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17 maggio 2022

Bonus energia elettrica

L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica da parte degli aventi diritto (Circolare n. 13 del 13 maggio 2022).

Con l’occasione, si ricorda che sono considerate “energivore” (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017) le imprese che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

1) registrano un forte consumo di energia elettrica, mediamente pari ad almeno 1 GWh/anno nel periodo di riferimento; e, contemporaneamente, ma in via alternativa tra le seguenti possibilità,
2) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
3) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo, determinato sul periodo di riferimento, in relazione al A.L. (Valore Aggiunto Lordo), non inferiore al 20%;
4) pur non vantando le caratteristiche evidenziate ai precedenti punti a) e b), sono ricomprese negli elenchi redatti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (C.S.E.A.), in attuazione dell’articolo 39 del Decreto-Legge n. 83/2012.

 

Con riferimento a tali attività, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta dichiarando che, per poter beneficiare dei contributi in esame, le summenzionate imprese debbano risultare regolarmente iscritte nell’elenco dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione, costituito dalla succitata C.S.E.A. (ai sensi del comma 1, articolo 6, D.M. 21/12/2017).

Qualora le imprese per l’anno 2022 non siano definitivamente iscritte nell’elenco, sebbene presenti al momento della fruizione del credito di imposta, dovranno restituire le somme utilizzate (maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati).

Un ulteriore e fondamentale chiarimento riguarda i valori da utilizzare per il conteggio del costo medio per kWh della cosiddetta “componente energia elettrica” ai fini della verifica dell’effettivo incremento rispetto al periodo di raffronto individuato dalle norme specifiche.

Ai fini del calcolo, occorrerà tenere conto delle voci afferenti all’energia elettrica (incluse le perdite di rete), al dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) ed alla commercializzazione, escludendo ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto indicato nei dettagli, diverso dalla componente energetica: si tratta della macrocategoria abitualmente rappresentata in fattura dalla “spesa per la materia energia” complessiva.

Rientrano nella misura di sostegno i contratti di fornitura di durata stipulati dai beneficiari: non rileva, invece, che il prezzo di acquisto dell’energia sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Rimangono escluse, invece, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie e, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia.

Ricordiamo, infine, che è necessario portare in riduzione del costo medio eventuali sussidi ovvero benefici economici (fiscali e non fiscali) a copertura totale o parziale della “componente energia elettrica” e ad essa direttamente collegata.

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).

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