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21 giugno 2022

Chiarimenti sul bonus per contrastare il rincaro del prezzo del gas

Vademecum per le imprese “gasivore” e "non gasivore"

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai crediti d’imposta sull’acquisto di gas da parte degli aventi diritto (Circolare n. 20/E del 16 giugno 2022).

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“IMPRESE GASIVORE”

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Sono considerate “Gasivore” le imprese che:

1) operano nei settori dell’Allegato 1 al Decreto Mi.T.E. (Ministero della Transizione Ecologica) del 21 dicembre 2021 n. 541; e
2) consumano un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume del gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del summenzionato decreto (pari ad almeno 1 GWh/annuo), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

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Per questi soggetti, le forme di calmieramento attivabili, suddivise per trimestre di competenza, sono disciplinate dalle seguenti norme:

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1° Trimestre 2022 – Art. 15.1 del D.L. n. 4/2022 (cosiddetto “Decreto Sostegni-ter”)

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all’ultimo trimestre 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (M.I.-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (G.M.E.), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019: occorre accertare, dunque, che la media riferita al ULTIMO TRIMESTRE 2021 ecceda di oltre il 30% il corrispondente valore afferente all’ULTIMO TRIMESTRE 2019.

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Appurate le prerogative di legge, il credito d’imposta è:

  • pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (per usi diversi da quelli termoelettrici) nel primo trimestre del 2022;

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

  • escluso dalle ordinarie limitazioni afferenti alla compensazione, di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e all’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

  • escluso dalla formazione del reddito di impresa e dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

  • cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche del summenzionato effetto fiscale, non porti al superamento delle spese sostenute.

 

Allo scopo, con Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6966” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

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2° Trimestre 2022 – Art. 5 del D.L. n. 17/2022 (cosiddetto “Decreto Energia/Bollette”)

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Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (M.I.-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (G.M.E.), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019: occorre accertare, dunque, che la media riferita al PRIMO TRIMESTRE 2022 ecceda di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al PRIMO TRIMESTRE 2019.

 

Appurate le prerogative di legge, il credito d’imposta è:

  • pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (per usi diversi da quelli termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022;

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

  • escluso dalle ordinarie limitazioni afferenti alla compensazione, di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e all’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

  • escluso dalla formazione del reddito di impresa e dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

  • cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche del summenzionato effetto fiscale, non porti al superamento delle spese sostenute.

Allo scopo, con Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6962” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.

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“IMPRESE NON GASIVORE”


Per le imprese, diverse da quelle precedentemente considerate, sono previste le seguenti modalità d’ausilio:

 

Bonus Gas – Art. 4 del D.L. n. 21/2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina-bis/Energia”)

 

Per accedere all’agevolazione in commento, occorre che le imprese:
1) risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle cosiddette “IMPRESE GASIVORE” (di cui all’articolo 5 del D.L. 1° marzo 2022, cosiddetto “DECRETO ENERGIA/BOLLETTE”);
2) IMPIEGHINO il GAS NATURALE per USI ENERGETICI DIVERSI da QUELLI TERMOELETTRICI;
3) il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (M.I.-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (G.M.E.), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (ovvero la media riferita al PRIMO TRIMESTRE 2022 deve eccedere di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al PRIMO TRIMESTRE 2019).

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In costanza di tali aspetti caratteristici, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022: allo scopo, con Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6964” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

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Il credito di imposta è:

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

  • escluso dalle ordinarie limitazioni afferenti alla compensazione, di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e all’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

  • escluso dalla formazione del reddito di impresa e dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

  • cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche del summenzionato effetto fiscale, non porti al superamento delle spese sostenute.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, precisa che, ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale, devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta della macrocategoria indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”.

 

A titolo di esempio, non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”: le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete).

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Ricordiamo, inoltre, che deve trattarsi di gas consumato “per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici”. L’Agenzia delle Entrate precisa che rientrano nell’agevolazione anche i costi sostenuti per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo una variante possibile dell’uso energetico.

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Per poter beneficiare del contributo in esame, occorre che il sostenimento delle spese nel periodo di riferimento venga documentato mediante le fatture di acquisto.

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Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).

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