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Il servizio credito e finanza di API Torino fornisce consulenza nella gestione del credito, del rapporto banca-impresa e nella richiesta di finanziamenti agevolati. API Torino stipula accordi con le più importanti e significative banche presenti sul territorio oltre che con istituti di leasing e di factoring. In tema di finanza agevolata, vengono utilizzati gli strumenti offerti dalla normativa - provinciale, regionale, nazionale e comunitaria -, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese.

Per informazioni - credifin@apito.it - Tel 011.4513.203
ULTIMI AGGIORNAMENTI

19 settembre

Simest, sostegno alle imprese esportatrici

Rivolto alle aziende che effettuano approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

Previsto un finanziamento a tasso agevolato con co-finanziamento a fondo perduto per far fronte agli impatti negativi sulle imprese esportatrici derivanti dalle difficoltà e rincari degli approvvigionamenti a seguito del conflitto in Ucraina. Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2022.

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Beneficiari

Alle PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

  • abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi

  • abbiano un fatturato export medio complessivo nel triennio 2019-2021 pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale del triennio 2019-2021

  • abbiano registrato, sulla base degli ultimi tre bilanci (2019-2021), una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, rispetto agli approvvigionamenti complessivi, pari ad almeno il 5% (10% nel caso di approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti) come asseverato da un revisore (verifica le modalità nell’Allegato 1 alla Circolare)

  • abbiano riscontrato un rincaro dei costi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, oppure abbiano riscontrato una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, come asseverato da un revisore (verifica le modalità nell’Allegato 1 alla Circolare)

 

Contributo

Finanziamento a tasso agevolato (rimborso a tasso zero) in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework*, con l’obiettivo fronteggiare gli impatti negativi sulle imprese esportatrici derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Importo massimo finanziabile: fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e della quota di approvvigionamenti verso le tre aree e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework*, pari a € 500.000 per impresa.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.

 

Richiesta di intervento agevolativo

In fase di compilazione della domanda occorre:

  • indicare il dato relativo al fatturato estero complessivo registrato in ciascuno dei tre anni (2019-2021), allegando le dichiarazioni IVA sottostanti;

  • indicare la modalità (diretta/indiretta), la tipologia (materie prime/semilavorati/prodotti finiti) e la quota di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, allegando l’asseverazione da parte del soggetto revisore (per maggiori dettagli consultare Allegato 1 alla Circolare)

  • dichiarare un rincaro dei costi degli approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) e di prevedere che, al termine dell’esercizio 2022, si registrerà un aumento del costo medio unitario degli Approvvigionamenti (diretti ed indiretti) da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021 e/o dichiarare una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) e di prevedere che, al termine dell’esercizio 2022, si registrerà una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti ed indiretti) da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021.

 

Verifica per la conferma dell’agevolazione

Entro il 31 dicembre 2023 occorre:

  • attestare, in relazione all’esercizio 2022, mediante dichiarazione e asseverazione da parte di un soggetto revisore (per maggiori dettagli consulta l’Allegato 1 alla Circolare), il rispetto di almeno uno tra i seguenti requisiti:

    • un aumento del costo medio unitario degli approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021;

    • una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021.

 

Modalità di presentazione della domanda

  • Dalle ore 09:00 del 20 settembre 2022 sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per tale strumento.

  • Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

13 giugno

Finanziamenti agevolati per le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina

Le richieste potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2022
 

Dal 12 luglio è disponibile il nuovo finanziamento Simest a supporto delle imprese esportatrici colpite dal conflitto in Ucraina. Ecco cosa occorre sapere per usufruirne.
 

Beneficiari

PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

  • abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi;

  • abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 20% rispetto al fatturato totale del triennio, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;

  • abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio.

 

Contributo

Finanziamento a tasso agevolato (tasso zero) in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework*, con l’obiettivo di mantenere e salvaguardare la competitività sui mercati internazionali delle imprese esportatrici colpite dalla crisi a seguito della guerra in Ucraina.

Importo massimo finanziabile: fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.

Quota massima a fondo perduto: fino al 40%. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework per impresa, pari a €400.000.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.

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Maggiori informazioni sono disponibili cliccando QUI

25 marzo

Aiuti di Stato per le imprese colpite dagli effetti della crisi russo-ucraina

Consentiti sostegni fino a un massimo di 400.000 euro

Con la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 è stato reso noto il quadro temporaneo di crisi che integra gli strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato con molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri, come le misure che forniscono un risarcimento alle imprese per i danni subiti direttamente a causa di circostanze eccezionali e le misure illustrate nelle comunicazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato dell’energia.

Il nuovo quadro consentirà agli Stati membri di:
– concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle relative sanzioni e controsanzioni;
– garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente;
– compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica.

 

Aiuti di importo limitato

  • l’importo complessivo dell’aiuto non supera in alcun momento i 400.000 EUR per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 400.000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

  • l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

  • l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022 ;

  • l’aiuto è concesso ad imprese colpite dalla crisi

 

Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica

  • l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

  • l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

  • le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione;

  • l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale. Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l’economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari;

  • i costi ammissibili nell’ambito della presente misura sono calcolati sulla base dell’aumento dei costi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale ed energia elettrica acquistate dall’impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l’impresa paga per unità consumata (espresso, ad esempio, in EUR/MWh). Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato mese e il doppio (200 %) del prezzo unitario pagato dall’impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

  • l’aiuto complessivo per impresa non supera in alcun momento il 30% dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di EUR;

  • l’autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo all’impresa se l’aiuto è concesso prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l’autorità che concede l’aiuto può basarsi sulle stime dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto di cui al punto 52, lettera f). L’autorità che concede l’aiuto è tenuta a verificare ex post il rispetto dei massimali pertinenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare eventuali pagamenti di aiuti che superino tali massimali, entro sei mesi dalla fine del periodo ammissibile;

  • gli aiuti possono essere cumulati con gli Aiuti di importo limitato, a condizione che non venga superato l’importo totale di 2 milioni di EUR.

25marzo
13giu
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