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Aspetti tecnici

L’Area Tecnica API Torino è il punto di riferimento per la corretta applicazione delle normative su sicurezza, igiene del lavoro, ambiente e territorio e fornisce consulenza qualificata, assistenza e supporto anche sui temi dell’energia, qualità, normazione e trasporti. Viene fornita un’accurata e approfondita analisi normativa di tutti gli aspetti tecnici inerenti la gestione aziendale.
Per informazioni - sertec@apito.it - Tel 011.4513.262
ULTIMI AGGIORNAMENTI

31 agosto

Covid-19, aggiornamento misure quarantena e isolamento

Dopo la diffusione delle nuove varianti del virus

Dopo la diffusione della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta, il Ministero della Salute ha diffuso ulteriori misure per la quarantena e l’isolamento da osservare con attenzione. Le misure sono contenute in una Circolare del Ministero stesso.

In particolare occorre notare:

  • le differenze tra vaccinati con doppia dose da almeno 14 gg (che passano da 10 a 7 gg  di quarantena + tampone a seguito di contatto stretto);

  • la “nuova” distinzione tra contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio descritti nella circolare stessa;

  • le differenze di trattamento in caso di esposizione a variante BETA accertata.

 

Una sintesi delle indicazioni è contenuta nella seguente tabella:

31 agosto

Green Pass e mense aziendali, cosa fare

La situazione dopo la FAQ del Governo del 14 Agosto 2021

L’applicazione del Green Pass nei contesti aziendali costituisce un adempimento delicato e complesso che va gestito con grande attenzione. Sul tema, qui di seguito la comunicazione effettuata dal Direttore Generale di API Torino.

Cliccare QUI per scaricare la comunicazione in formato Pdf

Cliccare QUI per scaricare il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 2021 – Gestione degli spazi comuni (mensa, distributori di bevande e/o snack)

27 luglio 2021

Sicurezza lavoro, validazione in deroga DPI Covid-19

Cessata la funzione attribuita a INAIL

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A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 87/2021, è cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI) attribuita a INAIL.

Pertanto, il servizio online “Art.15 Validazione DPI” non è più attivo per l’inoltro di nuove richieste e resta disponibile solo per la consultazione. È ripreso dunque  il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

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L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 dettava disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuiva all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 122, si è trattato per l’Inail, che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

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La deroga riguardava la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti, che dovevano comunque assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potevano così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.

18 maggio 2021

Covid-19 e Sicurezza sul lavoro

Online il documento tecnico operativo INAIL per le vaccinazioni anti-Covid in azienda

 

E’ stato reso pubblico un nuovo documento tecnico non ancora definitivo, elaborato dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, che verrà prossimamente sottoposto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, che fornisce indicazioni operative per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in azienda.

La nuova pubblicazione Inail, in particolare, fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro

 

Il documento è stato redatto per fornire alle singole Regioni un ulteriore supporto per l’organizzazione degli Hub Vaccinali presso le imprese per la vaccinazione dei lavoratori; potrà pertanto essere recepito in forma differente da Regione a Regione e reso più o meno vincolante.

La Regione Piemonte sta approfondendo le ricadute operative dal recepimento “obbligatorio” delle nuove linee guida nell’organizzazione degli hub vaccinali per le imprese piemontesi.

Di seguito sono riportati i punti salienti del documento, datato 12 maggio 2021.

I piani devono essere inviati alle Asl di riferimento. Il documento ribadisce che la vaccinazione anti-Covid in azienda rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio sanitario regionale, e che l’intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al virus per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio. Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l’avvio della vaccinazione degli under 60. I piani aziendali di adesione, in particolare, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate lo scorso 8 aprile dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

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Criteri quantitativi e qualitativi. Sulla base di specifici quesiti delle Regioni, sono stati elaborati criteri quantitativi e qualitativi che permetteranno loro di valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini. Il criterio quantitativo, privilegiando la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia nell’ottica dell’efficienza e velocizzazione della campagna vaccinale sia in quella della solidarietà, consentirà l’accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio. Tale criterio tende a facilitare l’accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, semplificando inoltre l’organizzazione della campagna.

Le attività suddivise in tre macro-gruppi per classe di priorità. Il nuovo documento tecnico fornisce anche alcuni criteri qualitativi utili a definire le priorità, nel rispetto del principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2. I diversi settori di attività, in particolare, sono suddivisi in tre macro-gruppi sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell’Inail approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 aprile 2020, insieme ai dati delle denunce di infortunio da Covid-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi. Nelle tre tabelle, articolate in ordine alfanumerico per codice Ateco, sono inoltre evidenziati alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, come quelli degli operatori sanitari, dell’istruzione, delle forze dell’ordine e della difesa. Le Regioni potranno valutare ulteriormente i piani anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell’analisi epidemiologica dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia.

 

Nei settori più a rischio oltre 6,8 milioni di lavoratori non immunizzati. Nei 27 settori considerati più a rischio sono impiegati oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori. Quelli già vaccinati, in parte o totalmente, sono circa 4,7 milioni, mentre più di 6,8 milioni devono ancora essere immunizzati. Circa due milioni sono impiegati nel commercio al dettaglio, un settore con rischio prioritario soprattutto nell’ambito alimentare e nei centri commerciali. Poco meno di 1,2 milioni lavorano nei servizi di ristorazione, più di 600mila nel trasporto (terrestre, marittimo e aereo), 460mila nei servizi per edifici e paesaggi, settore eterogeneo in parte già vaccinato per l’attività prestata in ambito sanitario e nelle Rsa, e altrettanti nelle industrie alimentari. Come precisato nel documento, l’aggregazione in macro-settori produttivi può comprendere sub-settori a rischio differente, anche in considerazione dell’utilizzo dello smart working e del contatto con il pubblico, e ignorare alcune specificità di contesto rilevate con l’analisi territoriale dei dati epidemiologici.


L’adesione può avvenire singolarmente o in forma aggregata. Nella nuova pubblicazione è riprodotto anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale, al quale possono aderire più imprese. Come previsto dal protocollo dello scorso 6 aprile, infatti, i datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico delle aziende, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è assicurata dal Servizio sanitario regionale.

 

In vista dell’apertura di un hub vaccinale presso la sede API Torino, la Regione Piemonte sta esaminando le indicazioni fornite - in particolare in relazione alle priorità di rischio sulla base dei codici ATECO - per elaborare una agenda di prenotazioni e somministrazioni del vaccino che rispetti quanto indicato. In ogni caso, Inail precisa che “in caso di centri vaccinali straordinari a cui affluiscano numeri elevati di lavoratrici e lavoratori anche provenienti da aziende differenti, nella somministrazione potranno essere considerate esigenze organizzative in ottica di efficienza” derogando alla regola dei codici Ateco.

 

Eventuali approfondimenti potranno essere richiesti al Servizio Tecnico di API Torino (tel. 011.4513262).

30 aprile 2021

Covid-19, prorogate misure di contenimento per arrivi da Paesi europei

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con l'ordinanza del 29 aprile ha prorogato di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei (elenco C) e da Paesi extra europei a basso rischio (elenco D) oltre a confermare il divieto di ingresso in Italia dal Brasile (elenco E) fatte salve le deroghe.

In generale, chi proviene da questi Paesi può entrare in Italia alla seguenti condizioni:

  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia (risultato negativo)

  • compilare un’autodichiarazione

  • sottoporsi a prescindere dall’esito del tampone molecolare o antigenico , alla sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni (Paesi europei) o 10 giorni (Paesi extra europei)

  • sottoporsi al termine dell’isolamento a un ulteriore tampone molecolare o antigenico

  • comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso

 

L'ordinanza 29 aprile 2021 del Ministro della Salute, Roberto Speranza, vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19. 

L'ordinanza è in vigore dal 29 aprile al 15 maggio 2021.

21 aprile 2021

Covid-19, alcune novità sugli spostamenti da/per l’estero

Cosa dice l’Ordinanza del 16 aprile 2021
 

Dal 18 al 30 aprile è in vigore anche l’Ordinanza 16 aprile del Ministro della Salute, che prevede alcune novità per quanto riguarda gli spostamenti da/per i Paesi degli elenchi BCDE e conferma una disciplina speciale per il Brasile (generale divieto di ingresso, con alcune eccezioni).
 

Le principali variazioni alla normativa per gli spostamenti da/per l’estero introdotte con l’Ordinanza 16 aprile 2021 sono:

  • Dal 19 aprile, obbligo di test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia per coloro che provengano da o abbiano soggiornato/transitato, nei quattordici (14) giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E. Fino al 21 aprile, solo per questi viaggiatori, sarà possibile effettuare il test molecolare o antigenico a mezzo tampone all’arrivo in aeroporto, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore presso l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

  • Riduzione del periodo di isolamento fiduciario da quattordici (14) a dieci (10) giorni per coloro che provengano da o abbiano soggiornato/transitato, nei quattordici (14) giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E. Questa disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza 16 aprile 2021. Chi abbia fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021 deve completare il periodo di quattordici (14) giorni di isolamento.

  • Obbligo di ulteriore test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, al termine dei dieci (10) giorni, per coloro che provengano da o abbiano soggiornato/transitato, nei quattordici (14) giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E. Questa disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza 16 aprile 2021. Chi abbia fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021 deve completare il periodo di quattordici (14) giorni di isolamento e non deve effettuare ulteriori test.

  • Obbligo di compilazione di un formulario digitale di localizzazione, secondo le modalità che verranno successivamente indicate dal Ministero della Salute, per tutti i viaggiatori provenienti da o con un soggiorno/transito nei quattordici (14) giorni precedenti in uno degli Stati o territori degli elenchi B, C, D, E. Il formulario digitale sostituisce l’autodichiarazione cartacea precedentemente in uso. La versione cartacea potrà essere esibita solo qualora non sia stato possibile, per impedimenti tecnici, compilare il formulario digitale. Fino a che non verranno comunicati modi e termini di compilazione del formulario digitale, si potrà continuare ad utilizzare la versione cartacea dell’autodichiarazione.

 

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST

Con l’Ordinanza 16 aprile 2021, del Ministro della Salute, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune, importanti modifiche. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l’Ordinanza del 16 aprile. Per il Brasile, si rimanda ai paragrafi dedicati.
 

I – ESENZIONE COMPLETA: Eccezioni agli obblighi di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo, isolamento e test successivo

Fermo restando l’obbligo di compilazione dellautodichiarazione o del formulario digitale di localizzazione e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti e quarantena di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

  1. a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

  2. b) al personale viaggiante;

  3. c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;

  4. f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) oreper comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

  5. g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

  6. l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

  7. m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italiaper spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

  8. o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.


II – ESENZIONE PARZIALE: Obbligo di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo ma esenzione dagli obblighi di isolamento e successivo test.

L’Ordinanza 16 aprile 2021 introduce l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell’Elenco C, per:
i) personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni

Tali categorie continuano ad essere esentate dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autodichiarazione.

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III – ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore (in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile), devono sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, ma non sono soggetti all’isolamento di dieci (10) giorni e successivo test. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, devono anche sottoporsi a una quarantena di cinque (5) giorni e successivo test. Rimane, anche in questo caso, l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o  l’autodichiarazione.

15 aprile 2021

Vaccini in azienda

Documento della Conferenza delle Regioni: indicazioni per la vaccinazione nei luoghi di lavoro
 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato un documento dal titolo “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”. Il documento intende fornire alle imprese indicazioni utili per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.

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Chi può aderire
Le aziende, singolarmente (ove sufficientemente strutturate) o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, tra cui API TORINO possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione. La vaccinazione effettuata nell’ambiente di lavoro rappresenta in ogni caso un’iniziativa di sanità pubblica, e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento. La vaccinazione in azienda rappresenta dunque un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda. Gli spazi destinati all’attività di vaccinazione in azienda, anche allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende. Il piano nazionale prevede inoltre che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

 

Modalità di adesione
L’azienda o l’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa ne dà comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, secondo modalità ancora da disciplinare a livello della Regione o Provincia Autonoma.

Requisiti preliminari
Per l’avvio dell’attività, è necessario che l’azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Per favorire anche i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, tra cui API TORINO destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese;

  • sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini;

  • struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate;

  • dotazione informatica idonea per la registrazione delle vaccinazioni;

  • ambienti idonei per l’attività interni, esterni o mobili. L’idoneità degli ambienti è valutata da parte dell’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino.


Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda
La vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività ed al volume. Il datore di lavoro o l’Associazione di categoria di riferimento garantisce l’approvvigionamento a proprio carico di quanto ritenuto necessario dal personale sanitario individuato.

Formazione e informazione
Il Servizio Sanitario Regionale rende disponibile l’accesso a specifici materiali formativi/informativi predisposti a livello nazionale e regionale e a specifici corsi di formazione.

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Organizzazione della seduta vaccinale
L’adesione da parte della lavoratrice/del lavoratore è volontaria ed è raccolta a cura del medico competente, o del personale sanitario opportunamente individuato, che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della Azienda Sanitaria di riferimento.

La campagna di vaccinazione negli ambienti di lavoro avverrà secondo modalità che garantiscano:

  • pianificazione dell’attività con adeguato anticipo;

  • rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio;

  • adeguata informazione ai soggetti destinatari delle vaccinazioni;

  • rispetto della modulistica predisposta a livello nazionale (es. scheda anamnestica e consenso informato);

  • rispetto delle indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino;

  • programmazione e preparazione alla gestione di eventuali eventi avversi;

  • rispetto delle indicazioni regionali per l’alimentazione dei flussi informativi.


Gestione del consenso
Il medico vaccinatore informa il soggetto in merito alla vaccinazione, illustra i contenuti dell’informativa ministeriale e acquisisce il valido consenso alla vaccinazione, utilizzando la modulistica unificata.

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Registrazione della vaccinazione
La registrazione della vaccinazione deve essere effettuata secondo le modalità previste nella Regione/Provincia Autonoma di riferimento subito dopo la somministrazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione.

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Osservazione post vaccinazione
Dopo l’esecuzione delle vaccinazioni il personale vaccinatore deve invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, allo scopo di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza. Si raccomanda in ogni caso che eventuali soggetti a rischio siano indirizzati all’Azienda Sanitaria di riferimento ai fini della vaccinazione in ambiente protetto.

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Programmazione della seconda dose
L’azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino. Anche l’intervallo tra prima e seconda dose deve rispettare quanto previsto per lo specifico vaccino.

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Monitoraggio e controllo
L’intero processo è sotto la supervisione dell’Azienda Sanitaria di riferimento, che può effettuare controlli sullo stato dei luoghi, sui requisiti essenziali e sulla correttezza delle procedure adottate per l’effettuazione dell’attività.

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Oneri
Tutti gli oneri sono a carico del Datore di lavoro o delle Associazioni di categoria di riferimento, ad eccezione dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/ aghi), della messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione dell’attività vaccinale.

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Punti da chiarire
Rimane da chiarire da parte dei  Ministeri competenti  a partire da quale fase della campagna di vaccinazione (fascia di età) si possa avviare la vaccinazione per le attività economiche e produttive.

Inoltre è necessario vengano definiti elementi quantitativi (es. numerosità lavoratori/lavoratrici) e qualitativi (es. i settori produttivi a maggior rischio) per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla disponibilità di vaccini possano apparire arbitrarie.

9 aprile 2021

Lotta al Covid-19, nuove regole per gli spostamenti Ue

Cosa dice l’ordinanza del 2 aprile 2021

Riguardo gli spostamenti da e per i Paesi dell’Unione Europea, informiamo che l’ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, proroga fino al 30 aprile 2021, le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo 2021 per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20.

Pertanto, per coloro che rientrano in Italia da un Paese dell’Elenco C è obbligatorio:

  • sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo

In aggiunta è obbligatorio:

  • sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni

  • sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test molecolare o antigenico

Queste disposizioni, ad eccezione del tampone in entrata descritto al primo punto, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.

Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da/per l’estero sono state previste con l’ordinanza 2 aprile 2021  e saranno in vigore dal 7 al 30 aprile 2021.

In particolare:

  • ​dal 7 aprile 2021 sono ricompresi nell’Elenco C, l’Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,
    Vai alla sezione dedicata all’Elenco C

  • per il Brasile, le disposizioni dell’Ordinanza 13 febbraio 2021 (divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) sono state prorogate fino al 30 aprile 2021.
    Vai alla sezione dedicata al Brasile 

 

Spostamenti da e per l’estero 

L’Ordinanza del 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021.

  • Elenco A –  Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 

  • Elenco B – Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all’ Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2

  • Elenco C – Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

  • Elenco D – Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2

  • Elenco E – Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
    Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile. Vai alla sezione dedicata al Brasile

7 aprile 2021

Vaccini in azienda

Cosa dice il Protocollo nazionale sottoscritto dalle parti sociali il 6 aprile 2021

 

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto dalle parti sociali il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

 

Il documento si inserisce nell’ambito delle azioni volte alla lotta contro Covid-19.
CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF

 

Ecco una sintesi di quanto sottoscritto.

 

Che cos’è il Protocollo e quale obiettivo ha

L’iniziativa che forma oggetto del presente Protocollo, finalizzata in particolare a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell’azienda, costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Quindi l’iniziativa è rivolta esclusivamente ai lavoratori dell’azienda a prescindere dalla tipologia contrattuale, compresi naturalmente i datori di lavoro. esclusa la possibilità di vaccinare i famigliari che non lavorano all’interno dell’azienda.

 

Cosa possono fare i datori di lavoro

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. A tal fine, i datori di lavoro interessati si atterranno al rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro richiamate in premessa del Protocollo stesso ed emanate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, ministero Salute e Lavoro ed enti preposti. La vaccinazione di cui a questo Protocollo potrà riguardare anche i datori di lavoro.

 

Piani aziendali

Nell’elaborazione dei piani aziendali oggetto del Protocollo, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell’ambito dei vari Protocolli di settore. 

 

I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle Indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza.

 

All’atto della presentazione dei piani aziendali di cui al paragrafo 2, il datore di lavoro specifica altresì il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione. 

 

Disposizioni sui costi

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.  

 

Informazioni ai lavoratori

Ai fini del Protocollo, tutte le Parti sottoscrittrici si impegnano a fornire le necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente, anche promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.

 

Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino, dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

 

Medico competente, somministrazione vaccini

Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.

 

La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le Indicazioni ad interim richiamate al paragrafo 2. Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione. 

 

Il medico competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

 

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, descritta ai punti precedenti, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

E’ prevista cioè la possibilità di utilizzare strutture sanitarie private autorizzate per eseguire le vaccinazioni in azienda.

 

I datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’INAIL.

7 aprile 2021

Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid19

Aggiornamento del 06 aprile 2021

 

Il Protocollo del 06 aprile 2021 aggiorna e rinnova i precedenti accordi in relazione alle attività professionali e alle attività produttive tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli precedenti (14 marzo e 24 aprile 2020).

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Ecco qui di seguito la sintesi di quanto stabilito.

 

Principali novità

 

Mascherine

Negli ambienti di lavoro ed in particolare negli spazi condivisi la mascherina chirurgica va sempre indossata, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento. Viene fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale (es. mascherine FFP2 o FFP3) già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Pertanto in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, salvo che nelle condizioni di isolamento. Quindi la mascherina va sempre indossata, anche se distanza superiore ad un metro. Eccezione solo per lavoro in solitario in spazi non condivisi.

 

Rientro al lavoro dopo Covid

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).

Importante novità rispetto al Protocollo precedente è che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, alla luce anche di recenti studi scientifici che riportano una maggiore durata dell’infezione delle varianti rispetto il ceppo originale del virus Sars-Cov-2.

 

Pulizia e sanificazione

In merito alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro è stato aggiunto il punto per cui la pulizia di fine turno deve essere estesa a tutte le attrezzature ad uso promiscuo, quindi non solo tastiere, schermi touch e mouse, sia negli uffici che nei reparti produttivi, ma anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

 

Trasferte di lavoro

Viene ribadita l’importanza di collaborazione tra medico competente, datore di lavoro ed RSPP nella gestione delle trasferte di lavoro. In particolare riguardo le trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

 

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria viene ripristinata in toto , sempre che ci siano le condizioni di sicurezza.

La sorveglianza sanitaria infatti rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

 

Contatti stretti

Viene specificato per la prima volta che il meccanismo dei contatti stretti non è un semplice automatismo, ma deve tenere conto delle misure individuate ed effettivamente attuate in azienda.

Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

 

Continuità delle misure richieste rispetto ai precedenti Protocolli

 

Informazione

Confermata l’importanza della informazione del personale e di chiunque entri in azienda consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

 

Lavoro agile

Viene confermato il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati.

 

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Confermate le precedenti disposizioni in merito all’accesso di esterni in azienda:

- individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto;

- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi;

- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati;

- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione dei contatti stretti.

 

Pulizia e sanificazione in azienda

Confermata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.

 

Precauzioni igieniche personali

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

I detergenti per le mani, gel sanificanti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

 

Gestione degli spazi comuni

Viene confermato il principio per cui l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

 

Organizzazione aziendale

Confermata la possibilità di attuare piani di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.

 

Riunioni

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

 

Comitato

Confermata la necessità di costituzione di un Comitato in azienda per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

31 marzo 2021

Lotta al Covid-19, nuove regole per gli spostamenti Ue

Cosa dice l’ordinanza del 30 marzo 2021

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Riguardo gli spostamenti da e per i Paesi dell'Unione Europea informiamo che l’ordinanza 30 marzo 2021 del Ministro della Salute applica ulteriori limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20 (di seguito riportato).
L'ordinanza, in vigore dal 31 marzo al 6 aprile 2021, prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio:

  • sottoporsi, a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo

  • sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni

  • sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test molecolare o antigenico.

 

Queste disposizioni non si applicano a chi rientra nelle condizioni di deroga come previsto dall’articolo 51 comma 7. Al link di seguito la sezione Deroghe completa.

Si riportano le principali deroghe di maggiore interesse per le imprese:

Ingresso con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute

 

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto) nonché la comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale alla competente autorità sanitaria (ASL), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano: 

  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in mancanza, di iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario

  • a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo  scadere  di detto  termine,  di  lasciare  immediatamente  il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare  il  periodo  di sorveglianza e di isolamento fiduciario

  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora   

  • al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o secondaria in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore  

  • agli  ingressi  mediante  voli  «Covid-tested»,  conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni

 

Si riporta di seguito l’elenco C dell’Allegato 20

Elenco C

Austria (con limitazioni specifiche), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

30 marzo 2021

Le novità previste dal Decreto Sostegni in materia di rifiuti

Riguardano la TARI, i responsabili tecnici rifiuti e gli esami per il trasporto merci pericolose
 

Il “Decreto Sostegni” contiene anche alcune novità su TARI, responsabili tecnici delle imprese ed esami consulenti Adr, oltre naturalmente ad una serie di misure di sostegno economico. Ecco qui di seguito una sintesi delle novità dal punto di vista tecnico.
 

TARI

Viene rivisto il termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Il D.Lgs. 116/2020 stabilisce infatti che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani  e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

L’art. 30 del Decreto Sostegni 2021, al comma 5, stabilisce che i Comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, come prevista dal testo dell’art. 3 comma 13 del D.Lgs. 116/2020, dovrà essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

RESPONSABILI TECNICI IMPRESE

Viene prorogato – in conseguenza dell’emergenza Coronavirus – il termine quinquennale entro il quale i responsabili tecnici rifiuti, iscritti all’Albo gestori ambientali alla data del 16 ottobre 2017, possono continuare la propria attività in regime transitorio.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021, si era già espresso in merito affermando che il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici debbono sostenere la verifica di aggiornamento viene prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse.

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ESAMI CONSULENTI Adr

Il 1° Maggio 2021 entrerà in vigore l’aggiornamento delle disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti Adr/Rid/Adn per il trasporto di merci pericolose.

Detto aggiornamento, nato dalla necessità di disciplinare in maniera organica le modalità di esame in caso di richiesta di integrazione (delle specializzazioni o di estensione delle modalità di trasporto) di un certificato di formazione in corso di validità, riguarderà sei dei sette articoli normativi, l’allegato recante le procedure e le modalità dell’esame e l’appendice recante il fac-simile della domanda di esame per il rilascio del certificato di formazione.

14 marzo
INDICAZIONI VALIDE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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LE ULTIME MISURE DI CONTRASTO A COVID-19

COSA CAMBIA PER CITTADINI E IMPRESE

 

Vista la crescita dei contagi e dei conseguenti ricoveri, il Governo ha deciso una ulteriore stretta per le misure di contenimento di Covid-19. Ecco qui una sintesi di quanto stabilito.

I due provvedimenti che hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19 sono il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Dpcm 2 marzo 2021.
 

DISPOSIZIONI GENERALI

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30). La sezione “faq” è stata quindi aggiornata come previsto dal decreto-legge e riporta, per le zone gialle e arancioni, le medesime risposte. 

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

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Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30).

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

In base alle disposizioni attualmente in vigore, si applicano le misure previste:

  • per la zona arancione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e alla Provincia Autonoma di Bolzano;

  • per la zona rossa alle regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento.

 

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN ZONA ROSSA (ATTIVITÀ LAVORATIVA)

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

 

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Dpcm 2 marzo 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.  Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.  Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del Dpcm 2 marzo 2021.

 

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati,  anche in base di quanto previsto dai protocolli condivisi di regolamentazione.

 

Cliccando di seguito è possibile visualizzare le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle aree (area biancaarea giallaarea arancionearea rossa).
 

La sezione FAQ tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.
 

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

4 marzo 2021

Aggiornamenti per il trasporto merci

Nuove disposizioni per il contenimento della pandemia. Riguardano Francia, Regno Unito, Germania

 

Francia

Dal 22 Febbraio u.s, gli autotrasportatori in arrivo in Francia dalla Gran Bretagna, sono esentati dal test anti Covid al ritorno in Francia, purché rientrino in una delle seguenti fattispecie:

  • Autisti professionisti che hanno trascorso meno di 48 ore nel Regno Unito.

  • Autisti professionisti che hanno trascorso meno di 48 ore in Irlanda.

Si fa presente che gli operatori cross channel (compagnie di traghetti e di navettamento ferroviario dell’Eurotunnel) stanno già rilasciando documenti di viaggio timbrati con data e ora al check-in (per il tunnel), all'imbarco o allo sbarco (per il traghettamento). Altri tipi di documenti sono allo studio. Questo documento deve essere presentato durante il viaggio di ritorno come prova di esenzione al posto del risultato negativo del test.

Inoltre, sono accettati test effettuati in Irlanda meno di 72 ore prima della partenza dal Regno Unito, allo stesso modo dei test effettuati nel Regno Unito.

 

Rimane obbligatoria per l’ingresso in Francia, la compilazione della dichiarazione sull'onore relativa all'assenza di sintomi e all'assenza di contatto con un soggetto positivo al Covid (disponibile qui: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux ).

 

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver#changes-to-testing-for-journeys-to-france

 

Al seguente link è invece disponibile una versione aggiornata del decreto 1310/2020, con la modifica di cui sopra inserita all’art. 56-2: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143

 

Gran Bretagna

Per quanto riguarda l’arrivo in Gran Bretagna, le disposizioni attuali prevedono l’obbligo di compilare il modulo di localizzazione dei passeggeri prima dell’arrivo nel Regno Unito, mentre non è richiesto lo svolgimento di un test anti Covid.

 In caso di permanenza in uno dei Paesi della cd lista rossa nei 10 giorni precedenti l’arrivo in GB, è richiesto un periodo di quarantena e lo svolgimento di un test anti Covid il secondo e l’ottavo giorno dall’arrivo in territorio britannico.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

 

Germania.

Come noto, nel quadro delle misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus, la Germania distingue tre aree di rischio:

  • Quelle a rischio “standard”, dove gli autisti sono esentati sia dall’obbligo di registrazione in formato elettronico  - prima dell’ingresso in Germania - sul portale https://www.einreiseanmeldung.de/#/,   che dal sottoporsi a un test anticovid. L’Italia appartiene a questa fascia di rischio;

  • Quelle ad alta incidenza, che sono esonerati dall'obbligo di test e di fornire prove (ma non dall'obbligo di registrazione), se il soggiorno non ha superato le 72 ore. Per soggiorni superiori a 72 ore, è necessario eseguire un test COVID-19 obbligatorio prima dell'ingresso (massimo 48 ore), da esibire su richiesta di un'autorità responsabile;

  • Quelle con varianti di virus, che fanno scattare gli obblighi di registrazione, test e certificazione dell’esito negativo del test. Ad oggi, all’interno di quest’area di rischio troviamo anche:

    • Austria, in particolare la regione del Tirolo, ad eccezione del  distretto politico di Lienz (Tirolo orientale), del comune di Jungholz e la valle del Riss nel comune di Vomp e Eben am Achensee;

    • Portogallo;

    • Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca;

    • Regno Unito e Irlanda del Nord.

    • Il dipartimento francese della Mosella (Moselle) della Regione Grand Est.

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L’elencazione delle aree di rischio è disponibile al seguente link https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

I conducenti che entrano in Germania e che hanno sostato o transitato in una "zona ad alta incidenza" o "area con variante di virus " nei 10 giorni precedenti l'ingresso, sono soggetti a pre-registrazione obbligatoria sulla predetta piattaforma www.einreiseanmeldung.de . Il nuovo modello è stato adattato per permettere l’indicazione di eventuali esenzioni applicabili al conducente, evitando così che questi ultimi vengano contattati dalle autorità sanitarie tedesche per richiedere i risultati dei test. Il conducente può anche indicare se è in possesso o meno di un test COVID-19 negativo. Ulteriori informazioni sulla registrazione alla piattaforma in formato digitale, sono disponibili qui: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet/faq-dea-englisch.html.

 

Peraltro, l’ingresso da un’area con variante di virus non comporta esenzioni – inclusi anche gli autisti dei camion - né dall’obbligo di registrazione sulla citata piattaforma, né da quello di eseguire il test anticovid non oltre 48 h prima dell’ingresso in Germania.

 

Al seguente link https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html, sono disponibili le FAQ aggiornate sugli obblighi previsti, in caso di ingresso in Germania da aree ad alta incidenza e con varianti di virus. A tale proposito, segnaliamo il passaggio dedicato all’industria dei trasporti, in cui si afferma che “In caso di precedenti soggiorni in una zona con variante virale, il personale addetto al trasporto è soggetto all'obbligo di registrazione e prova.”

3 marzo

Pubblicato un D.P.C.M. con le misure di contenimento

Sono valide fino al 6 aprile

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2021, S.O. n. 17, il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in materia di spostamenti sul territorio nazionale.

Le disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 (che regolamenta le Zona bianca), che si applica dal 3 marzo 2021.

3 marzo

In Piemonte istituite nuove zone rosse

Decreto Regionale n. 30 del 2 marzo 2021 - Zona Rossa in Val Vigezzo, Cavourese e Valle Po

 

La Regione Piemonte, con un Decreto apposito, per fare fronte alla diffusione del contagio da Covid-19, ha stabilito l’istituzione di altre zone rosse nell’ambito del territorio regionale.

Le nuove zone corrispondono ai comuni di  Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe nella Città Metropolitana di Torino.

 

Clicca qui per leggere il testo del Decreto.

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25 febbraio

Nuove misure per il contenimento del contagio da Covid-19

Le principali novità del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15

 

L’ultimo provvedimento del Governo volto a frenare la diffusione dei contagi da Covid-19 prevede in particolare quanto segue.

 

Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale misura non si applica nella Zona rossa.

 

Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15

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1 febbraio

Indicazioni valide per le attività produttive

Il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

In base alle Ordinanze del Ministro della salute del 29 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:

  • nell'area gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto;   

  • nell'area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria;

  • nell'area rossa: nessuna Regione. 

E’ possibile visualizzare le FAQ di seguito, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area giallaarea arancionearea rossa).

La sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

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11 gennaio

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

L’ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità comprovato mediante dichiarazione. In tali casi, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

 

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 15 gennaio 2021.

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20 novembre
Covid-19, prorogate misure di emergenza in Piemonte

Nuova ordinanza valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione

Ministro Speranza firma nuova ordinanza: rinnovate misure per Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta.

Informiamo che con il Comunicato n. 293 del 20 novembre 2020 il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore appunto dal 20 novembre, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta.

La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

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17 novembre

Covid-19, test rapidi e programmi di screening

Gli aggiornamenti della Regione Piemonte

 

La Regione Piemonte – nel corso di un recente incontro tenuto lo scorso 05/11/2020 e con successive comunicazioni -, ha ribadito alle Associazioni Datoriali tra cui CONFAPI Piemonte l’attenzione al tema dell’incentivazione di programmi di screening regionali mediante l’utilizzo dei tamponi rapidi. Nella riunione del 05/11/2020 la Regione ha predisposto una presentazione rivolta alle imprese dal titolo “Le imprese e la gestione della pandemia COVID percorsi per la gestione dell’ infezione da covid-19 nelle aziende ruolo del medico competente” (per scaricare il documento clicca QUI).


La Regione Piemonte ha confermato che sta lavorando sulle modalità con cui i medici competenti potranno essere accreditati alla Piattaforma Covid dopo opportuna procedura di registrazione, per poter caricare l’esito dei test rapidi in particolare dei soggetti risultati “positivi”.
 

La Regione ha inoltre condiviso una ulteriore linea guida nell’individuazione dei contatti stretti scaricabile QUI
 

Ulteriori informazioni di aggiornamento fornite dalla Regione riguardano la pubblicazione lo scorso 12/11/20 dell’ultima Delibera della Giunta Regionale in materia D.G.R. 3 – 2190 sullo specifico tema del programma di screening, la recente Nota esplicativa rivolta alle ASL e ai medici di base e competenti sui percorsi per assistiti sintomatici, asintomatici COVID 19 (compreso lo schema di flusso della corretta gestione del “SOGGETTO SINTOMATICO”, da noi già anticipato nella precedente nostra comunicazione del 11 novembre scorso e qui riportato Allegato1) ed infine una ulteriore informativa sulla definizione di contatti stretti.

 

DGR 3 – 2190 del 03/11/2020 – Attivazione di programmi di screening regionali mediante test rapidi per la ricerca dell’antigene SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo.
 

Il nuovo testo regionale, nel richiamare le recenti note di settembre e fine ottobre del Ministero della Salute n° 35324 del 30/10/2020 indica che possono essere efficaci i test rapidi se effettuati con le modalità e nei tempi opportuni come efficace screening preliminare. La recente DGR 5 -2124 della Regione Pimonte del 20/10/2020 sempre sul tema test rapidi, fornisce alcune ulteriori precisazioni.
 

I criteri in base ai quali scegliere il tipo di test tra quelli sierologici, quelli molecolari e quelli rapidi sono i seguenti:

  • i tempi di esecuzione del test (alcune ore per i test molecolari, contro i 15-30 minuti di un test antigenico rapido ad esempio);

  • la necessità di personale specializzato e strumentazione dedicata (in laboratorio o piccole strumentazioni portatili da usare ovunque);

  • i costi anche in relazione ad una ripetizione dei test;

  • trasporto dei campioni o l’esecuzione sul campo;

  • l’accettabilità dei test da parte dei soggetti per l’invasività del test;

  • la facilità di raccolta del campione;

  • l’addestramento per raccogliere/processare i campioni;

  • la disponibilità dei reagenti;

  • la stabilità dei campioni.


Nella scelta dei test ottimali in base alle necessità ed ai criteri sopra citati, la Regione sintetizza in un ulteriore schema la corretta procedura ed azione in funzione dei soggetti potenzialmente positivi.

La definizione e realizzazione di programmi di screening volontari, mediante l’utilizzo del test rapido antigenico su tampone rino-faringeo, con oneri è interamente a carico del Sistema Sanitario Regionale.
 

Le ASL, per i programmi di screening da svolgere direttamente o in collaborazione con altre strutture, provvederanno all’acquisto di un numero di tamponi per l’effettuazione del test rapido basato sulla ricerca dell’antigene, pari a 1 ogni 5 abitanti residenti sul territorio.

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In sede di prima applicazione dovranno essere realizzati negli ambiti di seguito indicati:

  • presso le RSA;

  • presso gli enti gestori, con particolare riferimento al personale che presta attività di assistenza, o che svolge analoghe attività per conto degli enti gestori;

  • presso le scuole di ogni ordine e grado;

  • a favore del personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dell’Esercito, dei Vigili del fuoco e degli Uffici Giudiziari.

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Si prevede comunque l’estensione rispetto ad altri ambiti secondo la definizione di uno specifico  protocollo di ricerca, con individuazione delle categorie dei destinatari e dei tempi e delle modalità di esecuzione degli esami, anche secondo la disponibilità dei tamponi di verifica, che potrebbero rendersi necessari, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

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I test rapidi possono essere utilizzati in tutte le tipologie di esecuzione già previste per i test molecolari (inclusi punti prelievo, ospedali, strutture socio sanitarie, ambulatori di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, i drive-in e gli hot-spot scolastici, ecc.) definendo sempre un accesso prioritario per i test diagnostici prescritti ai soggetti sintomatici e ai contatti stretti asintomatici di un caso confermato nonché alle altre categorie definite nella tabella soprariportata.
 

La Regione torna anche sul tema della qualificazione di altri soggetti privati per l’effettuazione del tampone rapido. In particolare si citano le seguenti strutture:

  • strutture autorizzate per l’esercizio di attività sanitarie (compresi ambulatori, poliambulatori, studi Medici di medicina generale, Pediatri libera scelta, Farmacie);

  • strutture socio-sanitarie;

  • parafarmacie;

  • altre comunità, mediante l’utilizzo di personale sanitario con la qualifica di medico od infermiere, o ad altre figure espressamente autorizzate, in possesso di adeguata competenza;

  • presso locali appositamente individuati o a domicilio, assicurando l’adeguata applicazione di misure di prevenzione e controllo della COVID-19 con successiva eventuale valutazione medica sull’interpretazione del risultato.


La delibera sottolinea inoltre l’obbligo da parte di tutti i soggetti privati che effettueranno test rapidi basati sulla ricerca dell’antigene, di inserire i dati sia dei soggetti risultati positivi che di quelli risultati negativi, sulla piattaforma COVID-19 Regione Piemonte.

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La Delibera recente riconferma il valore legale dell’esito del tampone in quanto riconosciute dal Sistema Sanitario Regionale, a condizione che le analisi siano effettuate secondo le procedure previste dal recente provvedimento e dalla DGR n. 5-2124 del 20/10/2020, e registrate sulla piattaforma COVID-19. Il valore legale comporta che gli esiti siano validi sia per l’adozione dei provvedimenti restrittivi (quarantene) che per la loro revoca nei casi in cui ai sensi delle circolari nazionali o regionali, non sia prevista la conferma.

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In fase di prima istanza per la realizzazione di questo programma di test rapidi la Regione ha stanziato 6 milioni di euro da integrare se necessario con altri fondi nazionali e regionali dedicati a fronteggiare l’emergenza Covid.

11 novembre

Covid-19, il punto sui test rapidi
Le novità da parte della Regione Piemonte

 

Dopo un recente pronunciamento del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità anche la Regione Piemonte ha deliberato sul tema dei test rapidi per la diagnosi del Covid-19 inizialmente con la DGR 5-2124 del 20 ottobre 2020 in parte ripresa della recente nota del 07 Novembre 2020.

Le disposizioni che riguardano l’effettuazione del test molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone oro-rino-faringeo, del test rapido per la ricerca dell'antigene del virus SARSCOV-2 su tampone naso-faringeo e dei test sierologici. Le norme regionali non hanno preso allo stato attuale in considerazione i test rapidi di tipo salivare.

I test infatti come indicati nella determina in oggetto rispettivamente sono:
1) a lettura facilitata
2) a lettura manuale

Rispetto a queste tipologie di test sono state ritenute valide e con valore legale anche per l’interruzione della quarantena. La somministrazione deve comunque avvenire per tramite di dottori, infermieri, medici di base e/o medici competenti.

Tale test non può pertanto essere considerato “autosomministrato” dal personale aziendale o dal datore di lavoro ma necessita come minimo il coinvolgimento del medico competente.

API Torino sta definendo una formale convenzione con alcuni centri medici per l’effettuazione dei test rapidi, dei test sierologici e dei tradizionali tamponi molecolari.


Il valore legale ai fini dell’interruzione della quarantena è sicuramente molto utile per le imprese che, come indicato negli schemi di flusso forniti inizialmente dalla Protezione Civile e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Piemonte, possono anticipare il rientro in azienda dei propri lavoratori.

Sul sito della Regione Piemonte infatti lo scorso 7 Novembre è stato aggiornato il corretto flusso e comportamento da seguire sia per i positivi sintomatici sia per i contatti stretti in particolare di soggetti definiti come “fragili”.

La Direzione Sanità e il Dipartimento delle Malattie e emergenze infettive della Regione Piemonte hanno inviato alle aziende sanitarie, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta una nota che aggiorna e rinforza le indicazioni per l’utilizzo dei test antigenici e molecolari nell’assistenza ai pazienti Covid-19 sintomatici e asintomatici. In particolare ai medici di base e pediatrici si segnala di:
- assicurare i test diagnostici antigenici o molecolari ai soggetti sintomatici;
- garantire i test diagnostici molecolari ai contatti stretti di soggetto positivo conviventi con soggetti fragili;
- assicurare i test diagnostici per la revoca dei provvedimenti di isolamento con percorsi privilegiati per gli operatori sanitari, i soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità e attività lavorative non soggette a sospensione o smart-working.

Viene ripreso anche il caso dei soggetti asintomatici che vengono messi in quarantena (attuale 14 giorni) senza l’esecuzione di tampone.

Il soggetto asintomatico contatto stretto di caso confermato che frequenta o convive con soggetti fragili necessita di un tampone molecolare di ingresso in quarantena, che se negativo vedrà la quarantena terminare nei tempi previsti, se positivo farà passare in isolamento contumaciale con separazione al fine di preservare i soggetti fragili.

Previsti inoltre diversi automatismi come riassunto nello schema cliccando
QUI.

a) l’esito NEGATIVO dei tamponi (molecolari o antigenici) viene comunicato anche tramite sms;
b) l’esito NEGATIVO dei tamponi (molecolari o antigenici) viene comunicato anche tramite sms con un messaggio di cessazione dell’isolamento e dei provvedimenti contumaciali;
c) l’inserimento della richiesta di tampone su soggetti sospetti o compatibili Covid genera automaticamente la misura di isolamento fiduciario, che viene comunicata anche tramite sms;
d) l’inserimento dei contatti stretti genera automaticamente la misura di quarantena, che viene comunicata anche tramite sms;
e) l’inserimento da parte dei laboratori o dei medici degli esiti positivi comporta in automatico il provvedimento contumaciale emesso dalla piattaforma CSI con acquisizione del numero di protocollo utile anche ai fini Inps;
f) se il tampone di cui al punto c dà esito negativo, vengono automaticamente revocati l’isolamento fiduciario del soggetto sospetto o compatibile Covid e la quarantena dei contatti stretti.

 

5 novembre

COVID-19, cosa dice il DPCM 3 novembre 2020
Cosa si può fare e cosa no. Interpretazioni e chiarimenti applicativi

 

Il Dpcm firmato nella tarda serata del 3 novembre 2020 (di cui sono già state fornite alcune anticipazioni il 4 novembre 2020), ha introdotto una serie di misure per il contenimento della pandemia Covid-19 che di fatto reintroducono restrizioni importanti. 

Ecco qui di seguito una sintesi di quanto può interessare le imprese.

Il nuovo Dpcm è valido dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

CHI PUÒ CONTINUARE A LAVORARE

E’ confermata la possibilità di mantenere aperte tutte le attività industriali e quelle commerciali ritenute essenziali, fatto salvo il rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza anti-contagio del 24 aprile 2020.
Qui di seguito alcuni ulteriori chiarimenti riguardanti i contenuti del Dpcm nazionale in relazione a particolari situazioni e problematiche.

 

ATTIVITA' CONSENTITE

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio sono tutte sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.


SPOSTAMENTI
Continuano ad essere consentiti gli spostamenti tra comuni all’interno della singola regione e regioni differenti, anche se caratterizzate da diverse classi di rischio (colorazione gialla, arancione o rossa), se caratterizzati da comprovate esigenze lavorative, pertanto rimangono valide le trasferte di lavoro sia in ambito nazionale e parzialmente in ambito internazionale (secondo le previsioni dell'allegato 20 del DPCM), fermo restando l'obbligo di autocertificazione al rientro per quelle di durata inferiori alle 120 ore e l'obbligo di isolamento fiduciario al rientro nel territorio nazionale per quelle di durata superiore alle 120 ore. Si sottolinea la necessità di dotarsi di specifica autocertificazione, come da modello scaricabile QUI, per confermare durante gli spostamenti le motivazioni di comprovate esigenze lavorative anche nelle ore antecedenti il cosiddetto “coprifuoco” dalle 22.00 alle 05.00.

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CLASSIFICAZIONE ZONE A RISCHIO (Aree Gialle, Arancioni e Rosse)
Parallelamente alla pubblicazione su GU del Dpcm 03 novembre 2020 il Ministro della Salute con specifica ordinanza ha inserito nelle diverse aree con differente profilo di rischio e conseguenti divieti. Questa classificazione avrà valore a partire da venerdì 6 novembre per almeno 15 giorni e al massimo per la vigenza del recente Dpcm che sarà efficace fino al prossimo 3 dicembre 2020. In queste ore si sta discutendo sulla possibilità che all’interno della stessa Regione classificata con un profilo di rischio ci possano essere altri “territori” (comuni, province) con diverso profilo di rischio a fronte di un dato statistico di rischio differente. 

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Recepimento locale dei divieti
A differenza di previgenti Dpcm, nel caso specifico tutti le limitazioni, divieti e prescrizioni sono immediatamente vigenti ed operative a livello locale regionale senza recepimento con deliberazioni locali e senza che il territorio ne possa limitare la portata a partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.


ZTL e parcheggi a pagamento a Torino
Da giovedì 5 novembre a sabato 21 novembre 2020 (compreso) è sospeso il pagamento della sosta nelle aree a raso delimitate dalle strisce blu. 
Dal provvedimento, disposto a seguito delle recenti misure assunte dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono esclusi i parcheggi automatizzati (a barriera) e quelli in struttura.
Fino a martedì 24 novembre sarà inoltre possibile accedere liberamente alla ZTL centrale. La sospensione delle limitazioni, decisa lo scorso 26 ottobre, non riguarda le aree destinate al trasporto pubblico, quelle pedonali, del Valentino e dell'Area Romana.


Revisione mezzi di trasporto ed esami patente
Il Dpcm del 03 novembre non ha sospeso gli esami per l’ottenimento della patente di guida tantomeno le attività di revisione dei mezzi trasporto.

26 ottobre

Covid-19, il DPCM 24 Ottobre 2020

Sospese le fiere, fortemente raccomandato lo smart working
 

Nella giornata di domenica 25 ottobre, sono state definite ulteriori nuove misure volte al contrasto della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale.

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FIERE E CONGRESSI

Con il DPCM del 24 ottobre il Governo ha stabilito che, per quanto di interesse alle aziende associate, sono state sospese le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale e continuano ad essere sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

 

SMART WORKING

È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Non hanno subito variazioni le disposizioni riguardanti le trasferte di lavoro all’estero e i contenuti dei protocolli di sicurezza anti-contagio adottati fino ad oggi dalle imprese.

19 ottobre

Covid-19, il DPCM 18 Ottobre 2020

Vincoli più serrati per fiere e congressi oltre che per la formazione e l'autotrasporto

 

Nella giornata di domenica 18 ottobre sono state definite ulteriori misure volte al contrasto della diffusione del COVID 19 sul territorio nazionale. Ecco qui di seguito gli aspetti che possono interessare più da vicino le imprese manifatturiere e dei servizi.

 

FIERE E CONGRESSI

Con il DPCM del 18 ottobre il Governo ha stabilito che, per quanto di interesse alle aziende associate, restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale previa l’adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, sono state invece vietate le sagre e le fiere di comunità, sono altresì sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

 

FORMAZIONE / AUTOTRASPORTO

Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Sono state inoltre confermate le indicazioni relative ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza che possono essere erogati in presenza, fatto salvo il rispetto delle indicazioni di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

 

Le disposizioni del decreto firmato il 18 ottobre si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 

13 ottobre

Emergenza Covid-19, cosa dice il nuovo Dpcm

Definite le regole per i prossimi 30 giorni

  

È stato siglato nella notte tra lunedì e martedì l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che definisce le nuove misure riguardanti la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Seppur ancora in fase di registrazione sulla Gazzetta Ufficiale, il testo contiene chiaramente gli ambiti di intervento già anticipati in una precedente nota inviata dall’Associazione.

 

Paesi esteri

Confermate le regole contenute nel precedente dpcm riguardanti, in particolare, i trasferimenti all’estero. Continuano a valere le regole per le quali le trasferte di lavoro sono consentite senza particolari restrizioni per quelle di durata inferiore a 120 ore.

 

Obbligo mascherine

Confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si ampliano anche le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.

Pertanto, dal 9 ottobre scorso, data di entrata in vigore del decreto-legge, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati:

·       nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato,

·       più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private,

·       tutti i luoghi all’aperto.

Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Ulteriore conferma riguarda la valenza e l’applicazione dei protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. 

 

Unico elemento di novità riguarda il rimando alle Regioni la definizione di regole più restrittive da definire sulla base dell’andamento della situazione epidemiologia del proprio territorio. Potrebbero pertanto essere emanate ulteriori regole nelle prossime settimane.

13 ottobre

Emergenza Covid-19

Aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive

 

Sono state aggiornate nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, e in particolare le schede relative a formazione professionale e noleggio veicoli e altre attrezzature.
 

Le schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, e sono finalizzate a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
 

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

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Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

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Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

 

Le schede attualmente pubblicate potranno essere integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

8 ottobre

Emergenza Covid-19, le ultime decisioni del Governo

Pubblicato il Decreto legge 7 ottobre 2020.

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 di mercoledì 7 ottobre 2020 un nuovo decreto-legge che introduce ulteriori misure riguardanti la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ecco i punti più importanti del provvedimento.

 

Proroga stato di emergenza

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, la condizione dello stato di emergenza nazionale e le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

 

Paesi esteri

Con il decreto legge, è stata inoltre prorogata fino al 15 ottobre 2020 la vigenza delle regole contenute nel dpcm del 7 settembre 2020 riguardante, in particolare, i trasferimenti all’estero.

 

Obbligo mascherine

Elemento di novità è sicuramente l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si ampliano anche le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.
 

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.

22 settembre

Ordinanza 21 settembre 2020 - Trasferimenti da e per la Francia

Le nuove indicazioni, cambiano le regole per gli ingressi

 

A partire dal 22 settembre 2020, e fino all’emanazione di un nuovo DPCM, comunque non oltre il 7 ottobre 2020, è modificata la disciplina degli ingressi in Italia da alcune regioni della Francia; è invece stata allentata la regolamentazione per Serbia e Bulgaria (G. U. n. 234 del 21 settembre 2020, Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020).

 

L’Ordinanza ha esteso gli obblighi già previsti dall’Ordinanza del 12 agosto 2020 anche alle persone in ingresso in Italia (ad eccezione di transiti o soggiorni per motivi di lavoro di durata inferiore a 120 ore) che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato nelle seguenti Regioni francesi, Alvernia-Rodano-Alpi; Corsica; Hauts-de-France; Île-de-France; Nuova Aquitania; Occitania; Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

 

Tali obblighi sono:

  • attestare di essersi sottoposte nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone risultato negativo, oppure, in alternativa, di sottoporsi a tale test nella ASL competente entro 48 ore dall’ingresso, rimanendo nel frattempo in isolamento;

  • di comunicare il proprio ingresso al dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente.

 

Per le restanti regioni francesi, esclusi i territori extra-europei, è confermata la libertà di circolazione senza motivazione e senza obbligo di isolamento fiduciario, fermo restando l’obbligo di autocertificazione per l’ingresso in Italia di cui all’articolo 5 del DPCM 7 agosto 2020.

8 settembre

Emergenza Covid-19, le novità circa i trasferimenti da e per l’estero

DPCM 7 settembre 2020, in vigore dal 7 al 30 settembre

 

Il nuovo DPCM conferma l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna da alcuni Paesi a rischio e il divieto di ingresso in Italia da altri.

 

Lunedì 7 settembre è entrato in vigore un nuovo Dpcm relativo alle misure da adottare per fare fronte a Covid-19. Questo provvedimento, sempre finalizzato a limitare il contagio da coronavirus, sarà valido fino al 30 settembre. Nel provvedimento rimane l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna da alcuni Paesi a rischio e il divieto di ingresso in Italia da altri.


Continua il divieto di ingresso in Italia per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia. Confermato l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna da 4 Paesi: Croazia, Grecia, Malta, Spagna.

 

Il nuovo provvedimento del governo, quindi, conferma la validità dell’ordinanza firmata il 12 agosto dal Ministro della Salute Roberto Speranza per controllare chi torna dall’estero.

 

Le regole per i viaggi, come spiegano le disposizioni del governo, sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione e delle motivazioni degli spostamenti. Sono previsti sei elenchi di Paesi.


Nell’elenco A ci sono la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano peri quali non è prevista nessuna limitazione; nell’elenco B ci sono i Paesi Ue (compresi Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria per i quali però vigono le indicazioni dell’ordinanza firmata il 12 agosto dal Ministro della Salute), i Paesi Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco: gli spostamenti da e per questi territori sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per lo svolgimento di attività lavorative, e senza obbligo di isolamento al rientro. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione al rientro in Italia.


Regole diverse per Croazia, Grecia, Malta, Spagna: chi entra/rientra in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti) ad eccezione di transiti o soggiorni per motivi di lavoro di durata inferiore a 120 ore deve presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Oppure deve sottoporsi al test all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine entro 48 ore dall'ingresso in Italia. Nell’attesa deve stare a casa in isolamento fiduciario.


L’elenco E comprende gli spostamenti da e per Paesi extra Ue, quindi il resto del mondo e sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze lavorative, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

 

Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/Ue/Schengen e loro familiari, ai titolari di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione con la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione solo con mezzo privato.

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Per tutti i Paesi, comunque, il governo raccomanda di consultare la Scheda di interesse su Viaggiare Sicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle autorità locali.

 

Rispetto alle regole appena descritte per i vari Paesi sono previste alcune eccezioni, ad esempio, ad alcune condizioni, per chi fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; oppure per chi transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore.

Ovviamente, non è permesso l'ingresso in Italia, per i casi positivi, per chi presenta sintomi legati al Covid-19 (o li ha presentati negli 8 giorni precedenti al viaggio), per chi ha avuto contatti stretti con un positivo nei 14 giorni precedenti.

31 luglio

Crediti di imposta – Adeguamento locali, sanificazione, DPI e gestione del rischio COVID

 

Come già riportato nella Newsletter Api Torino del 14/07/2020, con oggetto “Comunicazione delle spese ammissibili al credito di imposta al 60%”, si sottolineano alcuni aspetti di natura tecnica relativi alla documentazione e requisiti necessari per poter godere dell’agevolazione.

 

Con gli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), sono stati introdotti, rispettivamente, i seguenti crediti d’imposta:

 

  • per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;

  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Adeguamento ambienti di lavoro

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

 

L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60 % delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 Euro.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in due modalità alternative:

 

  1. esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);

  2. entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

 

La Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

 

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

 

Sanificazione e DPI

L’ ’articolo 125 del DL Rilancio ha previsto l’assegnazione di un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti quali, a titolo esemplificativo:

  • mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3,

  • guanti,

  • visiere di protezione, occhiali protettivi,

  • tute di protezione, calzari

  • termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le relative eventuali spese di installazione.

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 10 luglio 2020 prevede un credito d’imposta pari al 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 60.000 Euro, introdotto dal decreto Rilancio.

 

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili nelle seguenti modalità:

 

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

 

La comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione potrà essere inviata, invece, dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Aspetti tecnici

La circolare 20/E dell’Agenzia delle entrate riportante le modalità operative di richiesta del credito d’imposta stabilisce, in merito a sanificazione e DPI, alcuni aspetti tecnici da tenere in considerazione.

 

Nello specifico relativamente all’attività di sanificazione considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), essa, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

 

Se l’attività di sanificazione è stata svolta da ditta esterna, bisogna controllare che la stessa sia autorizzata ad effettuare la specifica attività (verifica su visura camerale dell’autorizzazione ai sensi del D.M. 274/97) conservando i certificati di avvenuta sanificazione rilasciati, con l’indicazione della data dell’attività, dei locali oggetto di sanificazione e dei prodotti utilizzati.

Se l’attività è stata svolta dal proprio personale dipendente, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima. Risulta pertanto necessario istituire un registro/foglio ore da cui si possa ricavare chi ha effettuato l’attività e la durata della stessa.

 

Relativamente invece ai DPI e agli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori (mascherine chirurgiche e semimaschere FFP2 e FFP3), la circolare prevede che le spese siano considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta solo in presenza di documentazione che attesti la conformità degli stessi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

 

Si consiglia pertanto di conservare tutta la documentazione fornita dal fornitore (foglietti illustrativi, certificati di conformità, rapporti tecnici, documentazione fotografica), ai fini di eventuali controlli. Riteniamo inoltre che, nonostante la circolare non faccia esplicito riferimento, si possa fare richiesta di credito d’imposta anche per le mascherine chirurgiche e i DPI validati in deroga, rispettivamente dall’ISS e dall’INAIL.

14 luglio

Sicurezza sul lavoro

Formazione sicurezza ai tempi del Covid-19

 

E’ stata autorizzata la formazione professionale in presenza in modo più esteso, nel rispetto delle linee guida previste a livello nazionale.
 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro durante l’emergenza da Covid-19, informiamo che la Regione Piemonte il 29 giugno 2020 con il Decreto n. 72 “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020” ha definito che dal 30 giugno 2020, è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere le attività di formazione professionale nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020.

 

Pertanto, nel rispetto delle linee guida citate previste a livello nazionale, viene autorizzata la formazione in presenza in modo più esteso, non solo nel caso dei laboratori o delle altre attività non eseguibili in smart working. Tutte le attività di formazione (compresa la formazione teorica in aula), possono essere svolte in presenza, anche in gruppo, in conformità alle relative Linee guida.

23 giugno

Covid-19, costituito il Comitato Territoriale API-CGIL, CISL, UIL

Ha il compito di aiutare le aziende nelle operazioni di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nella fase emergenziale.

 

E’ stato costituito il Comitato Territoriale API Torino -CGIL, CISL, UIL in materia di Covid-19. Il Comitato ha il compito di agevolare gli interventi in favore delle imprese e dei lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione, monitorando le modalità con cui le imprese hanno gestito la fase di ripartenza delle attività con presenza di rischio COVID.

 

Questo organismo recepisce quindi il contenuto del Protocollo del 24 aprile 2020, di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro come richiamato nel DPCM del 26 aprile 2020.

 

Il Protocollo al punto 13, secondo comma prevede infatti la possibilità di costituire un Comitato Territoriale che possa intervenire, quando, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non è possibile creare Comitati Aziendali adibiti alle operazioni e agli interventi di prevenzione ed in particolare non è presente la figura del RLS interno all’azienda.

 

In particolare, il Comitato Territoriale costituito da API Torino e da CGIL, CISL, UIL oltre che dal proprio Organismo Paritetico Provinciale di Confapi (OPPC), ha tre compiti:

  • supportare le aziende ed i lavoratori, dove non sia stato costituito il Comitato Aziendale, per una corretta interpretazione e applicazione delle linee guida nazionali alla luce delle quali elaborare i propri protocolli secondo le peculiarità della propria organizzazione;

  • divulgare le buone prassi con programmi di informazione e formazione dei lavoratori circa le misure previste dal Protocollo nazionale;

  • coinvolgere, stimolare e dialogare, qualora necessario, con i soggetti Istituzionali e le autorità sanitarie locali per creare sinergie volte a potenziare le misure di supporto necessarie a lavoratori ed alle aziende volte ad affrontare la fase di riapertura delle attività per un graduale raggiungimento della piena operatività.

 

Per maggiori informazioni e per interventi, è possibile contattare la segreteria del Comitato Territoriale presso API Torino ai numeri telefonici 011-4513262 oppure scrivendo alla mail oppc@apito.it.

29 aprile

PRIME INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EMERGENZA COVID-19


PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI
Il Decreto Cura Italia è legge dello Stato: la Camera, infatti, nella seduta di venerdì 24 aprile 2020 ha approvato, in via definitiva, il decreto recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cosiddetto Cura Italia, appunto.
La legge entrerà in vigore alla pubblicazione in Gazzetta.
Relativamente alla tematica rifiuti è stato inserito in sede di conversione in legge l'articolo 113-bis che consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

 

La Regione Piemonte ha inoltre emesso una nota, in riferimento alla particolare situazione emergenziale che si sta attraversando e facendo seguito alle indicazioni contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 in cui si precisa che anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti.


IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI
A causa della complessa situazione emergenziale connessa al COVID-19 e in seguito all'espressione sul delicato tema della corretta gestione dei rifiuti (dal servizio di raccolta al trattamento e allo smaltimento finale) da parte sia di ISPRA (con il documento di supporto alla gestione delle emergenze recante “prime indicazioni per la gestione dei rifiuti) che del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (con la circolare ministeriale  recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza COVID-19- Indicazioni), la Regione Piemonte, accogliendo le richieste dei succitati Enti, si è espressa a mezzo del D.P.G.R. 15 Aprile 2020, n. 44, per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti per garantire la continuità delle attività ed operazioni connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni di servizio dovute alla situazione emergenziale Covid-19

Di seguito si riportano le principali attività introdotte dal Decreto.
 

  1. Gli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/2006  (Autorizzazione in via ordinaria), relativamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) - anche propedeutiche al successivo recupero/trattamento - qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di scongiurare pericoli di incendio, possono aumentare fino a un tempo massimo di 6 mesi i limiti temporali previsti in autorizzazione e aumentare la capacità annua di stoccaggio e la capacità istantanea di stoccaggio nel limite massimo del:

    20% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione anche in deroga (per i quantitativi aggiuntivi) all'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore delle Province/Città Metropolitana di Torino,

    oppure


    50% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione provvedendo ad adeguare le garanzie finanziarie (per i quantitativi aggiuntivi superiori al 20%) a favore delle Province/Città Metropolitana di Torino entro 45 giorni dalla presentazione della Comunicazione.
     

  2. Il Decreto stabilisce inoltre di applicare le stesse disposizioni in relazione agli aumenti delle capacità di messa in riserva (R13) anche per gli impianti che operano ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 (Autorizzazioni in via semplificata) ferme restando le “quantità massime” fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (allegato IV) In deroga alle disposizioni del decreto del ministro dell'ambiente 350/1998; per i quantitativi aggiuntivi non sono previsti eventuali conguagli al diritto di iscrizione annuale.
     

  3. I suddetti impianti (autorizzati ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/06), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, possono derogare a quanto previsto dalla normativa sul deposito temporaneo e in particolare:
    i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    - devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi:
    In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore 18 mesi
     

  4. Al fine di stoccare provvisoriamente i materiali derivanti dalle attività di recupero, che momentaneamente non trovano collocazione presso il mercato, sono sospesi i termini per l’avvio all’utilizzo dei predetti materiali.
     

  5. Al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere, su motivata istanza da parte dei suddetti impianti, e per il solo periodo di validità della presente ordinanza, i rifiuti derivanti dal trattamento delle frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata, provenienti esclusivamente e direttamente dagli impianti di selezione e recupero localizzati sul territorio regionale, anche qualora i relativi codici EER non siano presenti tra quelli contenuti in autorizzazione (purché non siano rifiuti pericolosi); ciò per consentire l’ingresso in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento che non trovano più collocazione presso le originarie destinazioni.

 

Le misure sopra indicate sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni: 
 

  • la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;

  • l’adeguamento alle Linee Guida per la prevenzione del rischio incendio nonché il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza;

  • che le modalità di gestione interna di tali aree e i maggiori quantitativi stoccati siano compatibili con i presidi antincendio adottati; a fronte di maggiori quantitativi dovrà essere effettuata una valutazione del rischio incendio onde verificare che le variazioni apportante non comportino un aggravio del rischio stesso;

  • adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;

  • la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare gli effetti di agenti atmosferici e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

  • l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;

  • che l’utilizzo di aree all’aperto, qualora esterne al perimetro approvato ai sensi del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, sia gestito secondo i principi del regolamento stesso.

 

COMUNICAZIONI

Relativamente ai punti 1, 2 e 5 la comunicazione deve essere inviata alla Regione Piemonte tramite PEC all’indirizzo mail “territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it", citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti” e inoltre a

  • Prefettura

  • Provincia/Città Metropolitana

  • ASL di competenza

  • Comuni interessati

  • Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte

  • Direzione regionale VV.F. Piemonte; 

 

La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato o del Direttore Tecnico dell'impianto, che attesti, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento (con l'indicazione anche dei codici EER e, per gli impianti in procedura semplificata, delle tipologie dei rifiuti), e il rispetto delle condizioni elencate sopra

​

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all’indirizzo PEC sopra indicato, nonché alle altre autorità competenti citate nel presente atto.
 

Relativamente ai punti 3 e 4 la comunicazione deve essere inviata alla Regione Piemonte tramite PEC alla mail territorioambiente@cert.regione.piemonte.it“, citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti e inoltre a

  • Provincia/Città Metropolitana

  • ASL di competenza

  • Comuni interessati

  • Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte

  • Direzione regionale VV.F. Piemonte.


Le comunicazioni devono dare evidenza delle tipologie di rifiuti/ materiali derivanti dalle attività di recupero e dei quantitativi interessati. 


Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all’indirizzo PEC sopra indicato, nonché alle altre autorità competenti citate nel presente atto.
 

28 aprile

Ultime disposizioni per le imprese edili/impiantistiche

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Il DPCM del 26 Aprile 2020 prevede l’apertura di tutto il settore edile per Lunedì 4 maggio 2020.

 

In attesa che vengano aggiornate (contiamo entro fine mese) anche le linee guida per il contenimento del contagio sui cantieri edili (attualmente sono in vigore quelle sottoscritte da tutte le parti sociali il 24 marzo scorso.), sono già disponibili le Linee guida per Anas e Rfi, sottoscritte dalle Parti Sociali tra cui anche ANIEM, condivise con il MIT come già nel mese scorso.

 

È immaginabile che, come già l’altra volta, i due documenti tenderanno ad essere molto simili e, pertanto, quelle del MIT rappresentano, per tutto il settore, un primo punto di riferimento necessario alla riapertura dei cantieri: è quindi doveroso attrezzarsi con cura.

 

API Torino e il Collegio Edile API Torino sono a disposizione delle imprese del settore edile anche per eventuali interventi di formazione del personale e assistenza nella predisposizione dei documenti da inviare in Prefettura e di quelli che dimostrino il recepimento aziendale del Protocollo Edilizia.

 

Nell’attesa vi ricordiamo che in questa settimana restano in vigore le disposizioni già in essere e quindi:

  • le imprese che possiedono il Codice Ateco 42 possono operare sulle infrastrutture dei nostri territori (a parte il 42.99.01 e il 42.99.09);

  • possono operare anche le aziende con il codice Ateco il 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione);

  • restano invece SOSPESE le attività delle aziende con il Codice Ateco 41, che operano nell’edilizia.

 

Anche per le aziende sospese restano valide le disposizioni di cui all’Art. 2 punto 12 del DPCM del 10/4, che prevede “… è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merce giacente in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.

 

La comunicazione al Prefetto, dalle prime interpretazioni, sarà necessaria solo più per le attività che ancora non potranno aprire il prossimo 4 maggio; mentre per tutte le altre attività nell’ambito di attività propedeutiche potranno entrare in azienda senza necessità di comunicazione alla Prefettura.

 

Segnaliamo inoltre che da lunedì 27 possono riaprire, previa comunicazione alle Prefetture competenti, le imprese ritenute strategiche che, sulla base di quanto comunicato dai Ministeri Sviluppo Economico, Salute, Infrastrutture e Trasporti a quello dell’Interno, comprendono anche i cantieri dell’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria oltre che per arginare il dissesto idrogeologico.

 

Nel caso l’azienda ritenga  di accedere a questa disposizione, anche per approntare l’effettiva apertura dei cantieri per la settimana prossima, sarà possibile rivolgersi ai tecnici ed ai funzionari di API Torino e del Collegio Edile Aniem API Torino.

 

L’interpretazione data dagli organi di governo alla "rilevanza strategica per l'economia nazionale", porta a fare riferimento a quelle imprese che svolgono attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull'intera economia nazionale la perdita di quote di mercato.

 

I tecnici e i funzionari di API Torino e del Collegio Edile Aniem API Torino, sono a completa disposizione delle imprese del settore per ogni chiarimento in proposito (è possibile scrivere a sertec@apito.it oppure collegioedile@apito.it oppure telefonare a 011.4513262).

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