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Fisco e Tributi

Il servizio Fisco e Tributi di API Torino fornisce aggiornamento quotidiano sulle novità fiscali. In tema di imposizione indiretta l’assistenza riguarda tutti gli aspetti relativi all’IVA nel ciclo attivo (emissione corretta della fattura, titoli di non imponibilità, esenzione, esclusione, esportatori abituali con dichiarazione di intento) e nel ciclo passivo (registrazione, reverse charge, autofattura, controllo termine di effettuazione delle operazioni). In tema di imposizione diretta (IRPEF, IRES, IRAP), le imprese sono assistite nell’applicazione delle regole relative a reddito d’impresa, agevolazioni fiscali attive, redazione delle scritture contabili, tenuta dei libri e dei registri contabili, redazione del bilancio e dichiarazione dei redditi e nei pagamenti delle imposte.
Per informazioni - fiscale@apito.it - Tel 011.4513.202
ULTIMI AGGIORNAMENTI

20 maggio

Proroga dei versamenti, le novità dal Decreto Rilancio

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Art.126)

I versamenti di metà aprile e metà maggio relativi ad Iva, contributi previdenziali/assistenziali e ritenute dei dipendenti e assimilati che erano stati sospesi fino al 30 giugno per i contribuenti con riduzioni di fatturato del 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del DL 23/2020 – decreto liquidità) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I lavoratori autonomi e agenti senza dipendenti, con ricavi del periodo di imposta 2019 inferiori a 400.000 euro possono rilasciare al committente apposita dichiarazione per essere pagati, nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, al lordo della ritenuta d’acconto (articoli 25 e25-bis DPR 600/1973). La ritenuta sarà versata in autonomia dai lavoratori o agenti, non più entro il 31 luglio, ma entro il entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Entro il 16 settembre 2020 (o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo) è spostato il termine per il versamento, inizialmente previsto per il 31 maggio (ai sensi dell’articolo 61, DL 18/2020) dell’Iva da versare a metà marzo e delle ritenute da lavoro dipendente e contributi assistenziali e previdenziali di marzo e aprile per i contribuenti con ricavi dell’anno precedente inferiori a 2 milioni di euro oppure per i contribuenti svolgenti attività specificamente indicate colpite dall’emergenza (ad esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; federazioni sportive nazionali, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, ….)

Interventi particolari riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.


Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (Art. 24)

Non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del DPR 435/2001 (40%). L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

La disposizione si applica alle imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi mentre è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.


Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (Art.144)


I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del DLgs 462/1997, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto-legge), sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

I versamenti delle somme dovute ai sensi degli stessi articoli in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio (entrata in vigore del presente decreto-legge) e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si tratta, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis (controlli automatici) e 36-ter (controlli formali) del DPR 600 del 1973, 54-bis del DPR 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.


Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (Art.147)
In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).


A tal fine, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale. Il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 388/2000 è elevato a 1 milione di euro.

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Tabella riepilogo dei versamenti in ultima colonna le novità del decreto rilancio

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20 maggio

Disposizioni IVA, le novità dal Decreto RILANCIO – Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124)

Le cessioni di mascherine ed altri dispositivi medici sono state inserite nella tabella IVA che fa riferimento all’aliquota del 5%, tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972 al punto 1-ter.1.
In via transitoria le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti i da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

I beni indicati sono i seguenti:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;

  • monitor multiparametrico anche da trasporto;

  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

  • tubi endotracheali;

  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

  • maschere per la ventilazione non invasiva;

  • sistemi di aspirazione;

  • umidificatori;

  • laringoscopi;

  • strumentazione per accesso vascolare;

  • aspiratore elettrico;

  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

  • ecotomografo portatile;

  • elettrocardiografo;

  • tomografo computerizzato;

  • mascherine chirurgiche;

  • mascherine Ffp2 e Ffp3;

  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;

  • termometri;

  • detergenti disinfettanti per mani;

  • dispenser a muro per disinfettanti;

  • soluzione idroalcolica in litri;

  • perossido al 3 per cento in litri;

  • carrelli per emergenza;

  • estrattori RNA;

  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;

  • tamponi per analisi cliniche;

  • provette sterili;

  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.


Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (Art.123)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
Le disposizioni in esame intendono sopprimere definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti. 


Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (Art. 140)
Per i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro fino al 1° gennaio 2021, non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il termine precedente prevedeva l’applicazione delle sanzioni a partire dal 1° luglio 2020.

Lotteria dei corrispettivi (Art. 141)
La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.
All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole: “A decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 1° gennaio 2021

 

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142)
L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate (art. 4 DLgs 127/2015) è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.
A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972 (registro Iva vendite e acquisti);
b) liquidazione periodica dell’IVA;
c) dichiarazione annuale dell’IVA.

 

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 143)
La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies del DL 34/2019 che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
 

9 aprile

Decreto Liquidità, le misure fiscali

 

PROROGA DEI VERSAMENTI

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Rimessione in termini per i versamenti (Art. 21)
I versamenti nei confronti delle PA, che in base all’articolo 60 del DL 18/2020 potevano essere effettuati entro il 20 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

 

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (Art. 18)
Le imprese e professionisti con ricavi 2019 inferiori a 50 milioni di euro, possono usufruire della sospensione per il mese di aprile se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di marzo 2019, dei versamenti di:

  • ritenute alla fonte per dipendenti e assimilati (di cui agli articoli 23 e 24, DPR 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

  • contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

  • IVA.    

Possono usufruire anche della sospensione per il mese di maggio se hanno subito una diminuzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni la diminuzione del fatturato nei due mesi considerati deve essere almeno del 50%.
I versamenti di ritenute acconto su dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sono previste forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

 

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (Art. 19)
Fino al 31 maggio, i lavoratori autonomi e agenti senza dipendenti, con ricavi del periodo di imposta 2019 inferiori a 400.000 euro (è necessaria un’apposita dichiarazione rilasciata dal contribuente che si vuole avvalere di questa disposizione) sono pagati al lordo della ritenuta; saranno i contribuenti stessi a versare la ritenuta non subita in autonomia entro il 31 luglio o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 luglio.
 

Prospetto aggiornato (al 09 aprile 2020) con la proroga delle scadenze

ALTRE DISPOSIZIONI

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Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione (Art. 30)

Viene ampliato il credito di imposta del 50% fino ad un massimo di 20.000 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. La misura trova applicazione anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Rimaniamo in attesa della pubblicazione del decreto attuativo entro il 16 aprile.

31 marzo

Presentazione IVA TR Credito primo trimestre entro il 30 giugno

 

Slitta la presentazione della richiesta all’Agenzia delle entrate (Iva TR) ai fini dell’utilizzo del credito IVA del primo trimestre in compensazione o rimborso.

 

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il primo trimestre 2020 la scadenza originaria per l’invio è il 30 aprile ma per effetto del decreto “Cura Italia” l’invio può essere effettuato entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

 

L’articolo 62, commi 1 e 6, DL 18 del 17 marzo 2020 prevede infatti che siano sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Per approfondimenti è possibile leggere l’articolo riportato sul sito www.apito.it area Fiscale Tributario, Archivio News.

 

23 marzo

Covid-19, novità su versamenti, riscossioni, canoni locazione

 

Sospensione dei versamenti per particolari attività

La risoluzione 14/E del 21 marzo 2020 precisa che l’elenco dei codici ATECO forniti nella risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti che, operando in determinati settori di attività, possono usufruire della proroga di alcuni versamenti (ritenuta su lavoro dipendente, contributi e iva). A titolo di esempio, sempre non esaustivo, sono indicati altri codici ATECO tra i quali 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci, 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi.

I contribuenti con ricavi dell’anno precedente inferiore a 2 milioni di euro sono interessati dalla proroga indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

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Agenzia delle Entrate Riscossione

L’agenzia delle Entrate riscossione pubblica sul sito le prime risposte in materia di sospensione dell’attività di riscossione prevista dal DL 18 del 17 marzo 2020 (articoli 67 e 68) con riferimento a:

  • sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);

  • fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

  • differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”

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Di seguito un estratto dalle Faq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per leggere il Comunicato stampa del 20 marzo e la Risposta ai principali quesiti.

 

Sospensione e riscossione

La circolare 5/E del 20 marzo 2020 dell’agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del DL 78/2010 (avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto). “La sospensione dei “termini di versamento” recata da ultimo dall’articolo 68 del dl 18/2020 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.”

Diversamente il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 83 del DL 18/2020 è sospeso invece fino al 15 aprile.

 

Codice tributo per credito sui canoni di locazione

È utilizzabile dal 25 marzo il credito di imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – corrispondente a botteghe e negozi. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

L’utilizzo del credito di imposta avviene in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il codice tributo 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” istituito con la risoluzione 13/E del 20 marzo 2020. In sede di compilazione del modello F24 occorre compilare la sezione Erario e come anno di riferimento quello per il quale è riconosciuto il credito.

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19 marzo

Covid-19, sospensione versamenti

I codici ateco interessati

 

Con una risoluzione l’agenzia delle entrate precisa quali siano i settori interessati dalla proroga lunga delle scadenze di ritenute su lavoro dipendente, contributi e iva del mese di marzo.

 

La proroga al 20 marzo 2020 è disposta per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

 

Il maggior termine di versamento previsto per i soggetti rientranti in particolari settori di attività è stato specificato dall’agenzia delle entrate nell’allegato alla risoluzione 12 del 18 marzo 2020, attraverso l’indicazione dei codici ateco dei soggetti coinvolti.

 

Per tali soggetti il maggior termine riguarda il versamento entro il 31 maggio senza sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 per:

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (di cui agli articoli 23, 24 DPR 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta ed agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. (scadenti tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020)

  2. IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

 

  • I settori interessati sono oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator già indicate nell’articolo 8, comma 1, del D.L. 9/2020, anche i soggetti indicati nell’articolo 61, secondo comma, DL 18/2020:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

 

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.itclara.pollet@apito.it).

18 marzo

IL DECRETO n. 18 DEL 17 MARZO 2020 PUBBLICATO NELL’EDIZIONE STRAORDINARIA N. 70 DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 17 MARZO 2020 INTRODUCE ALCUNE MODIFICHE DI INTERESSE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI-TRIBUTARI QUI DI SEGUITO SINTETIZZATE.

 

DIFFERIMENTI SCADENZE del 16 marzo 2020

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I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
 

Il differimento dei termini di versamento è disposto con gli articoli 60, 61 e 62 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020.

 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:

  1. alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 (su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

  2. all’imposta sul valore aggiunto;

  3. ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
     

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
 

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator la disposizione (articolo 8, comma 1, del D.L. 9/2020) prevede la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 con versamento entro il 31 maggio senza sanzioni ed interessi, dei termini relativi:
 

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (di cui agli articoli 23, 24 DPR 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il DL 17/2020 estende questa disposizione a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

​

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per tutti i soggetti sopra elencati, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (articolo 58,DL 17/2020) (esempio dichiarazione annuale iva) Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

 

Prospetto riepilogativo proroga scadenze
 


















Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis (su lavoro autonomo o provvigioni) del D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Sono riconosciuti dei crediti di imposta:

  • per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) pari al 50% fino ad una spesa massima di 20.000 euro Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 16 aprile, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta;

  • per botteghe e negozi (art. 65) nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (ad esclusione delle attività che potevano rimanere aperte ossia quelle indicate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020) utilizzabile in compensazione.

 

Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. (art. 66).

Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133: sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti (identificati ai sensi del DPR 20 giugno 2000). Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al comma 2 sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

 

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

 

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (Art 67 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, DL 17/2020).

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi (dall’articolo 68) i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti:

  • da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché

  • dagli avvisi accertamento ai fini Iva, imposte sui redditi e Irap e avvisi di addebito Inps (previsti dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010).

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione). Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del DLgs 159/2015 ossia sono sospesi i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, anche processuale.

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Le disposizioni si applicano anche:

  • agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie (di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 16/2012) e

  • alle ingiunzioni di cui al RD 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché

  • ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali (come si legge nella relazione illustrativa).

 

È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo a:

  • scadenza relativa alla definizione agevolata in massimo 18 rate dei carichi affidati agli agenti della riscossione – rottamazione ter (di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136),

  • scadenza relativa alla riapertura dei termini di rottamazione (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del DL 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58),

  • il termine di versamento del 31 marzo 2020 per i soggetti che rateizzano somme affidate agli agenti di riscossione in base a grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 20.000 euro (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).


Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

 

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

 

Credito di imposta su imposte anticipate

 

L’articolo 55 riguarda la possibilità di trasformare i crediti per imposte anticipate in crediti di imposta.

 

La cessione entro il 31 dicembre 2020, da parte di una società, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (ossia quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni da quando era dovuto) permette di trasformare in credito di imposta i crediti per imposte anticipate riferite a:
 

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del Tuir, alla data della cessione (la perdita fiscale di un periodo può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile);

  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. 201/2011 (ACE ), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
     

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

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I crediti di imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del DPR 602/1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del RD 267/1942, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs 14/2019.

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Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

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