Mercati Esteri
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ULTIMI AGGIORNAMENTI
10 ottobre
Guerra Russia-Ucraina, ottavo pacchetto di sanzioni
Ulteriori limitazioni al commercio con la Russia
L’Unione Europea ha emanato l’ottavo pacchetto di sanzioni in vigore dal 7 ottobre che prevede ulteriori limitazioni al commercio con la Russia.
Le norme varate fanno crescere i beni per cui è vietata l’esportazione verso la Russia e l’import dallo stesso Paese. Inoltre, vengono inserite nuove persone e aziende nelle blacklist. Infine, vengono aggiunti al divieto nuovi servizi e consulenze.
Tra gli altri, il focus è posto sui componenti elettronici che potrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di armi russe, sostanze chimiche, prodotti del settore aerospaziale, etc.
Previsti, poi, divieti all’importazione di prodotti dalla Russia. In particolare, si segnala il divieto di “importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.
25 luglio
Guerra Russia-Ucraina, settimo pacchetto di sanzioni
Nuove restrizioni di carattere merceologico e soggettivo
Lo scorso 21 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il settimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Le nuove restrizioni sono entrate in vigore venerdì 22 luglio.
Il nuovo pacchetto, prevede modifiche ai Regolamenti (UE) 269/2014 (misure soggettive) e 833/2014 (cosiddetto “Regolamento Russia”, contenente sia misure soggettive, sia restrizioni finanziarie, sia restrizioni di carattere merceologico).
Sanzioni di carattere merceologico
In aggiunta alle modifiche relative al Regolamento n. 269/2014, il Consiglio ha altresì adottato il Regolamento (UE) 2022/1269, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L193, con il quale è intervenuto sul Regolamento (UE) 833/2014 con numerose modifiche e integrazioni.
Restrizioni di carattere soggettivo
L’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive previste dal Regolamento stesso, ovvero congelamento dei fondi e delle risorse economiche e divieto di messa a disposizione, direttamente o indirettamente, di fondi o risorse economiche.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L193, ha aggiunto a tale elenco 48 individui e 9 entità. Tra queste, spicca la designazione di Sberbank, principale banca russa che rappresenta circa un quarto delle attività bancarie russe aggregate e un terzo del capitale bancario in Russia, il cui azionista principale è la Banca centrale russa e i cui amministratori sono strettamente legati al Governo e alla persona di Vladimir Putin.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1274 del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L194, invece, ha aggiunto all’elenco in parola sei cittadini e un’entità siriani coinvolti nel reclutamento di mercenari destinati a combattere in Ucraina al fianco della Russia.
9 giugno
Guerra Russia-Ucraina, sesto pacchetto sanzioni
Le nuove misure restrittive per Russia e Bielorussia
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 153 del 03/06/2022 il nuovo pacchetto di misure restrittive per contrastare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Il nuovo pacchetto coinvolge Russia e Bielorussia, in forza del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa all’Ucraina.
Le sanzioni sulle importazioni di petrolio
Fondamentalmente il pacchetto è incentrato sul divieto di importazione di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia, anche se “temperato” da gradualità e da numerose deroghe a favore dei Paesi che potrebbero subire conseguenze immediate di grande impatto dall’applicazione nei termini fissati per gli altri Stati membri del divieto di cui trattasi. Si tratta, per tutti gli Stati membri, della possibilità di continuare ad importare greggio fino al 5 dicembre 2022, se sulla base di transazioni una tantum per consegna a breve termine, concluse ed eseguite prima di tale data, o se in riferimento all’esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 e di continuare ad importare prodotti petroliferi, a condizioni simili, fino al 5 febbraio 2023.
Altre misure restrittive previste
Di particolare interesse, con riferimento alle restrizioni, oltre all’ampliamento notevole dei soggetti listati, russi e bielorussi (per cui si raccomanda un monitoraggio stretto in termini di due diligence da parte degli esportatori ed importatori UE), sono sicuramente le disposizioni del Reg. (UE) 2022/879 che hanno introdotto le Categorie IX e X nell’Allegato VII nel Reg. (UE) 833/2014, ampliando a numerosi componenti e sostanze chimiche e ai reattori a flusso continuo nonché alle loro componenti modulari il divieto di esportazione già previsto per beni e tecnologie idonei allo sviluppo militare e della sicurezza in Russia. In particolare, va ricordato che, tra le “componenti modulari” sono ricomprese, tra gli altri, pompe per liquidi, valvole e miscelatori.
Va poi evidenziato l’inedito inserimento dell’articolo 5 quindecies nel Reg. (UE) 833/2014, che introduce il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni al governo russo e, soprattutto, a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.
La disposizione, che potrebbe creare molte preoccupazioni agli operatori italiani ed europei che controllano o partecipano a società russe, è però temperata dall’esclusione del divieto quando le prestazioni di servizi siano destinate all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità̀ o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà̀ o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità̀ o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Al momento non è disponibile una versione consolidata del Reg. (UE) 833/2014 né del Reg. (CE) 765/2006: si consiglia, pertanto, si scaricare la versione consolidata attualmente pubblicata per confrontarla direttamente con le ultime modifiche apportate dai Regolamenti citati
11 aprile
Guerra Russia-Ucraina, nuove restrizioni per la Russia
Il quinto pacchetto di sanzioni comminate dall'UE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L111 dello scorso 8 Aprile 2022 è stato pubblicato il quinto pacchetto di sanzioni alla Russia, contenuto nel Regolamento (UE) 2022/576, che nuovamente modifica e inasprisce le restrizioni verso la Russia previste dal Reg. UE 833/2014.
Le sanzioni principali previste dal nuovo Regolamento sono:
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il divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche in transito ed il divieto di accesso ai porti della UE di navi russe.
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In deroga a tale divieto è consentito agli Stati membri di autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della decisione;
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ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Russia anche su prodotti destinati alla produzione e prospezione di petrolio
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l‘aggiornamento dell’elenco dei beni sottoposti ad autorizzazione in quanto atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia
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restrizioni all’importazione di alcuni beni provenienti dalla Russia, in particolare carbone ed altri combustibili fossili solidi elencati nell’allegato XXII
16 marzo
Guerra Russia-Ucraina, divieto import export Russia
Vietato esportare beni di lusso e importare materiale siderurgico
Con il Regolamento (UE) 2022/428, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014, viene aggiunto l’articolo 3 nonies che introduce il divieto di esportazione di beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Il divieto si applica ai beni di lusso elencati nell’allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell’allegato. Il Regolamento specifica che il divieto non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
È inoltre vietato importare in UE dalla Russia, direttamente o indirettamente, prodotti del settore siderurgico di cui all’allegato XVII (art.3 octies), che ricomprende moltissimi prodotti dei capitoli 72 e 73. I divieti relativi al settore siderurgico non si applicano all’esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
15 marzo
Guerra Russia-Ucraina, il punto sulle restrizioni commerciali
Quali sono i vincoli da rispettare al 15 marzo 2022
I pacchetti di sanzioni che l’Unione europea ha deciso a seguito della guerra Russia-Ucraina colpiscono, ad oggi, fondamentalmente due paesi – Russia, Bielorussia – ma anche i territori dell’Ucraina già occupati dalla Russia. Ecco qui di seguito una sintesi di quanto in vigore al 15 marzo 2022.
Ucraina
L’informazione 2022/C 87 I/01 prevede che il trattamento tariffario preferenziale per le merci provenienti dalle zone di Donetsk e Luhansk attualmente non controllate dal governo centrale ucraino venga sospeso, a causa dell’impossibilità da parte delle autorità doganali ucraine di accertare che i beni provenienti da queste due regioni soddisfino i requisiti necessari alla preferenzialità stessa. Rimane in vigore il trattamento preferenziale delle merci previsto dall’accordo di associazione tra Unione europea e Ucraina per le merci provenienti dalle regioni ucraine controllate dal governo di Kiev. Inoltre, con il Regolamento (UE) 2022/263, si vieta l’importazione in UE di merci originarie dalle regioni di Donetsk e Luhansk, ad eccezione dell’esecuzione fino al 24 maggio 2022 dei contratti conclusi fino al 23 febbraio 2022 e delle merci originarie di Donetsk e Luhansk che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d’origine a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina (artt. 2.1 e 2.2). Il Regolamento 2022/263 (art.4) vieta l’esportazione e la vendita di beni e tecnologie elencati nell’allegato II, che comprende soprattutto beni dei capitoli 84, 85 e 90 e altri beni che possono essere usati nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia, industria del petrolio, gas e risorse minerarie.
Federazione Russa
Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/328, preceduto dalla Decisione PESC 2022/327, che modifica il Regolamento UE 833/2014 che prevede sanzioni in seguito all’attacco verso l’Ucraina da parte della Federazione Russa. Decisione e Regolamento estendono le sanzioni UE, già previste fin dal 2014, destinate a banche, istituti di credito, persone, esportazioni e riguardante la raffinazione del petrolio (in questo caso si tratta di beni e tecnologie elencati all’Allegato 9 del Regolamento e identificati mediante codice di Nomenclatura Combinata).
Particolare importanza hanno le limitazioni connesse all’esportazione di beni duali verso la Russia. Il Regolamento, in particolare, vieta l’esportazione, la fornitura, la vendita o il trasferimento verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, compresa la loro relativa assistenza tecnica (art. 2). Al divieto è fatta eccezione per le esportazioni verso persone o utenti non militari purché i beni siano destinati, tra gli altri, a scopi umanitari, emergenze sanitarie, risposte a catastrofi naturali o per l’utilizzo concernente i mezzi di informazione.
Inoltre, potrà essere autorizzata la vendita di beni a duplice uso e l’assistenza tecnica quando venga accertato che tali beni siano destinati alla cooperazione tra l’UE e il governo russo in ambito civile, la cooperazione nei programmi spaziali, al trattamento del combustile e alla sicurezza delle capacità nucleari ad uso civile, alla sicurezza marittima, alle reti di telecomunicazione civile (compresa la fornitura di servizi internet), per uso esclusivo da parte di entità sotto il controllo di persone giuridiche o entità costituite conformemente al diritto di uno SM o un paese partner o destinati alla rappresentanza diplomatica.
Le autorità competenti possono comunque autorizzare la vendita, fornitura ed esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la relativa assistenza tecnica per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 (normati dal Regolamento UE 2021/821), purché l’autorizzazione venga richiesta prima del 1° maggio 2022.
Le medesime eccezioni si applicano ai beni elencati all’Allegato VII del Regolamento, ovvero quei beni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (art. 2bis), la cui esportazione è vietata verso la Russia.
Il Regolamento vieta l’esportazione dei beni adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (art. 3ter), elencati all’allegato X del Regolamento 2022/328, cui fanno eccezione i casi in cui l’esportazione di tali beni sia fondamentale per la prevenzione o mitigazione di un evento che possa avere grave impatto sulla salute e sicurezza umana e dell’ambiente. In tal caso, i beni possono essere esportati anche senza autorizzazione preventiva purché l’esportatore informi l’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di vendita.
Viene inoltre introdotto il divieto di esportazione di beni e tecnologie di prodotti adatti all’uso nei settori di aviazione e nell’industria spaziale (art. 3quater) (capitolo 88 del Sistema Armonizzato), a cui fanno eccezione i contratti conclusi entro il 26 febbraio 2022 ed eseguiti entro il 28 marzo 2022.
Il 9 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2022/394 che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Il Reg. (UE) 2022/394 stabilisce, all’art. 1.4, l’inserimento dell’articolo 3 septies nel precedente Regolamento 833/2014.
L’articolo prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell’allegato XVI, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa. L’articolo 3septies.3 poi, specifica i casi eccezionali in cui è possibile l’esportazione dei beni elencati nell’allegato XVI, ovvero per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione e mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere gravi conseguenze sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell’ambiente, o risposta a catastrofi naturali. Inoltre, l’articolo 3septies.4, riporta che le autorità competenti possono autorizzare l’esportazione dei beni dell’allegato XVI dopo aver accertato che tali beni sono destinati alla sicurezza marittima.
Bielorussia
Il 2 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2022/355 che modifica il Regolamento (CE) 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia. Sempre il 2 marzo, il Consiglio ha adottato anche la Decisione 2022/356, ampliando le sanzioni già previste per la Bielorussia a seguito del coinvolgimento del Paese nell’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Il Regolamento 2022/355, oltre ad aggiungere il divieto di finanziamenti e assistenza finanziaria al già presente congelamento di fondi e risorse economiche a disposizione di alcune persone (previsto dal Reg. CE 765/2006), vieta l’introduzione in Bielorussia di prodotti e tecnologie duali.
Al divieto si applicano alcune eccezioni, simili alle eccezioni previste dal Regolamento (UE) 2022/328. Le eccezioni riguardano, tra gli altri, scopi umanitari, emergenze sanitarie e utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione, oltre alla cooperazione tra l’Unione e il governo bielorusso in ambito civile, la cooperazione nei programmi spaziali, la sicurezza marittima e la gestione delle capacità nucleari ad uso civile. L’autorità competente può autorizzare la vendita e l’esportazione di beni duali per i contratti chiusi prima del 3 marzo 2022, solo se l’autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.
È inoltre vietato esportare verso la Bielorussia i macchinari elencati all’allegato XIV (art. 1vicies), salvo contratti conclusi prima del 2 marzo ed eseguiti fino al 4 giugno 2022 e con l’eccezione di prodotti volti a scopi umanitari, usi medici o farmaceutici, utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di comunicazione, aggiornamenti del software, garanzia della cibersicurezza. La restrizione per l’esportazione di macchinari comprende larghissima parte dei prodotti dei capitoli 84 e 85
Con il Regolamento 2022/355 viene inoltre introdotto il divieto di importazione dalla Bielorussia di prodotti legnosi, elencati all’allegato X, prodotti cementizi (allegato XI), prodotti siderurgici (allegato XII), prodotti della gomma (allegato XIII).
Le autorizzazioni
La Commissione europea ha integrato la banca dati TARIC con le misure restrittive del Reg. UE 2022/328, creando nuovi “certificati” per l’attestazione della deroga che si applica alle merci tramite un codice da inserire in dichiarazione doganale.
I certificati sono relativi alle deroghe degli articoli 2 e 3 del Reg (UE) 328/2022, riguardanti beni e tecnologie duali, beni adatti alla raffinazione del petrolio e beni utilizzati nell’industria aerospaziale.
A partire dall’8 marzo 2022, l’UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) del MAECI – autorità competente per il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa restrittiva – con nota MAE UAMA 010 P 6830 ha sospeso e/o revocato tutte le autorizzazioni relative alle restrizioni verso Russia e Bielorussia in essere o in corso di rilascio per un mese. Nota MAE UAMA 010 P 6830.
Seguiranno maggiori aggiornamenti.
9 marzo
Guerra Russia-Ucraina, aggiornamento sulle restrizioni
L'Agenzia delle Dogane ha emanato un provvedimento riepilogativo
Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha emanato, in data 02/03, un provvedimento riepilogativo delle misure restrittive adottate dall’UE a seguito della situazione di crisi e guerra tra Russia e Ucraina.
Alleghiamo il provvedimento che riassume in maniera breve ma chiara le misure restrittive all’importazione e all’esportazione verso Russia, Bielorussia e Ucraina, nonché le necessarie indicazioni applicative dei Regolamenti del Consiglio (UE) n. 2022/263 del 23/02/2022 e n.2022/328 del 25/02/2022.