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Mercati Esteri

Il Servizio Relazioni Internazionali fornisce consulenza e assistenza alle imprese per l’approccio ai mercati nazionali e internazionali, su tematiche che spaziano dall’attività di promozione fino alla conclusione delle transazioni commerciali.

Fornisce inoltre consulenza specializzata su ogni aspetto del commercio internazionale (analisi delle procedure che coinvolgono lo scambio di beni, merci e servizi tra paesi comunitari ed extracomunitari) e sulla corretta applicazione delle norme doganali. Vengono organizzati workshop, missioni commerciali, partecipazioni collettive a Fiere in Italia ed all’estero, incontri con delegazioni straniere in Italia.

Per informazioni - relacom@apito.it - Tel 011.4513.276

4 marzo 2021

Aggiornamenti per il trasporto merci

Nuove disposizioni per il contenimento della pandemia. Riguardano Francia, Regno Unito, Germania

 

Francia

Dal 22 Febbraio u.s, gli autotrasportatori in arrivo in Francia dalla Gran Bretagna, sono esentati dal test anti Covid al ritorno in Francia, purché rientrino in una delle seguenti fattispecie:

  • Autisti professionisti che hanno trascorso meno di 48 ore nel Regno Unito.

  • Autisti professionisti che hanno trascorso meno di 48 ore in Irlanda.

Si fa presente che gli operatori cross channel (compagnie di traghetti e di navettamento ferroviario dell’Eurotunnel) stanno già rilasciando documenti di viaggio timbrati con data e ora al check-in (per il tunnel), all'imbarco o allo sbarco (per il traghettamento). Altri tipi di documenti sono allo studio. Questo documento deve essere presentato durante il viaggio di ritorno come prova di esenzione al posto del risultato negativo del test.

Inoltre, sono accettati test effettuati in Irlanda meno di 72 ore prima della partenza dal Regno Unito, allo stesso modo dei test effettuati nel Regno Unito.

 

Rimane obbligatoria per l’ingresso in Francia, la compilazione della dichiarazione sull'onore relativa all'assenza di sintomi e all'assenza di contatto con un soggetto positivo al Covid (disponibile qui: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux ).

 

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver#changes-to-testing-for-journeys-to-france

 

Al seguente link è invece disponibile una versione aggiornata del decreto 1310/2020, con la modifica di cui sopra inserita all’art. 56-2: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143

 

Gran Bretagna

Per quanto riguarda l’arrivo in Gran Bretagna, le disposizioni attuali prevedono l’obbligo di compilare il modulo di localizzazione dei passeggeri prima dell’arrivo nel Regno Unito, mentre non è richiesto lo svolgimento di un test anti Covid.

 In caso di permanenza in uno dei Paesi della cd lista rossa nei 10 giorni precedenti l’arrivo in GB, è richiesto un periodo di quarantena e lo svolgimento di un test anti Covid il secondo e l’ottavo giorno dall’arrivo in territorio britannico.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

 

Germania.

Come noto, nel quadro delle misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus, la Germania distingue tre aree di rischio:

  • Quelle a rischio “standard”, dove gli autisti sono esentati sia dall’obbligo di registrazione in formato elettronico  - prima dell’ingresso in Germania - sul portale https://www.einreiseanmeldung.de/#/,   che dal sottoporsi a un test anticovid. L’Italia appartiene a questa fascia di rischio;

  • Quelle ad alta incidenza, che sono esonerati dall'obbligo di test e di fornire prove (ma non dall'obbligo di registrazione), se il soggiorno non ha superato le 72 ore. Per soggiorni superiori a 72 ore, è necessario eseguire un test COVID-19 obbligatorio prima dell'ingresso (massimo 48 ore), da esibire su richiesta di un'autorità responsabile;

  • Quelle con varianti di virus, che fanno scattare gli obblighi di registrazione, test e certificazione dell’esito negativo del test. Ad oggi, all’interno di quest’area di rischio troviamo anche:

    • Austria, in particolare la regione del Tirolo, ad eccezione del  distretto politico di Lienz (Tirolo orientale), del comune di Jungholz e la valle del Riss nel comune di Vomp e Eben am Achensee;

    • Portogallo;

    • Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca;

    • Regno Unito e Irlanda del Nord.

    • Il dipartimento francese della Mosella (Moselle) della Regione Grand Est.

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L’elencazione delle aree di rischio è disponibile al seguente link https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

I conducenti che entrano in Germania e che hanno sostato o transitato in una "zona ad alta incidenza" o "area con variante di virus " nei 10 giorni precedenti l'ingresso, sono soggetti a pre-registrazione obbligatoria sulla predetta piattaforma www.einreiseanmeldung.de . Il nuovo modello è stato adattato per permettere l’indicazione di eventuali esenzioni applicabili al conducente, evitando così che questi ultimi vengano contattati dalle autorità sanitarie tedesche per richiedere i risultati dei test. Il conducente può anche indicare se è in possesso o meno di un test COVID-19 negativo. Ulteriori informazioni sulla registrazione alla piattaforma in formato digitale, sono disponibili qui: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet/faq-dea-englisch.html.

 

Peraltro, l’ingresso da un’area con variante di virus non comporta esenzioni – inclusi anche gli autisti dei camion - né dall’obbligo di registrazione sulla citata piattaforma, né da quello di eseguire il test anticovid non oltre 48 h prima dell’ingresso in Germania.

 

Al seguente link https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html, sono disponibili le FAQ aggiornate sugli obblighi previsti, in caso di ingresso in Germania da aree ad alta incidenza e con varianti di virus. A tale proposito, segnaliamo il passaggio dedicato all’industria dei trasporti, in cui si afferma che “In caso di precedenti soggiorni in una zona con variante virale, il personale addetto al trasporto è soggetto all'obbligo di registrazione e prova.”

23 febbraio 2021

Trasporto merci, aggiornamento sulla situazione al Brennero

Novità per i test Covid-19

 

A partire dal 23 febbraio 2021, i test per il Covid-19 offerti all’area di servizio Sadobre di Vipiteno sono a pagamento.

Il test ha un costo di 40,00 euro, ed il certificato medico con il risultato del test effettuato, viene consegnato immediatamente.

Il test center è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 05:00 del mattino alle ore 22:00 della sera.

16 febbraio 2021

Covid-19, aggiornamenti per i viaggi e scambi da Brasile e Austria

Limitazioni e obblighi per i viaggiatori e i trasportatori

 

Il Ministero della Salute con un’ordinanza del 13 febbraio scorso, nell’ambito delle misure per il contrasto della pandemia di Covid-19, ha aggiornato le regole di ingresso di viaggiatori in arrivo dal Brasile e dall’Austria. Ecco la sintesi di ciò che occorre sapere.

 

LIMITAZIONI ALL’INGRESSO DI VIAGGATORI PROVENIENTI DAL BRASILE

 

Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da Covid-19 a abbiano residenza anagrafica in Italia (da data anteriore all’ordinanza) oppure che rientrino nelle eccezioni previste dal DPCM del 14 gennaio 2021 o siano autorizzati da Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità. In  tali casi viene disposto:

  1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco di certificazione di essersi sottoposti , nelle 72 ore precedenti all’ingresso ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone  e risultato negativo;

  2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo (in aeroporto, porto, luogo di confine) entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’asl di riferimento. In caso di ingresso mediante volo dal Brasile il tampone verrà eseguito in aeroporto;

  3. obbligo di sottoporsi, a prescindere dal risultato del tampone a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, previo comunicazione all’asl competente;

  4. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni.

 

LIMITAZIONI ALL’INGRESSO DI VIAGGATORI PROVENIENTI DALl’AUSTRIA

 

L’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria sono consentiti secondo le regole seguenti:

  1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco di certificazione di essersi sottoposti , nelle 48 ore precedenti all’ingresso ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone  e risultato negativo;

  2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo (in aeroporto, porto, luogo di confine) entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’asl di riferimento;

  3. obbligo di sottoporsi, a prescindere dal risultato del tampone a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, previo comunicazione all’asl competente.

Sono valide le esclusioni previste dal DPCM del 14 gennaio 2021.

 L’ordinanza produce effetti dalla data di adozione (13 febbraio 2021).

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TRASPORTO MERCI, CERTIFICATO DI NEGATIVITÀ AL COVID-19 PER L’INGRESSO IN AUSTRIA

 

Continuano i controlli delle autorità austriache al Brennero anche per i conducenti professionali, che devono essere in possesso di un certificato attestante la negatività al Covid-19 effettuato nelle ultime 48 ore per poter entrare in Austria. Il documento deve essere trascritto in lingua tedesca o inglese o francese; qualora il documento sia redatto in italiano dovrà riportare la traduzione in una delle lingue sopra riportate.

In assenza di tale certificato, le autorità austriache non consentiranno l’accesso al loro paese.

Il Ministero dei Trasporti, il Ministero della Difesa e quello degli Interni, hanno concordato con la Sanità Militare che a partire da domani mattina vengano installate in prossimità del valico, postazioni in cui effettuare il test agli autotrasportatori.

21 luglio

Agenzia Delle Dogane

Ulteriore proroga procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR.

 

A seguito della nostra precedente comunicazione del 23 giugno, segnaliamo che l’Agenzia delle Dogane ha predisposto con circolare n. 21/2020 un nuovo rinvio per l’utilizzo degli EUR1 previdimati. Viene pertanto disposta una proroga delle suddette disposizioni sino al 31 ottobre 2020, finalizzata, da un lato, all’applicazione di soluzioni tecnologiche che agevolino il rilascio dei certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall’altro, ad assicurare agli esportatori nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.

23 giugno

Certificati EUR1

Proroga termine previdimazione

 

Con la circolare n° 16/2020 dell’Agenzia delle Dogane, visto il protrarsi dell’emergenza socio-sanitaria in atto, è stata prorogata di ulteriori 30 giorni a decorrere dal 21/06/2020 la scadenza del termine di utilizzo dei certificati EUR1 previdimati.

6 aprile

Covid-19, Dichiarazioni di sussistenza di cause di forza maggiore 
Le Camere di commercio devono rilasciare una attestazione


La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88612 del 25 marzo 2020 prevede che le Camere di commercio rilascino un’attestazione sulle dichiarazioni delle imprese di sussistenza di cause di forza maggiore, in relazione all'epidemia di COVID-19.

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Modalità di richiesta
Per ottenere l’attestazione è necessario inserire una pratica di "richiesta visti" con Stampa in azienda sul programma CERT’O, allegando i seguenti documenti:

Modello M01.76 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, file pdf editabile) compilato dal legale rappresentante e firmato digitalmente; scaricabile al seguente link:
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/export-interna/Modello_M01.76_Editabile.pdf

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Declaration assessing circumstances related to the outbreak of COVID-19 pandemic (file pdf editabile) compilata con i dati dell’impresa, senza inserire il nome dell’addetto camerale che firmerà la dichiarazione, il quale potrà essere aggiunto manualmente dopo la stampa del documento.; scaricabile al seguente link: https://www.to.camcom.it/sites/default/files/export-interna/Declaration_Outbreak_COVID19_Italy_Editabile.pdf

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Tempi e modalità di rilascio
Le pratiche vengono evase in 5 giorni lavorativi.
In caso di urgenza, il rilascio avviene in 1 giorno.
Costo della pratica: 3 euro
Appena evasa la pratica, l'azienda richiedente riceve la documentazione direttamente sulla PEC del Registro Imprese, consistente in un file con la firma ed il timbro camerale da stampare sul retro del documento.

Qualora l'azienda desideri ricevere la documentazione su un indirizzo di posta differente (sia essa certificata o meno), dovrà comunicarlo espressamente all'Ufficio Documenti Estero, scrivendo a documenti.estero@to.camcom.it e indicando il numero di iscrizione REA e l'indirizzo di posta preferito.
 

26 marzo

Covid-19, vademecum  sul trasporto internazionale merci

 

L’emergenza Covid-19 sta toccando anche le regole del trasporto internazionale delle merci. 

Per le aziende che hanno relazioni con l’estero, il Servizio Legale di API Torino mette a disposizione un contributo dello Studio R&P Legal che per i principali Paesi sintetizza la situazione. Le indicazioni sono aggiornate alla mattina di oggi 26 marzo 2020 (di eventuali cambiamenti verrà dato conto appena possibile).

Per scaricare il vademecum clicca QUI

23 mar

Covid-19, sospesa la presentazione dei Modelli Intrastat

 

L’Agenzia delle Dogane, data la straordinarietà dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 ed alla luce di quanto pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

 

In base al comma 6 del citato articolo 62, l’adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Il comunicato ufficiale e disponibile cliccando QUI

23feb
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