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FAQ

In questa pagina troverete FAQ su diversi argomenti:


 

Misure di contenimento in Italia

 

Quali misure restrittive sono previste in Italia per contenere la diffusione del virus?

Il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

In base alle Ordinanze del Ministro della salute del 29 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:

  • nell'area gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto;   

  • nell'area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria;

  • nell'area rossa: nessuna Regione. 

E’ possibile visualizzare le FAQ di seguito, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area giallaarea arancionearea rossa).

La sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Viaggi e ritorno in Italia

Quali raccomandazioni per i viaggiatori in Italia? Ci sono restrizioni ai viaggi da e per l'Italia?

A partire dal 3 giugno le regole sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione.
Misure di contenimemto specifiche, anche relativamente agli spostamenti, sono state inoltre adottate per il periodo delle festività natalizie (vedi: 
Ordinanza del ministro della Salute del 20 dicembre 2020Decreto Legge 18 dicembre 2020Dpcm del 3 dicembre 2020 Decreto legge 158 del 2 dicembre 2020)

 

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Vedi anche

 

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

 

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È possibile accompagnare o andare a prendere in un altro luogo (abitazione privata, stazione, aeroporto, supermercato, struttura sanitaria etc.) un familiare non convivente o un amico che non sia dotato di automobile o che comunque non possa, anche temporaneamente, utilizzare un mezzo privato per muoversi, ma che deve compiere uno degli spostamenti consentiti? 

Sì. Nel caso in cui un familiare non convivente o un amico non disponga di un mezzo privato, non abbia la patente di guida o non sia autosufficiente, è consentito accompagnarlo da o verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati (si veda la faq apposita). Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, potrà essere fornita con l’autocertificazione o con altro mezzo idoneo.

E’ possibile raggiungere il luogo di lavoro con un veicolo privato interdetto alla circolazione a causa delle limitazioni alla circolazione di natura ambientale?

Si, ma occorre che l’azienda predisponga una lettera su carta intestata che il dipendente deve tenere in auto, nella quale si dichiara che essendo il sito aziendale non raggiungibile da mezzi pubblici/non compatibile con gli orari di lavoro, il dipendente può utilizzare un veicolo interdetto alla circolazione (per motivi ambientali). Nella dichiarazione si dovrà indicare inoltre i dati del lavoratore, il percorso casa-lavoro, gli orari di lavoro, la targa del mezzo, e si indicherà come sopra riportato che non esistono mezzi pubblici che raggiungano l’area industriale/luogo di lavoro, con orari compatibili.

Cliccando sul calendario al link di seguito è possibile visualizzare ulteriori FAQ, relative alle disposizioni settoriali che si applicano nei singoli giorni, distinti tra "gialli", "arancioni e "rossi".

 


CANTIERI


I cantieri rimangono aperti?
Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.

 

UTILIZZO DI DPI E MASCHERINE, SANIFICAZIONE

Cosa indica il nuovo Protocollo sulla sicurezza in merito all’uso delle mascherine in azienda?

La nuova prescrizione, come di seguito riportata, torna sul tema dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi solo in determinate condizioni sulla base della valutazione dei rischi che deve tenere quindi conto delle mansioni e delle relative attività svolte. Quando esiste condivisione di spazi comuni, senza più distinguere i casi di distanziamento inferiore ad 1 metro, prevede l’uso di una mascherina chirurgica ritenuta equivalente ai DPI, con caratteristiche di marcatura CE o equivalente con produzione in deroga ed autorizzata dall’ Istituto Superiore di Sanità. Questo il livello minimo di mascherina a cui può sostituirsi un DPI marcato o prodotto in deroga come autorizzato da INAIL. 
Nello specifico il nuovo paragrafo cita: “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.
In relazione alla gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che “il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

 

Che differenza c’è tra la pulizia e la sanificazione e quali sono le frequenze obbligatorie per le due attività?
Ai sensi del Protocollo sulla sicurezza per il contenimento del contagio sottoscritto dalle Parti Sociali lo scorso 14 marzo 2020 e successivamente integrato il 24 aprile 2020, la pulizia deve avvenire giornalmente mentre la sanificazione periodicamente. La frequenza del termine periodico dipende da caso a caso è diviene urgente ed indispensabile in particolare nei casi di registrazione di un caso di positività. La distinzione tra semplice pulizia e sanificazione e disinfezione è legata soprattutto, nel caso di sanificazione, al prodotto utilizzato con potere biocida o comunque disinfettante che non necessariamente hanno tutti i prodotti detergenti per la pulizia. 
Si definisce quindi sanificazione l’insieme di quei  procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione. 


Quali prodotti devono essere usati per la pulizia e sanificazione?
La circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute cita tra i prodotti da utilizzare per la pulizia, l’acqua e comuni detergenti. Per la sanificazione (decontaminazione) si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (noto come candeggina, varichina, conegrina, etc.) allo 0,1 % dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito dio sodio, utilizzare etonolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici occorre garantire la ventilazione dei locali.
I tessuti devono essere sottoposti ad un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° e detergente. Qualora non  sia possibile il lavaggio a 90° per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

 

Quando deve essere eseguita la sanificazione in azienda?
L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
L’attività di sanificazione è oggetto di numerosi dubbi interpretativi sulla reale natura, frequenza e modalità di esecuzione da parte di personale qualificato.
Il dubbio riguarda in particolare il periodismo per tutte le imprese che non hanno registrato casi di positività e spesso sono rimaste chiuse subito dal 22 marzo in poi. Il nuovo paragrafo precisa, seppur nell’indeterminatezza della corretta individuazione di aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, oltre che nei casi accertati di positività, che vige un obbligo alla riapertura di sanificazione straordinaria degli ambienti (in aggiunta alle normali attività di pulizia), delle postazioni di lavoro e delle aree comuni come definito nella circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

COME MI DEVO COMPORTARE CON I RIFIUTI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI GUANTI E MASCHERINE IMPIEGATI PER LA PROTEZIONE DA CORONA VIRUS?
Distinguiamo 2 possibili casistiche:

  1. DPI (es. guanti e mascherine) utilizzati all’interno di attività economiche produttive per la tutela da COVID-19: la Regione Piemonte ha indicato, con apposita circolare, che i suddetti rifiuti devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti; si consiglia, inoltre, in coerenza con le indicazioni dell’ISS, di chiudere  a scopo cautelativo, in doppio sacchetto, il rifiuto indifferenziato.
    Con le medesime modalità devono essere smaltiti anche i rifiuti di DPI generati dalle operazioni di pulizia e sanificazione

  2. DPI (es. guanti e mascherine) impiegati da un sospetto caso di COVID-19 e dai suoi contatti stretti in ambiente di lavoro: in caso di lavoratore che dovesse avvertire, in Azienda, i primi sintomi da COVID-19 si consiglia, in accordo con la circolare 5443 del 22 febbraio 2020, che cita che i rifiuti debbano essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN3291), di provvedere allo smaltimento con il codice CER 18.01.03 e la frase di pericolo HP9.
    Con le medesime modalità devono essere smaltiti anche i rifiuti di DPI generati dalle operazioni di pulizia e sanificazione di ambienti dove erano presenti casi sospetti di COVID-19; la suddetta circolare cita infatti al paragrafo “pulizia di ambienti non sanitari” che, dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto

 

FORMAZIONE

Quali sono le indicazioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza a fronte dell’emergenza in atto da Covid-19?

 

Il DPCM del 03 novembre prevede che sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui ai Protocolli e documenti tecnici pubblicati. Pertanto tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono essere svolti in aula in presenza, nel rispetto delle misure richiamate. Tuttavia visto il perdurare dell’emergenza si ritiene opportuno che tutte le attività formative teoriche siano erogate con modalità di formazione a distanza, ovvero tramite videoconfderenza sincrona e/o e-learning (ove consentito dalla norma). Si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona possano ritenersi equiparati alla formazione in presenza e quindi idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza (per le parti teoriche). Tale modalità non si applica ai moduli formativi che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche (primo soccorso, antincendio, abilitazione attrezzature, etc.).


FISCO E TRIBUTI

  1. EMISSIONE DELLA FATTURA IN PRESENZA DI ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA
    Tra gli adempimenti tributari sospesi rientra anche quello dell’emissione delle fatture?
    La fattura immediata è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633/1972. Per le cessioni di beni la cui consegna risulti dai d.d.t. (documenti di trasporto), può essere emessa una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione per tutte le consegne effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto. La fattura è destinata alla controparte contrattuale ed è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell’IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente); l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.
     

  2. DOCUMENTO DI TRASPORTO
    È possibile ritenere che, in presenza di fattura elettronica, non vi sia obbligo di emettere documenti di trasporto?

    I d.d.t. sono i documenti principali su cui poggia l’emissione delle fatture cosiddette “differite”, ossia emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in esse dettagliate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633. Tuttavia, i d.d.t. non devono necessariamente viaggiare insieme ai beni in essi individuati, potendo, secondo le esigenze aziendali, “essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici già richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta circolare n. 225/E [ossia «tramite sistemi informativi … che consentono la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario” come indicato nella circolare 249/1996.
     

  3. OBBLIGHI INTRODOTTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI DALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019
    Come agisce la sospensione con riferimento agli adempimenti di cui all’articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124?

    Gli articoli 61 e 62 del Decreto prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973, rispettivamente per le seguenti categorie di contribuenti:
    -    per i soggetti elencati all’articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all’articolo 8, comma 1, del D.L. 9/2020;
    -    per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto);
    -    per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto). 
    Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato. 
    In tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento.
    I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto
     

  4. REGISTRO
    Tra gli adempimenti sospesi può rientrare l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del DPR 131/1986 (registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica)?

    Si ritiene che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del DPR 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR). Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:
    a.    le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4 del TUR;
    b.    i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della PA e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche
     

  5. ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLA STESSA IMPRESA
    L’articolo 8, comma 1, del D.L. 9/2020, ha disposto la sospensione, dal 17 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, nonché di quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Detta sospensione è stata estesa dall’articolo 61 del Decreto, ad ulteriori categorie di soggetti che svolgono le attività elencate alle lettere da a) a r) del comma 2 del medesimo articolo. A tal riguardo, come opera la sospensione qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61?
    Come chiarito dalla relazione illustrativa al D.L. 18/2020, l’articolo 61 ha, quale finalità, quella di “sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto”. Tenuto conto, quindi, di detto fine agevolativo, per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).
     

  6. CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE - PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO
    L’articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto “nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020”. Quindi, letteralmente, sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del medesimo; peraltro, la relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Si chiede, in proposito, di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del Decreto matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo?
    L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

ASPETTI LEGALI
 

  1.  Una volta effettuata la Comunicazione di cui all’art. 1, lettera d) D.P.C.M. 22 marzo 2020 devo attendere la risposta del Prefetto per proseguire l’attività?
    No. Come specificato dalla Circolare 23 marzo 2020  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” il meccanismo delineato dal decreto  in  argomento non  introduce  una  forma  di  preventiva autorizzazione da parte di codeste Autorità ma, in un’ottica di snellimento e  semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione.
     

  2. Nel caso in cui la Prefettura dovesse ritenere non legittima la prosecuzione dell’attività effettuata con la Comunicazione di cui all’art.1, lettera d) D.P.C.M. 22 marzo 2020, cosa può succedere?
    In primo luogo alla Prefettura è riconosciuto il potere di sospendere l’attività che si sta proseguendo. Inoltre ai sensi dell’art. 15 del D.L. 14/2020 il Prefetto potrà procedere con la comminazione di una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima sulla base della Legge 689/81. 

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