da escludere che sia da richiedere il consenso per questo specifico trattamento.
 

Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Legale di API Torino al numero 011 4513.240, oppure all’indirizzo mail legale@apito.it

27 luglio

Green Pass e attività lavorativa

Il Garante vieta il trattamento dei dati

Lo scorso 22 luglio 2021 con il  provvedimento n. 273 il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che le certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2.

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Il provvedimento è stato emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in seguito dell’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Sicilia con la quale venivano introdotte sul territorio regionale “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, “al fine di conseguire celermente nel territorio della Regione Siciliana uno standard di vaccinazione non inferiore alla quota percentuale dell’80% per tutti i target anagrafici individuati a livello nazionale” e “tenuto conto del rischio di diffusione del virus nella variante comunemente nota come “Delta”.

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In particolare con l’ordinanza appena ricordata si prevedeva il trattamento di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici e degli enti regionali, determinando limitazioni dei diritti e delle libertà individuali che possono essere introdotte solo da una norma nazionale di rango primario (cioè una legge dello Stato), previo parere dell’Autorità.

Il Garante ha rilevato alcune criticità in quanto con la già menzionata ordinanza tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza, venivano infatti “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.

A parere del Garante, tali trattamenti relativi allo stato vaccinale del personale non previsti dalla legge statale, introducono, di fatto, un requisito per lo svolgimento di determinate mansioni su base regionale, generando una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull’intero territorio nazionale.

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L’ordinanza prevedeva, inoltre, trattamenti generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, anche da parte del medico competente, non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Le norme nazionali vigenti di fatto vietano ai datori di lavoro di trattare informazioni relative alla salute, alle scelte individuali e alla vita privata dei dipendenti.

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Il Garante, in considerazione delle gravi violazioni riscontrate, ha dunque ritenuto necessario intervenire tempestivamente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, prima che tali criticità avessero modo di produrre i loro effetti, ed ha di conseguenza avvertito la Regione Siciliana e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, che, in assenza di interventi correttivi, i trattamenti di dati previsti possono violare la normativa privacy.

21 luglio
Decreto semplificazioni, le novità per gli appalti e la digitalizzazione

Aggiornamenti anche sui procedimenti e l’ambiente

 

Il Decreto Semplificazioni pubblicato lo scorso 16 luglio contiene importanti novità in materia di:

  • contratti pubblici e edilizia;

  • tempi dei procedimenti e responsabilità (responsabilità erariale, controlli della Corte dei conti e riforma del reato di abuso d’ufficio);

  • sostegno e diffusione dell’Amministrazione digitale;

  • investimenti pubblici, ambiente e “Green Economy”.

 

Il testo completo è reperibile nella G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, il D.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, meglio noto appunto, come “Decreto Semplificazioni”.

Ecco una sintesi delle novità.

 

Obiettivi del provvedimento

I 65 articoli che compongono il Decreto hanno lo scopo di dare un’accelerazione agli investimenti e alla realizzazione delle infrastrutture ma anche di introdurre una serie di semplificazioni procedurali e di sostegno e diffusione dell’Amministrazione digitale, oltre che di semplificazioni rivolte al settore dell’imprenditoria, dell’ambiente e della “Green Economy”. Tutto ciò, nell’ottica di far fronte alla crisi economica conseguente alla diffusione del “Covid-19”.

 

Novità su contratti pubblici, edilizia, procedimenti

Tra le principali novità segnaliamo l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture (elevata a 150.000 Euro) e l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con 5 inviti fino a 350.000 Euro, 10 inviti da 350.000 Euro e un milione di Euro e 15 inviti tra 1 e 5,35 milioni di Euro.

Per i contratti sopra soglia si prevede invece l’applicabilità, salvo motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione (secondo gli artt. 61 e 62 del “Codice dei Contratti” per i Settori ordinari, e gli artt. 123 e 124 per i Settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli artt. 63 e 125 del “Codice” stesso, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza).

Si segnala che, nella versione definitiva del testo, è stata introdotto un inciso che sembra però volto a contenere il ricorso a quest’ultima deroga che deve essere utilizzata, si legge, “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, non possano essere rispettati” (art. 2, comma 3).

 

Novità sugli investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti l’art. 39 ha previsto l’aumento dell’importo erogato in un’unica soluzione, anziché nelle sei precedentemente previste, della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) da100.000 €  a 200.000 € .

 

Sostegno dell’Amministrazione digitale

Sono state, poi, introdotte misure per la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda ultralarga, prevedendo procedure autorizzative semplificate per gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione.

 

Ambiente e “Green Economy”

Previste semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti esistenti alimentati da fonti di energia rinnovabile, anche quelli in corso di incentivazione e semplificazioni delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, al fine al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale.

 

Cliccando qui è possibile leggere una sintesi dei provvedimenti attualmente in vigore per fare fronte alla emergenza Covid-19 e in attesa della successiva conversione in legge.

21 luglio

Contratto di Rete ai fini di solidarietà

Impulso alla codatorialità

 

Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di attivare contratti di rete con la particolare causale “solidarietà”. La novità è contenuta nell’art.43 bis introdotto nel corso della conversione in legge del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 c.c. Decreto Rilancio (pubblicata lo scorso 18 luglio sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, Legge n. 77/2020).

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La novità

In dettaglio, il nuovo art. 43-bis del DL Rilancio integra la disciplina in materia di reti d’impresa, inserendo una nuova fattispecie di rete che consente di ricorrere al contratto di rete per finalità non solo di “crescita” ma anche solidaristiche, con l’obiettivo di mantenere i livelli di occupazione nelle filiere in crisi, favorendo altresì la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le aziende stesse.

Le reti di imprese per finalità solidaristiche consentono, quindi, alle imprese di filiere colpite da crisi economiche o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (es. epidemie, catastrofi naturali, crisi di indotti industriali), di impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, di inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi d’impresa o di assumere nuove figure professionali necessarie a rilanciare le attività nelle fasi di uscita dalla crisi, rendendo più agevole e flessibile l’utilizzo del personale nella rete attraverso il ricorso agli istituti del distacco semplificato e della codatorialità.

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Il calendario

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui sopra necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.Il 16 luglio 2020 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del DL Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020), che introduce una importante novità in tema di reti di imprese e codatorialità.

A completamento del percorso di semplificazione, è prevista una forma semplificata di pubblicità del contratto di rete di solidarietà, in deroga alle regole generali, attraverso la firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale e l’assistenza qualificata delle parti ad opera delle Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle fasi di redazione finale e sottoscrizione del contratto.

Infine, si segnala che la norma limita inizialmente la possibilità di costituire reti di impresa per finalità di solidarietà al solo 2020, ma tale previsione potrebbe essere prorogata in considerazione del probabile perdurare della crisi socio-economica da Covid-19 e dei positivi effetti che la misura potrà avere nel ridurre il ricorso agli strumenti di integrazione salariale e i casi di licenziamento dei lavoratori a rischio, con minore impatto, quindi, sui costi generali di sistema.

7 luglio

Contratti
Arriva una nuova ipotesi di mediazione
Per effetto dei provvedimenti emanati per fare fronte alla emergenza Covid-19


Uno degli ultimi provvedimenti approvati dal governo per fare fronte all’emergenza Covid-19, contiene una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria. La norma prevede che per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali che risultino in qualche modo intaccate dalle misure di contenimento assunte dal Governo in questi ultimi mesi, prima di procedere in giudizio vi sia un tentativo di mediazione. 
L’indicazione è contenuta all’art. 3, comma 1 quater, della legge 70/2020 di conversione del D.L. 28/2020 “Recante misure urgenti  per  la  funzionalità  dei  sistemi  di  intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19” pubblicata lo scorso 29 giugno 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 161.
Più in dettaglio il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda nel futuro giudizio. La norma sembrerebbe imporre il deferimento obbligatorio in mediazione con riferimento alla materia “controversie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali nelle quali si faccia questione del  rispetto delle misure di contenimento disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

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Cosa rientra nella nuova norma
Rientrerebbero nel perimetro della mediazione obbligatoria le azioni di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e le azioni di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa delle misure di contenimento, le controversie di cui si faccia questione dell’esatto adempimento da parte del debitore delle proprie obbligazioni sulle quali siano intervenute le norme sul contenimento imposte dallo Stato e ancora, tutte quelle ipotesi contrattuali in cui si discute degli effetti del mancato tempestivo recesso che non è stato possibile comunicare in tempo di emergenza. Ed è evidente che in questi casi se è l’attore a sollevare la questione nulla questio l’identificazione della materia è prontamente rilevabile e la controversia ricade nelle fattispecie oggetto della mediazione obbligatoria.  

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I dubbi
Maggiori perplessità sembrano esserci, invece, quando le questioni attinenti al lockdown vengano richiamate dal debitore in sede difensiva quando, cioè, si è già instaurato il contenzioso davanti al giudice.  Secondo alcuni in questo caso il giudice dovrebbe sospendere il giudizio è imporre alla parte attrice l’esperimento del previo tentativo di mediazione, con ovvie problematiche in punto concentrazione delle tutele,  mentre secondo altri commentatori la soluzione è da individuare dando risalto al mero riferimento della materia delle obbligazioni contrattuali, e quindi imporre il ricorso alla mediazione obbligatoria per tutte le controversie che si riferiscono a obbligazioni del periodo venutesi a realizzare nel periodo in questione, con indubbia violazione del principio di legalità. 
 

22 giugno

Accesso al credito, novità dalla conversione del Decreto Liquidità

Riguardano la garanzia Sace, la nozione di impresa in difficoltà, la destinazione del finanziamento

 

Lo scorso 6 giugno 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 la  legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha convertito il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto Decreto Liquidità). Con la conversione sono state apportate alcune modifiche di notevole importanza al Capo I dedicato alle “Misure di accesso al credito per le imprese”.


Garanzia Sace

In primo luogo si è estesa la speciale garanzia di Sace S.p.a., già prevista per la quota di 30 miliardi in favore delle PMI che occupino meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro e dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.

Il termine di preammortamento della garanzia speciale viene esteso da 24 a 36 mesi e andrà a coprire anche le cessioni di credito pro solvendo effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, verso banche e intermediari finanziari, entro limiti di importo riferiti al corrispettivo riconosciuto al cedente.

Il provvedimento di conversione ha confermato l’esclusione della garanzia per le società che controllino o siano controllate da società fittizie e per le società che controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che siano controllate, direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, intendendo per Paesi o territori non cooperativi le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Viene però precisato che tale limitazione possa essere superata se si riesca a dimostrare che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.


Nozione di impresa in difficoltà

Nella legge di conversione si è messo anche mano al rapporto fra debito e patrimonio netto funzionale per la nozione di impresa in difficoltà introducendo un riferimento ai crediti maturati verso la PA.

Nella precedente versione, infatti, il beneficio della garanzia era sottoposto alla condizione che al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea e cioè:

  1. se società a responsabilità limitata, non avesse perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate,

  2. se società di persone con soci a responsabilità illimitata, non avesse perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate,

  3. se la società non fosse già assoggettata a procedura concorsuale o non si trovasse in condizioni di insolvenza.

La legge di conversione ha previsto che ai fini del rapporto tra debito e patrimonio parametro indispensabile per la definizione di impresa in difficoltà dovranno essere compresi nel calcolo del patrimonio anche i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

Per quanto riguarda l’impegno a non deliberare dividendi  o riacquisto di azioni nell’intero 2020, previsto con il D.L. sia per l’impresa richiedente che per ogni altra impresa con sede in Italia facente parte del medesimo gruppo, con la legge di conversione si è disposto che la limitazione opera anche per le imprese soggette alla direzione e al coordinamento della impresa richiedente e che, qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno venga assunto per i dodici mesi successivi alla data della richiesta.

Nella legge di Conversione si è, poi, fornita una puntualizzazione circa il vincolo di destinazione della garanzia.
 

Destinazione del finanziamento

Il decreto stabiliva che il finanziamento coperto dalla garanzia dovesse essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia con la legge di conversione si è precisato che il finanziamento coperto dalla garanzia possa essere destinato anche a sostenere canoni di locazione o di affitto di rami d'azienda e che l’impresa beneficiaria debba impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

La nuova lett. n-bis) dell’art. 1, comma 2, prevede inoltre che il finanziamento garantito debba essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (1 marzo – 31 dicembre 2020), per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla sua prevenzione e al contenimento, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Ai sensi del nuovo art. 1-bis le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da Sace dovranno essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiari:

  • a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

  • b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

  • c) che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

  • d) di essere consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati devono essere contestualmente indicati;

  • e) che il titolare o il legale rappresentante del soggetto richiedente non si trovano nelle condizioni ostative previste dal Codice Antimafia;

  • f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

9 giugno
Covid-19 ed RSA, i pareri legali civile e penale 

API Sanità Torino ha coinvolto i massimi esperti in materia 

 

L’impatto di Covid-19 sulle RSA è stato pesante e importante. API Sanità Torino si è attivata da subito per fornire alle imprese associate tutta l’assistenza possibile. Contemporaneamente, attraverso l’Associazione, API Sanità ha presidiato i diversi tavoli istituzionali sui quali il tema dele RSA è stato affrontato. Intensa e continua è stata l’interlocuzione con i vertici della Regione Piemonte. 

 

Per fornire alle imprese anche materiali per affrontare gli aspetti legali della situazione, l’Associazione ha chiesto a due esperti della materia due pareri relativi agli aspetti civilistici e a quelli penali. Ad essere coinvolti sono stati: 

  • Alberto De SanctisPresidente della Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della Valle D’Aosta 

  • Alberto Del Noce, Vice Presidente dell'UNCC, Consigliere della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta 

 

Il testo integrale del documento è disponibile cliccando QUI

9 giugno

Il MePA promuove gli acquisti per fare fronte a Covid-19 

Opportunità per le imprese che vogliono entrare nelle forniture  per le PA 

 

Consip, la società che gestisce gli acquisti per la Pubblica Amministrazione, ha diffuso una comunicazione a tutte le PA ricordando la possibilità di attivare (attraverso diverse procedure e anche con ordini diretti), acquisti inerenti il contrasto a Covid-19. In particolare: 

  • forniture sanitarie, 

  • pc portatili per smartworking, 

  • servizi di sanificazione, 

  • ricerca di personale. 

 

Si tratta di un’occasione importante per tutte le imprese che già partecipano al MePA e per quello che vogliono entrarvi. 

 

Per leggere la comunicazione Consip con il dettaglio dei beni e dei servizi clicca QUI

22 maggio
Semplificazione, accelerazione e liberalizzazione: cosa dice il Decreto Rilancio  

Approfondimento del contenuto degli articoli 33 e 207  

 

Nel D.L. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), sono state inserite alcune norme che hanno l’obiettivo di semplificare, accelerare e liberalizzare alcuni importanti attività collegate alle necessità delle imprese o delle pubbliche amministrazioni. Ci si riferisce in modo particolare all’Art. 33 che ha come titolo “Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato”, all’Art. 207 “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” e infine all’Art. 264 “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”. 

Dopo aver approfondito la previsione dell’art.264 si affrontano ora le previsioni degli articoli rivolti a semplificare la stipulazione dei rapporti con le banche e la disciplina dei procedimenti amministrativi.  

 

Semplificazione contratti bancari e assicurativi  

L’art. 33 del D.L. 34 amplia l’efficacia di una norma già inserita nel decreto “Cura Italia” continuando l’opera di semplificazione dei contratti bancari/assicurativi stipulati fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (ad oggi individuato nel 31 luglio 2020).  Vengono introdotte modalità semplificate di conclusione dei contratti per la prestazione dei servizi finanziari e assicurativi, assicurando la continuità al loro accesso e agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso. 

I contratti conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio (data in cui entra in vigore il D.L. Rilancio) e il termine dello stato di emergenza hanno efficacia anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi: 

  • siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corsa di validità del contraente; 

  • facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; 

  • siano conservati insieme al contratto medesimo garantendo nel tempo la loro sicurezza, integrità ed immodificabilità. 

La consegna di copia del contratto e della documentazione informatica obbligatoria è soddisfatta anche mediante la messa a disposizione degli stessi al cliente su un supporto durevole; l’intermediario consegnerà i documenti alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.  

 

Liquidità 

Il 1 comma dell'art. 207 del D.L. in commento, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione  già previsto dal Codice degli Appalti Pubblici ( previsto attualmente al 20% ) può essere elevato al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. 

Al 2 comma 2 è invece previsto la possibilità di riconoscere un'anticipazione fino al 30% del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti  e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

21 maggio

Semplificazione, accelerazione e liberalizzazione: cosa dice il Decreto Rilancio

Approfondimento del contenuto dell’Art. 264

 

Nel D.L. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), sono state inserite alcune norme che hanno l’obiettivo di semplificare, accelerare e liberalizzare alcuni importanti attività collegate alle necessità delle imprese o delle pubbliche amministrazioni. Ci si riferisce in modo particolare all’Art. 33 che ha come titolo “Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato”, all’Art. 207 “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” e infine all’Art. 264 “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”.

Qui di seguito una analisi dell’ultimo articolo (art. 264); le altre disposizioni saranno commentate in successivi articoli.

 

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti

L’art. 264 ha dettato delle disposizioni concernenti i procedimenti amministrativi e, più in generale, l’attività dell’amministrazione in vista della ripresa dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27), che aveva adottato misure conservative come la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza.

 

Autocertificazioni

Il comma 1 dell’art. 264 ha quindi disposto che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 i privati che dovranno attivare procedimenti che hanno ad oggetto benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni in relazione all’emergenza Covid-19, potranno procedere presentando dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (rispettivamente ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Con questa dichiarazione si potrà sostituire ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

 

Controlli e sanzioni

Con il comma 2 dell’art. 264, tuttavia, sono stati alzati in modo permanente i regimi dei controlli e le sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dei privati nelle cosiddette autocertificazioni. Sono state cioè inasprite le conseguenze della mendacità di tali dichiarazioni con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo che - oltre alla conseguenza già prevista nel comma 1 dello stesso articolo, e cioè la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera - la dichiarazione mendace comporti la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Al tempo stesso, con la modifica del comma 1 dell’art. 76 dello stesso d.P.R. sono state inasprite anche le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

 

Limitazioni delle amministrazioni pubbliche

Le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 264 del D.L 34 hanno invece introdotto delle limitazioni al potere dell’amministrazione di agire in autotutela per i provvedimenti adottati in relazione all’emergenza Covid-19, sia in riferimento all’annullamento d’ufficio, che alla revoca. Nello specifico la lettera b) prevede che l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19 possa essere disposto entro il termine di tre mesi (in deroga al regime ordinario dell’art. 21 nonies, comma, 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede un termine massimo di diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento).

La lettera c) limita anche l’adozione di provvedimenti di autotutela nel caso di SCIA. In particolare, la norma prevede che qualora un’attività relativa all’emergenza Covid 19 sia iniziata sulla base di una SCIA (ex art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241), una volta che sia scaduto il termine di sessanta giorni per agire in via inibitoria (ai sensi del comma 3 dello stesso art. 19), l’amministrazione può agire con i poteri di annullamento di ufficio ex comma 4 dello stesso art. 19 solo entro tre mesi. L’esercizio successivo da parte dell’amministrazione del potere di autotutela si palesa evidentemente illegittimo.

 

Le possibilità di revoca

La lettera d) del comma 1 dell’art. 264 limita per gli stessi provvedimenti relativi adottati in relazione all’emergenza Covid-19, la possibilità di revoca prevista dall’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla sola ipotesi di “eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute”, mentre la revoca è normalmente prevista per “sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”. Non solo, quindi, la revoca è limitata esclusivamente all’ipotesi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ma si deve anche trattare di ragioni “eccezionali”.

 

Interventi per far fronte all’emergenza (anche edili)

Con la lettera f) del comma 1 dell’art. 264 è stata svolta una sorta di “liberalizzazione” degli interventi, anche edili, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria Covid-19. Questi ultimi sono comunque ammessi, salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, se non rientrano nell’attività di edilizia libera (ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001) sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da atto di notorietà del soggetto interessato che attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’ emergenza sanitaria Covid-19. L’eventuale mantenimento in essere delle opere realizzate anche dopo la fine del periodo emergenziale, è subordinato alla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Il suddetto mantenimento deve essere specificamente richiesto all’amministrazione, entro il 31 dicembre 2020, e approvato, previo accertamento della conformità, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto.

Per l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni e atti di assenso viene indetta una conferenza di servizi semplificata (ex artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241). Ove occorra l'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7 maggio

Privacy e Covid-19, alcune FAQ del Garante
Lo scorso 4 maggio il Garante Privacy ha pubblicato sul suo sito una serie di risposte a quesiti riferiti alla situazione emergenziale che il Paese sta vivendo e al trattamento dei dati personali. 
Di seguito si riportano i quesiti di interesse delle imprese. 


1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?
Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell’aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e  conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, hanno stabilito che, i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.(1)


In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).


Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 e 8 aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza del settore privato sono state ritenute coerenti con le indicazioni già fornite dallo stesso Ministro con la direttiva n. 2/2020 e con la Circolare n. 2/2020. 
 

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2 del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
 

Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
 

2. L’amministrazione o l’impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?
 
In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all’amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.

 

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).


In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
 

3. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?
 

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.


Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020)(1).
 

Nell’ambito dell’emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).
 

Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.


In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.
 

4. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?
 
I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.


In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.


Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest’ultimo..


Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,  proprio nella fase dell’attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l’osservanza dei protocolli interni).


Il Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza quando nell’esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni- che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi- rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione di taluni interessati.

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5. Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?
 
No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

 

Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).


La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).


Restano ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).
 
(1) Come aggiornato in data 24 aprile 2020

 

9 aprile

D.L. Liquidità, cosa cambia per: crisi d’Impresa/titoli di credito/procedimenti della giustizia civile, penale, amministrativa tributaria

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CRISI D’IMPRESA
Il D.L. 23/2020 anche detto decreto Liquidità interviene sulle Crisi d’impresa con tre diverse strade. 
Sono messe in campo azioni che dovrebbero a preservare la continuità produttiva per chi si trova, o si troverà, in presenza di difficoltà di carattere economico-finanziaria, derivanti dagli effetti del Coronavirus COVID-19.

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  • Improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. La  previsione generale della improcedibilità di tutte le istanze che coinvolgono le imprese, dovrebbe evitare comportamenti scorretti di creditori/imprenditori che potrebbero in tal senso abusare del proprio diritto anche nella mera prospettiva della lesione della par conditio creditorum ovvero arginare tentativi di dispersione del patrimoni. Viene mantenuta la sospensione per un periodo di tempo limitato, scaduto il quale le istanze di fallimento potranno essere nuovamente presentate. Questa sospensione riguarda tutte le istanze di fallimento, comprese quelle presentate in proprio dagli imprenditori. L’unica eccezione sarà rappresentata dalle istanze inoltrate dal Pubblico ministero, contenente la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative.

  • Differimento dei termini per la conclusione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati o ancora in fase di omologazione. Anche questa è una misura volta alla tutela del patrimonio. E’ indubbio infatti che nel contesto attuale anche le procedure che avrebbero avuto possibili risultati positivi sarebbero compromesse. 

  • Proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza al 1° settembre 2021. Il legislatore dell’emergenza si è inoltre preoccupato di disattivare gli strumenti che riguardano la disciplina della Crisi di impresa (D.lgs 14 del 12 gennaio 2019) consapevole che il predetto codice potrebbe, in una fase di forte fibrillazione come quella attuale  generare,  effetti potenzialmente sfavorevoli e dannosi. E’ stato, perciò, ritenuto opportuno spostare la data di entrata in vigore della predetta regolamentazione  di oltre un anno, al 1° settembre 2021, al termine della sospensione feriale del 2021, quando la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita e saranno state attuate tutte le misure che risulteranno necessarie.


Il legislatore è poi intervenuto anche ad evitare potenziali effetti negativi sull’economia dall’applicazione di quanto indicato nei punti a) e b) posti sopra. Si è stabilito, infatti, la concessione dell’allungamento dei termini previsti dalla legge Fallimentare e previsioni volte a favorire la positiva conclusione di queste procedure. I provvedimenti in specie sono: 

 

  1. ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione già omologati, che hanno scadenza di esecuzione nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, saranno concessi sei mesi in più per la conclusione del l’esecuzione stessa;

  2. per le medesime “procedure” pendenti al 23 febbraio 2020, non ancora omologate, esiste la possibilità di ottenere un nuovo termine (non superiore a novanta giorni), per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione; 

  3. è introdotta la possibilità per concordarti preventivi e accordi di ristrutturazione, pendenti al 23 febbraio 2020, di proporre un differimento (fino a sei mesi) dei termini di esecuzione della procedura, depositando la documentazione che giustifichi tale richiesta di modifica; 

  4. il termine assegnato ai concordati con riserva, e quello previsto agli accordi di ristrutturazione in base al comma 7 dell’art. 182 bis L.F, può essere prorogato, su istanza del debitore da depositare prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pendente istanza di fallimento). L’istanza necessita di un riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale.

 

TITOLO DI CREDITO
Il D.L. Liquidità disciplina, inoltre, le scadenze dei titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva,  stabilendone la sospensione per gli atti formati nel periodo fra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile. 
 In particolare, per quanto riguarda vaglia cambiari, cambiali e gli altri titoli di credito emessi nel predetto periodo sono sospesi i termini per la presentazione al pagamento (e questo è a favore del beneficiario dell’assegno, che in questo periodo potrebbe avere difficoltà a recarsi in banca), i termini per la levata del protesto (e questo è un vantaggio per il traente, nel caso in cui l’assegno fosse scoperto). La norma non impedisce comunque al beneficiario, se vuole, di portare lo stesso il titolo all’incasso e al trattario di pagare (purché sul conto del traente vi siano i fondi). La predetta sospensione opera anche a favore degli obbligati in via di regresso o di garanzia.

Con riguardo agli assegni la regola è parzialmente diversa. 

L’assegno presentato al pagamento durante il termine di sospensione è pagabile il giorno della presentazione, sempre che vi siano i fondi. Tuttavia, nell'ipotesi di difetto della provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In questo contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è perciò sospeso.

 

PROCEDIMENTI DELLA GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA
E’, infine, prorogata fino al giorno 11 maggio 2020 la sospensione dei termini della giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria originariamente fissata fino al 15 aprile 2020 (salve talune previsioni specifiche indicate nel medesimo decreto).

31 marzo

Covid-19, le condizioni per lo sconto sulle multe stradali


Nell’ambito delle misure previste per l’emergenza Covid-19, è stato previsto che, in via del tutto eccezionale e transitoria, le sanzioni amministrative per multe stradali ricevute tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 potranno fruire dello sconto del 30% ai sensi dell’art. 202 del Codice della Strada, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (D.L. 18 del 17 marzo 2020 secondo comma dell’articolo 108). La misura prevista può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
 

Dopo svariati dubbi interpretativi della suddetta disposizione, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con la Circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, ha fornito le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale, indicazioni che, tuttavia, sono in parte diverse rispetto al dettato del decreto.
Si è specificato che: 

  1. per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio 2020 fino al 31 maggio 2020, è possibile procedere al pagamento avvalendosi dello sconto del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

  2. tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall’articolo 10, comma 4 e 18, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

  3. la suddetta sospensione, per effetto del DPCM 9 marzo 2020, e fatta salva eventuale ulteriore proroga, è efficace dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, all’interno del territorio nazionale;

  4. per effetto di tali previsioni normative, il termine di trenta giorni, per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 4 aprile 2020;

  5. non è possibile procedere al pagamento scontato per le infrazioni che prevedono le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida;

  6. il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi. Pertanto, non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalmente per notificare né dei 30 o 60 giorni per ricorrere.


Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Servizio legale di API Torino. 

30 marzo

Covid-19, rilascio del Certificato di Forza Maggiore 
Le Camere di Commercio sono in attesa dello schema 

 

E’ stata pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico la circolare con cui il Ministero stesso riconosce alle imprese la possibilità di richiedere alle Camere di Commercio il rilascio del Certificato di Forza Maggiore, la dichiarazione, in lingua inglese, che attesta la condizione di forza maggiore derivante dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta a Covid-19.

 

Le Camere di commercio riceveranno da Unioncamere lo schema da utilizzare. 

 

Il documento sarà utile per le imprese soprattutto nei confronti delle controparti estere. 

 

Per leggere il testo integrale della circolare clicca QUI.
 

27 marzo

Covid-19, le prescrizioni Privacy in attuazione Protocollo di Sicurezza

E’ necessario fare attenzione a non violare le norme di tutela dei dati personali

 

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, firmato lo scorso 14 marzo 2020 tra le Parti sociali (in attuazione della misura, contenuta all’art. 1, comma 1, n. 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020), in relazione alle attività professionali e alle attività produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, individua una serie di misure volte alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  I sottoscrittori, infatti, consapevoli delle reciproche esigenze (da un lato la necessità di continuare la produzione industriale asse ortane del nostro paese soprattutto in momenti di crisi e dall’altro la necessità di superare i lavoratori) hanno redatto un documento nel quale si impegnano al rispetto reciproco.

 

E’ evidente che ai fini di realizzare le misure di sicurezza dovute al Datore viene richiesto di incentivare i controlli e quindi trattare dati relativi alla salute. Per i predetti motivi il Protocollo si è premurato di indicare quale sono le accortezze che devono essere messe in campo dai Datori di Lavoro per cercare di tutelare i dipendenti anche in questo campo.

 

La prima cautela che deve essere rispettata riguarda la non annotazione della temperatura ove questa sia sotto i 37,5°. Invitiamo, quindi, tutti i Titolari del Trattamento a non effettuare detta annotazione non consentita.

 

La registrazione è ammessa solo nei casi in cui dalla rilevazione risulti che l’interessato abbia una temperatura superiore ai 37,5° e quindi per giustificare, e tenere traccia, dell’impedito accesso ai  locali aziendali. In questo caso, però è consentita solo l’identificazione ( si suppone nome/cognome e giorno della rilevazione) e l’annotazione della temperatura.

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Ovviamente detto nuovo trattamento dovrà essere anticipato da informativa, anche orale, e dovrà essere specificato che

  • il trattamento ( identificazione e annotazione della temperatura ) è finalizzato ad ottemperare alle disposizioni in tema di prevenzione dal contagio da COVID-19 ( anche sulla base del Protocollo di Sicurezza firmato dalle Associazione di Categoria in data 14 marzo 2020 )

  • la base giuridica  è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché art. 9, lett. b), GDPR);

  • la conservazione dei dati sarà limitata al periodo di emergenza e i predetti dati non saranno oggetto di diffusione. I dati saranno, oggetto di comunicazione nei limiti delle specifiche previsioni normative ( e in specie all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti”.)
     

Cliccando qui troverete una bozza di informativa utile per l’uso su indicato.

27 marzo

Covid-19, le misure di contenimento e le sanzioni

Il punto della situazione dopo l’ultimo decreto

 

La tempestosa serie di provvedimenti normativi e regolamentari emergenziali introdotti dal Governo e dalle Regioni per fare fronte alla diffusione dell’epidemia COVID-19, è stata riordinata dal decreto  legge del 25 marzo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25-03-2020 D.L 19 del 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Con le norme appena introdotte, il Governo effettua una parziale abrogazione della precedente disciplina contenuta nel D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito con legge 5 marzo 2020 n.13), con cui era stata disposta la prima disciplina di misure di contenimento della epidemia. E’ possibile quindi fornire adesso qualche dettaglio sulla situazione.

 

Le misure di contenimento: nuova disciplina

 

Cosa diceva il vecchio testo

Il vecchio testo normativo demandava alle “autorità competenti” (Presidente del Consiglio, Regioni, Comuni) l’emanazione di provvedimenti di contenimento (art. 1 comma 2) e precisava che le misure potevano essere adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministero della Salute e sentiti il Ministero dell’Interno, quello della Difesa, quello delle Finanze e gli altri ministeri competenti per materia oltre che la Conferenza delle Regioni o le Regioni interessate).

Le Regioni e Gli Enti locali potevano emanare provvedimenti solo in caso di estrema urgenza e nelle more dell’adozione di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al prefetto era demandata l’esecuzione delle misure di contenimento e si era affidato alla successiva emanazione di provvedimenti attuativi assunti poi con i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il predetto decreto si prevedevano anche sanzioni di carattere amministrativo e sanzioni di carattere penale.

 

Cosa dice il nuovo testo

Con il nuovo D.L. sono state elencate con precisione le misure di contenimento attraverso l’art. 1 comma 2 (lettere a – hh) che contiene un elenco dettagliato di 29 misure in grado di incidere sulla sfera privata delle persone, sulla sfera lavorativa e sulle attività di impresa di qualsiasi genere.

Dal punto di vista sistematico, il DL 19/2020:

(a) elimina la possibilità di introdurre misure diverse da quelle specificamente previste dalla norma;

(b) introduce un principio di adeguatezza e proporzionalità (correlato alla diffusione dell’epidemia) che consente di modulare sia l’estensione territoriale delle misure di contenimento sia la tipologia e la severità delle stesse;

(c) legittima solamente gli organi centrali dello stato (Presidente del Consiglio dei Ministri) ad emanare le misure di contenimento (ad eccezione delle misure del Ministro della Salute che è autorizzato ad introdurre misure di contenimento, nelle more dell’adozione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri);

(d) limita i poteri delle Regioni che possono intervenire solo per le loro competenze e senza incidere sulle attività produttive e di rilevanza strategica; (e) vieta l’emanazione di ordinanze sindacali che contrastino con le misure statali (prevedendone l’inefficacia) e (f) introduce un corpus specifico di sanzioni prevedendo incidendo sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista penale.

 

Le sanzioni amministrative

Dal punto di vista amministrativo, le sanzioni introdotte (nel rispetto della riserva di legge prevista dalla legge 689/1981) sono due:

(a) una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. art. 4 comma 1);

(b) una sanzione amministrativa accessoria di carattere interdittivo (art. 4 comma 2) che consiste nella chiusura dell’attività di impresa o ricreativa.

Per tutte le misure di contenimento indicate nell’art. 1 comma 2, il DL prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000,00.

Per le sole misure di contenimento che prevedono limiti all’apertura di esercizi commerciali, luoghi di svolgimento di attività sportive, mercati, attività di formazione e istruzione e qualsiasi altra attività di impresa (ivi comprese le attività libero professionali) è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

E’ evidente che la sanzione amministrativa accessoria trova applicazione esclusivamente a partire dal termine delle misure di contenimento quindi non si applica per tutta la durata della misura di contenimento.

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Il DL prevede anche la possibilità di pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta richiamando espressamente l’art. 202 del Codice della Strada.

 

In caso di reiterata violazione della disposizione di contenimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le norme in questione hanno efficacia retroattiva e così, per i fatti accertati in data anteriore al 25.03.2020, le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

 

L’applicazione delle sanzioni amministrative principali (pagamento somma) ed accessorie (chiusura attività) segue le regole ordinarie della L. 689/1981 pertanto può avvenire: (a) attraverso ordinanza del Prefetto o (b) attraverso ordinanza / decreto del Presidente della Regione o del Sindaco competente.

 

Il Prefetto può anche servirsi delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per procedere alla erogazione delle sanzioni amministrative o per assicurare che la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio venga eseguita e rispettata. Le Forze Armate assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza solo per la esecuzione delle misure di contenimento.

L’autorità procedente (Forze di Polizia o Forze Armate o Polizia Municipale) può anche disporre la chiusura temporanea dell’attività o dell’esercizio per un periodo di durata non superiore a 5 giorni all’atto dell’accertamento ma, solo se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

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Le sanzioni penali

 

Cosa diceva il vecchio testo

Sul fronte penale il D.L. 6/2020 all’art. 3, co. 4 disponeva “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale”.  Si trattava di una contravvenzione, e quindi reato, che secondo una lettura configurava una figura di reato autonoma rispetto a quella della inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, di cui all’art. 650 c.p., alla quale si faceva riferimento solo ai fini della pena.

 

 

Cosa dice il nuovo testo

Con il nuovo decreto all’art. 4 ai commi 6, 7, 8 il legislatore  ha rinunciato al modello sanzionatorio dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità per tutte le fattispecie di violazioni delle norme di contenimento, ed ha ristretto la risposta penale alla sola violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).

 

Tale violazione è, inoltre e salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica)  o comunque non configuri più grave reato, punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), e sue modifiche successive con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Infine, il decreto stabilisce che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, e  in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

La previsione di cui all’art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie punisce “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo”. Anche tale fattispecie è una contravvenzione punita con le pene congiunte dell’arresto e dell’ammenda non  soggetta ad oblazione.

Per quanto riguarda le ipotesi di contravvenzioni previste con il D.L. 6/2020 convertito con legge 13/2020, si ritiene che si sia proceduto ad una depenalizzazione, determinando ai sensi e per gli effetti dell’art.2, co. 2 c.p. la perdita di rilevanza penale (abolitio criminis) delle classi di fatti riconducibili al nuovo illecito amministrativo. In sostanza per i fatti pregressi, non saranno più reati salva l’ipotesi della violazione della quarantena da parte di una persona positiva al virus, tuttora penalmente rilevante ai sensi dell’art. 4, co. 6 d.l. n. 19/2020, agli effetti dell’art. 2, co. 4 c.p.).

 

Barbara Bertoletti (Responsabile Servizio Legale API Torino)

Pietro Floris (Avvocato in Torino)

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25 marzo

Covid-19, cosa cambia per gli appalti pubblici

 

Le misure emanate dal Governo in questi giorni per il contenimento e la lotta a Covid-19 toccano anche alcuni aspetti legati agli appalti pubblici.

In particolare sono stati previsti rilevanti stanziamenti per finanziare nuovi acquisti della Pubblica Amministrazione. E’ stata prevista la gestione delle procedure da parte della Protezione Civile, delle Regioni e degli altri Enti Locali Territoriali.

La Consip è stata autorizzata ad aumentare del 50% i limiti di spesa per alcuni acquisti.

Indicazioni sono state anche emanate per la possibilità di procedere alle requisizioni di strutture per le operazioni di contenimento di Covid-19.

Infine, sono state previste procedure particolari per le stazioni appaltanti.

Per avere dettagli su quanto previsto in riferimento all’insieme degli appalti pubblici, è possibile consultare la Nota dello Studio Legale Floris-Giacardi consulente di API Torino.

23 marzo
Covid-19, sospensione dei termini per la proprietà industriale

 

Quanto stabilito per constatare gli effetti di Covid-19 sospende anche i procedimenti di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; tali procedimenti sono oggetto di ulteriore sospensione sia dal punto di vista temporale sia dal punto di vista oggettivo. Qui di seguito il dettaglio delle indicazioni.

 

Con l’art. 103 del decreto-legge 18/2020 si è disposta la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.  Il successivo comma 2 del medesimo articolo 103 stabilisce inoltre che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Per  gli effetti di tale disposizione i procedimenti di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, già oggetto di precedente sospensione avvenuta con decreto direttoriale 11 marzo 2020, sono stati oggetto di ulteriore sospensione sia dal punto di vista temporale in quanto estesa al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, sia dal punto di vista oggettivo, essendovi ricompresi anche i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi previsti dall'articolo 176 del Codice della proprietà industriale, per i quali la sospensione può essere prevista solo da disposizioni di natura legislativa.

Restano invece esclusi dal perimetro applicativo della sospensione prevista dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto direttoriale 11 marzo 2020 i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.

Per effetto dell'art. 103, comma 2, inoltre, i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; resta fermo che, dopo la predetta data, è onere dell'interessato, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo.

Pertanto, per il mantenimento in vita o il rinnovo dei titoli di proprietà industriale, posto che gli stessi erano già ricompresi nel campo di applicazione del decreto direttoriale 11 marzo 2020, gli stessi ora sono soggetti alla più ampia previsione dettata dell'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

 

Cosa accade per le domande internazionali

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L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ricorda, infine, che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.

In questo senso l’Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), a seguito dell’attivazione in data 14 marzo 2020 da parte del governo spagnolo dello “stato di allarme” e della conseguente limitazione della circolazione adottata con regio decreto n. 463/2020, a mezzo di decisione del Direttore esecutivo dell’EUIPO, ha prorogato tutti i termini scadenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile incluso fino al 1° maggio 2020 (e di fatto a lunedì 4 maggio 2020, essendo venerdì 1° maggio giorno festivo).

Il World Intellectual Property Organitazion (WIPO), con sede a Ginevra, al momento si è limitato a rinviare o annullare tutti gli eventi e le riunioni organizzate nei mesi di marzo e aprile e a predisporre il lavoro a distanza per la stragrande maggioranza del suo personale.

Anche l’European Patent Office (EPO) con sede a Monaco, con comunicazione del 15 marzo 2020, ha previsto per le aree definite ad alto rischio (Cina, Corea del Sud, Iran, Italia e il Landkreis tedesco, Heinsberg nel Nord Reno-Westfalia, la regione francese Grand Est; la definizione di aree interessate dalla diffusione del COVID-19 potrebbe essere soggetta a modifiche), una proroga fino al 17 aprile 2020 di tutte le scadenze comprese tra il 15 marzo 2020 e il 17 aprile 2020.

18 marz

Covid-19, nuove disposizioni per i contratti

IL DECRETO n. 18 DEL 17 MARZO 2020 PUBBLICATO NELL’EDIZIONE STRAORDINARIA N. 70 DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 17 MARZO 2020 PREVEDE ALCUNE MISURE INERENTI ANCHE GLI ASPETTI LEGALI SINTETIZZATE COME SEGUE.

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Le nuove disposizioni riguardano i contratti privati e quelli con enti pubblici

L’art.  91 del Decreto-legge 18/2020 cosiddetto “Cura Italia” recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 2020 inserisce due interessanti disposizioni per il panorama contrattuale privato e pubblico.


Contratti privati

Nel primo capoverso viene inserita una norma di rilevante importanza volta a introdurre nel panorama giuridico una sorta di esimente tipica alla non responsabilità del debitore “ossia il rispetto delle misure di contenimento”.

La disposizione specifica che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (introdotta dal comma 6 -bis all’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13).


Il Decreto legge, quindi, prevede la possibilità di escludere la responsabilità del debitore in caso di inadempienze contrattuali dovute al rispetto delle misure di contenimento di cui alla  13/2020.


Tale disposizione, ad avviso di chi scrive,  si pone in continuità con le tendenze giurisprudenziali che pur  non riconoscendo automatismi in tema di esclusione della responsabilità da inadempimento ammettono, a talune condizioni quali quelle del rispetto delle misure indicate nella Legge 6/2020, una efficacia interruttiva del nesso di causalità fra inadempimento e responsabilità del debitore ( almeno in via di prima applicazione). Ciò che la norma non dice, e sul quale ci sarà da indagare in futuro, è se detta esclusione sia una mera specificazione di una attività di verifica che il giudice deve già fare ovvero se si introduce una presunzione. E ancora, se si condivide la tesi della presunzione se questa ha carattere assoluto o relativo. In termini maggiormente esplicativi ci si chiede se contro questa presunzione si ammette la prova contraria oppure no.

 

Contratti pubblici

Ulteriore integrazione inserita nel Decreto Legge riguarda più specificatamente i contratti pubblici e nella specie l’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che viene integrato indicando che l’erogazione dell’anticipazione è  consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza secondo quanto previsto del predetto codice.

Come si legge dalla stessa relazione tecnica, la modifica del Codice dei contratti pubblici è volta a “fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la “ratio” istitutiva della previsione medesima”.
 

Il Decreto legge, quindi, prevede che le Stazioni appaltanti possono concedere anticipi ai fornitori per le consegne urgenti, poiché sul punto sembrava esserci dubbi da parte degli Enti.

11 marzo

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Il datore di lavoro deve astenersi da richiedere informazioni sensibili o extra-lavorative a dipendenti/ospiti/utenti per l’emergenza coronavirus. Il trattamento di questi dati, anche con “autocertificazioni” costituisce trattamento illecito passabile di conseguenze anche penali.

6 marzo - Privacy

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Il datore di lavoro deve astenersi da richiedere informazioni sensibili o extra-lavorative a dipendenti/ospiti/utenti per l’emergenza coronavirus. Il trattamento di questi dati, anche con sedicenti “autocertificazioni” costituisce trattamento illecito passabile di conseguenze anche penali.

Lo ha puntualizzato il Garante della Privacy con un comunicato con il quale invita i Titolari del Trattamento Pubblici e Privati a non adottare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e dipendenti, ma a seguire esclusivamente le prescrizioni emanate dal Governo.

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