15 febbraio 2022
Credito d’imposta per le imprese energivore
I requisiti per poterne beneficiare sulle bollette dell’elettricità relative al primo trimestre 2022
Il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 4/2022 all’articolo 15) ha previsto a favore delle cosiddette “imprese energivore”, ovvero quelle che registrano elevati consumi di elettricità fortemente incidenti sul bilancio d’esercizio, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta sulle relative spese d’utenza del primo trimestre 2022.
Nello specifico, sono ammesse al beneficio quelle attività che, mediamente, consumano almeno 1 GWh/anno e, contemporaneamente, rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo, determinato sul periodo di riferimento, in relazione al V.A.L. (Valore Aggiunto Lordo), non inferiore al 20%;
c) non vantano le caratteristiche evidenziate ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi redatti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (C.S.E.A.), in attuazione dell’articolo 39 del Decreto-Legge n. 83/2012.
Ricordiamo che per V.A.L. “s’intende il Valore Aggiunto Lordo al costo dei fattori, ossia a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più eventuali sussidi”, stimato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee guida CE e sulla base di disposizioni operative emanate dall’Autorità per l’energia (vedi Link 3): in particolare, “il valore aggiunto lordo al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, aumentato della produzione capitalizzata e degli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. I proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari … sono esclusi… Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l’ammortamento) non sono defalcate”.
Una volta definito tale parametro, ai fini applicativi, è utilizzata la media aritmetica conteggiata sugli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati relativi al V.A.L..
Ulteriore condizione per il riconoscimento del sostegno è il soddisfacimento del requisito oggettivo: occorre, infatti, che i “costi per kWh dell’energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi”, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
La misura del credito di imposta è in questo caso pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).