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Lavoro - Sindacale

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Il Servizio Sindacale API Torino fornisce consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro e assistenza nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e con gli Enti ministeriali. In particolare il Servizio segue le imprese nella gestione delle vertenze di lavoro individuali e collettive, fornisce consulenza nell’applicazione dei CCNL e in materia di legislazione del lavoro. Inoltre, viene fornita consulenza nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CDS, procedure di licenziamento collettivo, FIS) e nell’avvio delle singole procedure.

Per informazioni - sindacale@apito.it - Tel 011.4513.248
ULTIMI AGGIORNAMENTI

29 aprile

Nuove causali CIGO collegate alla crisi Ucraina e al caro energia

Previste nel Decreto Ministeriale n° 67/2022

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali sul Sito istituzionale ha reso nota l’adozione del Decreto ministeriale n° 67 del 31 marzo 2022 (allo stato attuale in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016 n° 95442 avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”.

In particolare, considerata la situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina dalla quale sono emersi nuovi scenari critici con dirette ricadute sui mercati, il provvedimento normativo è intervenuto sulle causali di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti” modificando il precedente Decreto Ministeriale n° 95442/2016 nei termini che seguono:

  • per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (nuovo art. 3, comma 3 bis);

  • il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

 

In questo caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (nuovo art. 5, commi 1 bis e 2).

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