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18 ottobre 2022

Cessione dei bonus energia relativi al terzo trimestre 2022

Approvato il nuovo modello di comunicazione, istituiti i codici tributo dedicati ai relativi cessionari

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Con il Provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello per la comunicazione relativa alla cessione dei bonus energia spettanti per il terzo trimestre 2022.

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Ricordiamo che l’Amministrazione Finanziaria ha esteso le disposizioni valevoli per il primo semestre 2022, già indicate con il provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, anche ai crediti d’imposta a favore:

  • delle imprese cosiddette “ENERGIVORE”, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, del Decreto-legge n. 115/2022);

  • delle imprese cosiddette “GASIVORE”, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, del Decreto-legge n. 115/2022);

  • delle imprese, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore, in relazione ala spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, Decreto-legge n. 115/2022);

  • delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, del Decreto-legge n. 115/2022).

 

In alternativa all’utilizzo diretto/proprio in compensazione, i summenzionati crediti di imposta possono essere ceduti dai legittimi beneficiari a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), in ossequio alle seguenti condizioni:

  1. ciascun credito venga trasferito per intero (pertanto, l’eventuale utilizzo in compensazione, tramite modello F24, preclude qualunque possibilità/operazione in ordine all’ammontare residuo);

  2. sia richiesta l’apposizione del visto di conformità afferente alla sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;

  3. il credito trasferito sia utilizzato dal cessionario negli stessi termini e con le medesime modalità concessi al cedente (ovvero in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 marzo 2023).

 

Comunicazione della cessione

Il passaggio dei diritti/contributi in esame è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 6 ottobre 2022 e fino al 22 marzo 2023, attraverso la presentazione telematica del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti di imposta”.


La trasmissione elettronica è appannaggio esclusivo del soggetto che rilascia il visto di conformità.


Per ciascun credito, il cedente può far inviare soltanto una comunicazione: successivamente, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Entro il quinto giorno lavorativo, la comunicazione può essere annullata ovvero sostituita ex novo.
Appare opportuno precisare che annullamenti e sostituzioni sono possibili anche successivamente, purché le precedenti transazioni siano state rifiutate dal cessionario.

 

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari possono utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 marzo 2022.

Con riferimento a ciascun acquisto:

  • i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare l’acquisto e, nel caso in cui non intendano a propria volta trasferire il credito, debbono comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione (mediante le funzionalità messe a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate);

  • l’esercizio della summenzionata opzione irrevocabile rende il credito incedibile;

  • il modello F24 viene presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento);

  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo F24 è scartato.

Nel caso in cui il cessionario rifiuti l’operazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tramite la “Piattaforma cessione crediti”: in questo modo, nel rispetto dei termini previsti, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione di cessione a fronte del medesimo credito.

Per consentire ai cessionari acquirenti di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, con Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7728” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

  • 7729” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

  • 7730” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

  • 7731” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

 

In sede di compilazione della delega di versamento (modello F24), da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i sopraelencati codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “Importi a debito versati”: nel campo “Anno di riferimento”, in formato “AAAA”, deve essere indicato il periodo cui si riferisce il bonus.

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I crediti utilizzabili sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate, per i quali i cessionari/acquirenti abbiano confermato, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’accettazione ed optato per l’utilizzo in compensazione.

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Ricordiamo che, pena lo scarto del modello F24, l’Amministrazione Finanziaria controllerà che l’ammontare che si intende compensare non ecceda l’importo effettivamente disponibile: l’eventuale scarto verrà notificato tramite apposita ricevuta, consultabile attraverso i servizi/canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti sul tema (fiscale@apito.it).

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