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Credito

Il servizio credito e finanza di API Torino fornisce consulenza nella gestione del credito, del rapporto banca-impresa e nella richiesta di finanziamenti agevolati. API Torino stipula accordi con le più importanti e significative banche presenti sul territorio oltre che con istituti di leasing e di factoring. In tema di finanza agevolata, vengono utilizzati gli strumenti offerti dalla normativa - provinciale, regionale, nazionale e comunitaria -, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese.
Per informazioni - credifin@apito.it -Tel 011.4513.203
ARCHIVIO CREDITO

9 aprile

D.L. Liquidità, le novità per le garanzie SACE, Fondo Gasparrini, Fondo centrale di garanzia, Fondo credito sportivo

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ART. 1 - Garanzie S.A.C.E.

Cosa sapere

  1. Valido fino al 31/12/2020.

  2. Stanziamento 200 miliardi di cui 30 per PMI.

  3. Rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Durata 
Finanziamento: non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Beneficiarie 
Le imprese che:

  • alla data del 31 dicembre 2019, non devono essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;

  • alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea

Importo Finanziamento 
Importo non superiore al maggiore tra

  1. 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;

  2. il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019

N.B.: si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa

Valore della garanzia

  1. 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro.

  2. 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia.

  3. 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Costo della garanzia

  1. Per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

  2. Per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Oggetto della garanzia

  1. La garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

  2. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Vincoli per l’impresa

  1. L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. 

  2. L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

 

ART. 12 - Fondo Gasparrini

Cosa sapere

  1. Sono ammissibili a tale fondo anche i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  2. Per un periodo di 9 mesi dal 9/4/2020 rientrano anche i mutui in ammortamento da meno di un anno.

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ART. 13 - Fondo centrale di garanzia

Cosa sapere

  1. Valido fino al 31 dicembre 2020;

  2. la garanzia è concessa a titolo gratuito;

  3. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.

  4. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

  5. L’ammissione alle garanzie avverrà senza rating da parte del Fondo centrale di garanzia.

  6. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Nuovi Finanziamenti (importo massimo 25.000) per PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

  1. La percentuale di copertura della garanzia diretta è all’100 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

  2. Importo massimo 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019.

  3. Durata del finanziamento non superiore a 72 mesi, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata minima di 24 mesi.

  4. Tasso di interesse calmierato (non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento).

Nuovi Finanziamenti durata massima 72 mesi per PMI con fatturato < 3.200.00 €.

  1. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

  2. Oltre a quanto previsto al punto precedente è possibile cumulare un’ulteriore garanzia di un Confidi per il restante 10 per cento.

  3. Importo non superiore al maggiore tra

  • i.    25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Nuovi Finanziamenti durata massima 72 mesi 

  1. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

  2. Importo non superiore al maggiore tra

  • 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;

  • Il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;

  • fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso delle altre imprese.

Rinegoziazioni con almeno il 10% di credito incrementale

  1. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

 

ART. 14 - Finanziamenti credito sportivo

Cosa sapere

  1. Valido fino al 31/12/2020.

  2. Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; potrà prestare garanzia sui finanziamenti erogati dall’istituto per il credito sportivo o da altra banca.

  3. Istituto per il credito sportivo potrà concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’istituto per il credito sportivo o da altra banca per le esigenze di liquidità.

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2 aprile

Covid-19, slitta il bando Isi Inail 2019, sospesi i termini dei bandi precedenti

 

Inail, a seguito dell’emergenza Covid-19, ha comunicato una serie di sospensioni relative ai bandi Isi Inail e precedenti. Ecco il dettaglio.

 

Bando Isi Inail 2019

 

L’apertura della procedura informatica di presentazione della domanda per il bando Isi 2019 – che era prevista per il 19 aprile 2020 -, è stata rinviata a data da destinarsi.


E’ possibile che vengano resi noti aggiornamenti circa i bandi Isi Inail dal 31 maggio 2020.

 

Bandi Isi Inail precedenti

 

L’art. 103, co. 1, d.l. 18/2020 tocca anche i precedenti bandi Isi Inail. L’Istituto ha quindi stabilito che:

  • i termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Non è consentito, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per le fasi di verifica amministrativa e tecnica o impedire l’invio delle osservazioni, qualora il termine di dieci giorni sia scaduto nel predetto lasso temporale;

  • sospeso anche il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto;

  • la sospensione dei termini si applica anche alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto.

 

In linea generale, poi, tale sospensione è applicabile in favore delle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto.
 

Le imprese possono presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga del termine della fase esecutiva di un progetto, soprattutto se richiede opere edili o di installazione di impianti, che deve essere concessa in presenza di valide ragioni, anche in modo più ampio rispetto al periodo già considerato dal d.l. 18/2020.

 

E’ possibile leggere il documento Inail in versione integrale cliccando QUI.

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31 marzo

Covid-19, accordo ABI, governo, parti sociali per anticipazione Cig

Vale per i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ex Covid-19 e FIS (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

 

Governo, parti sociali e ABI hanno sottoscritto un accordo che stabilisce la procedura per l’anticipazione - da parte delle Banche - dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei/lle lavoratori/trici, senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività. Qui di seguito il meccanismo.

 

Come avviene
L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

 

Cosa deve fare il dipendente
Per fruire dell’anticipazione oggetto della Convenzione, i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione

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Cosa accade in caso di mancato versamento INPS
In caso di mancato versamento da parte dell’INPS o non accettazione del riconoscimento richiesto dall’impresa, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. 
In caso di non ottenimento, la Banca si rivolgerà all’impresa che:

  • in caso di impresa sotto i 15 dipendenti, verserà sul conto aperto dalla Banca gli emolumenti previsti per il lavoratore, fino a concorrenza del debito;

  • In caso di impresa sopra i 15 dipendenti, la Banca potrà richiedere l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro quindici giorni. Esso costituirà anticipazione del TFR fino a concorrenza del debito. Nei moduli che in questo caso vengono presentati a tal fine, il lavoratore avrà accettato, firmando, queste eventuali previsioni.


E’ possibile consultare il testo dell’accordo leggendo la news Covid-19 - 31 marzo 2020 - Accordo ABI/Parti sociali per anticipo Cig  QUI.

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Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Credito e Finanza di API Torino.

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30 marzo

Covid-19, sospensione dei procedimenti amministrativi: i chiarimenti della Regione

 

La Regione Piemonte ha fornito alcuni chiarimenti circa la Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli Atti Amministrativi in scadenza stabilita nell’ambito delle misure per fare fronte all’emergenza Covid-19.

 

La Regione ha quindi sospeso i termini nei procedimenti amministrativi d’ufficio o ad istanza di parte nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, pertanto questo provvedimento riguarda: rendicontazioni, revoche, presentazione documentazione, ecc.

 

Per consultare la circolare clicca QUI.

 

Il servizio Credito e Finanza di API Torino è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

 

25 marzo
Covid-19, aggiornamenti sulle misure che riguardano il credito e le banche

Le indicazioni di ABI, il modello di richiesta per la sospensione di mutui e leasing

 

Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede alcune misure inerenti il credito e le banche; altre misure erano già in vigore (per il dettaglio clicca QUI).

 

In particolare, sono previste le seguenti misure:

a) moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all’art. 56;

b) nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 49.

 

Oggi ABI ha diffuso una è propria nota utile per conoscere i dettagli operativi (per leggere la nota clicca QUI).

 

Per richiedere la sospensione di mutui/leasing, sempre secondo quanto disposto dall’art. 56, è possibile usare il modello di atto scaricabile cliccando QUI.

 

25 marzo

Covid-19, arriva #Curaitalia Incentivi

 

E’ la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Ecco in sintesi cosa occorre sapere.

 

FINALITA’

Ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro

 

AGEVOLAZIONI

Previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. Gli incentivi saranno erogati sull’investimento e il capitale circolante.

La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 800mila euro

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020).

 

PREMIALITA’

Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento:

  • 100% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 15 giorni

  • 50% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 30 giorni

  • 25% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 60 giorni.

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La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020.

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Per la documentazione e la procedura di accesso consultare il seguente link

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia

24 marzo
Covid-19, differiti i termini per i Marchi e Disegni


Tenuto conto delle limitazioni alle attività lavorative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone con due diversi Decreti Direttoriali una proroga dei termini per i bandi Disegni +4, nonché il differimento dei termini per il Bando Marchi +3.

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Marchi+3

Programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea e internazionali
L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali. I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.
Shceda riepilogativa -
Documentazione


La decorrenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 9.00 del 6 maggio 2020.
 

Disegni +4
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli
L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018. I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Scheda riepilogativa - Documentazione
 

La data per la presentazione delle domande di agevolazione è fissata alle ore 9.00 del 22 aprile 2020

18 marzo

Covid-19, le misure che riguardano il credito e le banche

IL DECRETO n. 18 DEL 17 MARZO 2020 PUBBLICATO NELL’EDIZIONE STRAORDINARIA N. 70 DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 17 MARZO 2020 PREVEDE ALCUNE MISURE INERENTI IL CREDITO E LE BANCHE QUI DI SEGUITO SINTETIZZATE. ALTRE MISURE ERANO GIA’ IN VIGORE.
 

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

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Fondo centrale di garanzia (misura valida solo per le Micro, piccole e medie imprese)

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Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito; 

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

  • per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro

  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 

  • le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione; 

  • per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; 

  • sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

 

Esposizioni debitorie nei confronti di banche (misura valida solo per le Micro, Piccole e Medie Imprese)

 

A fronte di dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (citando gli estremi del D.L. n°18 del 17/3/2020 pubblicato in G.U. N°70

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  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; 

  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; 

  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

 

Possono beneficiare le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori

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Altre misure

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Misure per il credito all’esportazione

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Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa,  per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

 

Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

 

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge

  1. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; 

  2. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 


Il “Fondo Gasparrini”, su richiesta del mutuatario provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

 

Modifiche alla disciplina Fondo Indennizzo Risparmiatori
 

Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa.

Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche   agricoli  o coltivatori  diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione  sociale, nonché  le  microimprese, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di  bilancio  annuo  non  superiori  a  2 milioni di euro,  in  possesso  delle  azioni  e  delle  obbligazioni subordinate  delle  banche  poste in liquidazione coatta amministrativa

  1. All’azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio; 

  2. All’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio; 

 

Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

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Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente

 

ERANO GIA’ IN VIGORE LE SEGUENTI MISURE

 

Moratoria ABI (addendum covid-19)
 

CONFAPI ha siglato con l'Abi un addendum all'accordo per il credito 2019, che prevede l’estensione della moratoria ai prestiti fino al 31 gennaio 2020 sui finanziamenti alle PMI danneggiate dal Coronavirus
 

Beneficiari

PMI che al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
 

Finalità

  • Sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;

  • Allungare la scadenza dei finanziamenti (massimo 12 mesi)

 

Finanziamenti ammissibili

La misura è applicabile ai finanziamenti/leasing in essere alla data del 31/1/2020

Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

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Agevolazione

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base.

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

In caso di allungamento, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

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Procedura di accesso

Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020, su apposita modulistica reperibile al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Nuovo-accordo-per-il-credito-2019.aspx

Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.

Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo. Maggiori informazioni sono reperibili cliccando QUI

 

Iniziative dei singoli istituti bancari

Alcuni operatori privati (principali banche) nella loro piena autonomia, hanno deciso di adottare delle misure di sospensione dei pagamenti pari a 3/6/9 mesi (mutui/leasing) ed in alcuni casi di erogare anche linee di finanziamento aggiuntive per far fronte alle esigenze di liquidità future.

15 marzo - Estensione dell’intervento del Fondo di garanzia PMI

Il Fondo di garanzia per le PMI estende la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto, in data 6 marzo 2020, dall’ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell’emergenza COVID-19.

Per i finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo per il Credito, sarà, pertanto, confermata d’ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari.

12 marzo - Credito
Moratoria del debito nell’ambito degli strumenti agevolativi per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-1108 del 06/03/2020 la Regione ha approvato l’adesione agli interventi di moratoria dei prestiti concessi con il concorso di risorse regionali alle imprese piemontesi in coerenza di quanto previsto dall’ADDENDUM ALL’ACCORDO PER IL CREDITO 2019

11 marzo - Credito

Al momento attuale non ci sono ancora misure del governo e/o della regione che vadano a coprire eventuali necessità finanziarie delle imprese.

 

Tuttavia CONFAPI ha siglato con l'Abi un addendum all'accordo per il credito 2019, che prevede l’estensione della moratoria ai prestiti fino al 31 gennaio 2020 sui finanziamenti alle PMI danneggiate dal Coronavirus. Maggiori informazioni sono reperibili cliccando QUI

 

Inoltre, alcuni operatori privati (principali banche) nella loro piena autonomia, hanno deciso di adottare delle misure di sospensione dei pagamenti pari a 3/6 mesi (mutui/leasing).

 

Per esaminare caso per caso, si consiglia di contattare l’Area Economica di API Torino.

6 marzo - Credito
Al momento attuale non ci sono ancora misure del governo e/o della regione che vadano a coprire eventuali necessità finanziarie delle imprese.

Alcuni operatori privati (principali banche) nella loro piena autonomia, hanno deciso di adottare delle misure di sospensione dei pagamenti pari a 3/6 mesi (mutui/leasing) anche al di fuori delle cosiddette zone rosse (ATTENZIONE: al di fuori di queste zone non ci sarà automatismo ma verranno valutati i casi di volta in volta).

La situazione in tale ambito, tuttavia è fortemente dinamica e pertanto non si escludono ulteriori misure di carattere più generale.

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