top of page

Archivio Fisco e Tributi

Il servizio Fisco e Tributi di API Torino fornisce aggiornamento quotidiano sulle novità fiscali. In tema di imposizione indiretta l’assistenza riguarda tutti gli aspetti relativi all’IVA nel ciclo attivo (emissione corretta della fattura, titoli di non imponibilità, esenzione, esclusione, esportatori abituali con dichiarazione di intento) e nel ciclo passivo (registrazione, reverse charge, autofattura, controllo termine di effettuazione delle operazioni). In tema di imposizione diretta (IRPEF, IRES, IRAP), le imprese sono assistite nell’applicazione delle regole relative a reddito d’impresa, agevolazioni fiscali attive, redazione delle scritture contabili, tenuta dei libri e dei registri contabili, redazione del bilancio e dichiarazione dei redditi e nei pagamenti delle imposte.
Per informazioni - fiscale@apito.it - Tel 011.4513.202

31 marzo

Presentazione IVA TR Credito primo trimestre entro il 30 giugno

 

Slitta la presentazione della richiesta all’Agenzia delle entrate (Iva TR) ai fini dell’utilizzo del credito IVA del primo trimestre in compensazione o rimborso.

 

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il primo trimestre 2020 la scadenza originaria per l’invio è il 30 aprile ma per effetto del decreto “Cura Italia” l’invio può essere effettuato entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

 

L’articolo 62, commi 1 e 6, DL 18 del 17 marzo 2020 prevede infatti che siano sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Per approfondimenti è possibile leggere l’articolo riportato sul sito www.apito.it area Fiscale Tributario, Archivio News.

 

23 marzo

Covid-19, novità su versamenti, riscossioni, canoni locazione

 

Sospensione dei versamenti per particolari attività

La risoluzione 14/E del 21 marzo 2020 precisa che l’elenco dei codici ATECO forniti nella risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti che, operando in determinati settori di attività, possono usufruire della proroga di alcuni versamenti (ritenuta su lavoro dipendente, contributi e iva). A titolo di esempio, sempre non esaustivo, sono indicati altri codici ATECO tra i quali 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci, 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi.

I contribuenti con ricavi dell’anno precedente inferiore a 2 milioni di euro sono interessati dalla proroga indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

​

Agenzia delle Entrate Riscossione

L’agenzia delle Entrate riscossione pubblica sul sito le prime risposte in materia di sospensione dell’attività di riscossione prevista dal DL 18 del 17 marzo 2020 (articoli 67 e 68) con riferimento a:

  • sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);

  • fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

  • differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”

​​

Di seguito un estratto dalle Faq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per leggere il Comunicato stampa del 20 marzo e la Risposta ai principali quesiti.

 

Sospensione e riscossione

La circolare 5/E del 20 marzo 2020 dell’agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del DL 78/2010 (avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto). “La sospensione dei “termini di versamento” recata da ultimo dall’articolo 68 del dl 18/2020 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.”

Diversamente il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 83 del DL 18/2020 è sospeso invece fino al 15 aprile.

 

Codice tributo per credito sui canoni di locazione

È utilizzabile dal 25 marzo il credito di imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – corrispondente a botteghe e negozi. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

L’utilizzo del credito di imposta avviene in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il codice tributo 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” istituito con la risoluzione 13/E del 20 marzo 2020. In sede di compilazione del modello F24 occorre compilare la sezione Erario e come anno di riferimento quello per il quale è riconosciuto il credito.

.

19 marzo

Covid-19, sospensione versamenti

I codici ateco interessati

 

Con una risoluzione l’agenzia delle entrate precisa quali siano i settori interessati dalla proroga lunga delle scadenze di ritenute su lavoro dipendente, contributi e iva del mese di marzo.

 

La proroga al 20 marzo 2020 è disposta per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

 

Il maggior termine di versamento previsto per i soggetti rientranti in particolari settori di attività è stato specificato dall’agenzia delle entrate nell’allegato alla risoluzione 12 del 18 marzo 2020, attraverso l’indicazione dei codici ateco dei soggetti coinvolti.

 

Per tali soggetti il maggior termine riguarda il versamento entro il 31 maggio senza sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 per:

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (di cui agli articoli 23, 24 DPR 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta ed agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. (scadenti tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020)

  2. IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

 

  • I settori interessati sono oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator già indicate nell’articolo 8, comma 1, del D.L. 9/2020, anche i soggetti indicati nell’articolo 61, secondo comma, DL 18/2020:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

 

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.itclara.pollet@apito.it).

18 marzo

IL DECRETO n. 18 DEL 17 MARZO 2020 PUBBLICATO NELL’EDIZIONE STRAORDINARIA N. 70 DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 17 MARZO 2020 INTRODUCE ALCUNE MODIFICHE DI INTERESSE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI-TRIBUTARI QUI DI SEGUITO SINTETIZZATE.

 

DIFFERIMENTI SCADENZE del 16 marzo 2020

​​

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
 

Il differimento dei termini di versamento è disposto con gli articoli 60, 61 e 62 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020.

 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:

  1. alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 (su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

  2. all’imposta sul valore aggiunto;

  3. ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
     

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
 

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator la disposizione (articolo 8, comma 1, del D.L. 9/2020) prevede la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 con versamento entro il 31 maggio senza sanzioni ed interessi, dei termini relativi:
 

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (di cui agli articoli 23, 24 DPR 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il DL 17/2020 estende questa disposizione a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

​

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per tutti i soggetti sopra elencati, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (articolo 58,DL 17/2020) (esempio dichiarazione annuale iva) Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

 

Prospetto riepilogativo proroga scadenze
 


















Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis (su lavoro autonomo o provvigioni) del D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Sono riconosciuti dei crediti di imposta:

  • per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) pari al 50% fino ad una spesa massima di 20.000 euro Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 16 aprile, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta;

  • per botteghe e negozi (art. 65) nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (ad esclusione delle attività che potevano rimanere aperte ossia quelle indicate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020) utilizzabile in compensazione.

 

Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. (art. 66).

Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133: sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti (identificati ai sensi del DPR 20 giugno 2000). Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al comma 2 sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

 

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

 

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (Art 67 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, DL 17/2020).

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi (dall’articolo 68) i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti:

  • da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché

  • dagli avvisi accertamento ai fini Iva, imposte sui redditi e Irap e avvisi di addebito Inps (previsti dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010).

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione). Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del DLgs 159/2015 ossia sono sospesi i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, anche processuale.

​

Le disposizioni si applicano anche:

  • agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie (di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 16/2012) e

  • alle ingiunzioni di cui al RD 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché

  • ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali (come si legge nella relazione illustrativa).

 

È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo a:

  • scadenza relativa alla definizione agevolata in massimo 18 rate dei carichi affidati agli agenti della riscossione – rottamazione ter (di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136),

  • scadenza relativa alla riapertura dei termini di rottamazione (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del DL 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58),

  • il termine di versamento del 31 marzo 2020 per i soggetti che rateizzano somme affidate agli agenti di riscossione in base a grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 20.000 euro (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).


Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

 

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

 

Credito di imposta su imposte anticipate

 

L’articolo 55 riguarda la possibilità di trasformare i crediti per imposte anticipate in crediti di imposta.

 

La cessione entro il 31 dicembre 2020, da parte di una società, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (ossia quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni da quando era dovuto) permette di trasformare in credito di imposta i crediti per imposte anticipate riferite a:
 

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del Tuir, alla data della cessione (la perdita fiscale di un periodo può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile);

  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. 201/2011 (ACE ), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
     

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

​

I crediti di imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del DPR 602/1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

​

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del RD 267/1942, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs 14/2019.

​

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

11 marzo - Pagamento Tari

​

Il Comune di Torino ha deciso di posticipare per tutte le utenze non domestiche il pagamento (senza penali) della prima e della seconda rata della Tari (che avrebbe dovuto essere pagata il 16 marzo e il 15 maggio), per limitare il negativo impatto economico delle misure emergenziali adottate per contenere il diffondersi del contagio da COVID – 19.

11 marzo - Fisco

​

E’ stato stabilito lo slittamento dal 7 al 31 marzo 2020 del termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata.

 

La Nota ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile cliccando QUI

6 marzo - Pagamento Tari

​

Il Comune di Torino ha deciso di posticipare per tutte le utenze non domestiche il pagamento (senza penali) della prima e della seconda rata della Tari (che avrebbe dovuto essere pagata il 16 marzo e il 15 maggio), per limitare il negativo impatto economico delle misure emergenziali adottate per contenere il diffondersi del contagio da COVID – 19.

 

Ecco il testo integrale del comunicato stampa della Sindaca Chiara Appendino.

CORONAVIRUS: PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LA CITTÀ DI TORINO DECIDE DI POSTICIPARE IL PAGAMENTO DELLE PRIME DUE RATE TARI


Posticipo per tutte le utenze non domestiche del pagamento (senza penali) della prima e della seconda rata della tassa sulla raccolta rifiuti (Tari), con scadenze fissate il 16 marzo e il 15 maggio, per limitare il negativo impatto economico delle misure emergenziali adottate per contenere il diffondersi del COVID – 19.

È la proposta avanzata oggi dalla sindaca di Torino - come condiviso ieri con i capigruppo consiliari sulla necessità di adottare misure a favore del sistema economico locale - ai rappresentanti delle categorie produttive incontrati in Prefettura, insieme al prefetto Palomba e agli assessori regionale e comunale con deleghe al Turismo e al Commercio.

Il provvedimento che consente di posticipare il pagamento della prima e della seconda rata Tari è assunto con il consenso delle categorie produttive e, oltre a permettere ad aziende e operatori di poter superare questo momento di crisi di liquidità generato dai minori consumi registrati negli ultimi giorni, concede tempo di capire quale tipologia di interventi effettuare anche alla luce dell'evolversi della situazione.

Inoltre, l'Amministrazione comunale di Torino si è impegnata ad assicurare un rimborso agli utenti del sistema comunale per i periodi di mancata fruizione dei servizi scolastici.

6 marzo - Fisco

​

Il DL 2 marzo 2020 n. 9 indica quanto segue:

Art 1

Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È prorogato al 5 maggio 2020 - dalla precedente data del 15 aprile - il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia. Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

Art. 11  

il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.

 

La Nota ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile cliccando QUI

bottom of page