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ULTIMI AGGIORNAMENTI

12 aprile

Revisione prezzi appalti pubblici e Decreto Ucraina

Il punto sui vari provvedimenti

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La sintesi degli ultimi interventi normativi adottati per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19 e quelli del conflitto Russia-Ucraina.

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Revisione prezzi nel D.L. Ucraina

E’ stata estesa la possibilità di chiedere le compensazioni previste dal Decreto sostegni bis (Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73) e garantite dal “Fondo per l’adeguamento dei prezzi” istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con Decreto 30 settembre 2021  pubblicato in  G.U. del 28 ottobre 2021, Serie Generale n. 258, anche agli aumenti dei costi di carburanti e prodotti energetici (lo indica l’art. 23 del D.L.  21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”).

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Per rendere la compensazione più veloce, è stato previsto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa riconoscere un’anticipazione sino al 50% delle compensazioni richieste.

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L’anticipazione potrà essere erogata nelle more dello svolgimento dell’istruttoria avviata con le istanze di compensazione, salva successiva ripetizione totale o parziale delle somme erogate.

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A tale fine il Fondo è stato rifinanziato per ulteriori 120 milioni di euro per il 2022.

 

Revisione prezzi nel D.L. Sostegni-Ter

L’articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (il cosiddetto “Sostegni-ter”), rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, ha introdotto una nuova disciplina in tema di revisione dei prezzi e aggiornamento dei prezzari nei contratti pubblici, valevole per le procedure di gara indette a partire dall’entrata in vigore del provvedimento (27 gennaio 2022) e sino al 31 dicembre 2023.

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Sono stabilite due principali previsioni applicabili alle procedure di gara i cui bandi/avvisi o lettere di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto (27 gennaio 2022) e con valenza sino al 31 dicembre 2023:

  1. lettera a): tutti i contratti pubblici dovranno contenere obbligatoriamente clausole di revisione prezzi, di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016;

  2. lettera b): con specifico riferimento ai contratti di lavori, le Stazioni Appaltanti saranno tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, mentre le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza. Ciò, in espressa deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, attualmente, l’alea a carico dell’appaltatore è fissata al 10% del prezzo iniziale, potendo le SS.AA. riconoscere compensazioni solo oltre tale soglia e, comunque, non oltre la misura del 50%.

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (ossia, entro il prossimo 27 aprile) l’ISTAT – sentito il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – dovrà definire la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. Successivamente, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, sarà il Ministero a dover determinare con cadenza semestrale – quindi, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno – con proprio decreto, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso di ciascun semestre.

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