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4 ottobre 2022

Bonus energetici per i mesi di ottobre e novembre 2022

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta

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Con Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, sono stati istituiti i codici tributo per compensare (tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i consueti canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) i crediti d’imposta previsti a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti in ordine all’acquisto di elettricità e gas naturale, effettivamente utilizzati, per i mesi di ottobre e novembre 2022.

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A tal proposito, ricordiamo che il cosiddetto “DECRETO AIUTI-TER” (di cui all’articolo 1 del Decreto-Legge n. 144/2022), in attesa di conversione, ha prorogato e incrementato i contributi straordinari, in esame, come segue:

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1) IMPRESE ENERGIVORE

Alle imprese cosiddette “Energivore”, i cui costi per kW della componente energetica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 (ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), hanno evidenziato un incremento del costo per kW superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggior oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

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È necessario, quindi, che la media netta riferita al TERZO TRIMESTRE 2022 ecceda di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al TERZO TRIMESTRE 2019.

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Il beneficio è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenute per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel periodo agevolato: in tal caso, l’incremento della spesa per kW di energia elettrica prodotta/autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa a tal fine; il relativo credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

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Con Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6983” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

 

2) IMPRESE NON ENERGIVORE

Per accedere al sussidio in questione occorre che le imprese:

  1. risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle cosiddette “IMPRESE ENERGIVORE” (di cui al decreto S.E. – Ministero dello Sviluppo Economico – del 21 dicembre 2017);

  2. siano DOTATE di CONTATORI di energia elettrica di POTENZA DISPONIBILE PARI o SUPERIORE a 4,5 KW;

  3. abbiano riscontrato un incremento del prezzo della mera componente energetica, ovvero del costo per kWh calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (pertanto, la media netta riferita al TERZO TRIMESTRE 2022 deve eccedere di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al TERZO TRIMESTRE 2019).

In presenza degli elementi sopraesposti, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi in questione (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto).

Allo scopo, con Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6985” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

 

3) IMPRESE GASIVORE

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas naturale, viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sottoforma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi sovvenzionati, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS (Marcato Infragiornaliero) pubblicati dal GME (Gestore dei mercati energetici), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

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Occorre accertare, dunque, che la media riferita al TERZO TRIMESTRE 2022 ecceda di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al TERZO TRIMESTRE 2019.

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Con Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6984” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

 

4) IMPRESE NON GASIVORE

Per accedere all’agevolazione in commento, occorre che le imprese:
1. risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle cosiddette “IMPRESE GASIVORE” (di cui all’articolo 5 del D.L. 1° marzo 2022, cosiddetto “DECRETO ENERGIA/BOLLETTE”);
2. IMPIEGHINO GAS NATURALE per USI ENERGETICI DIVERSI da QUELLI TERMOELETTRICI;
3. abbiano riscontrato un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022
 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (M.I.-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (G.M.E.), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (ovvero la media riferita al TERZO TRIMESTRE 2022 deve eccedere di oltre il 30% il corrispondente valore afferente al TERZO TRIMESTRE 2019).

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In presenza di tali aspetti caratteristici, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel bimestre assistito dallo Stato.

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Allo scopo, con Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6986” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

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La disciplina di riferimento prevede che, entro la data del 31 marzo 2023, i crediti d’imposta in parola siano, alternativamente:
1) utilizzati in compensazione; ovvero
2) ceduti, per intero, a terzi.

In sede di compilazione del modello F24, all’interno della sezione ““Erario”, occorrerà esporre:

  • nella colonna “importi a credito compensati”, i summenzionati codici tributo; ovvero

  • nella colonna “importi a debito versati”, i codici tributo riferiti ai crediti d’imposta fruiti indebitamente (che debbono, pertanto, essere riversati);

  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno di sostenimento della spesa.

 

Infine, analogamente a quanto statuito per il secondo e terzo trimestre 2022, “… ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta [29 gennaio 2023], invia al proprio cliente, su sua richiesta , una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione [da inoltrare ai rispettivi/propri fornitori entro e non oltre il 29 gennaio 2023] e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.”

 

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti sul tema (fiscale@apito.it).

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